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per gli Esercenti Ce Professioni Sanítaríe

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(1)

Commissione Centraí-e

per gli Esercenti Ce Professioni Sanítaríe

Decisione n. 24 anno 2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RICORSO n. 6.12/2009

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea Presidente

Dott. Giuseppe Celotto componente m

p

osta di r;. ::;date

Dott. Alessandro Milonis componente ma,

Sig. Marcello Bozzi component F

Sig. Ciro Carbone componente

Sig.ra Elva Massari componente

Sig.ra Loredana Sasso componente

Sig. Massimo Bona componente

Sig. Andrea Della Ratta componente

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

uditi il sig. Di Gennaro per i ricorrenti e, per il Collegio, i sigg.ri Del Gaudio e Marchesani e l'A Nappi;

sentita la relazione del componente relatore, dott. Alessandro Milonis;

ha pronunziato nell'adunanza del 13 luglio 2009 la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dai Sigg.ri Carla Lara D'Errico, Delia Anna Di Gennaro e Matteo Vassallucci, domiciliati presso l'Avv. Edoardo Albanese Ginammi, in Roma, via G. G. Belli 36, avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi del Collegio IPASVI della Provincia di Foggia per il triennio 2009/2011.

(2)

Ritenuto

IN FATTO

Nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2008 si svolgevano le elezioni per il rinnovo degli organi del Collegio IPASVI di Foggia per il triennio 2009/2011.

Con il ricorso in epigrafe, gli iscritti D'Errico, Di Gennaro e Vassallucci chiedono l'annullamento delle operazioni elettorali di cui trattasi.

Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 17 del DPR n.

221/1950, lamentando che nel corso delle operazioni di voto i singoli elettori "(o presunti tali)"

presentatisi al seggio non sono stati correttamente identificati e registrati, in quanto agli stessi non sarebbe stato chiesto di esibire un documento di riconoscimento.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 18 del DPR n. 221/1950, censurando il comportamento del Presidente e del Consiglio direttivo uscenti, i quali avrebbero impedito che esponenti della "lista" elettorale contrapposta alla loro potessero verificare la correttezza delle operazioni di voto dapprima chiudendo il locale ove era allestito il seggio e acconsentendo a riaprirlo solo dopo l'intervento della forza pubblica, poi tenendo detti esponenti a debita distanza durante lo scrutinio delle schede.

Allo scrutinio stesso ha invece partecipato attivamente un soggetto non iscritto al Collegio ed estraneo al seggio, tale Farano Michele.

Il Collegio IPASVI ha prodotto controdeduzioni al gravame, di cui chiede il rigetto.

Preliminarmente, il Collegio deduce irricevibilità del ricorso in quanto non notificato al Prefetto, come stabilito dagli artt. 21, 53 e 54 del DPR n. 221/1950, nonché per omessa notifica al consigliere eletto sig. Giuseppe Tampone (residente in Cerignola alla via Stresa anziché alla via De Martinis Tonti come indicato in calce al ricorso). Inoltre, lo stesso non sarebbe stato notificato a tutti i contro interessati entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti, avvenuta alle ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2008.

Nel merito, il Collegio resistente osserva che l'identità dei singoli votanti è stata regolarmente accertata attraverso l'esibizione di apposito documento in corso di validità, come risulta dai verbali delle operazioni elettorali, che com'è noto fanno piena prova di quanto in essi contenuti fino a querela di falso.

Soltanto in alcune occasioni (circa 10-15 su 1320 votanti) l'elettore privo di documento di identità è stato ammesso al voto mediante identificazione personale da parte di uno dei componenti il seggio; tale sistema è pienamente legittimo, sia in base alla prassi notarile, sia in base alla giurisprudenza della Commissione Centrale che, nella decisione 5 luglio 2000, n. 91, ha affermato che l'identificazione dell'elettore può avvenire anche per conoscenza diretta dello stesso da parte di un membro del seggio elettorale.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio confuta la sussistenza delle circostanze lamentate, come dimostrato dalle fotografie scattate e allegate alla documentazione prodotta dal Collegio stesso.

Infine, quanto alla supposta partecipazione di estranei allo scrutinio, il sig. Farano è dipendente del Collegio da oltre 17 anni e in tale veste ha sempre coadiuvato i componenti il seggio nello svolgimento delle operazioni elettorali; come stabilito dalla Commissione Centrale (cfr.

decisioni nn. 136 e 137 del 9 maggio 1997), la partecipazione di personale degli Ordini e Collegi alle predette operazioni non può costituire causa di illegittimità delle elezioni.

Considerato

IN DIRITTO

In relazione alle dedotte censure, va innanzitutto osservato che nei verbali delle operazioni elettorali non sono riportate contestazioni di alcun tipo e che non risulta che gli stessi siano stati oggetto di querela di falso.

(3)

Pertanto, come già statuito in analoghe occasioni da questa Commissione Centrale, non possono formare oggetto di ricorso circostanze che non siano state contestate ai componenti del seggio elettorale durante le operazioni elettorali e che, di conseguenza, non risultino dai relativi verbali, i quali fanno fede fino a querela di falso.

In ogni caso, entrando nel merito delle singole doglianze, con riferimento all'intervento delle forze dell'ordine, la circostanza non risulta da alcun documento, né i ricorrenti hanno prodotto alcun elemento di prova al riguardo.

Relativamente poi alle modalità di identificazione dell'elettore, la stessa può avvenire anche per conoscenza diretta dello stesso da parte di un membro del seggio elettorale. I ricorrenti richiamano al proposito l'esistenza di dichiarazioni testimoniali allegate, mai pervenute, come correttamente rilevato dal Collegio resistente.

Quanto alla partecipazione allo scrutinio di soggetto non facente parte del seggio elettorale, si osserva che costui è risultato essere il sig. Farano, un dipendente del Collegio, regolarmente citato nelle verbalizzazioni dei componenti del seggio.

In proposito, non sussistono elementi che dimostrino una partecipazione attiva del Farano alle operazioni di spoglio, ma si deve presumere da parte dello stesso - come peraltro avviene comunemente durante questo tipo di elezioni - un'attività di mero supporto ai componenti del seggio. Si richiama quindi l'orientamento già espresso al riguardo da questa stessa Commissione, in base alla quale deve ritenersi infondata la censura relativa alla collaborazione data al seggio da personale del Collegio.

Infatti, l'attività di supporto di persone estranee al seggio non può ragionevolmente ritenersi motivo di illegittimità delle procedure elettorali, atteso che la semplice attività di natura strumentale non ha alcuna incidenza nel risultato elettorale.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE respinge il ricorso in epigrafe.

Roma lì 13 luglio 2009

IL PRESIDENTE ,u-

ILR TARE

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