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Quesito posto dal Presidente del Tribunale di … volto a conoscere se i G.O.T. possano essere nominati componenti di uffici elettorali ed in caso positivo, in quale numero e posizione (effettivi/supplenti).

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Quesito posto dal Presidente del Tribunale di … volto a conoscere se i G.O.T. possano essere nominati componenti di uffici elettorali ed in caso positivo, in quale numero e posizione (effettivi/supplenti).

(Risposta a quesito del 15 marzo 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 marzo 2006, ha approvato la seguente delibera:

«Il Consiglio,

- visto il quesito posto dal Presidente del Tribunale di ... volto a conoscere se i GOT possano essere nominati componenti di uffici elettorali ed in caso positivo, in quale numero e posizione (effettivi/supplenti);

- visto il parere dell’Ufficio studi n. 78 del 2006, che si allega;

- rilevato che la normativa di riferimento di cui alla Legge 25 maggio 1970 n. 352 nel disciplinare la procedura sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo all’art.

21 stabilisce che l’ufficio provinciale per il referendum sia composto esclusivamente da n. 3 magistrati, indicazione intesa in senso ristretto come limitata a coloro i quali non solo esercitano funzioni giurisdizionali, ma rivestono in pieno lo status giuridico del magistrato in quanto pubblico dipendente;

- ritenuto, in particolare, che detto parere dell’Ufficio studi sottolinea che il legislatore del 1970

“qualora avesse voluto attribuire il compito di comporre gli uffici elettorali anche ad altre figure di giudici onorari all’epoca presenti (vice pretori o conciliatori), avrebbe potuto certamente indicarli” e quindi conclude nel senso che la nomina dei GOT quali componenti, effettivi o supplenti, degli uffici elettorali per lo svolgimento dei quattro referendum popolari in questione non può ritenersi possibile;

- ritenuto di condividere l’articolato parere dell’Ufficio studi cui si rinvia delibera

di rispondere al quesito formulato dal Presidente del Tribunale di ..., con la nota sopra indicata, nei termini di cui in motivazione.»

Allegato parere n. 78/2006 dell’Ufficio studi e documentazione

I.- La richiesta di parere.

La sesta commissione ha inoltrato in data 23 febbraio 2006 la richiesta di un parere a questo ufficio concernente il quesito posto dal Presidente del Tribunale di ... volto a sapere se i G.O.T., presenti nel circondario del tribunale, possono essere nominati quali componenti delle commissioni elettorali ed, in caso positivo, in quale numero e posizione, cioè se effettivi o supplenti.

La questione ha origine da una nota del Presidente del Tribunale di .... del 2 febbraio 2006 con la quale, in relazione al referendum popolare indetto ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione per il distacco dei comuni di ..., ..., ... e ... dalla Regione ... e per la loro aggregazione alla Regione ..., si chiede di sapere se l’ufficio elettorale, che deve essere costituito in 4 distinti uffici provinciali composti ciascuno da un presidente e due componenti, possa vedere la presenza anche dei giudici onorari di tribunale. Ciò all’evidente fine di evitare di caricare questo onere ai giudici ordinari che comporterebbe inevitabilmente un condizionamento nell’andamento dell’attività giurisdizionale con il rinvio di numerose udienze.

Si precisa, inoltre, nella nota del Presidente del Tribunale di ... che il quesito si limita ai componenti di ciascun ufficio elettorale provinciale in quanto, per motivi di opportunità, il presidente di ciascun ufficio sarebbe sicuramente nominato nella persona di un magistrato togato.

II.- Osservazioni dell’Ufficio studi.

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A norma del secondo comma dell’art. 132 della Costituzione, sono stati indetti quattro distinti referendum popolari con D.P.R. del 19 gennaio 2006 nei territori dei comuni di ..., ..., ... e ...

per il distacco dalla Regione ... e la loro aggregazione alla regione , il che comporta la necessità di costituire gli uffici elettorali provinciali.

La normativa di riferimento non può che essere la legge 25 maggio 1970 n. 352 che reca le norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. L’art. 21 di detta legge disciplina la composizione dell’ufficio provinciale per il referendum nel modo che segue: “Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l’ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento”.

La norma fa quindi esplicito ed esclusivo riferimento ai magistrati, laddove l’indicazione è stata intesa in senso stretto come limitata a coloro i quali non solo esercitano le funzioni giurisdizionali, ma rivestono in pieno lo status giuridico del magistrato in quanto pubblico dipendente.

Deve evidenziarsi che nei casi in cui il legislatore ha inteso comprendere in una previsione normativa anche altre figure professionali della giurisdizione ha chiaramente esteso anche a costoro il riferimento, affiancando ai magistrati ordinari anche quelli onorari.

Si veda, ad esempio, la dicitura dell’art. 60 n. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che, nell’escludere l’eleggibilità a sindaco per alcuni soggetti, individua i magistrati ordinari addetti alle corti d’appello ed ai tribunali, nonché i giudici di pace, senza fare un riferimento generico alla funzione.

E’ ben vero che il legislatore del 1970 non aveva la possibilità di far riferimento ai giudici onorari di tribunale istituiti solo in seguito con il D.lvo n. 51 del 1998, ma qualora avesse voluto attribuire il compito di comporre gli uffici elettorali anche alle altre figure di giudici onorari all’epoca presenti (vice pretori o conciliatori), avrebbe potuto certamente indicarli.

Del resto le funzioni dei giudici onorari sono descritte dall’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario in vigore (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) e sono chiaramente limitate ad una integrazione dell’attività giurisdizionale del magistrato ordinario.

In linea generale, in materia elettorale il riferimento normativo è, di regola, rivolto esclusivamente ai magistrati ordinari, in ragione, evidentemente, dell’affidabilità che il legislatore vuole assicurare al procedimento elettorale preparatorio ed all’esito delle votazioni. I componenti degli uffici elettorali devono, infatti, garantire l’osservanza scrupolosa della legge, l’indipendenza e la correttezza delle condotte che vengono assicurate, presuntivamente e stabilmente, dai magistrati ordinari inseriti a pieno titolo nell’ordine giudiziario, per i quali i principi richiamati costituiscono veri e propri doveri d’ufficio.

Così l’art. 12 del D.P.R. n. 361 del 1957 prevede la costituzione dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente, mentre l’art. 13 del citato D.P.R. disciplina la composizione dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo della circoscrizione, prevedendo che ne facciano parte tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello o del Tribunale.

Nel caso degli uffici elettorali menzionati è fin troppo evidente che il legislatore abbia inteso prevedere elusivamente la presenza dei magistrati ordinari non solo, e non tanto, in virtù del fatto che costoro esercitano le funzioni giudiziarie, bensì perché appartengono ad una categoria di pubblici dipendenti assunti per concorso e sottoposti stabilmente ad un rigoroso vaglio di competenza e di verifica delle condotte, mentre le caratteristiche dei giudici onorari di tribunale sono essenzialmente legate all’esercizio contingente del ruolo giudiziario, transitoriamente affidatogli dal capo dell’ufficio in seguito alla nomina effettuata dal Consiglio superiore della magistratura secondo le modalità procedurali previste dal D.M. del 7 luglio 1999.

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In tal senso, può ritenersi sintomatica anche la recente sentenza della Corte costituzionale n.

60 del 2006, la quale, in premessa, ribadisce che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente, ed in via esclusiva, funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie…situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico” (tale principio era già stato affermato nelle ordinanze n. 272 del 1999 e n. 479 del 2000).

Del resto la delicatezza della materia elettorale, intorno alla quale gravita la qualità ed il corretto esercizio della democrazia rappresentativa, non consente una interpretazione estensiva del dato normativo, specie nell’ambito referendario dove si esercita, nei casi previsti, una forma di democrazia diretta.

Per fornire la risposta al quesito proposto dal Presidente del Tribunale di ... non si ravvisano, pertanto, idonee ragioni giuridiche che permettono di discostarsi dall’interpretazione logico- sistematica del dato normativo sinora seguita nelle situazioni analoghe; né pare possa assumere alcun rilievo la circostanza di fatto che la consultazione elettorale referendaria in questione riveste carattere più ristretto rispetto ad una competizione su scala nazionale.

III.- Conclusioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che la nomina dei G.O.T. quali componenti, effettivi o supplenti, degli uffici elettorali per lo svolgimento dei quattro referendum popolari in questione non può ritenersi possibile, così come richiesto dal quesito formulato dal Presidente del Tribunale di ....

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