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COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91

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(1)

PROVINCIA

DI TORINO ______

COMUNE DI SANT’ANTONINO DI SUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91

OGGETTO:

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020.

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di novembre alle ore otto e minuti zero nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME

PRESENTE

1. PREACCO SUSANNA - Sindaco 2. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco 3. FERRENTINO ANTONIO - Assessore 4. SILVESTRI LILIANA - Assessore 5. AUDINO ALESSANDRO - Assessore

TOTALE PRESENTI TOTALE ASSENTI

Sì No

Sì No

Sì _____

3 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

(2)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29/11/2019

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Determinazione per l'anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (…) sentita la Conferenza Stato - Città in presenza di motivate esigenze;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Considerato che, per effetto della succitata normativa si devono ritenere di competenza della Giunta Comunale le seguenti deliberazioni:

- indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. D.L.gs n. 267/2000 e del D.M. 119/2000. Determinazioni per l’anno 2020;

- determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;

- proposta di determinazione aliquote IMU per l’anno 2020;

- proposta di determinazione tariffe TARI per l’anno 2020;

- determinazione della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2020;

- determinazione importi dei diritti sulle pubbliche affissioni;

- proposta di determinazione dell’aliquota addizionale comunale Irpef anno 2020;

- verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

- ricognizione del patrimonio immobiliare suscettibile di valorizzazione ovvero di dismissione anno 2020;

- destinazione dei proventi di contravvenzione al Codice della Strada;

(3)

deliberazioni regolamentari e tariffare adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n.

214 del 22/12/2011;

Rilevato che, nello specifico, per quanto riguarda il tributo TOSAP:

- l’art. 13, comma 15 e 15-bis del D.L. 201/2011 disciplinano l’obbligo di trasmissione delle deliberazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;

- l’art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 fissa il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione delle deliberazioni, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento da parte dei contribuenti, stabilendo che affichè la deliberazione abbia effetto a decorrere dal 1’ gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il 28 ottobre dell’anno cui la delibera si riferisce;

- lo stesso comma 15 ter, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento del tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1’ dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);

Visto altresì il regolamento comunale per l’applicazione di detta tassa, con il quale, ai sensi degli artt. 38 e 42 del D.Lgs. 507/93, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di competenza comunale sono state classificate in n. 2 categorie;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all’art. 43 del D.Lgs. 503/97, la popolazione residente di questo Comune al 31/12/2018 risulta inferiore a n. 5.000 abitanti, per cui il Comune di Sant’Antonino di Susa appartiene alla classe V;

Dato atto che, con l’articolo 1, comma 25, della Legge di Stabilità per il 2016, è stata disposta l’abrogazione della disposizione del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (articolo 11) in base alla quale, dall’anno 2016, sarebbe stata introdotta l’imposta municipale secondaria (IMUS), in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25 febbraio 2008 con la quale sono state determinate le tariffe della TOSAP con decorrenza 1 gennaio 2008, attualmente in vigore, e vista la necessità di confermarle per l’anno 2020;

Ritenuta propria la competenza a deliberare in merito, in virtù dell’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U. n. 267/2000;

Visto il Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

18/08/2000 n.267;

(4)

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2020 le tariffe per l’applicazione della T.O.S.A.P., come risultano dal prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022 ai sensi

dell’art. 172 comma 1 lett. c) del T.U. n. 267/2000.

(5)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Firmato digitalmente F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente F.to: CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li ________________________

(6)

Allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 29/11/2019

0%

1) Occupazioni permanenti (art. 44 - D.Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

2019 2020 2019 2020

Occupazioni del suolo (comma 1, lett. A) 21,98 21,98 19,38 19,38 Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il

suolo (comma 1 lett. C) 21,98 21,98 19,38 19,38 Occupazioni con tende, fisse o retrattili,

aggettanti direttamente sul suolo (comma 2)

6,60

6,60 5,82 5,82

Passi carrabili (comma 3) 10,99 10,99 9,71 9,71 Passi carrabili costruiti direttamente dal comune

che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)

2,21

2,21 1,94 1,94

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)

6,60

6,60 5,82 5,82

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, Per una superficie

comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)

10,99

10,99 9,71 9,71

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.

La tassa è commisurata alla supericie dei singoli posti assegnati (comma 12)

21,98

21,98 19,38 19,38

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

(art. 42 comma 5, primo periodo)

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DESCRIZIONE

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42

comma 3 CATEGORIE

I II

(7)

2) Occupazioni temporanee (art. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in relazione alle ore di occupazione e con i criteri e sulla base delle seguenti tariffe:

2019 2020

1' categoria - tariffa a mq. ad ora - fascia oraria 07,00 - 13,00 0,194 0,194 2' categoria tariffa a mq. ad ora - fascia oraria 07,00 - 13,00 0,130 0,130 1' categoria tariffa a mq. ad ora - fascia oraria 13,00 - 19,00 0,130 0,130 2' categoria tariffa a mq. ad ora - fascia oraria 13,00 - 19,00 0,064 0,064 1' categoria tariffa a mq. ad ora - fascia oraria 19,00 - 07,00 0,130 0,130 2' categoria tariffa a mq. ad ora - fascia oraria 19,00 - 07,00 0,064 0,064

2019 2020 2019 2020

Occupazioni del suolo (comma 2, lett. A) Giornaliera 1,28 1,28 1,10 1,10 Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il

suolo (comma 2 lett. C) Giornaliera 1,28 1,28 1,10 1,10 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e

festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e

divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)

Giornaliera 1,28 1,28 1,10 1,10

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5 primo periodo)

Giornaliera 0,65 0,65 0,55 0,55

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5 secondo periodo)

Giornaliera 0,259 0,259 0,221 0,221

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie (comma 5 secondo periodo)

Giornaliera 0,65 0,65 0,550 0,550

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)

Giornaliera 1,28 1,28 1,10 1,10

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6 bis)

Giornaliera 0,65 0,65 0,550 0,550 Occupazioni realizzate in occasione di

manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)

Giornaliera 0,259 0,259 0,221 0,221 DESCRIZIONE

CATEGORIE

I II

Misure di riferimento della tariffa

TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi

dell'art. 42 comma3

(8)

3) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo (art. 47 - D.Lgs. 507/93)

Vedere art. 63 comma 3 D.Lgs. 446 del 15/12/1997: "per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è previsto un canone di € 0,77 per utenza, aggiornato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente."

0%

Descrizione Categ. 2019 2020

I 258,23 258,23

II 237,60 237,60

3b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consi- stenza delle occupazioni medesime (comma 2 bis) Tassa annuale complessiva

/ - * Non si applica-

3c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km lineari:

Tassa annua / 101,51 101,51

- Per ogni km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una

maggiorazione di / 20,37 20,37

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune (comma 4).

3e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA COMPLESSIVA PER OCCUPAZIONI FINO AD UN KM LINEARE

Durata dell'occupazione Cat. 2019 2020

Cat. I 15,49 15,49 Cat. II 13,58 13,58 Cat. I 20,14 20,14 Cat. II 17,64 17,64 Cat. I 23,24 23,24 Cat. II 20,37 20,37 Cat. I 30,98 30,98 Cat. II 27,15 27,15 3a) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale

con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2) - Per ogni Km lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria

- Fino a 30 giorni

- Da 31 a 90 giorni - Da 91 a 180 giorni - Superiore a 180 giorni

(9)

TASSA FORFETTARIA PER

OCCUPAZIONI SUPERIORE AL KM LINEARE

Durata dell'occupazione Cat. 2019 2020

Cat. I 23,24 23,24 Cat. II 20,37 20,37 Cat. I 30,21 30,21 Cat. II 26,48 26,48 Cat. I 34,86 34,86 Cat. II 30,54 30,54 Cat. I 46,47 46,47 Cat. II 40,74 40,74 4) Distributori di carburanti (art. 48 commi da 1 a 6)

2019 2020

38,80

38,80 + 1/5 32,32

32,32 + 1/5 19,38

19,38 + 1/5 6,45

6,45 + 1/5 5) Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48 comma 7)

2019 2020

12,94

12,94 9,71

9,71 6,45

6,45

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1). - Per le occupazioni temporanee di durata non infeiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (art. 42, comma 2).

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5).

- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. (art. 42, comma 5) .

c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche

LOCALITA' dove sono situati gli apparecchi TASSA ANNUALE

a) Centro abitato b) Zona limitrofa a) Centro abitato b) Zona limitrofa

c) Sobborghi e zone periferiche d) Frazioni

- Da 31 a 90 giorni - Da 91 a 180 giorni - Superiore a 180 giorni

TASSA ANNUALE per ogni serbatoio autonomo di

capacità fino a 3.000 litri

per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000

litri LOCALITA' dove sono situati gli impianti

- Fino a 30 giorni

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