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Provincia di Bergamo

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Academic year: 2022

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Provincia di Bergamo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021-2023 E PER LA DESTINAZIONE

DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021

Intesa sottoscritta nella riunione di Delegazione Trattante del 7 settembre 2021 Sigla definitiva sottoscritta nella riunione di Delegazione Trattante del 5 ottobre 2021

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2

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021-2023 E PER LA DESTINAZIONE

DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021

Premesso che

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali;

- è in atto la metodologia per un sistema integrato di valutazione della performance organizzativa della Provincia e del personale approvata da ultimo con decreto del Presidente della Provincia n. 323 del 29 dicembre 2020;

- con determinazione n. 1311 del 08 giugno 2021 sono state quantificate le risorse decentrate per l’anno 2021;

- con decreto del Presidente registrato al n. 165 in data 07 luglio 2021 sono state impartite alla Parte Pubblica le direttive per la definizione dei vincoli di ordine finanziario e delle priorità per il contratto decentrato integrativo 2021-2023, nonché per l’utilizzo delle risorse decentrate 2021;

- la preintesa, sottoscritta in data 7 settembre 2021, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata dalla apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 con i vincoli di bilancio, nonché sulla legittimità relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo nel rispetto dei criteri di meritocrazia e di perseguimento di un obiettivo di maggiore produttività e che in data 17 settembre, in ordine a quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole, come da documentazione registrata al protocollo dell’Ente n. 52874 del 20 settembre u.s;

- con decreto n. 219 del 5 ottobre 2021 il Presidente ha autorizzato la Parte Pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo in oggetto, a condizione dell’espressione del parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti

le parti

parte pubblica rappresentata da: Segretario Generale Immacolata Gravallese Dirigente: Giuseppina Pettini

parte sindacale, rappresentata da: R.S.U.: Eleonora Gherardi C.G.I.L. FP Dino Pusceddu C.I.S.L. FP Mario Romano Gatti

C.S.A: =====

UIL FPL: Antonio Montanino

stipulano il seguente contratto collettivo decentrato integrativo 2021-2023 e per la destinazione delle risorse decentrate anno 2021

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Titolo I

Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indi- cato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fon- damentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamen- tare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:

x D.Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;

x D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31;

x D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15” che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l’articolo 6;

x D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21, e s.m.i.

x D.L. 9 giugno 2021 n.80;

x Leggi di stabilità n. 190 del 2014 e n. 208 del 2015;

x D.Lgs 74/2017 e 75/2017

x Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

x CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018.

2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente (esclusi i dirigenti) della Provincia di Bergamo e disciplina le materie demandate alla contrattazione integrativa.

Sono destinatari delle risorse decentrate, secondo la disciplina del presente contratto, tutti i lavoratori in servizio presso la Provincia, a tempo indeterminato e a tempo determinato, (che nel corso del periodo di riferimento abbiano svolto almeno n. 90 giorni di servizio calcolati come da calendario).

Per il personale comandato o distaccato - in entrata - si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia, dal giorno successivo alla data della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata dagli articoli del presente contratto, per il triennio 2021-2023, ad eccezione:

1. delle modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;

2. della volontà delle parti di rivederne le condizioni;

3. della ripartizione annuale delle risorse del fondo per il trattamento accessorio.

4. Le parti concordano di incontrarsi a cadenza annuale per la verifica/integrazione del contratto di cui trattasi, oltre che per la parte economica anche per la disciplina di parte normativa.

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Art. 2

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali. A tal fine è stata sottoscritta apposita convenzione con il Comune di Bergamo per l’istituzione del servizio di sicurezza associato.

2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente e Rappresentanti per la Sicurezza vengono individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni manutentive e di coloro che percepiscono l’indennità condizioni di lavoro.

3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello psicologico e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.

4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.

5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare i Rappresentanti per la Sicurezza (individuati nel numero minimo di tre) in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

6. La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Art. 3

Formazione ed aggiornamento professionali

1. La Provincia promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.

2. Al finanziamento delle attività di formazione la Provincia prevede annualmente una quota non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Si devono comunque considerare le somme messe a disposizione con il Piano Esecutivo di Gestione, quali la stima del costo della docenza interna, i costi derivanti dall’impianto organizzativo-operativo e logistico (costo del personale addetto al Servizio Formazione, costo disponibilità locali, attrezzature, utenze, ecc.) in analogia a quanto previsto nei criteri definiti dalla Regione Lombardia per il rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo. In tal senso la Provincia si impegna a darne preventiva comunicazione alla Commissione Formazione ed al CUG.

3. La Provincia promuove direttamente o in collaborazione con altri Enti ed istituzioni, le seguenti forme di formazione/aggiornamento, anche con metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro):

x corsi di riqualificazione professionale, per il personale in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni di massima nei primi tre mesi;

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5

x corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale;

x percorsi formativi mirati al reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di periodi prolungati di assenza dal lavoro.

4. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, coinvolgendo il massimo numero possibile dei dipendenti dovrà favorire obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:

x cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;

x organizzazione, orientamento al risultato e rendicontazione dell’attività svolta;

x sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;

x conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;

x prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 81/08 smi ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;

x favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza;

x favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.

5. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.

6. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui la Provincia lo iscrive, ovvero a corsi di formazione professionale continua obbligatoria per gli iscritti agli Albi professionali attinenti i profili professionali della Provincia, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

7. La presente previsione sarà attuata mediante la stesura di un piano di formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento di tutto il personale, e sarà comunicato alla Commissione Formazione per un confronto.

Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente il riconoscimento di altri corsi di formazione ed aggiornamento - attinenti ai profili professionali della Provincia - cui ha partecipato con onere a suo carico e fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.

Art. 4

Disciplina incarichi di Posizione Organizzativa

La nuova disciplina delle Posizioni Organizzative, prevista dal CCNL 2016-2018, è stata declinata dal 1 gennaio 2019 secondo le procedure ed i criteri generali, già oggetto di preventiva informazione e di successivo confronto con la Parte Sindacale.

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative saranno pari almeno al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste. Alla suddetta voce retributiva sono destinate le risorse previste dall’apposito fondo non utilizzate per l’erogazione delle retribuzioni di posizione, anche considerata la quota prevista per riconoscere gli eventuali incarichi ad interim, di cui all’articolo 15 comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 - con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del decreto legge 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi derivanti dei primi 10 giorni di assenza per malattia relative ad ogni

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6

evento morboso).

La retribuzione di risultato sarà corrisposta al titolare dell’incarico in misura proporzionale alla valutazione conseguita - tenendo conto del punteggio del comportamento ed in misura proporzionale al raggiungimento degli obiettivi - in relazione al valore della posizione rivestita. Il raggiungimento oltre il 94,99% sarà considerato pari al 100%, in analogia a quanto disposto al successivo Art. 12 – “Risorse destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale”.

In caso di valutazioni inferiori a 70 punti, non è erogata alcuna retribuzione di risultato; in tal caso, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione inferiore a 70 punti, sono acquisite in contraddittorio le osservazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Nell’ipotesi di conferimento di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura viene stabilita nel 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim.

Titolo II

Utilizzo delle risorse decentrate

Art. 6

Indennità per condizioni di lavoro

Al finanziamento delle indennità è destinata per ciascun anno di competenza un importo massimo di euro 64.000,00.

L’art. 70-bis del CCNL funzioni locali del 21.2.2018 introduce una nuova tipologia di indennità economica, denominata “indennità per le condizioni di lavoro”, la quale, riassorbe le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori.

Il riconoscimento, formalizzato mediante atto datoriale, è configurato quale giornaliero, entro i valori minimi e massimi da 1 a 10 euro, per singola giornata di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa implicante rischio, disagio e maneggio valori - escludendo pertanto dal computo dell’operatività dell’istituto, qualsiasi assenza giornaliera dal lavoro, dovuta a qualsiasi causale e titolo, nonché le assenze orarie giornaliere in misura superiore al 50% del debito orario giornaliero (principio di prevalenza degli effetti dell’assenza).

La determinazione della misura dell’indennità deve tenere conto dei seguenti criteri, così definiti ai sensi dell’art. 70-bis, comma 3, lett. a) e b):

1) effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente

2) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione (benchmark esterno)

3) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dello specifico settore di attività (benchmark interno)

1) Incidenza delle causali

Sistema di pesatura ponderale sviluppato su scala decimale (1 – 10) a) rischio fino a 5 (scala sviluppata su 0,5 decimali) b) disagio fino a 3 (scala sviluppata su 0,5 decimali) c) maneggio valori fino a 2 (scala sviluppata su 0,5 decimali)

2) Caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione

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a) ente con competenze indirette in ambiti di sicurezza, tutela dell’ambiente e sociale di limitate dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,2 b) ente con competenze dirette in ambiti di sicurezza, tutela dell’ambiente e sociale, di medie dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,5 c) ente con rilevanti competenze dirette in ambiti di sicurezza, tutela dell’ambiente e sociale, di rilevanti dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,7 3) Caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali degli specifici settori di attività Settore con competenze in materia di:

A. Coordinamento in ambito sociale indice 0,4

B. Gestione e maneggio di valori (finanziario) indice 0,4

C. Tutela ambientale, indice 0,5

D. Servizi generali, anche a supporto di Organi Istituzionali indice 0,6 E. Tecnico (viabilità, edilizia, protezione civile) indice 0,8 4) Valutazione dei profili

Viene operata una valutazione della declaratoria dei diversi profili professionali ai fini dell’applicazione dei criteri di cui sopra e del calcolo del relativo valore economico giornaliero:

Addetto ai servizi manutentivi cat. A, Collaboratore tecnico manutentivo cat. B, Tecnico manutentivo cat. B3 - addetti alla manutenzione degli immobili e delle strade; Collaboratore Esecutivo cat. B abilitato all’utilizzo di carrello elevatore

a) incidenza

rischio 4

disagio 2

maneggio valori 0

Totale 6

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore E = indice 0,8 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

6 x 0,7 x 0,8 = indennità giornaliera di 3,36 euro.

Personale dei Servizi Ausiliari: personale front-office cat. A e B che opera in condizioni di disagio correlato alla prestazione di servizi per utenza, anche con scarsa conoscenza della lingua italiana, nonché alla flessibilità nel cambiamento della sede di lavoro (Portineria, piani diversi di Via Tasso e Via Sora, Sedi sul territorio) per garantire apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi agli uffici.

a) incidenza

rischio 1

disagio 3

maneggio valori 0

Totale 4

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore D. = indice 0,6 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

4 x 0,7 x 0,6 = indennità giornaliera di 1,68 euro.

Personale addetto in via prevalente alla sala operativa del Servizio Ittico Venatorio a) incidenza

rischio 2

disagio 3

maneggio valori 0

Totale 5

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore C. = indice 0,5 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

5 x 0,7 x 0,5 = indennità giornaliera di 1,75 euro.

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8 Collaboratore Esecutivo cat. B, istruttore cat. C, specialista/funzionario cat. D - addetto al supporto agli organi di vertice (Presidente, Consiglieri, Dirigenti, Segretario) con orario di servizio che comporti prolungamenti d’orario giornaliero oltre le ore 19.00 ovvero in orario serale.

a) incidenza

rischio 1

disagio 3

maneggio valori 0

Totale 4

b) *caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore D. = indice 0,6 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

4 x 0,7 x 0,6 = indennità giornaliera di 1,68 euro.

Istruttore cat. C, specialista / funzionario cat. D a) incidenza

rischio 0

disagio 0

maneggio valori 4

Totale 4

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore B. = indice 0,4 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

4 x 0,7 x 0,4 = indennità giornaliera di 1,12 euro.

Istruttore informatico cat. C, specialista / Funzionario informatico cat. D a) incidenza

rischio 2

disagio 2

maneggio valori 0

Totale 4

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore D. = indice 0,6 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

4 x 0,7 x 0,6 = indennità giornaliera di 1,68 euro.

Personale dei centro per l’impiego: personale front-office cat. A, B, C e D che opera in gravi condizioni di disagio correlato alla prestazione di servizi per utenza problematica in condizione di disagio sociale anche con scarsa conoscenza della lingua italiana.

a) incidenza

rischio 3

disagio 3

maneggio valori 0

Totale 6

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore A = indice 0,4 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

6 x 0,7 x 0,4 = indennità giornaliera di 1,68 euro.

Tecnico addetto al trasporto di persone cat. B3 - addetto al supporto agli organi di vertice (Presidente, Consiglieri, Dirigenti, Segretario) nonché alla gestione del magazzino

a) incidenza

rischio 3

disagio 2

maneggio valori 0

Totale 5

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore D. = indice 0,6 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

5 x 0,7 x 0,6 = indennità giornaliera di 2,10 euro.

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9 Istruttore tecnico/istruttore tecnico-ambientale cat. C, specialista/funzionario tecnico/specialista/funzionario tecnico-ambientale cat. D - effettuazione sopralluoghi del territorio in via prevalente rispetto alle attività d’ufficio, come attestato dal Dirigente di riferimento con apposito atto

a) incidenza

rischio 4

disagio 2

maneggio valori 0

Totale 7

b) caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 0,7 c) caratteristiche interne: settore D. = indice 0,5 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

6 x 0,7 x 0,5 = indennità giornaliera di 2,10 euro.

La corresponsione degli importi relativi all’indennità per condizioni di lavoro è effettuata ogni quadrimestre.

La disciplina contenuta nel seguente articolo si applica a partire dal 1 del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCDI.

Art. 7

Risorse destinate all’indennità di: turno, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno - festivo

Al finanziamento delle indennità è destinata per ciascun anno di competenza un importo massimo di euro 90.000,00.

1. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 231 del CCNL 21.05.2018.

Attualmente risultano interessati dalle turnazioni i dipendenti del Servizio Ittico Venatorio.

1 Art. 23 (Turnazioni)

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;

c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;

d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno- festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10%(percento) della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. del 9 maggio 2006;

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. del 9 maggio 2006;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. del 9 maggio 2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.

8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

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10

2. L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL del 14.09.2000, come integrato dall’art. 14 del CCNL 05.10.2001, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:

a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;

b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

3. L'indennità di reperibilità in applicazione della disciplina dell'art. 242 del CCNL 21.05.2018 è:

a) corrisposta per il servizio prestato in relazione alle esigenze della Provincia non differibili e riferite ad interventi dei servizi di seguito specificati, fatte salve ulteriori fattispecie di emergenza individuate dal dirigente di riferimento nell’ambito della:

™ viabilità: per lo stato di efficienza e di sicurezza della circolazione relativi alle sole strade provinciali, ivi compreso lo sgombero neve (limitatamente al controllo delle ditte cui è stato appaltato il servizio), secondo prestazioni limitate ad un numero ridotto di causali, come di seguito riportate:

x incidente stradale con demolizione di impianti o arredi stradali x frana di materiale sulla strada / franamento della strada x gelo o neve

x caduta di alberi

x allagamenti della sede stradale

x presenza sulla sede stradale di sostanze pericolose per la circolazione x perdita di carico da parte di un veicolo

x imprevista formazione di buche nella pavimentazione comportanti l’immediato ripristino del manto per la sicurezza stradale

x mancato funzionamento di impianti semaforici o di illuminazione

x chiusura di strade provinciali, con conseguente deviazione dei flussi di traffico, derivante da frane, esondazioni, sinistri e calamità naturali; sono esclusi gli interventi su strade statali e comunali x supporto negli interventi di protezione civile.

™ vigilanza ittico venatoria: interventi limitati alle attività connesse alle situazioni di emergenza, (nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza), come di seguito precisati:

x interventi per ungulati selvatici feriti o morti (caprioli, cervi, cinghiali) che, coinvolti in incidenti, rechi pregiudizio alla circolazione stradale o necessiti di urgente recupero per l’incolumità pubblica.

™ protezione civile: interventi limitati all’attivazione delle associazioni di volontariato locali in caso di calamità naturali o eventi straordinari e al raccordo con la Prefettura.

2 Art. 24 CCNL 21.05.2018 (Reperibilità)

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.

5. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 38-bis, del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.

7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del c.c.n.l. del 14 settembre 2000.

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11

Le modalità operative e la specifica regolamentazione sono rimesse ai Dirigenti degli ambiti interessati e comunicate alla RSU e alle Organizzazioni sindacali.

Tutte le segnalazioni di disservizio, emergenze, pericolo, ecc., (che dovranno essere attivate da parte della Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ATS, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Polizie Locali e uffici tecnici comunali) relative alle tipologie di cui sopra, dovranno convergere al recapito telefonico dedicato, della Provincia, che provvederà ad avvisare tempestivamente il dipendente reperibile. Le segnalazioni dovranno essere precise e dettagliate e contenere tutte le notizie utili per individuare la tipologia di intervento, il luogo e il tipo di emergenza. Chi effettua la segnalazione dovrà dare il proprio nominativo e, se possibile, un recapito telefonico per essere eventualmente ricontattato per ulteriori chiarimenti.

All'uopo verrà fornito al personale interessato un apposito modulo che semplificherà le operazioni di annotazione delle chiamate. Per garantire, ove possibile, il rispetto della privacy, la Provincia fornirà ai dipendenti reperibili un telefono cellulare.

Il dipendente in reperibilità in caso di chiamata dovrà adoperarsi al fine di risolvere il problema, attivandosi e prendendo tutti i provvedimenti necessari al caso, eventualmente anche recandosi sul posto nel più breve tempo possibile (compatibilmente con la sede da raggiungere).

b) in applicazione dell’art. 24, comma 3 del CCNL 21.05.2018 è la misura dell'indennità (prevista al comma 1 in € 10,33) è fissata a € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

c) non può essere superiore 6 “volte” in un mese per dipendente intendendosi per “volta” un periodo continuativo che può avere la durata massima di 24 ore nella stessa giornata;

La corresponsione degli importi relativi alle indennità di turno e reperibilità é effettuata di norma unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dell’effettivo svolgimento.

Art. 8

Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ed indennità di funzione per il personale della Polizia locale

Al finanziamento delle indennità è destinata per ciascun anno di competenza un importo massimo euro 80.000,00.

Premesso che il compenso non può remunerare prestazioni che rientrano nell’ambito dell’esigibilità prevista dalle declaratorie:

1. In applicazione dell’art. 70-quinquies comma 1 e dell’art. 56-sexies del CCNL 21.05.2018 al personale appartenente alle categorie B, C e D, individuato dal dirigente di riferimento, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, vengono riconosciuti i compensi collegati all’esercizio delle specifiche responsabilità descritte nella tabella che segue:

Descrizione delle fattispecie delle specifica responsabilità Compenso A) Personale inquadrato nelle categorie D, C o B a cui venga assegnata la responsabilità finalizzata a

obiettivi unitari e specifici, anche con relazioni aventi valenza istituzionale comportante:

- preposizione a strutture (uffici centri per l’impiego, nuclei operativi di Polizia locale, centri di manutenzione viabilità), con effetti esterni;

- coordinamento di unità operative e di gruppi di lavoro (nell’ambito manutentivo o ausiliario),

€ 1.000,00

B) Personale inquadrato nella categoria D a cui vengano assegnati compiti con istruttoria di elevata complessità e di specifico rilievo interno ed esterno, implicanti l’esercizio di concorso decisionale e finalizzati alla realizzazione di piani di attività e programmi, anche comportanti la gestione di budget, o ancora con responsabilità di attività sostitutiva di funzioni apicali (con esclusione di attività generalizzata);

da € 1.000,00 a € 1.500,00 C) Personale inquadrato nella categoria D a cui, all’interno dei Servizi privi della posizione organizzativa,

venga assegnato il presidio del Servizio anche con il coordinamento di personale o conduzione di gruppi di lavoro, per il conseguimento di risultati specifici e definiti dal Dirigente di riferimento, anche sulla base della valutazione del curriculum professionale

da € 2.000,00 a € 3.000,00 D) Unità di personale che riveste il ruolo aggiuntivo di addetto al servizio di prevenzione e protezione

(ASPP) per lo svolgimento dei compiti definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 smi € 700,00

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12

Il riconoscimento della specifica responsabilità agli eventi titolo e il compenso correlato, anche in relazione alla complessità di contenuto specialistico del Servizio, verranno formalizzate dai Dirigenti competenti, secondo i parametri di cui alla scheda allegata, sentito il Direttore Generale, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.

2. in applicazione dell’art. 70-quinquies comma 2 del CCNL 21.05.2018 al personale delle categorie B, C e D a cui sia attribuita con atto formale la responsabilità derivante dalle qualifiche di:

x responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;

x archivisti informatici;

x addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;

x ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

x addetto ai servizi di protezione civile,

è riconosciuto un compenso definito in € 300 annui lordi.

3. L’atto di attribuzione delle particolari e specifiche responsabilità deve essere redatto in forma scritta dal Dirigente di riferimento, adeguatamente motivato, e comunicato al dipendente e al Servizio Valutazione e premialità.

4. Il compenso da attribuire a consuntivo, collegato all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti implicanti responsabilità, verificato ed attestato dal Dirigente di riferimento, è erogato annualmente, in un’unica soluzione, unitamente al riconoscimento della produttività collegata alla performance individuale.

5. Ad ogni dipendente non può essere attribuito più di un compenso per specifiche responsabilità.

6. È considerato mese di servizio prestato e utile quello lavorato per almeno 15 giorni; gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

La disciplina contenuta nel seguente articolo si applica a partire dal 1 del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCDI.

Art. 9

Indennità di servizio esterno della Polizia Locale

Al finanziamento delle indennità è destinata una somma annua massima pari ad euro 12.000,00 L’indennità di servizio esterno di cui all'articolo 56 quinquies del CCNL 21 5 2018 compete al personale adibito in via continuativa al servizio esterno, e quindi, in maniera non saltuaria o occasionale (cfr parere Aran CFL51), nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento del servizio in ambiente esterno. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa qualora siano svolti servizi esterni alla sede della Provincia per un periodo superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. E’ escluso in ogni caso dal computo dell’operatività dell’istituto, qualsiasi assenza giornaliera dal lavoro, dovuta a qualsiasi causale e titolo, nonché le assenze orarie giornaliere in misura superiore al 50% del debito orario giornaliero (principio di prevalenza degli effetti dell’assenza).

Per la commisurazione si tiene conto di criteri analoghi a quelli previsti per l’indennità delle condizioni di lavoro destinata al restante personale, così enucleati, al fine di cogliere la ratio e la finalità dell’emolumento:

1) effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente

2) caratteristiche dello svolgimento delle prestazioni in ambiente esterno, al fine di diversificare l’esposizione esterna ai presupposti indicati dalla norma contrattuale.

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13

Incidenza delle causali

Sistema di pesatura ponderale sviluppato su scala decimale (1 – 10) a) rischio fino a 6 (scala sviluppata su 0,5 decimali)

b) disagio fino a 4 (scala sviluppata su 0,5 decimali)

La graduazione del punteggio è ancorata alla sussistenza delle condizioni di esposizione secondo i seguenti parametri distintivi:

I. rischio: elevato = 6 medio = 4 minimo = 2 irrilevante = 0 II. disagio: elevato = 4 medio = 3 minimo = 1 irrilevante = 0

2) Caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione

a) ente con competenze indirette in ambiti di sicurezza, tutela dell’ambiente e sociale di limitate dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,2 b) ente con competenze dirette in ambiti di sicurezza, tutela dell’ambiente e sociale, di medie dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,5 c) ente con rilevanti competenze dirette in ambiti di sicurezza, tutela dell’ambiente e sociale, di rilevanti dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne indice 0,7 3) Caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali degli specifici settori di attività Settore con competenze in materia di:

A. Coordinamento in ambito sociale indice 0,3

B. Gestione e maneggio di valori (finanziario) indice 0,4

C. Tutela ambientale / vigilanza indice 0,5

D. Servizi generali, anche a supporto di Organi Istituzionali indice 0,6 E. Tecnico (viabilità, edilizia, protezione civile) indice 0,8

Il valore dell’indennità sarà formalizzato mediante atto datoriale e definito sulla base del calcolo ponderale dei parametri di cui sopra, applicato alla singola posizione esaminata ed agli importi indicati dal CCNL (€ 1 - € 10).

A titolo esemplificativo:

Posizione con rischio elevato riconosciuto = 6 Posizione con disagio medio riconosciuto = 4 Totale = 10 Valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità:

0,7 x 0,5 x 10 = indennità giornaliera di 3,50 euro per ciascuna giornata di effettiva attività resa in ambienti esterni.

La corresponsione degli importi relativi all’indennità di servizio esterno, così come per le indennità di turno e reperibilità, é effettuata di norma unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dell’effettivo svolgimento.

La disciplina contenuta nel seguente articolo si applica a partire dal 1 del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCDI.

Art. 10

Risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di direzione o di staff per i dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale

Al personale in servizio della ex 8^ qualifica funzionale già titolare dell’indennità di direzione ex art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa, in applicazione dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018, è mantenuta ad personam tale indennità pari all’importo di €. 774,69.

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14

Art. 11

Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria

La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3 con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti percorsi individuali, secondo il CCNL ad oggi vigente:

- per la categoria A dalla posizione A1 alla A6

- per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla B3 a B8 - per la categoria C dalla posizione C1 alla C6

- per la categoria D dalla posizione D1 alla D7

Le parti convengono sull’opportunità di indirizzare annualmente una parte significativa delle risorse alla classificazione del personale e, in particolare, alle progressioni orizzontali, consentendo così di riconoscere in maniera permanente, la professionalità maturata e l’impegno meraticratico del personale nello svolgimento concreto dell’attività lavorativa.

Tale riconoscimento può fungere da stimolo per perseguire, con rinnovato impegno, quell’arricchimento professionale utile al buon funzionamento dell’Ente e alla soddisfazione personale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Requisiti d’accesso base

I dipendenti in servizio a tempo indeterminato dell’Ente, per accedere alle procedure di selezione finalizzate alla progressione economica nella categoria, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica orizzontale in godimento pari a ventiquattro mesi presso la Provincia di Bergamo al 31 dicembre precedente l’anno della selezione (senza distinzioni tra part-time e full-time);

- avere un punteggio di valutazione individuale, costituito dai punteggi attribuiti nel triennio antecedente, non inferiore al 70% del massimo ottenibile nel triennio di riferimento (temporale e non vincolato alla valenza del contratto decentrato); per il personale assunto tramite mobilità verranno acquisite le schede di valutazione individuali dall’Ente di provenienza; in caso di non valutazione del dipendente per distacco sindacale, sarà ritenuta valida la media delle valutazioni del settore (in caso di assenza per più anni saranno prese le medie di più anni).

Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

Formazione graduatorie

Le graduatorie sono formate per ciascuna categoria e per ciascuno dei percorsi economici da A1 a A6, da B1 a B8, da C1 a C6, da D1 a D7, sulla base dei parametri di seguito indicati:

Valutazione individuale

Formazione e aggiornamento

Esperienza acquisita

Categoria A (A1ÆA6) (da 0 a 50) (da 0 a 5) (da 0 a 45)

Categoria B (B1ÆB8) (da 0 a 60) (da 0 a 5) (da 0 a 35)

Categoria C (da 0 a 70) (da 0 a 5) (da 0 a 25)

Categoria D (da 0 a 80) (da 0 a 5) (da 0 a 15)

I punteggi degli indicatori sono così calcolati:

9 Valutazione individuale: sarà considerata la media delle valutazioni dei tre anni precedenti a quello a cui si riferisce la progressione orizzontale; in caso di non valutazione del dipendente per distacco sindacale, sarà ritenuta valida la media delle valutazioni del settore (in caso di assenza per più anni saranno prese le medie di più anni);

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9 Formazione e aggiornamento: saranno considerati i percorsi formativi atti a sviluppare le abilità applicative, frequentati nel triennio precedente, attinenti al profilo professionale rivestito (i corsi di aggiornamento del Codice della strada e di addestramento al poligono sono da considerarsi specialistici) e come di seguito indicato:

- cat. A e B: 1 corso: punti 1; 2 corsi: punti 3; 3 corsi punti 5;

- cat. C e D: un punto per ogni corso

I corsi obbligatori (ad esempio in materia di sicurezza e trasparenza/anticorruzione) non saranno considerati.

9 Esperienza acquisita: si intendono i periodi di attività maturati e svolti all’interno di un ente locale, a tempo determinato o indeterminato, indipendentemente dall’orario di lavoro, nella posizione economica rivestita:

- cat. A: un punto per trimestre;

- cat. B e C: un punto per semestre;

- cat. D: un punto per anno;

- per le categorie A, B e C: attribuzione formale di mansioni superiori: un punto per trimestre Non saranno valutati periodi inferiori al trimestre; i periodi di aspettative e sospensioni sono decurtati solo quando superiori al mese, anche mediante cumulo;

Al fine di consentire, nell’ambito delle risorse disponibili, una condizione paritaria di accesso all’istituto contrattuale, si stabilisce che il dipendente potrà ottenere un solo avanzamento di carriera nell’ambito di un triennio (temporale e non vincolato alla valenza del contratto decentrato).

A parità di punteggio la graduatoria è formata utilizzando in via prioritaria i seguenti criteri:

1. maggiore anzianità di servizio nella posizione economica 2. maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza 3. maggiore anzianità anagrafica

Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno e consentiranno un solo incremento economico ogni triennio agli aventi titolo (così come indicato nel paragrafo “Requisiti d’accesso base”) e comunque sino al 40% del personale in servizio avente i requisiti al 1/1 dell’anno di riferimento, con arrotondamento all’unità superiore.

Art. 12

Risorse destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale

Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell’Amministrazione, le parti convengono sui seguenti principi fondamentali:

a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi;

b) le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;

c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente ne discende un valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni;

d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della pluriennale performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione / pianificazione strategica da parte dell’Amministrazione; programmazione operativa e gestionale;

definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza dei risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi/processi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della

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performance individuale; esame dei giudizi in contradditorio;

e) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

1) Le risorse destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale sono rappresentate da ciò che residua del fondo del salario accessorio dall'applicazione dei precedenti articoli. La parte prevalente delle risorse variabili di cui all’art. 67, comma 3, del CCNL 21.05.2018, con esclusione delle lettere c), f), g), è destinata ai trattamenti economici di cui all’art. 68 comma 23, lettere a), b), c), d), e), f) del citato CCNL.

2) Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 6 – 7 – 8 – 9 – 10 e 11, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del decreto legge 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi derivanti dei primi 10 giorni di assenza per malattia relative ad ogni evento morboso), verranno portati in aumento alle somme di cui al precedente comma.

3) Il 33% delle citate risorse variabili del fondo per il salario accessorio è destinato alla performance individuale.

4) Le risorse complessivamente destinate alla performance organizzativa ed individuale compensano il personale in funzione del conseguimento del grado dei processi/obiettivi assegnati nonché degli eventuali programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio ed in base alla valutazione delle prestazioni individuali all’apporto quali-quantitativo di ciascuno, secondo le modalità stabilite dalla metodologia di valutazione vigente.

5) Le risorse di cui trattasi sono ripartite per processo performante in modo proporzionale rispetto alla spesa del personale registrata nell'anno di riferimento (stipendio tabellare) in funzione dei dipendenti in servizio nel corso dell’anno, aventi titolo alla corresponsione di una quota di premio incentivante; per il calcolo si tiene conto delle frazioni per assunzioni/cessazioni in corso d’anno e per il tempo parziale.

A consuntivo, il Nucleo di valutazione, verificato il conseguimento degli obiettivi e dei processi, ne certifica la percentuale di raggiungimento, che determina il budget definitivo da distribuire ai dipendenti. Il raggiungimento oltre il 94,99% sarà considerato pari al 100%.

La distribuzione verrà effettuata tenendo conto della valutazione espressa dal dirigente e dell’apporto quali-quantitativo di ciascuno partecipante al processo corrispondente al tempo dedicato al processo ovvero ai dodicesimi di servizio attivo4 - con arrotondamento alle frazioni

3Art. 68, comma 2:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;

f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quater

4 Vengono considerato servizio attivo, quindi non danno luogo a detrazioni, le assenze per:

- ferie / festività S.Patrono;

- riposo compensativo / recupero ore straordinarie / assenza breve compensata nel mese / permesso breve recuperato il mese successivo;

- permessi per donazione sangue / midollo osseo;

- permessi per partecipazioni a corsi (professionali) / congressi / convegni;

- permessi mensili ed orari per handicap (art. 33, c.2,3,6 della L. 104/92);

- assenza per gravi complicanze della gestazione / pre-parto / per puerperio;

- congedo maternità adozione internazionale / congedo parentale adozione internazionale interi assegni;

- permessi sindacali / assemblea sindacale (12 ore annue);

- permessi per incarico a giudice popolare;

- infortuni sul lavoro / malattia professionale;

- permessi retribuiti per rappresentanti sicurezza lavoro;

- richiamo alle armi

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17

di 15 giorni e comunque nel rispetto di quanto disposto dell’art. 71 della Legge n. 133/2008 - e proporzionata al numero di ore di lavoro indicate nel contratto individuale.

Coloro che non hanno conseguito una valutazione pari almeno a punti 60 non potranno accedere alle risorse destinate ad incentivare la performance organizzativa ed individuale. Coloro che nell’anno hanno prestato servizio attivo (ad es. periodi di malattia, aspettativa, congedo parentale,…) per meno di 3 mesi non saranno oggetto di valutazione e quindi non parteciperanno alla distribuzione delle risorse del presente articolo.

6) La scheda di valutazione, indicante l’apporto quali-quantitativo, la percentuale di partecipazione di ciascuno ai processi (attesa e definitiva) e il peso attribuito ai comportamenti, viene portata a conoscenza di ognuno, secondo le modalità e i tempi previsti dal sistema di metodologia di valutazione della performance.

7) Le risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale saranno corrisposte al personale avente titolo al termine del processo di valutazione, entro il mese di maggio dell’anno successivo.

8) Al personale ex ANAS, applicandosi dal 1 ottobre 2001 il contratto aziendale in atto presso la Provincia di Bergamo, in sede di erogazione della produttività sarà corrisposta il 10%

dell’importo spettante.

9) È attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite della produttività individuale assegnata al personale valutato positivamente:

- ad un dipendente nel triennio per le strutture organizzative fino a 10 dipendenti5 - ad un dipendente per ciascun anno per le strutture organizzative da 11 a 30 dipendenti - a due dipendenti per ciascun anno per le strutture organizzative da 31 a 60 dipendenti - a tre dipendenti per ciascun anno per le strutture organizzative con più di 60 dipendenti

Si considera struttura organizzativa l’insieme di uffici/servizi che fanno capo ad un Dirigente; in caso di temporanea assegnazione ad interim per vacanza o assenza del Dirigente, la relativa struttura viene considerata a se stante.

Tale maggiorazione del premio destinato alla performance individuale - percepibile una sola volta nella vigenza del presente contratto - è attribuita secondo l’ordine di una graduatoria fra tutti i dipendenti dell’Ente stilata in base ai seguenti criteri:

a) valutazione della sola performance individuale per l’anno di riferimento;

b) in caso di parità verrà stilata una graduatoria tra i soli dipendenti a pari merito utilizzando la media della valutazione della performance individuale del triennio precedente all’anno di riferimento;

c) in caso di ulteriore parità verrà stilata un’ulteriore graduatoria prendendo in esame le valutazioni della performance individuale del dipendenti con pari valutazione dell’anno precedente all’ultimo preso in esame fino a riscontrare una valutazione diversa che permetta di stilare un’ultima definitiva graduatoria.

All’obiettivo di gestione ottimizzata del servizio di pronto intervento per assicurare una maggior sicurezza della viabilità e per migliorare il sistema di salvaguardia di pubblica incolumità attraverso la vigilanza stradale e ittico venatoria del territorio nonché il coordinamento degli interventi di protezione civile, sulla estesa superficie dell’eterogeneo territorio provinciale, senza soluzione di continuità temporale, in considerazione dell’importanza fondamentale del processo in parola avente effetti trasversali a presidio del vasto territorio, sarà destinato un budget di processo di importo pari a quanto erogato a titolo di indennità di reperibilità nell’anno di riferimento moltiplicato per il coefficiente di 1,40.

5Per dipendente si intende personale dei livelli, a tempo determinato o indeterminato, full time o part-time.

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Art. 13

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

Le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengono indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. c del CCNL del 21.05.2018 e sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia (funzioni tecniche ed avvocatura).

Per le fattispecie di cui sopra si stabilisce che:

™ qualora il dipendente nel corso dell’anno percepisca incentivi superiori ad € 5.000,00 (principio di cassa) i compensi diretti ad incentivare la performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 4 (retribuzione di risultato delle posizioni organizzative) e 12 (performance organizzativa ed individuale) siano ridotte del 10%;

™ qualora il dipendente nel corso dell’anno percepisca incentivi superiori ad € 10.000,00 (principio di cassa) i compensi diretti ad incentivare la performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 4 e 12 siano ridotti del 15%;

™ qualora il dipendente nel corso dell’anno percepisca incentivi superiori ad € 20.000,00 (principio di cassa) i compensi diretti ad incentivare la performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 4 e 12 siano ridotti del 25%.

Le eventuali economie che si dovessero così verificare saranno ripartite in proporzione nell’anno di riferimento.

TITOLO III°

Disposizioni finali

Art. 14

Personale in distacco sindacale

Al personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 7 del CCNQ del 4.12.2017, verrà garantito quanto disposto dalle vigenti norme contrattuali, anche in relazione a quanto disposto dell’art. 71 della Legge n. 133/2008. In particolare il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato, in applicazione del comma 3 del citato articolo, è attribuito in base all’apporto partecipativo del dirigente sindacale al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 15 Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

2. I risparmi per le quote derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e s.m.i., costituiranno economie di bilancio.

3. Il presente Contratto Collettivo Integrativo di lavoro, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula del futuro nuovo CCNL, rimane integralmente in vigore, per le materie in esso disciplinate, anche per gli anni successivi, salva diversa determinazione delle parti. Le risorse indicate nell’allegato A) si intendono

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automaticamente impegnate, nei limiti indicati dallo stanziamento di bilancio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla procedura di autorizzazione della spesa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per la delegazione di parte pubblica:

Segretario Generale Immacolata Gravallese Dirigente Giuseppina Pettini e per la delegazione di parte sindacale:

parte sindacale, rappresentata da: R.S.U.: Eleonora Gherardi FP C.I.G.L. Dino Pusceddu C.I.S.L. FP Mario Romano Gatti C.S.A: ===

UIL FPL: Antonio Montanino

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20

ALLEGATO A

Specifiche responsabilità

Art. 8 CCDI 2021-2023

Attribuzione punteggio ai fini della determinazione del compenso fattispecie b) e c)

Grado

elevato medio limitato Supporto al dirigente nell'esercizio del

potere decisionale di relativo al processo (*)

10 4 3

Competenza specialistico/professionale rispetto alle funzioni da svolgere

10 5 3

Capacità relazionale con i superiori:

5 4 2

Capacità relazionale con i

colleghi/collaboratori

5 4 2

Capacità relazionale con gli stakeolders

5 4 2

Efficienza nella gestione delle risorse umane affidate

4 2 1

Efficienza nella gestione risorse

finanziarie e/o strumentali

4 2 1

Autonomia operativa nello svolgimento di procedimenti plurimi e diversificati

4 2 1

Capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne

3 1 0

TOTALE

Punteggio massimo attribuibile: 50 punti

(*) In presenza di incaricato di posizione organizzativa può essere riconosciuto solo grado medio o limitato

Graduazione importo per punteggio compreso

- da 49 a 50 € 3.000 (solo in assenza di incaricato di posizione organizzativa) - da 45 a 48 € 2.000 (solo in assenza di incaricato di posizione organizzativa) - da 39 a 44 € 1.500

- da 35 a 38 € 1.000

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