Giudici onorari di tribunale - possibilità di attribuire le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio.
(Risposta a quesito del 9 novembre 2016)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:
"- letta la nota pervenuta in data 28 luglio 2016 del Presidente della Corte di appello di … avente ad oggetto: “Tribunale di …. Got nominati con DM 28 gennaio 2016 - Quesito sulla possibilità di attribuire le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio.”;
- rilevato che con nota in data 6 luglio 2016 il Presidente del Tribunale ordinario di Verona poneva un quesito alla Corte di appello di … chiedendo di conoscere se ai giudici onorari di nuova nomina possano essere attribuite le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio;
- rilevato che in data 20 luglio 2016 il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di … esprimeva parere favorevole alla possibilità di attribuire ai giudici onorari di tribunale nominati con D.M. 28 gennaio 2016 le funzioni giudiziarie alla fine del tirocinio;
- visto l'art. 8, comma 1, della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, il quale stabilisce che: “1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti di Tribunale, cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie.”;
- considerato pertanto che, ai sensi della normativa vigente (art. 8, comma 1, della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016), il magistrato onorario subito dopo la nomina, effettuato il periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale), può assumere funzioni giudiziarie;
delibera
di rispondere che le funzioni giudiziarie possono essere assunte a conclusione del positivo esito del tirocinio senza necessità che vengano adottati ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio superiore della magistratura."