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Definizione. I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione.

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(1)

TITOLI DI CREDITO

(2)

- Definizione: cosa sono?

- Inquadramento: dove sono regolati?

- Funzione: a cosa servono?

- Ratio: perché sono stati previsti?

- Disciplina: la legge cosa dispone?

I TITOLI DI CREDITO

(3)

Definizione

I titoli di credito sono documenti destinati

alla circolazione che attribuiscono il diritto

ad una determinata prestazione.

(4)

Inquadramento sistematico

La normativa dei titoli di credito è costituita da:

1.DISPOSIZIONI GENERALI

- artt. 1992-2002 del c.c. (libro quarto: delle obbligazioni) -si applicano a tutti i tipi di titoli di credito, tipici e atipici

2.DISPOSIZIONI PARTICOLARI

-artt. 2003-2027 del c.c.

-si applicano solo a specifiche tipologie di titoli

3.LEGGI SPECIALI

-emanate per regolare alcune figure tipiche di titoli: ad esempio, la legge sulla cambiale; sull’assegno bancario; etc.

(5)

Funzione

• I titoli di credito svolgono una funzione insostituibile nel moderno sistema delle relazioni d’affari: essi consentono il trasferimento della ricchezza,

• conferendo celerità e sicurezza alla

circolazione del capitale

(6)

Ratio

Il legislatore ha previsto i titoli di credito al fine di creare un nuovo modello di circolazione del credito

alternativo

rispetto alla forma tradizionale e ordinaria di circolazione dei crediti prevista dal codice civile, ossia la CESSIONE DEL CREDITO contemplata dall’art. 1260, secondo il quale: «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (…)»

(7)

Differenze con la CESSIONE DEL CREDITO, perché preferire i titoli di credito

CESSIONE DEL CREDITO

TITOLI DI CREDITO

(Documenti)

Ispirati alla disciplina dei

BENI MOBILI

Per applicare la disciplina dei beni mobili (beni materiali) anche alla circolazione dei crediti (beni immateriali) era necessario conferire a questi ultimi materialità (renderli documenti) : finzione giuridica

(8)

Atto di cessione del credito

Il signor… (generalità), definito CEDENTE cede

al signor … (generalità), definito CESSIONARIO, che accetta ed acquista

il credito pari ad euro … (descrizione) che vanta verso il signor … (generalità).

Il prezzo di tale cessione è convenuto in euro …

(9)
(10)

In caso di cessione del credito:

- Il cessionario acquista il credito a titolo derivativo con la conseguenza di vedersi opposte tutte le eccezioni che erano opponibili al cedente e con il rischio di non divenirne proprietario se il cedente era in difetto di titolarità

- Il cessionario per ottenere la prestazione del debitore dovrà provare l’acquisto del credito

- è necessario notificare la cessione (comunicarla) al debitore per evitare che questi possa pagare terzi a cui il cedente abbia trasferito ulteriormente il debito

(11)

La disciplina dei titoli di credito si ispira a quella della circolazione dei BENI MOBILI, secondo cui:

• L’acquirente del bene, purché ne abbia conseguito il possesso e sia in buona fede è tutelato non solo contro il rischio che l’alienante non ne sia il vero proprietario ma anche contro ogni altra eccezione a lui sconosciuta e non risultante dal negozio di trasferimento

• La legittimità ad esercitare i diritti sul bene acquistato deriva dal possesso in buona fede senza l’onere di provare l’esistenza di un valido atto di acquisto

• Il principio possesso vale titolo risolve ogni dubbio in caso di alienazione del bene a più persone

(12)

Requisiti dei titoli di credito

1. Incorporazione 2. Autonomia

3. Letteralità

4. Legittimazione

(13)

INCORPORAZIONE

• Il diritto di credito è incorporato in un apposito documento cartaceo (titolo), la cui presenza è necessaria perché il diritto (detto cartolare, per l’effetto dell’incorporazione) possa circolare o essere esercitato.

• Si applica il principio POSSESSO VALE TITOLO: il possessore in buona fede di un titolo di credito NON è soggetto a rivendicazione (art. 1994)

(l’azione di rivendicazione viene esercitata dal proprietario per far condannare alla restituzione chi detiene il bene

senza esserne legittimato)

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AUTONOMIA

• Il diritto cartolare è acquistato a titolo originario:

ogni possessore del documento acquista la titolarità del credito in esso incorporato in modo autonomo dai precedenti possessori.

• Perciò al possessore attuale in buona fede di un titolo di credito NON saranno opponibili:

- né il difetto di titolarità del trasferente

- né le eccezioni c.d. personali che il debitore vantava verso i precedenti possessori in virtù dei rapporti personali intercorrenti tra gli stessi (debitore-possessore)

(15)

LETTERALITA’

• Il contenuto del diritto cartolare è definito esclusivamente dal testo del titolo in cui è incorporato

• Al possessore del titolo possono essere opposte solo le eccezioni c.d. reali che derivano (art.

1993):

• Dall’inosservanza dei requisiti formali prescritti dalla legge

• Contenuto del diritto specificato nel titolo (ad esempio illiceità della prestazione o prescrizione del diritto, etc.)

• Falsità della firma del debitore stesso

• Difetto di capacità del debitore al momento dell’emissione del titolo

• Mancanza delle condizioni per esercitare il diritto cartolare

(16)

LEGITTIMAZIONE

CREAZIONE

cioè, redazione

e sottoscrizione Emissione

cioè, la consegna materiale: dal possesso discende la

LEGITTIMAZIONE

ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE

(17)

LEGITTIMAZIONE

• La creazione del titolo di credito trova giustificazione

- in un preesistente rapporto c.d. fondamentale o causale fra emittente (debitore) e primo prenditore (creditore) - per esempio, un contratto di compravendita –

- ed in un accordo tra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (per esempio, il pagamento del prezzo) c.d. convenzione di rilascio

• Alla creazione segue l’emissione, ossia la consegna al primo prenditore

• Infine, il titolo comincia a circolare: la circolazione dei credito è strettamente connessa alla circolazione del documento in cui è incorporato

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LEGGI DI CIRCOLAZIONE

DEI TITOLI DI CREDITO

• TITOLI AL PORTATORE

• TITOLI ALL’ORDINE

• TITOLI NOMINATIVI

In tutte e tre le forme la legittimazione

presuppone il possesso

(19)

TITOLI AL PORTATORE

• ARTT. 2003-2007

• Il trasferimento del titolo e la legittimazione

all’esercizio del diritto cartolare avviene con la

semplice consegna (ad esempio, gli assegni

bancari)

(20)
(21)

TITOLO ALL’ORDINE

• ARTT. 2008- 2020

• Circolano con la consegna materiale del documento accompagnata dalla girata; il possessore è legittimato in base ad una serie continua di girate (ad esempio, l’assegno circolare)

• La girata è l’ordine fatto dall’attuale possessore (girante) al debitore di pagare un terzo soggetto (giratario) cui viene trasferito il titolo (la girata può essere piena o in bianco)

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TITOLI NOMINATIVI

• ARTT. 2021-2027 C.C.

• Sono intestati al possessore.

• La legittimazione si acquista con la presentazione del titolo e con la doppia intestazione del nome del possessore sul titolo e su uno apposito registro tenuto dall’emittente (ad esempio, le azioni di società)

• Il cambiamento della doppia intestazione può avvenire

1. Con un articolato procedimento detto transfert 2. Con girata piena, datata e autenticata

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Ammortamento

• Artt. 2016-2019, 2017

• Nel caso di perdita involontaria del documento (per distruzione, furto o smarrimento) è impossibile ottenere la prestazione del debitore, considerato che essa è subordinata alla presentazione del titolo di credito

• L’ammortamento è un procedimento diretto a ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario NON è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento)

• l’ex-possessore può esigere il pagamento su presentazione del decreto e, se il titolo non è scaduto, può ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto

• È ammesso solo per i titoli all’ordine e per quelli nominativi

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TIPOLOGIE DI TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Essi si distinguono in:

1. Titoli di credito in senso stretto: quando la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro (cambiale, assegno, obbligazioni di società)

2. Titoli di credito rappresentativi di merci: quando la prestazione consiste nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (fede di deposito, polizza di carico)

3. Titoli di partecipazione: quando rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti (azioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento)

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Con riferimento al momento dell’emissione distinguiamo:

1. Titoli individuali: vengono emessi ognuno per una distinta operazione economica, anche se emessi in serie (cambiali ed assegni)

2. Titoli di massa: rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti (azioni, obbligazioni)

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In base al collegamento con il rapporto che

giustifica la loro emissione si distinguono in:

1. Titoli causali: presuppongono un determinato rapporto giuridico e solo in base ad esso possono essere emessi (azioni, titoli rappresentativi di merci)

2. Titoli astratti: quando il rapporto giuridico

che dà luogo alla loro emissione può

variamente atteggiarsi (cambiale, assegni)

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In base alla disciplina si distinguono in:

1. Titoli tipici: sono oggetto di una specifica disciplina

2. Titoli atipici: non sono espressamente previsti dal legislatore. Il loro contenuto è rimesso all’autonomia delle parti e deve essere volto a regolare interessi meritevoli di tutela giuridica (art.

1322 c.c.). Ad essi si applica lo statuto generale dei titoli di credito

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Parole chiave

- Diritto cartolare

- Rapporto fondamentale e convenzione di rilascio

- Incorporazione, autonomia, letteralità, legittimazione - Circolazione

- Eccezioni personali e reali - Ammortamento

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