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Dimissioni per giusta causa: come dimostrare

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Dimissioni per giusta causa: come dimostrare

14 Aprile 2021 | Autore: Noemi Secci

Per il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, come provare all’Inps che il lavoratore si è dimesso per giusta causa?

Uno dei requisiti della Naspi, l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità

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dei lavoratori dipendenti, consiste nel possesso dello stato di disoccupazione, a seguito della perdita involontaria dell’impiego. Se il lavoratore si dimette per giusta causa, la perdita dell’occupazione si considera comunque involontaria, in quanto causata da una violazione del datore di lavoro così grave da non permettere la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto.

In questi casi, il dipendente ha dunque diritto alla Naspi: ma, in merito alle dimissioni per giusta causa, come dimostrare all’Inps le ragioni alla base del recesso dal rapporto di lavoro? Più precisamente, ci si domanda quali siano gli adempimenti necessari per informare l’istituto sulla natura delle dimissioni, per giusta causa e non volontarie, nonché per provare la sussistenza della giusta causa.

A chiarire la questione è stato lo stesso ente con un’importante circolare [1] ed un successivo messaggio [2], che riprendono quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in materia di diritto all’indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa.

La Consulta, nel dettaglio, ha affermato [3] che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui che rendono impossibile proseguire il rapporto di lavoro.

Queste azioni comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e il conseguente diritto all’indennità di disoccupazione.

L’Inps ha poi chiarito che cosa deve fare il lavoratore per dimostrare le dimissioni per giusta causa: quali adempimenti, quale documentazione procurare. Ma procediamo con ordine.

Quando le dimissioni sono per giusta causa?

Abbiamo osservato che le dimissioni si considerano per giusta causa quando non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno per un brevissimo periodo di tempo. Già, ma quali sono i motivi che non consentono la prosecuzione neanche momentanea del rapporto lavorativo?

Sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza [4], si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate:

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dal mancato pagamento della retribuzione;

dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

dalle modificazioni peggiorative e illegittime delle mansioni lavorative, o demansionamento illegittimo;

dal mobbing, ossia dai comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;

dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;

dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”

previste dal Codice civile [5];

dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Le dimissioni per giusta causa possono essere rassegnate anche a seguito della pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite del dipendente, cioè di comportamenti illeciti o in contrasto con la legge.

L’Inps può riconoscere l’indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.

Che cosa spetta a seguito di dimissioni per giusta causa?

Le dimissioni per giusta causa si considerano come perdita involontaria dell’impiego, alla pari del licenziamento: il lavoratore che si dimette per giusta causa ha infatti diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, mentre il datore di lavoro è obbligato al pagamento del ticket sul licenziamento.

Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha inoltre diritto all’indennità per il mancato preavviso, dato che non gli è consentito proseguire il rapporto neppure per un breve periodo (il ritardo nel cessare il rapporto di lavoro può essere giustificato in via del tutto eccezionale, comunque per un brevissimo periodo di tempo).

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Come informare l’Inps delle dimissioni per giusta causa

Il lavoratore, per informare l’Inps riguardo alla giusta causa di dimissioni, deve innanzitutto inviare il modulo di dimissioni online specificando, alla voce “tipo di comunicazione”, che non si tratta di dimissioni volontarie, ma, appunto, per giusta causa. Per approfondire, leggi: Come dare le dimissioni.

Il lavoratore deve poi accertarsi che il datore di lavoro abbia correttamente inviato il modulo di cessazione del rapporto, ossia l’Unilav cessazione, con la corretta causale “dimissioni per giusta causa”.

Quest’ultimo adempimento è molto importante, in quanto, nella domanda telematica Naspi, alla sezione “ultima posizione lavorativa” ed alla voce “motivo cessazione”, è già specificato il motivo della risoluzione del rapporto lavorativo, che corrisponde alla “causale cessazione” indicata dal datore di lavoro nella comunicazione “Unilav cessazione”.

Ricordiamo che l’interessato deve presentare all’Inps la domanda di disoccupazione telematicamente (tramite il sito web oppure tramite patronato o call center dell’istituto), entro il termine di decadenza di 68 giorni, che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il servizio per inviare la domanda di disoccupazione è accessibile, nel sito web dell’Inps, al percorso: “Prestazioni e Servizi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): invio domanda”. È necessario disporre del Pin Inps, dello Spid, della Cie o della Cns per l’accesso al servizio.

Come provare le dimissioni per giusta causa

Abbiamo osservato che la Naspi è concessa nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e che la sussistenza della giusta causa va dichiarata nel modulo di dimissioni telematiche e nell’Unilav cessazione. Ma bastano questi adempimenti per il diritto all’indennità di disoccupazione?

Secondo l’Inps [2], ai fini del diritto alla Naspi, il dipendente dimessosi per

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giusta causa deve manifestare la sua volontà di difendersi in giudizio. Nel dettaglio, il lavoratore deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio contro il comportamento illecito del datore.

La volontà deve essere dimostrata allegando una serie di “atti idonei”: diffide, esposti, denunce, citazioni, sentenze, ricorsi d’urgenza contro il datore di lavoro. Il lavoratore deve poi impegnarsi a comunicare l’esito della controversia, giudiziale o extragiudiziale.

Nell’ipotesi in cui l’esito della lite escluda la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’Inps procede al recupero di quanto già erogato a titolo di indennità di disoccupazione.

[1] Inps Circ.163/2003.

[2] Inps Messaggio 369/2018.

[3] C. Cost. sent. 369/2002.

[4] Vedi, ad es., Cass. sent. 143/2000; Cass. sent. 1074/1999; Cass. sent.

5977/1985.

[5] Art. 2103 Cod. civ.

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