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COMUNE DI LAINO CASTELLO (Provincia di Cosenza) Piazza 1 Maggio 18 Tel 0981/82249 Fax 0981/82004

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COMUNE DI LAINO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

www.comune.lainocastello.cs.it

Piazza 1° Maggio 18 – Tel 0981/82249 – Fax 0981/82004

ufficiotecnico@comune.lainocastello.cs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’ACQUA.-

Approvato con deliberazione Consiliare n. 52 in data 23.12.2009

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REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’ACQUA NEL COMUNE DI LAINO CASTELLO

TITOLO I°

CONDIZIONI GENERALI DELLA SOMMINISTRAZIONI

ART 1- DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA E PRESSIONE IN RETE.

Il Comune somministra l’acqua nel territorio Comunale nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

Per le zone non servite da reti Comunali e per le quali l’Amministrazione non stia comunque procedendo alla urbanizzazione, previa autorizzazione comunale, concedersi la somministrazione idrica alle condizioni poste al successivo art.4, punto i, fermo restando le disponibilità generali del presente Regolamento.

In caso di utenze particolari (cantiere, bocca antincendio, autolavaggi ecc..) il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da eventuali norme di carattere tecnico che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati e sostituiti i Regolamenti precedentemente applicati.

ART 2- USO E MISURAZIONE DELL’ACQUA.

L’Amministrazione Comunale somministra acqua normalmente potabile per usi domestici e, compatibilmente con le sue disponibilità, anche per altri usi.

L’acqua somministrata non può essere utilizzata, sotto pena di risoluzione del contratto per usi diversi tipo innaffiamento e irrigazione.

ART 3- RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE.

Per ottenere la somministrazione di acqua il proprietario dell’immobile deve presentare all’Amministrazione apposita domanda in bollo debitamente compilata con le indicazioni come da fac-simile allegato, da ritirare presso l’Ufficio Tributi del Comune.

Alla richiesta deve essere allegata, qualora si tratti di immobili ancora da costruire, copia della concessione edilizia comunale.

Le concessioni dell’acqua potabile vengono rilasciate esclusivamente ai proprietari degli immobili.

L’utenza idrica non viene concessa sugli immobili abusivi.

ART 4- CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - VERSAMENTI.

L’Amministrazione Comunale accerta la possibilità della somministrazione redigerà il preventivo dettagliato dei lavori da eseguire per l’opera di presa e ne darà comunicazione all’utente, invitandolo nel contempo ad effettuare i relativi versamenti e a presentarsi presso l’ufficio di segreteria del Comune per la stipula del contratto, solamente con il perfezionamento del quale la concessione diventa operativa

Ove l’Amministrazione si avvalga delle facoltà di cui all’art. 1 comma secondo e cioè di somministrare acqua potabile anche in zone non servite da reti di distribuzione ed in cui il Comune non preveda interventi di urbanizzazione, il richiedente dovrà altresì corrispondere all’atto della stipula del contratto di somministrazione, un contributo a fondo perduto pari al costo che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’impianto della nuova condotta di distribuzione, commisurata alla nuova utenza richiesta e della lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino della rete di distribuzione.

Qualora l’allacciamento alla rete idrica venga effettuato nell’interesse di più richiedenti, la suddetta percentuale di costo dell’impianto sarà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale al quantitativo da ciascun impegnato.

Ai fini di cui sopra, il contributo gravante sui richiedenti la somministrazione sarà determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale in base ai costi forfetizzati.

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Il richiedente l’allaccio idrico ad una condotta realizzata dal Comune a spese dei privati o con il loro contributo, debitamente deliberato, dovrà versare al Comune la quota parte fino a tre anni dalla realizzazione della condotta.

ART 5- DURATA E SCADENZA CONTRATTI.

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s’intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, se non disdetti, da una delle due parti, entro il 31 ottobre, con lettera debitamente protocollata.

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni potranno subire variazioni, purchè autorizzate dalle competenti Autorità, e l’utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi.

In caso di cessazione dell’utenza l’Amministrazione provvederà a chiudere e sigillare il contatore.

L’Amministrazione provvederà alla rimozione delle opere di presa solo in caso di demolizione del muro di alloggiamento.

ART 6- SPESE INERENTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL’ACQUA.

Le spese per l’eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell’acqua sono a carico degli utenti.

ART 7- MORTE DELL’UTENTE.

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso l’Amministrazione di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare nel termine di due mesi, l’Amministrazione dell’avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

ART 8- SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE.

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita licenza di costruzione.

ART 9- OPERA DI PRESA.

Sotto la denominazione di “opera di presa” si intendono le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino all’apparecchio di misura compreso. L’opera di presa viene eseguita dall’Amministrazione nel luogo e con le modalità e criteri da essa ritenuti opportuni. La spesa relativa è a carico dell’utente che ne corrisponderà l’importo con le modalità indicate nell’art. 4. Le opere di presa realizzate, resteranno di proprietà delle Amministrazione Comunale fino al contatore compreso. L’Amministrazione preavviserà l’utente della riparazione da eseguire sempre che questa non rivesta carattere di urgenza nel qual caso provvederà immediatamente, senza alcun preavviso. Non effettuando il pagamento relativo alla riparazione l’utente perderà il diritto alla somministrazione dell’acqua . In tal caso l’utente verrà formalmente diffidato , preannunciando la sospensione dell’erogazione che avrà luogo allo spirare dei 60 giorni susseguenti alla data di notifica della diffida. Tanto sino a quando egli non avrà saldato interamente il suo debito. Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa , quale ne sia il titolo di proprietà se richiesti dall’utente o a cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti dall’Amministrazione, ma a spese dell’utente.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell’opera di presa, saranno eseguite dal personale dell’Amministrazione pertanto non è permesso all’utente di fare eseguire in proprio riparazioni sull’impianto non di sua proprietà. Contravvenendo a tale disposizione l’utente sarà soggetto al pagamento di una penale di €. 100,00 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

L’apparecchio di misura deve essere installato all’interno di un apposito alloggiamento ricavato all’esterno del muro perimetrale del fabbricato in assenza di recinzione, e chiuso da uno sportello metallico con chiusura (tipo Enel) come da campione visionabile in Comune.

In caso di presenza di recinzione del lotto di pertinenza del fabbricato il contatore dovrà essere installato all’esterno di questa in apposita nicchia con sportello, in modo da consentire l’accesso al personale comunale.

Qualora la recinzione venga realizzata successivamente alla fornitura di acqua, l’utente dovrà provvedere contestualmente, a propria cura e spesa, alla creazione di apposito alloggiamento per il misuratore e allo spostamento dello stesso, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale;

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ART 10- NULLA OSTA DEL PROPRITARIO DI TERRENI O STRADE PRIVATE ATTRAVERSATE DALL’OPERA DI PRESA.

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua, l’Amministrazione debba installare tutta o in parte dell’opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l’utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla-osta e che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotti per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla-osta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente all’Amministrazione la facoltà di attraversare l’uno o l’altra perché possa provvedere all’esercizio degli impianti idrici.

ART 11- ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dai suoi agenti, gli apparecchi di misura, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

Gli utenti, pertanto, dovranno permettere al personale dell’Amministrazione il libero accesso a tutti i locali in cui sono istallati apparecchi e condutture facenti parte dell’impianto.

In caso di impedimento o opposizioni ingiustificate a tali verifiche l’Amministrazione previa ordinanza sindacale potrà sospendere l’erogazione dell’acqua fino a che le verifiche non siano state eseguite; e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta e cessino di essere vincolati all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Nel caso che dagli agenti venga constatata l’infrazione o l’alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore sarà dovuta dall’utente la penale prevista per l’anno in corso nell’apposito tariffario allegato al Bilancio.

Nei casi in cui sia constatata la fornitura da parte dell’utente a terzi, l’alterazione dei sigilli, la manomissione o l’alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell’acqua, l’utente oltre alla penale di cui sopra, sarà tenuto al pagamento alla tariffa d’eccedenza dell’acqua eventualmente dispersa, o da lui derivata abusivamente ed a rimborsare l’Amministrazione tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi, con riserva del Comune di eventuali azioni penali. Nei casi in cui vi sia recidiva nell’abuso o rifiuto da parte dell’utente alla immediata eliminazione dell’abuso, ovvero quando vi sia inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Comune sospenderà l’erogazione dell’acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell’abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

ART 12- INFRAZIONI.

Le infrazioni commesse dall’utente sono contestate da Agenti dell’Amministrazione con regolare verbale, una copia del quale consegnata all’utente medesimo. L’Amministrazione qualora l’utente non paghi quanto dovuto a titolo di canone annuo o sia recidivo nel commettere infrazioni, procederà a formale diffida , preannunciando la sospensione dell’erogazione che avrà luogo allo spirare dei 60 giorni susseguenti alla data di notifica della diffida, con conseguente risoluzione , ope legis , del contratto di fornitura. Tanto sino a quando egli non avrà saldato interamente il suo debito, salva e impregiudicata l’azione penale , se ed in quanto dovuta. La riattivazione dell’erogazione presuppone la stipula di un nuovo contratto con relativi costi.

ART 13- SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA O RIDUZIONE DI PRESSIONE.

L’Amministrazione non risponde dei danni conseguiti all’interruzione del flusso idrico o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s’impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile,a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile l’Amministrazione cercherà di avvertire preventivamente della interruzione quando dovuta a cause note, tuttavia l’utente non potrà pretendere per l’interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danno o rimborso di spese.

ART 14- PAGAMENTI.

Le somme dovute per la somministrazione dell’acqua e le altre somme dovute all’Amministrazione per l’utenza dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione fattura o a mezzo ruolo.

Trascorso il termine di 30 giorni, l’utenza sarà ritenuta morosa e l’utente sarà tenuto al pagamento delle indennità di mora pari al 3% per mese o frazione di mese.

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Durante lo stato di morosità dell’utenza, l’Amministrazione si riserva, , il diritto sospendere l’erogazione dell’acqua potabile, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle somme dovute per indennità di mora.

ART 15- RISCOSSIONE DEI CANONI.

I canoni annui dovranno essere pagati per intero anche se i consumi effettivi risultassero inferiori al minimo contrattuale impegnato.

Le riscossioni avverranno per i canoni annui a mezzo ruolo, e per i superconsumi a mezzo avviso.

Gli avvisi di esazione includeranno oltre l’importo dei superconsumi, anche le spese postali.

In caso di mancato pagamento il Comune, provvederà a notificare all’utente moroso ingiunzione di pagamento.

Trascorso un mese dalla data di notifica senza che l’ingiunzione sia stata soddisfatta, il Comune provvederà a dar corso al procedimento ingiuntivo con il pignoramento dei beni ed al contemporaneo distacco dell’utenza.

L’utenza verrà ripristinata solo dopo il pagamento dell’arretrato, gravato dalle indennità di mora maturate e le spese di accesso del fontaniere.

ART 16- MISURAZIONE DELL’ACQUA - LETTURA CONTATORI.

La misurazione dell’acqua erogata agli utenti avviene esclusivamente a mezzo di contatore meccanico.

Le letture dei contatori saranno effettuate una o due volte all’anno, nel periodo stabilito dall’Amministrazione Comunale, abitualmente corrispondenti al periodo di inizio e fine della maggiore utilizzazione dell’acqua potabile.

ART 17- QUANTITATIVI DI ACQUA E TARIFFE.

Il Consiglio Comunale stabilisce, con apposita deliberazione:

1) il quantitativo di acqua da assegnare a ciascuna utenza;

2) il canone fisso annuo dovuto da ciascuna utenza;

3) la tariffa da applicarsi ai quantitativi d’acqua consumati in misura maggiore rispetto al quantitativo assegnato.

TITOLO II°

ART 18- VERIFICA DEI CONTATORI

L’utente qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell’utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico dell’Amministrazione, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all’utente delle eventuali somme da questo pagate in più. A tal fine il consumo dell’acqua sarà determinato sulla base dei consumi medi precedenti.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica, determinate nella misura forfettaria di €. 50,00, saranno a carico.

ART 19- POSA IN OPERA DEI CONTATORI.

Spetta all’Amministrazione lo stabilire il luogo ove dovrà essere installato il contatore.

L’utente deve costruire la nicchia destinata a contenerlo in base alle disposizioni impartite dall’Amministrazione I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune possano liberamente accedere per procedere alla lettura e all’ispezione. Normalmente i contatori sono installati:

- in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili quando prospicienti su strada o area pubblica;

- in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o muri di recinzione.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti di sigillo metallico onde accertare eventuali manomissioni.

Tutte le nicchie dovranno essere chiuse con sportello metallico tipo ENEL, accessibile al personale comunale.

L’Amministrazione ha facoltà di imporre, a spese dell’utente il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, non sia più idonea a consentire la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione dell’Amministrazione e per mezzo del suo personale.

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ART 20- CONTATORI GENERALI E DIVISIONALI.

L’Amministrazione, di norma , procederà all’installazione dei contatori nel numero da esso ritenuto necessario per una giusta misurazione dell’acqua.

Il proprietario di uno stabile o l’Amministrazione di un condominio, che ha ottenuto la somministrazione dell’acqua con uno o più contatori, potrà misurare l’erogazione dell’acqua nei singoli appartamenti mediante altri contatori (divisionali) da installare a proprie spese .

Il proprietario dell’immobile o l’Amministrazione del condominio non potrà praticare, a coloro che usufruiscono dell’acqua, condizioni economicamente più onerose di quelle praticate dal Comune.

Il consumo dell’acqua è comunque accertato dal contatore installato dall’Amministrazione.

TITOLO III°

ART. 21- NORME TRANSITORIE.

Tutti gli utenti che usufruiscono di diramazioni ed apparecchi di misura (contatori) non idonei o che risultano collocati in posizione non regolare e di difficile accesso da parte del personale comunale, dovranno qualora intendano fruire successivamente di una regolare fornitura di acqua chiedere, a loro cura e spese, la modifica dell’impianto di nuovo contatore nei modi previsti dal presente regolamento, entro il termine massimo di mesi trenta dall’entrata in vigore dello stesso.

In caso contrario saranno possibili di contravvenzione con conseguente distacco dell’utenza .

La disposizione che precede si applicherà a tutti coloro che hanno ottenuto il contatore all’interno delle abitazioni o in locali non facilmente raggiungibili dagli operatori addetti alla lettura e controllo del medesimo.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre al presente regolamento tutte le variazioni che ritenesse convenienti ed opportune nell’interesse del servizio, dandone adeguata pubblicità.

ART 22- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento che sostituisce ad ogni effetto le preesistenti norme, entrerà in vigore al momento dell’approvazione.

ALLEGATO <A>

In sede di prima applicazione le tariffe sono quelle approvate con DGC n. 19/2009; gli aggiornamenti annuali sono demandati all’organo esecutivo.

TARIFFARIO UTENZE DOMESTICHE VIGENTE Fino a mc. 18 x trimestre Euro 0,60

da mc. 18,01 x trimestre a mc. 35,00 Euro 2,01

oltre mc. 35,01 x trimestre Euro 2,10

Importi relativi a spese di allaccio

Attivazione impianto Euro 35,65

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