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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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Academic year: 2022

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Rep. ANSR n° 346 del 22.11.2011

P R O V I N C I A D I C A R B O N I A I G L E S I A S

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C O N V E N Z I O N E

OGGETTO: PATTO PER IL LAVORO; ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ASSUNZIONALI FINALIZZATI A FAVORIRE L’

OCCUPAZIONE GIOVANILE. CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO.

C.U.P. C62D10000610003. CONTRAENTE STORI ERMANNO.

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Il giorno ventidue del mese di Novembre dell’anno duemilaundici, a Carbonia presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, tra i Signori:

- Schirru Speranza, nata a Legnano (MI) il giorno 27 Giugno 1970, domiciliata per la carica a Carbonia nella sede dell’Ente che rappresenta, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell’Area Servizi per la Cultura, il Lavoro e la Socialità, tale nominata con Decreto Presidenziale n. 6 del 01.09.2011, che trovasi depositato agli atti e quindi in rappresentanza della:

Provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, via Mazzini n. 39, Codice Fiscale 92121570920, denominata anche “Provincia” nel corpo del presente atto, legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri alla stessa conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Provinciale,

E

- Stori Ermanno, nato il giorno 05 Ottobre 1975, residente a Carbonia, legale rappresentante dell’ omonimo panificio artigiano, Partita I.V.A. 03135600926.

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Provinciale n. 79 del

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04.08.2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 e in particolare gli obiettivi specifici del programma n. 8 – Funzioni nel settore delle politiche attive per il lavoro, CSL e formazione professionale ;

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 17.09.2010, avente ad oggetto la Programmazione del Fondo Straordinario di Sviluppo e Lavoro, è stato approvato lo schema di progettazione nel quale rientra il Patto per il lavoro;

VISTA la Determinazione n. 494/ES del 02.11.2010, con la quale è stato approvato il bando - Patto per il lavoro -, l’avviso pubblico, la modulistica e assunto l’ impegno di spesa;

CONSIDERATO che si rende necessario stipulare con Stori Ermanno apposita convenzione nella forma della scrittura privata alle condizioni espressamente accettate dalla stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – GENERALITÀ

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Signor Stori Ermanno ha presentato istanza (Prot. 26669 e 26670/13.10.2011) per accedere all’ Azione 2 (Assunzione) meglio specificata nel bando relativo al

“Patto per il lavoro” pubblicato nelle forme previste dalla legge.

Presentata da parte dell’ istante la documentazione cui era tenuto, in particolare il modello UNILAV comprovante l’ avvenuta assunzione; effettuata l’ istruttoria.

Preso atto dell’ avvenuta assunzione ed accertato quindi il diritto all’ ottenimento dell’ incentivo, la Provincia corrisponde al Signor Stori Ermanno, che accetta, la somma di Euro 6400,00 (Seimilaquattrocento/00), lorda alla quale verranno

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applicate le ritenute e/o trattenute dovute in forza di legge, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di:

1) Piscedda Davide nato il 24/11/1987, residente a Carbonia ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA

In forza della presente convenzione sottoscritta dalle parti, nonché in forza del CCNL di riferimento e delle leggi vigenti, l’ Azienda si obbliga in particolare a:

- Garantire al lavoratore la retribuzione e gli altri diritti patrimoniali;

- Assegnare il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto;

- Garantire lo svolgimento dell’ attività lavorativa in luogo idoneo e sicuro;

- Garantire le ferie, il riposo giornaliero settimanale e festivo;

ART. 4 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del decorso di mesi dodici dall’ assunzione:

- Il titolare dell’ Azienda, in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, si obbliga a provvedere all’assunzione entro quindici giorni di un altro soggetto in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati dal bando, in alternativa, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l’ azienda dovrà restituire parte della somma, proporzionalmente calcolata, limitatamente al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- Il titolare dell’ Azienda si obbliga a restituire l’intera somma ricevuta a titolo di contributo per l’assunzione se il licenziamento non sia sostenuto da giusta causa o giustificato motivo, oppure il lavoratore si dimetta per giusta causa.

ART. 5 – RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

La Provincia si riserva il diritto di recuperare le somme erogate con tutte le

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conseguenze stabilite dalla legge e dalla presente convenzione nelle ipotesi indicate dai precedenti articoli e nelle ulteriori ipotesi di seguito riportate:

- L’ Azienda sia dichiarata decaduta dal finanziamento, ovvero il provvedimento concessorio del finanziamento o qualcuno dei provvedimenti prodromici dello stesso sia annullato o revocato;

- L’ Azienda non rispetti gli obblighi previsti dalla presente convenzione;

- Non siano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme in materia di lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

- In seguito ai controlli effettuati, si rilevi l’inadempimento dell’Azienda rispetto al versamento dei contributi dovuti per legge;

- Siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

- Siano rese dichiarazioni mendaci.

La Provincia procederà al recupero delle somme erogate, nei modi prescritti dalla legge o convenzionalmente stabiliti tra le parti.

La risoluzione della presente convenzione in tutte le ipotesi in cui essa sia causata da inadempimento, opera di diritto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile.

L’ Azienda qualora intenda rinunciare al finanziamento, deve darne immediata comunicazione alla Provincia con lettera raccomandata. Qualora abbia già ricevuto il finanziamento, questo deve essere restituito maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data della liquidazione fino alla data di restituzione.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo per l’assunzione a tempo pieno e determinato o a tempo pieno e indeterminato, verrà erogato in un’unica soluzione, al netto delle eventuali imposte e/o ritenute dovute in forza di legge, a seguito dell’ approvazione con

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determinazione della presente convenzione.

ART. 7 – VERIFICHE

La Provincia si riserva la facoltà di effettuare l’accertamento della regolare applicazione di quanto disposto nella presente convenzione.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

Le parti procederanno alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d’uso.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si richiamano le leggi e le altre fonti normative applicabili in materia, nonché le disposizioni contenute nel Bando “ Patto per il lavoro”.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le parti convengono espressamente che per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione a quanto previsto dalla presente convenzione e non componibili in sede bonaria, sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari.

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti.

Carbonia, lì 22.11.2011

Il Dirigente dell’Area Il Legale Rappresentante dell’ Azienda F.to Speranza Schirru F.to Stori Ermanno _____________________ _________________________

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