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"Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale".

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(1)

Parere sul d.d. recante

"Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale".

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 aprile 988, ha deliberato di approvare il seguente parere:

" c 1. Nella prospettiva di adeguare gli istituti fondamentali del-

" l'ordinamento processuale penale alle finalità di garanzia della giurisdi- :" none, il disegno di legge governativo propone una serie di disposizioni :l.. che mirano, da un lato, a potenziare il diritto di difesa dell'imputato 't(i~; nel processo penale, dall'altro a contenere entro rigorosi confini di

~! ragi~nevolezza. la pur necess~a limitazion.e della libertà perso~e

;I.;~\.: dell':lmputalto m rapporto alle esIgenze pubbliche dell'accertamento gI1u-

~:,~. d. ., IIJS 1Z10 e.

nal

,-" ,..

: ';,~: Nel novero di quest'ultimo gruppo di disposizioni, assumono carat-

~,~1ere di noWtà le seguenti:

.

W;;~, .1). 1'lÌnasprimento delle condizioni per l'emissione dei provvedi-

;I~menti di cattura;

';%yJ~!'..' 2) l'abolizione dei reati a cattura obbligatoria;

~~1';1:'\ 3) la previsione di misure di coercizione non detentive, in alterna- if;it*:~ttiiva alla custodia in carcere e alla custodia cautelare;

...i';:"~"

I

~~~{I\:;' 4) l'lintroduzione del principio di c adeguatezza» delle misure

.. :f.J;~COercitive alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare

r COi' '..1

, ;~,,~n~ caso concreto;

,;"".,,"

~t};t!~C 5) l'aboliÈo~ della libertà provvisoria come atto di concessione Jf;~8~ giudice assoggettabile a condizioni-

: ;,'f~;~ìl" In questo quadro, dominato dalla preoccupazione di non consentire

~~t;~~nomazioni della libertà personale al di là dei modi e dei tempi neces-

~~;~ per l'at~ne di .tipiche e comprovate esigenze pubbliche con-

~'$i~;~:.~s~e ~ ~VIl'~ del. reato conte;stato e ~o sviluppo' d:ll:azio.ne penale,

!(~{f;~ .ppare SIgnIficativa, Inoltre, la nafferInaZJone del pnncIpIo di c propor- Jf~~:i:~9Dalità» della custodia cautelare all'esito (presumibile) della concreta

!{i;;;;~da processuale, stabilendosi che la custodia non abbia luogo, o f~;::non si protragga, qualora dI giudice possa prevedere che l'imputato,

~~::i":~che in caso di condanna, non verrebbe assoggetta1o ad esecuzione

~~':;\d~Ua pena inflittag],i, rientrando essa nei limiti di una fattispecie so-

~!i,~~~ilsiva od estintiva del reato ovvero essendo assorbita dall'eventuale i~;i~Cari:erazione già sofferta: principio che era stato introdotto nel sistema

~'i~::(.~- 271-bis c.p.p.) dalla novella 18 giugno 1955 n. 517 e successivamente f~;;;~o~to dalla novella 28 luglio 1984, n. 398.

".'i c.

~1~t~t;:);.Come chiarisce la rela7Jione al disegno di legge, i nuovi interventi

~it.; normativi si pongono c in una prospettiva di anticipazione delle diret.

.i(~;~;:,ti~recate dalla legge delega per l'emanazione del nuovo codice di pro- t;;';~ura penale in tema di libertà personale dell'imputato» e, incidendo in

~I~1\:In1sura che sarà prevedibilmente assai rilevante non solo sull'uso degli

;~f:{strUmenti coercitivi ma anche sulla mentalità e sulle idee di valore che

~~;.4sP~0 :in qu~sta materi~ la condotta deg],i organi della giurisdizione, fi,,;;:~lIltano ampIa approvaZIone.,,('..'

rt~!:;':: Se per un verso anticipano nuove e positive tendenze del legisla- ,~';c.,t9re. occorre dall'altro riconoscere che alcune delle nuove disposizioni

~i;sono ~a ritardata attuazione di precise raccomandazioni e direttive di

~'i?rgamsmi politici e giudiziari sovranDazionali di cui il nostro Paese

~~è parte in tegrant e

'.:lo, , .

(2)

E' opportuno mnunentare in proposito che:

1) il punto Il della risoluzione 9 aprile 1965 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha decisamente adottato la direttiva secondo cui c la carceramone preventiva non deve mai essere obbliga- toria -;

2) il punto.7 della risoluzione 27 giugno 1980 del medesimo orga- nismo ha espres~nte enunciato :il principio di c propo17lonalità ~, affermando che c la çarcerazione provvisoria non deve essere ordinata : se la privazione della libertà è sproporzionata in rapporto alla natura .:

del reato addebitato e alla pena prevista per il medesimo -; f:

.

3) l'esigenza di una costante verifica della c ragionevolezza» della li{

custodia cautelare e della sua durata in concreto è stata più volte ':~:, ribadita da1la giurisprudenza della Corte e del1a Commissione Europea ~, dei Diritti dell'Uomo, formatasi in re1azio~ all'art. 5, n. 3 della Con-':':i;~

venzione di Roma che recita: .;::~;.

j..

c Ogni perso~ arrestata o detenuta deve essere tradotta al pi1):, ,~'~~

prest.o dinn~ al giudi.ce e ha diritto. di. essere giudicata. entro ~,:r:;

termine ragionevole o di essere posta m libertà durante l'lStruttoria;.,l~, La scarce~one può essere suh,o~ata ~d una garanzia che assi~;;;~

la companZIOne della persona all udienza -, .";;t~ ,.

ì..

4) la stessa purisprudenza si è inoltre mostrata, in più ~~;;."

attenta a non lasciare spazi per alcuna presunÈone assoluta di pe~~

losità dell'imputato, sottolineando la necessità di una continua e

còìl!j{t;

creta verifica delle condizioni che legittimano la custodia: ed an~::r;~

con tale posizione, culturale prima che giuridica, viene ad armo.;i:;i~:~

zarsi alla scelta del disegno di legge circa l'abolizione dei reati a cat;'~;t~

tura obbligatoria e circa la soppressione di qualunque divieto l~,~:

a rime1tere an libertà le persooo arrestate nel corso del processo, ~.::~{!

volta esclusa la sussistenza delle sopraindicate esigenze cautelari. 1:.'~~;;~;.5

2. Riformulando la norma che disciplina le oondizioni generali ~ì' l'emissione dei mandati od ordini (art. 252 c.p.p.), l'art. 4 del disegnò

«ti legge introduce una opportuna distinziooo fra provvedimentli. ~ strittivi della libertà personale e provvedimenti di oomparizione () di accompa~mento, richiedendo per i primi una condizione più rlP rosa (gravi, anzichè sufficienti, indizi çIi çolpevolezza), giustificata ~ primaria importanm del bene esposto a sacrifiicio, la quale dovrebbe nella futura prassi giudiziaria limitare l'impiego degli strumenti di coer.;

cizione ai casi in cui il giudice possa esprimere nei oonfronti dell'imp~

tato un giudizio di probabilità di colpevolezza. ; n successivo art. 5 precisa le ulteriori condizioni che possono legi~

amare l'emissione facoltativa dei mandati di cattura (con riferimento ai tipi di reato e alle esigenze di cautela processuale e di difesa sociale) in termini che appaiono complessivamente, rispetto al precedente re- gime, più rispettosi del rapporto equi1ibrato che deve sussistere fra

diritti individuali e interessi generali. L'unica nota che - ad avvisO

di alcuni componenti del Consiglio

-

sarebbe dissonante nel nuOVO quadro normativa è la previsione autonoma, quale condizione per la

(3)

emissione del provvedimento, della fuga o del pericolo di fuga dell'im- putato - evidentemente preordinata alla finalità di assicurare gli effetti della futura condanna (a pena superiore a due anrti di reclusione) - che mal si concilierebbe con la funzione cautelare della misura restrit- tiva e con il ripudio, ormaoi conclamato, di q~sta come applicazione anticipata di pena.

Ad analogo rilievo negativo ha dato luogo, sempre da parte degli stessi Componenti, la previSlione della fuga o del pericolo di fuga del- l'imputato, quale condizione legittimante 1a cattura, sia pure per reati tipici connotati da particolare graVità, ad opera del giudice istrutore con l'ordinan7.a di ninvlio a giudizio, del pretore o del presidente del collegio con decreto emesso nella fase degli atti preliminari al dibatti- mento, del giudice di primo o secondo grado con 1a sentenza di con- danna (v. art. 272 ultimo comma c.p.p. nel testo attualmente vigente, non modificato; e art. 273 primo comma c.p.p. nel testo modificato dall'art. 20 del disegno governativo).

Presta il fianco a perplessità, inoltre, la nuova disciplina del man- dato di accompagnamento (art. lO del disegno di legge, che modifica .il vigente testo dell'art. 261 c.p.p.).

: Tale mandato, che pur priva l'limputato della libertà personale (;anche se per un tempo limitato: c per non oltre il giorno successivo a quello d'arrivo nel luogo dove si trova il giudice »), è consentito dal primo comma del nuovo testo solo se l'imputato, citato a comparire con un mandato rimasto senza effetto, non si .presentli senza addurre un le~ttimo impedimento: si viene così a oodificare - forse al di là 4ell'intentio legis - un'anomala c sanzione» della mancata (e non ob- bligatoria) comparizione a colpire conseguentemente, con un atto di chiara ispirazione repressiva, l'incolpato che legittimamente rinumi ad esperire, mediante l'interrogatorio, uno strumento a propria difesa.

La previsione appare tanto più grave ove si consideri che, in base al tenore letterale della disposizione, la pur momentanea privazione della

~bertà personale dell'imputato tramite l'emissione del mandato di ac- compagnamento può essere disposta dal giudice anche c fuori dei casi preveduti dall'art. 253 » e pertanto oon riferimento a reati, perfino con- travvenzionali, che non consentono in linea generale il mandato di cat- iWa. Parrebbe opportuno allom prevedere che li! mandato di accompa- gnamento possa essere emesso per specifiche necessità istruttorie (ad es., ricogni2Jione personale) e solo per reati che consentono la cattura o, wndo ;taluno, per categorie predeterminate di reati.

Quanto alle ipotesi di mandato di accompagnamento delineate ne) secondo comma dell'art. 10 (cioè, per i reati previstli dall'art. 253 c.p.p., quando vi sia fondato motivo per ritenere che il mandato di compari- zione abbia a rimanere senza effetto), evidenti ragioni di coerenza con le condizioni richieste in quest'ultimo articolo per l'emissione del man- dato di cattura consigliano di integrare la relativa disposizione con la espressa previsione di specifiche necessità istruttorie ovvero di apprez- zabili esigenze di tutela sociale che rendano quanto meno opportuna l'adozione della speciale misura.

(4)

3. n testo dell'art. 254 c.p.p., rielaborato dall'art. 6 della novella, cancella dal nostro ordinamento processuale la presunzione assoluta di pericolosità del reo che, de iure condito, rappresenta il fondamento dell'obbligo legale di cattura per determinate e gravi figure delittuose.

Rimane, peraltro, in ordine a queste figure puntualmente richiamate nel testo in esame, una presunzione. semplice» di pericolosità crimi- nale, la quale potrà essere superata dal giudice, che non ritenga di emettere il mandato di cattura, con una adeguata motivazione che ponga in luce l'. insttssistenza delle esigenze cautelari indicate nello art. 253 »: vale a dire, le esigenze di tutela delle fonti di prova, di assicurazione degli effetti della futura condanna rispetto alla fup o al pericolo di fuga dell'.imputato, di tutela della collettività.

Relativamente al primo dei menzionati parametri di valutazione;

deve essere seg.-lata una evidente aporia: se la gravità dei reati può

~ustificare tma presUnzione iuris tantum di pericolosità del reo e di . concreta minaccia alle esigenze di tutela della collettività, appare tuta:"

t'altro che agevole comprendere coma una presunzione analoga si possa'!:

riconnettere alle esigenze di tutela probatoria, sì da obbligare il ~u.'::.

dice, con previsione generale e astratta, alla dimostrazione della insus"'?~

sistenza di queste quale circostanza ostativa alla emissione del pro~t;~~;

vedimento di cattura. Invero, le eventuali mglioni di tutela dell'acquf,;;~., sizione e della genuinità delle fonti di prova costituiscono un datd,,'1 interno alla specifica dinamica del processo, che solo il giudice pt1b~t\~

riconoscere ed eventualmente valorizzare al fine dell'emissione di t1i)';i;!

provvedimento coerciu\'O; ma, proprio per questo loro carattere en~-~:~;

processuale, esse sembrano sfuggire ad una valutazione preventiva i:;!:~~

astratta, sia pure di carattere presuntivo, del legislatore collegata aUa,:.

natura e alla gravità del reato commesso e mal si pres1ano, coeren~:f.

mente, a formare il contenuto di una motivazione in negativo dell'organo,::'

giurisdizionale. ,-;:::\:

La graVlità del reato può ben giustificare, invece, una presunzione~.'!::

ex lege di fuga o, in caso di fuga già attuata, di durevole allontana-f.' \"

mento dell'imputato; tuttavia, il collegare la decisione giudiziale df,:~' non emettere il provvedimento di cattura alla motivazione circa l'msu.'c' sistenza di comportamenti dell'imputato diretti a vanificare i futuri,';

effett.i deUa condanna e cioè, concretamente, ad un profilo processuale, il che ,in qualche modo evoca l'anticipata afflittività della pena destai~:'ì.

le perplessità già evidenziate nell'analisi dei profili considemti nel pre-~~:

cedente paragrafo. ' .:":.c;r

.

4. Per effetto della nuova regolamentazione, gli obblighi che il giu,:,-;::

dice può imporre all'imputato ai sensi dell'amo 282 c.p.p. (prestazione' li di cauzione o ma1Ieverie, obbligo di presentazione periodica all'autori~':, di polizia giudiziaria, obbligo o diVlieto di dimorare in un dato luogo)"

si configurano giuridicamente come misure di coeraizione . autonome ~ - anche se affievolite - rispetto agli istituti di custodia detentiva ,,' (detenzione in carcere e detenzione domiciliare). :;

Ne derivano tre principali conseguenze:

(5)

a) il collegamento dele suddette misure alla sussistenza delle stesse esigenze cautelari previste dal nuovo art. 253 per l'emissione del mandato di catturai

b) la funmone residuale delle misure stesse, in quanto destinate a soddisfare esigenze cautelari di grado inferiore e comunque non suf- ficienti a giustificare le altre e più gravi forme di coercizionei

c) la non accessorietà delle misure in questIÌone a provved.imenti di rimessione in libertà (nel sistema, vigente: scarcerazione e libertà provvisoria), con la conseguente applicabilità di esse anche indipenden- temente da tan provvedimenti.

L'effetto complessivo che sembra scaturire dalla delineata norma- tiva è l'introduzione nella discip1ina della ooercizione personale di ulte- riori e incisivi elementi di raziona1izz.azione e di rafforzamento di garanzie.

5. n principio di c adeguatezza» delle misure coercitive. in forza del quale il giudice sceg1ie - anche d'uftiicio - fra le misure previste dalla legge quella necessaria e sufficiente a salvaguardare le esigenze Cautelari di cui si è detto. appare il più efficace strumento dJi raziona- jj;l.zàzione dell'iÌntera materia della libertà personale. .in quanto la sua .~Uilibrata applicazione conduce a stabilire una c stretta e costante 'Qc)rrelazione fra gravità del pericolo per le esigenze cautelari e afflitti-

\'ità delle misure ».

;c!'- 6. La novella sancisce formalmente l'aboJlimone della libertà provo ,..tisoria, qualificando tout court come provvedimenti di c rimessione

fu libertà» i provvedimenti del giudice o del P.M. che dispongono la cessazione delle misure restllit1live nei confronti dell'imputato.

" Sebbene la scelta del nuovo legislatore non abbia in sè rilevanti effetti pratici, è tuttavia innegabile che essa contiene un alto messaggio cUlturale, una forte affermazione ideale e programmatica che punta ad invertire la tendenza di taluni ad impiegare la custodia preventiva COme sanzione, come misura afflittiva antioipatrice della pena, e a ricon- drirla alla sua autentica matrice di misura cautelare, cui si può ricor- rere come c extrema ratio» imposta da concrete esigenze di difesa sOciale o di salvaguardia della fina]lità pubblica del processo penale, ma che deve cessare - in via tendenzialmente definitiva - quando cessino le predettè esigenze, sì da consentire all'~mputato, che è presunto non colpevole fino alla sentenza defiiuitiva di èondanna, di riacquistare in tutta la sua pienezza lo c status libertatis.. Tramonta, conseguente- mente, la vecchia concezione dell'atto concessivo della libertà come c beneficio ».

Tale atto invero, pur se vincolato alla valutazione dell'irtesistenza di esigenze cautelaTi, non appare nell'attuale sistema espressione di un'attività officiosa del giudice collegata al semplice venir meno delle anzidette esigenze e rivolta alla rednte~one di un diritto perfetto, ponendosi così m non lieve disarmonia con li principi sanciti dagli artt. 13 e 27 cpv. Costo

(6)

Nel testo della novella, invece, i citati principi sono pienamente rispettati. Non solo perché, quando vengono meno le esigenze cautelari, l'imputato in stato di custodia « deve» essere rimesso in libertà (art. 22) e, conseguentemente, il giudice ha l'obbligo di provvedervi anche di ufficio; ma anche perché è stata opportunamente cancellata l'imposi.

zione di qualunque «condizione» alla liberazione déll'dmputato (ferma restando, ovviamente, la potestà del giudice di applicare in via auto- noma all'imputato, ricorrendone à presupposti, una o più delle misure coercitive tipiche previste dal nuovo testo dell'art. 282). Legittima appare perciò l'abolizione ,della tradizionale qualificazione di ta1e libertà co~e

« provvisoria ».

In armonia con la nuova disciplina andrebbe pure rivisto il testo 'c, del'art. 279 c.p.p., nel senso che ne risulti con chiarezza che il giudice~

decide sulla rimessione in l.1"bertà dell'imputato non solo su domanda1~

di questi (o del suo difensore) ovvero su richiesta del P.M. ma anche:ì dIi propria iniziativa, sentito il P.M. Anche la rubrica e il testo dell'art.'j'~

281 c.p.p. andrebbero coordlinati con la nuova normativa. ;4,\;:~'

.. c"'

Il rigoroso ed esclusivo collegamento delle misure coercitive atte ti":

più volte menzionate esigenze cautelari e al loro concreto accertamen~i~

da parte dell'A.G. porta con sè la soppressione di ogni presunzion~:.t;

legale di per.ioolosità dell'imputato e di ragioni di difesa sociale ancb'&;~~

con riguardo ad alcuni gravi reati che allo stato (art. 277 c.p.p.) nQn!~

consentono il ripristino della situazione precedente alla carcerazion{ij:~:

Non esistono più, in altri termini, casi di divieto legale di riacquistQU della libertà personale (così come non esistono più, nella fase geneti~:;è~

della v.icenda cautelare, casi di cattura obbligatoria). .;;f::~~'"

7. Al potenziamento delle facoltà connesse al diritto di difesa" n~J;:f~

processo penale sono finalizzate le disposizioni che attribuiscono ~~

d:t llenson' . ..,,' ,,'i,.

. ,~;,,;:

1) il diritto di assistere ai confronti fra coimputati e fm co~~it

",,"

putati e testi; :'~':;~;;

"",,-";J;

2) l 01dimtto . di as~re . a1le ~spez1om gIu o o' ° dizi°ali , ecceZIon a..- ~~:~.:. f ++~ -~' quelle corporali, e alle perquisizioni personali; ...r"l;~

3) il diri;tto di proporre immedi~tamente ricorso per cassaziQ~i.' avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento m tema di s~~;i;;\

cerazJione, quando dalla loro deliberazione siano decorsi dieci gio~;;', senza che sia stata pronunciata la sentenza terminativa del grado ~~'

gt°UdlZlo 00. ... è,,:'

c' ,-

In ~ prospettiva analoga si spiega pure la disposizione che

m~~::}

duce il contmddittorio tra difesa e accusa nella procedura di ries~e:;:;

dei provvedimenti di cattura, consentendo che il difensore e il pubbU~...~

ministero illustrino le loro ragioni nell'udienza tenuta ,in camera d;tf,~

consiglio dal Tribunale della libertà. ";':;:'j;

Se è innegabile, e in sè del tutto condivisibiIe, la portata garanti-!,~:"~~

strlca delle accennate disposmoDi, e di quelle ricordate nei preceden~:::';:

paragrafi, è evidente d'altro canto il loro carattere di frammentarl08,::t

(7)

disorganico e, soprattutto, la derivazione della maggior parte di esse da una concezione di fondo del processo penale che non corrisponde all'architettura del codice attuale. Da qui il c rischio », che va dovero- samente segnalato, di un ulteriore effetto distorsivo del tessuto norma-

~vo oggi vigente, eliminabile soltanto con l'entrata in funzione, non ,~ù differibile, della rjforma complessiva del sistema processuale.

,

"' 8. Opinioni largamente differenziate sono state espresse in Consi.

glio a proposito della scelta - di recente operata dalla Commissione Giustizia del Senato sulla base di un testo risultante dall'unificazione del disegno governativo con due proposte d'iniziativa parlamentare - dì abolire il potere di cattura del P.M. e del Pretore e di prevedere j' che tali organi possano, nei casi in cui la legge consente l'emissione : del mandato di cattura per i reati di rispettiva competenza, o fame 'rithiesta al giudice istruttore (senza che ciò determini la trasforma-

~,,':mone dell'istruttoria da sommaria in formale) o emettere ordine o man-

;,~;;d3to di arresto contro l'imputato (che cessa, peraltro, di avere effetto ,&,se:entro lO giorni dall'esecuzione non è emesso mandato di cattura o ,;ì:;;non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva) qualora sus- f~f:~ta l'c assoluta urgenza» di ricorrere a tale misura .in relazione al L~:!'cconcreto pericolo di fuga immediata dell',imputato» o all'c irrepara- tf:bUe inquinamento della prova» o al c grave e immediato pericolo per

;J,:1a collettività».~'"

::~:., :; Alla posizione di chi ha espresso un giudizio sostanzialmente favo- :.:;l"e\1ole alla innovazione in esame, nell'ottica di una necessaria anche se

~;;;parlia1e anticipazione della riforma del processo penale nella del!Ìcata

;".~materia dei provvedimenti restrittivj della libertà perSonale, si è contrap-

~~,p~sta l'opinione di quanti hanno giudicato che il modello sopra deli.

:;;~ato, ispirato ad una ingiustificata subordinazione funzionale di organi .;;cn10nocratioi (pubblico ministero e pretore) ad un altro organo monocra-

; tiCQ(giudice istruttore) pur caratterizzato da analoghi poteri inquirenti, ',:'non soddisfi compiutamente l'esigenza di un più rigoroso e imparziale 'i:,ese~izio del potere di cattura - che potrebbe essere assicurato soltanto da 'un sistema che attribuisse la titolarità di questo ad organi diversi

" da quelli investiti del potere di investigazione e di ricerca della prova

.'. ~ e sia inoltre intrinsecamente contraddittorio con il futuro assetto del

"processo penale che, cancellando la figura e il ruolo del giudice istrut.

tore, assegna la potestà di restrizione della libertà personale esclusiva-

. JUent:e al giudice delle indagini preliminari.

E' stata inoltre segnalata da alcuni componenti del Consiglio l'ano- malia di un sistema che, mentre toglie al P.M. ed al Pretore il potere di cattU1'8, lascia sopravvivere tale potere in capo al Giudice Istruttore anche in assenza della richiesta o contro la richiesta del P.M. E forti perplessità suscita secondo gli stessi componenti, la facoltà concessa al Pretore di proporre appello avverso le pronunce del G.I. che non accolgano le sue richieste di cattura; tale facoltà, infatti, mal si conci- lierebbe con la natura, essenzialmente giudicante, del Pretore.

Una tesi diversa è stata sostenuta da chi, sottolineando la necessità che la giusta !istanza riformatrice ,in questa materia non si ponga in

(8)

contrasto con i principi e gli istituti del vigente ordinamento proces;.

suale, ha prospettato come coerente ed equilibrata la soluzione di un conremmento del potere di cattura del P.M. e del Pretore nei limiti segnati dai reatri per li quali il primo è funzionalmente competente a procedere, ai sensi dell'art. 389 c.p.p., con istruzione sommaria e in ordine ai quali l'evidenza della prova costituisce garanzia di per sè sufficiente, riconoscendo ad entrambi gli organi !il potere d'arresto prov.

visorio nelle ipotesi rimanenti purché caratterizzate da specifiche ragioni:

d'urgenza. . ~~~

Perplessità ha suscitato pure, in alcuni componenti del Consigti~.;

la modifica apportata al testo dell'attuale art. 251 c.p.p. dall'art. Il del':!

testo unificato approvato dalla Commissione del Senato. Infatti, la pur;;

comprensibile esigenza di evitare il più possibile la permanenza di dete;~::

nuti fuori dal circuito carcerario rischia, date le attuali strutture cbe;c'~, '

non sempre consentono la libertà del detenuto di autodeterminare ta;~:

propria condotta processuale, di tradursi in una normativa che potreb~:~

o comprimere ulteriormente tale libertà o favorire una maggiore con~;;:,!

sione dell'istituto degli arresti domiciliaIÙ a individui di estrema ~~y colosità che tuttavia manifestino disponibiltà a collaborare con ~\j]";"

. ..:~ ",;,.c

'"us a. '~;~X;l

C'" ,,")'

Tale !tesi, peraltro, non risulta condivlisa dalla maggioranza

~f5

Co

.

gli c "n';"

nsl o. ;,,~,[:

,'~.

Al di là dei prospettati rilievi e suggerimenti, è stata comunq~jj da tutti evidenziata l'obiettiva difficoltà di inserire nell'attuale sist~~

.,.,"'",

disposizioni e procedure che sono improntate alla diversa struttu~,;.~~

alla diversa filosofia del processo accusatorio, con il conseguente P~J colo di dar Vlita, sia pure per apprezzabili fini garantistici, ad un sist~,~

ibrido che mentre può incidere negativamente sulla fun7iionalità ~i~

vecchio non assicura le garanzie del nuovo. Da qui l'auspicio, un~~

mente formulato, di una rapida attuazione nelle sedi istituzionali co ''l' petenti di tutti gli adempimenti necessari all'emanazione e al posi!

funzionamento del progettato codice di procedura penale ». ~~: : .'~'*~

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