• Non ci sono risultati.

(1)Giudici onorari di tribunale - possibilità di attribuire le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Giudici onorari di tribunale - possibilità di attribuire le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Giudici onorari di tribunale - possibilità di attribuire le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio.

(Risposta a quesito del 9 novembre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota pervenuta in data 28 luglio 2016 del Presidente della Corte di appello di … avente ad oggetto: “Tribunale di …. Got nominati con DM 28 gennaio 2016 - Quesito sulla possibilità di attribuire le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio.”;

- rilevato che con nota in data 6 luglio 2016 il Presidente del Tribunale ordinario di Verona poneva un quesito alla Corte di appello di … chiedendo di conoscere se ai giudici onorari di nuova nomina possano essere attribuite le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio;

- rilevato che in data 20 luglio 2016 il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di … esprimeva parere favorevole alla possibilità di attribuire ai giudici onorari di tribunale nominati con D.M. 28 gennaio 2016 le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio;

- visto l'art. 8, comma 1, della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, il quale stabilisce che: “1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti di Tribunale, cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie.”;

- considerato pertanto che, ai sensi della normativa vigente (art. 8, comma 1, della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016), il magistrato onorario subito dopo la nomina, effettuato il periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale), può assumere funzioni giudiziarie;

delibera

di rispondere che le funzioni giudiziarie possono essere assunte a conclusione del positivo esito del tirocinio senza necessità che vengano adottati ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio superiore della magistratura."

Riferimenti

Documenti correlati

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Firenze per il

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- considerato, pertanto, che la dott.ssa Anna Carla POLITO e la dott.ssa Laura BALLARE', primi aspiranti collocati in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- considerato, pertanto, che la dott.ssa Anna DE ROSA (nata il 30 agosto 1985), prima aspirante collocata in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 31),

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per

- vista la nota in data 21 giugno 2021 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro con la quale, preso atto delle dimissioni dall'incarico di giudice onorario presso