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SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI FRAGILI

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Academic year: 2022

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www.asl3.liguria.it DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S. C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Direzione - Via Bainsizza, 42 – 16147 Genova

COVID-19 e ambienti di lavoro: aggiornamento delle disposizioni normative valide dopo il 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza).

In data 25/03/2022 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Si precisa che il presente documento non è esaustivo, prefiggendosi l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle novità più rilevanti per quanto riguarda il mondo del lavoro.

Pertanto si rimanda alla lettura del testo completo (disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg) per la consultazione di tutte le misure approvate.

SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI FRAGILI

Art.83 DL 34/2020: misura prorogata fino al 30 giugno 2022 (citato in Allegato B del DL 24/2022) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL. L'inidoneità alla mansione così eventualmente accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

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LAVORO AGILE

Per i lavoratori “fragili” affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022

non viene prorogata la possibilità di effettuare l’attività lavorativa in modalità agile e anche la possibilità che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato al ricovero ospedaliero.

LAVORATORI PA

Per quanto riguarda i lavoratori PA, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, vale quanto disposto dalle Linee guida del Ministero della PA emanate nel dicembre 2021 in merito.

LAVORATORI SETTORE PRIVATO

Per quanto riguarda il settore privato, le disposizioni in materia di lavoro agile vengono prorogate fino al 30 giugno 2022 (vedi Allegato B del DL 24/2022). Pertanto tale modalità di lavoro potrà essere attivata anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente (Legge 81/2017).

ISOLAMENTO E QUARANTENA

(art.4 DL 24/2022 e Circolare Ministeriale del 30/03/20222)

Dal 1 aprile 2022 permane obbligo isolamento per i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

Le modalità di fine isolamento non vengono modificate rispetto a quelle attualmente vigenti, che, per comodità, vengono di seguito riportate.

- Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.

- Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.

Dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2, indipendentemente dallo stato vaccinale, si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo dalla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

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Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli

ambienti di lavoro

In data 6 aprile 2022 si è tenuto un incontro tra i Ministeri del lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico e le parti sociali per la valutazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 - negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021, alla luce del mutato quadro emergenziale.

I Ministeri hanno espresso l’opportunità che le misure ivi contenute vengano mantenute e hanno proposto un ulteriore incontro alla fine di aprile per valutare eventuali modifiche al Protocollo.

Infine i Ministeri del lavoro e della salute hanno espressamente richiamato l’art. 29bis del DL 23/2020 (convertito in Legge dalla legge n. 40/2020), che contiene la seguente disposizione: “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni”.

Pertanto, fino all’eventuale emanazione di ulteriori disposizioni di legge contenenti un nuovo protocollo/linee guida, l’adozione di quanto previsto dal protocollo condiviso rimane ad oggi, per il datore di lavoro, come l’unica misura atta a dimostrare di aver garantito le tutele previste dall’articolo 2087 del codice civile.

OBBLIGO MASCHERINE

(art.5 DL 24/2022)

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi.

Per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,

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- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso e all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si precisa che sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche.

GREEN PASS

(art.6 DL 24/2022)

Il possesso del cd. green pass “base” (tampone, vaccinazione, guarigione) è richiesto ai lavoratori del settore pubblico e privato e ai magistrati degli uffici giudiziari.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

MISURA PROROGATA FINO AL 30 APRILE 2022

OBBLIGHI VACCINALI

(art.8 DL 24/2022) Obblighi vaccinali prorogati fino al 31 dicembre 2022:

1) Gli esercenti professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Sono tenuti alla verifica di tale obbligo i rispettivi Ordini professionali di appartenenza e il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dall'esercizio della professione. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie sono sottoposti al medesimo obbligo. Agli studenti inadempimenti è interdetto l’accesso alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle suddette strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle presenti disposizioni.

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Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, la vaccinazione può essere omessa o differita. In questi casi il datore di lavoro adibisce i soggetti esenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

2) I lavoratori, anche esterni, impiegati in strutture residenziali e semiresidenziali, socio- assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (ad esempio cuoco o addetto alle pulizie in RSA) sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Sono tenuti a verificare l’adempimento a tale obbligo i responsabili di tali strutture e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, operano nelle predette strutture sulla base di contratti esterni. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non sono soggetti all’obbligo vaccinale. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

3) I lavoratori impiegati nelle strutture sanitarie sottoposte ad autorizzazione regionale (ad esempio impiegato amministrativo in poliambulatorio) ad esclusione dei soggetti che svolgono l’attività lavorativa con contratti esterni e fermo restando quanto previsto in materia di obblighi vaccinali ai punti 1 e 2, devono adempiere all’obbligo vaccinale comprensivo della somministrazione della dose di richiamo che deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. La predetta vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare l’adempimento a tale obbligo. In caso di intervenuta guarigione viene disposta la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di presentare il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, la vaccinazione può essere omessa o differita. In questi casi il datore di lavoro adibisce i soggetti di esenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2

Obblighi vaccinali prorogati fino al 15 giugno 2022:

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- Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (per il personale docente ed educativo si vedano inoltre le misure specifiche riportate più avanti).

- Personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dei servizi segreti e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

- Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

- Personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

- Personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Per queste categorie di lavoratori l’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Inoltre, viene disposto che, per il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore è previsto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. La predetta vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle relative istituzioni, assicurano il rispetto dell'obbligo. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

• Per i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età rimane, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo ad effettuare la vaccinazione comprensiva della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, che deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Tale disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età fino al 15 giugno 2022.

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Per le categorie di lavoratori di cui sopra (SOLO quelle per cui l’obbligo vaccinale è stato prorogato fino al 15 giugno 2022), per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022, è richiesto il cd. green pass “base” (tampone, vaccinazione, guarigione).

Pertanto i lavoratori non vaccinati, anche se appartenenti ad una delle suddette categorie (SOLO quelle per cui l’obbligo vaccinale è stato prorogato fino al 15 giugno 2022), possono recarsi al lavoro muniti del cd. green pass base (ottenibile quindi anche mediante tampone). Tali lavoratori rimangono comunque soggetti alla sanzione pecuniaria prevista.

Note finali:

Per la consultazione delle FAQ relative alle Certificazioni verdi COVID-19 si rimanda al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen

Per comodità si riportano di seguito alcune definizioni/informazioni utili alla lettura del presente documento.

Che differenza c’è tra Green pass base e Green pass rafforzato?

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

In quanto tempo viene generata e per quanto tempo è valida la Certificazione verde COVID-19?

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui sono collegati.

In caso di vaccinazione:

• per la prima dose la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;

• per la dose di completamento del ciclo vaccinale primario e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e sarà valida per 6 mesi (180 giorni) dalla data di vaccinazione;

• per la dose di richiamo (booster) e per chi avesse ricevuto la “quarta dose”, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e ha efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Per ragioni tecniche, la sua validità è collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, che è al

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la Piattaforma Nazionale-DGC emette una nuova Certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Nei casi di guarigione da COVID-19:

• se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;

• se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;

• se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster) la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. La durata di questa Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia dalla data di inizio validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:

• 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;

• 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

La Nota ministeriale del 30/03/20222 ha chiarito le tempistiche entro cui effettuare le dosi previste (ciclo primario e dose booster) per i professionisti sanitari. Per comodità si riportano di seguito alcuni estratti esplicativi di quanto sopra citato.

“…la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:

- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;

- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.”

“…si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo”.

Nota aggiornata al 21 aprile 2022

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