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Regol@mento per i pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da coltivare ad orto su aree concesse dal Comune di Spoleto

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Comune di Spoleto

Direzione Coesione Sociale e Salute

Regol@mento per i

pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da coltivare ad orto su aree

concesse dal Comune di Spoleto

Il “Regolamento per i pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da coltivare

ad orto su aree concesse dal Comune di Spoleto” è stato adottato dal Consiglio

comunale con la deliberazione n° 271 del 15 novembre 1990.

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Regolamento per i pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da coltivare ad orto su aree concesse dal Comune di Spoleto

Il “Regolamento per i pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da coltivare ad orto su aree concesse dal Comune di Spoleto” è stato adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 271 del 15 novembre 1990 secondo la proposta ed i criteri definiti dalla giunta comunale con atto n° 420 del 23 febbraio 1987.

Nel 1990 il consiglio contestualmente all’adozione ha apportato modifiche allo schema regolamentare in quanto al momento ha:

“- RILEVATO che le modifiche più urgenti riguardano l’art.

3 e l’art. 8 del regolamento stesso, concernenti rispettivamente i casi di nuova attività retribuita del pensionato e quelli di dimissioni o decesso, o lunga malattia;

- RITENUTO pertanto di dover modificare parzialmente riscrivendone il testo, il regolamento in oggetto, così come riportato nell’allegato “A” che fa parte integrante del presente atto”.

Il 24 febbraio 2005 si è proceduto ad un coordinamento

formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato

a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di

rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo

fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di

redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno

adottato e modificato le norme regolamentari.

(3)

Articolo 3 ... 4

Articolo 4 ... 4

Articolo 5 ... 4

Articolo 6 ... 4

Articolo 7 ... 5

Articolo 8 ... 5

Articolo 9 ... 5

Articolo 10 ... 5

Articolo 11 ... 5

Schema di Contratto ... 6

(4)

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Regolamento per i pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da .

coltivare ad orto su aree concesse dal Comune di Spoleto

Articolo 1

1. L’assegnatario riconosce che la concessione gratuita del lotto di terreno della superficie di circa 80 mq. sito in Spoleto località S. Carlo e contrassegnato da apposito numero progressivo, è stata decisa dall’amministrazione comunale nel quadro della politica sociale volta a ricercare nuovi modelli e diversi sistemi di soluzione del problema degli anziani.

Articolo 2

1. Il pensionato assegnatario, oltre alle norme del presente regolamento, si impegna a rispettare, di volta in volta, quanto stabilito dal comitato di vigilanza costituito dall’assessorato ai servizi sociali e di cui fanno parte pensionati all’uopo delegati.

2. Il comitato di vigilanza ha funzioni di gestione, di coordinamento e di controllo rivolte al fine di ottenere il buon funzionamento dell’iniziativa.

3. Il concessionario si impegna a collaborare con detto comunicato di vigilanza impegnandosi a comunicare abusi, danneggiamenti e comportamenti contrari all’interesse comune.

Articolo 3

1. La concessione si rinnova automaticamente di anno in anno e non costituisce titolo per il sorgere di eventuali diritti, sia reali che personali, a favore del concessionario.

2. Nel caso in cui il pensionato riprenda una qualsiasi attività retribuita, perde il diritto alla concessione.

3. La concessione viene costituita allo scopo unico di consentire la coltivazione dei soli ortaggi, con esclusione quindi di viti e di piante ad alto fusto, ad eccezione di quelle già presenti al momento della concessione stessa.

4. La concessione non può essere concessa, e viene revocata se il pensionato è, o diviene proprietario, affittuario o beneficiario di terreno superiore a mq. 50.

Articolo 4

1. Ogni concessionario, sul fronte delle stradine di accesso, insieme all’eventuale dirimpettaio, deve sempre mantenere agibile il fondo delle stradine stesse, le quali dovranno risultare sempre sgombre da materiali, rifiuti, pietre, ciottoli o altro, curando che i possibili canaletti di scolo delle acque non vadano a danneggiare sia le stradine che le colture degli altri appezzamenti limitrofi.

2. Tutti gli oneri relativi alla coltivazione, le attrezzature necessarie e le ordinarie manutenzioni sono a carico del concessionario.

Articolo 5

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comunque inferiore al metro il proprio appezzamento di terreno, con esclusione assoluta di filo spinato o di impianti fissi in muratura o sostenuta da pali in cemento, il tutto nel rispetto dell’allineamento dei confini con divieto assoluto di manomettere o spostare questi ultimi, di aumentare comunque la primitiva superficie, e di interessare il lotto dei vicini.

Articolo 7

1. E’ fatto assoluto divieto di erigere baracche o ripostigli verticali all’interno di ogni lotto.

2. Sono ammesse casse, cassoni per semina o ripostigli orizzontali all’interno di ogni lotto, proporzionati alla lunghezza degli attrezzi di lavoro da collocare unicamente entro il proprio appezzamento e con preferenza ai margini dello stesso.

Articolo 8

1. E’ fatto divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo ad altri il terreno avuto in concessione, di permutarlo o adibirlo ad usi diversi da quello per cui è stato concesso.

2. In caso di dimissioni del concessionario, di decesso o di mancata coltivazione dovuta a malattia prolungata, ecc., il comitato di vigilanza segnalerà il fatto al competente assessorato il quale provvederà alla revoca ed alla successiva attribuzione del lotto stesso ad altro avente diritto, da ricercarsi nella graduatoria appositamente redatta.

3. La revoca, salvo particolari eccezioni, da verificarsi di volta in volta a cura del comitato di vigilanza, ha effetto a decorrere dall’inizio dell’anno agrario secondo le consuetudini.

4. E’ consentita, con la presenza del pensionato, la collaborazione nei lavori e nella coltivazione di altre persone. In tal caso il concessionario deve comunicare le generalità delle stesse al comitato di vigilanza e all’assessorato dei servizi sociali.

Articolo 9

1. Il comune di Spoleto, nei casi manifesti e accertati di irregolarità o abusi, segnalati dal comitato di vigilanza, o direttamente rilevati, nonchè per esigenze di Istituto, può procedere in qualsiasi momento alla revoca della concessione.

2. La revoca della concessione non comporta indennizzo da parte dell’amministrazione comunale.

Articolo 10

1. Il comune di Spoleto e il comitato di vigilanza non assumono alcuna responsabilità per danni o cose a chiunque appartenenti, nè a persone, ivi comprese quelle dei concessionari e dei loro collaboratori.

Articolo 11

1. La manutenzione dei punti di presa di irrigazione e delle strutture eventualmente preesistenti alla concessione sono a carico del concessionario.

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. Schema di Contratto

L’anno duemila _____________________ il giorno____________________________ del mese di ________________________________ tra l’Amministrazione Comunale di Spoleto nella persona del dirigente ______________________________________________________________________________ e il Sig. ___________________________________ nato a _________________________________________

il ___________________________________________ e residente in _____________________________

_________________ via/piazza/largo ___________________________________________ n° ________,

si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

1. Il Comune di Spoleto, nel quadro di una linea di politica sociale volta a ricercare nuova modalità di soluzione del problema degli anziani dà in concessione gratuita al Sig. _________________

_____________________________________________, pensionato, un lotto di terreno della superficie di mq._______________________ sito in Spoleto, Loc. S. Carlo e individuato con il n. ____________

sulla piantina allegata al presente contratto (Allegato _________).

Articolo 2

1. La concessione ha la durata di un anno a far corso dalla data di sottoscrizione del presente atto e si rinnova automaticamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Articolo 3

1. La concessione del lotto di terreno avviene al solo scopo della sua coltivazione e non costituisce titolo per il sorgere di eventuali diritti, sia reali che personali, a favore del concessionario fatta eccezione per quelli espressamente previsti nel presente atto.

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responsabilità, di non possedere terreni superiori a mq. 50.

Articolo 5

1. Il Comune di Spoleto si obbliga a mettere a disposizione del concessionario dei punti presa per l’acqua per irrigazione ed a consentirne l’uso e il prelievo dell’acqua assumendone l’onere di impianto.

2. Gli eventuali consumi sono a carico del concessionario.

Articolo 6

1. Il concessionario ha diritto a far propri i frutti derivanti dalla coltivazione. Ha altresì diritto a recingere, in modo precario o a mezza di idonea piantagione, il lotto in concessione, nel rispetto del regolamento allegato al presente atto.

Articolo 7

1. E’ fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo ad altri il terreno avuto in concessione di permutarlo o di adibirlo ad usi diversi da quelli per il quale gli è stato concesso.

Articolo 8

1. Il concessionario si obbliga:

a) a coltivare l’appezzamento di terreno;

b) a fornirsi degli attrezzi necessari;

c) a sostenere tutti gli oneri relativi alle coltivazioni (sementi, concimi, lavorazioni, ecc.).

Articolo 9

1. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale concedente procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alla revoca della concessione per esigenze di Istituto o per inadempienza accertata dagli obblighi assunti dal concessionario con il presente atto.

(8)

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Articolo 10

1. Il concessionario si impegna ad osservare l’apposito regolamento relativo alla concessione di orti per i pensionati (Allegato _____________).

Articolo 11

1. L’Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna per eventuali danni a persone, ivi compresa la persona del concessionario e dei suoi collaboratori, e a cose a chiunque appartenenti.

Articolo 12

1. Le spese inerenti al presente atto sono a totale carico del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Spoleto,

IL CONCESSIONARIO IL DIRIGENTE

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