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Programma di Sviluppo Rurale

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Academic year: 2022

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DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO PER LA MISURA 212

“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane”

ANNUALITÀ 2010

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

Reg. (CE) n. 1698/2005

(2)

1 INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA pag. 2

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI >> 2

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO >> 3

4. DOTAZIONE FINANZIARIA >> 4

5. PERIODO D’IMPEGNO >> 4

6. SOGGETTI BENEFICIARI >> 4

7. SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI AZIENDALI DI AMMISSIBILITA’ >> 4 7.1 Tipologie aziendali e relativi requisiti di ammissibilità >> 6

7.1.1 Azienda zootecnica >> 6

7.1.2 Azienda non zootecnica >> 6

7.1.3 Azienda apistica >> 7

7.2 Requisiti aziendali di ammissibilità nel caso di presentazione della domanda di

aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 212 >> 7

7.2.1 Azienda zootecnica >> 7

7.2.2 Azienda non zootecnica >> 7

7.2.3 Azienda apistica >> 7

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI >> 8

8.1 Tipologia e importo dell’aiuto nel caso di presentazione della domanda di aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 212

>>

9

9. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO >> 10

10 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO >> 10 10.1 Adempimenti relativi alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e all’iscrizione

all’anagrafe regionale delle aziende agricole >> 11

10.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto/pagamento >> 11 10.3 Termine di presentazione delle domande di aiuto/pagamento >> 11 10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento >> 11 10.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto/pagamento e della

documentazione da allegare

>>

12

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO INIZIALE >> 12

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO >> 13 13. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

RICONOSCIUTE

>>

14

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI >> 14

15. CONTROLLI >> 15

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI >> 15

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI >> 15

18. RICORSI >> 15

19. ITER PROCEDURALE >> 16

20. DISPOSIZIONI FINALI >> 16

21. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI >> 16

(3)

1. FINALITÀ DELLA MISURA

Le zone svantaggiate diverse da quelle montane presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche tali da determinare condizioni di forte svantaggio per le aziende agricole in esse operanti, che concorrono a determinare l’abbandono delle attività agricole. Questo fenomeno determina squilibri di natura sociale ed effetti negativi sull’ambiente, in quanto, venendo meno le correlate attività di presidio e cura dello spazio naturale, aumentano i rischi e i fenomeni già in atto di dissesto idro-geologico e di degradazione del suolo.

La Misura 212, attraverso la concessione dell’indennità compensativa è finalizzata a:

• compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall’esercizio dell’attività agricola nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane;

• assicurare l’uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane, promuovendo pratiche e sistemi produttivi agricoli sostenibili, in conformità con i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

• Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni (di seguito s.m.i.);

• Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

• Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

• Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti e s.m.i.;

• Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti e s.m.i.;

• Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n.

247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

• Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.1

• Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna (di seguito “PSR 2007/2013”), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i.;

• Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

1 Nella normativa di riferimento i richiami al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1122/2009 e vanno

(4)

3

• Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23.02.2010 recante ”Regime di condizionalità.

Disposizioni regionali per l’attuazione dell’articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento.”

• Decreto Ministeriale del MiPAAF 1205, del 20 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 della Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” e s.m.i;

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 relativa all’attuazione nella Regione Sardegna del Decreto Ministeriale del MiPAAF 1205, del 20 marzo 2008;

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 di attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 per le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 e s.m.i.;

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013”;

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 521/DecA/24 del 20.03.2009 recante

“Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 - annualità 2008 e 2009”;

• Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di Gestione;

• Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante “Disposizioni per l’attuazione delle misure dell’Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013”;

• Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 06/04/2007 – Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005;

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 794/DecA/26 del 18 marzo 2010 recante “Disposizioni regionali per l’attuazione delle misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 - annualità 2010”

• Circolare AGEA n. 59 protocollo n. 2797/UM del 24 dicembre 2009 con oggetto “Sviluppo Rurale.

Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010”.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Sono ammissibili al sostegno le zone svantaggiate di cui all’articolo 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone svantaggiate) di cui all’Allegato n. 5 al PSR 2007/2013.

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4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario necessario per l’anno 2010 è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 212 del PSR 2007/2013, al netto delle spese di transizione e delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario delle domande di pagamento per la misura 212 annualità 2008 e 2009.

La dotazione finanziaria necessaria per il pagamento delle domande di pagamento ammesse è garantito per il 56% da finanziamento pubblico nazionale e per il 44% da finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO D’IMPEGNO

Il periodo d’impegno, di seguito “anno d’impegno”, è annuale e decorre dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Nell’anno d’impegno l’agricoltore deve rispettare gli impegni di cui ai punti 2. e 3. del paragrafo 9 “Impegni del beneficiario”. L’agricoltore si impegna inoltre a proseguire un’attività agricola per cinque anni così come specificato al punto 1. dello stesso paragrafo 9 “Impegni del beneficiario”.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile che per tutto l’anno d’impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano un’età inferiore a 65 anni;

2) non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo;

3) siano iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito C.C.I.A.A.) nel Registro delle imprese agricole (art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580);

4) esercitino l’attività agricola in aziende localizzate, anche in parte, nelle zone svantaggiate ammissibili al sostegno.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 3) e 4) devono essere posseduti dall’imprenditore agricolo associato, mentre i requisiti soggettivi di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti da almeno un socio (di seguito “socio con i requisiti”).

7. SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI AZIENDALI DI AMMISSIBILITA’

L’indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile a premio.

Sono ammissibili a premio le superfici aziendali che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie con destinazione produttiva, o uso ove presente, facente parte della SAU e ammissibile a premio nell’ambito della specifica tipologia aziendale scelta2 di cui al successivo paragrafo 7.1;

2. superficie localizzata in zona svantaggiata;

3. disponibilità giuridica della superficie per tutto l’anno d’impegno.

Il carico massimo di animali allevati, espresso in Unità Bovine Adulte (UBA), è fissato nella misura di 2 UBA/ha di SAU aziendale.

2 L’ammissibilità a premio di ciascuna destinazione produttiva, o uso ove presente, è riportato negli Allegati A/212 e A/211/212 (Matrice prodotti/interventi). L’Allegato A/212 deve essere utilizzato nel caso in cui l’imprenditore agricolo presenti domanda per la sola Misura 212 mentre l’Allegato A/211/212 deve essere utilizzato nel caso in cui l’imprenditore agricolo presenti domanda sia per la Misura 211 che per la Misura 212. Tali Allegati riportano se la destinazione produttiva/uso fa parte/non fa parte della SAU aziendale e la compatibilità con gli interventi previsti per ciascuna tipologia aziendale.

(6)

5 Per la determinazione della consistenza bestiame aziendale sono utilizzate le categorie animali definite da AGEA e i relativi indici di conversione in UBA di cui all’Allegato 4 “Indici di conversione in UBA” al PSR 2007/2013 della Regione Sardegna riportati nella seguente tabella A.

Tabella A – Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA

Categoria animale Indice di conversione in UBA

Vacche da latte 1,00

Altre vacche 1,00

Vitelli fino a 6 mesi 0,40

Bovini da 6 a 24 mesi da macello 0,6

Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento 0,6

Bovini da 2 anni e più da macello 1,0

Bovini da 2 anni e più da allevamento 1,0

Tori 1,0

Suini da ingrasso 0,3

Lattonzoli 0,0

Magroni 0,3

Scrofe di peso > 50 Kg 0,5

Verri 0,3

Pecore 0,15

Arieti 0,15

Altri ovini di età > ai 10 mesi 0,15

Altri ovini di età < ai 10 mesi 0,0

Capre 0,15

Becchi 0,15

Altri caprini di età > ai 10 mesi 0,15

Altri caprini di età < ai 10 mesi 0,0

Equini di età > ai 6 mesi 1,0

Equini di età < ai 6 mesi 0,0

Asini di età > ai 6 mesi 1,0

Asini di età < ai 6 mesi 0,0

Polli da carne 0,003

Galline ovaiole 0,014

Altri avicoli 0,003

Altri volatili 0,003

Coniglie madri 0,0

Api (numero di arnie3) 0,0

Altre tipologie di allevamento 0,0

Solo nelle aziende ad indirizzo zootecnico i prati-pascolo, i pascoli e le superfici cespugliate e/o arborate destinate al pascolamento del bestiame aziendale concorrono a determinare la SAU ammissibile a premio. Tali superfici sono ammissibili a premio solamente se il carico di bestiame su di esse ricadente, calcolato come rapporto tra le UBA aziendali e gli ettari destinati a tali superfici, è superiore o uguale a 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quota di tali superfici che consente il raggiungimento di detto carico.

Conseguentemente il numero massimo di ettari ammissibili a premio è pari al numero di UBA aziendali moltiplicato per due (es. superfici destinate ai pascoli ed ai prati-pascolo e superfici cespugliate e/o arborate utilizzate per il pascolamento del bestiame aziendale = ha 100; UBA totali aziendali = 10; carico su tali superfici = 0,1; quota di tali superfici che consente il raggiungimento del carico di 0.5 = 20 ha).

L’indennità compensativa relativa a superfici sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno.

Tali usi o diritti d’uso sono calcolati sulla base del numero di capi di bestiame posseduti da ciascun imprenditore e che pascolano sulle superfici in uso comune, rapportato al numero di capi di bestiame che complessivamente pascolano sulle superfici concesse in uso comune.

A tal fine, il Comune/Soggetto che ha concesso le superfici in uso comune a più agricoltori ai fini del pascolo deve rilasciare, all’imprenditore agricolo che intende presentare domanda di aiuto/pagamento per la Misura 211 e/o 212, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

3 NB: sono da intendersi le arnie con alveare.

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1) diritto d’uso di tale superficie per l’agricoltore in questione, calcolato sulla base del bestiame posseduto da tale agricoltore e autorizzato al pascolo su tale superficie, rapportato al bestiame che complessivamente pascola su tale superficie;

2) durata, per l’agricoltore in questione, dell’autorizzazione a utilizzare in comune ai fini del pascolo tale superficie;

3) identificazione catastale delle particelle che costituiscono la superficie utilizzata in comune ai fini del pascolo.

Tale identificazione catastale deve riguardare:

a. tutte le particelle che costituiscono la superficie utilizzata in comune ai fini del pascolo nel caso in cui il Comune/Soggetto che ha concesso tali superfici non ha effettuato la ripartizione virtuale delle particelle catastali tra gli agricoltori interessati

b. le sole particelle assegnate virtualmente all’agricoltore in questione nel caso in cui il Comune/Soggetto che ha concesso la superficie per l’uso in comune ai fini del pascolo ha effettuato la ripartizione virtuale delle particelle catastali tra gli agricoltori interessati.

Il Comune/Soggetto che ha concesso le superfici a più agricoltori per l’uso in comune ai fini del pascolo deve utilizzare per la citata dichiarazione l’Allegato B nel caso di cui al precedente punto a. e l’Allegato C nel caso di cui al precedente punto b..

7.1 Tipologie aziendali e relativi requisiti di ammissibilità

Può beneficare dell’indennità compensativa l’imprenditore agricolo singolo o associato che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. azienda zootecnica;

2. azienda non zootecnica;

3. azienda apistica.

Qualora un’azienda abbia contemporaneamente i requisiti di più di una delle tipologie aziendali di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3., il richiedente dovrà scegliere solo una di dette tipologie aziendali. La tipologia aziendale scelta sarà quella utilizzata per il calcolo del premio spettante.

I requisiti aziendali di ammissibilità di seguito definiti per ciascuna tipologia aziendale devono essere posseduti per tutto l’anno d’impegno.

7.1.1 Azienda zootecnica

Ai fini della Misura 212 è azienda zootecnica quella con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 10 ettari e con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata uguale o maggiore a 50 ha; consistenza bestiame aziendale uguale o maggiore a 25 UBA).

7.1.2 Azienda non zootecnica

Ai fini della Misura 212 è azienda non zootecnica quella con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata uguale o maggiore a 10 ha).

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7 7.1.3 Azienda apistica

Ai fini della Misura 212 è azienda apistica quella con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari e con almeno 30 alveari.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci:

SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata uguale o maggiore a 10 ha; numero di alveari uguale o maggiore a 150).

7.2 Requisiti aziendali di ammissibilità nel caso di presentazione della domanda di aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 212

Qualora l'azienda abbia le superfici ammissibili a premio localizzate sia in zona svantaggiata e sia in zona delimitata ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3° de lla Direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975 (di seguito zona montana) è consentito presentare domanda di aiuto/pagamento sia per la presente misura 212 che per la misura 211.

L’imprenditore agricolo può presentare la domanda di aiuto/pagamento per entrambe le Misure 211 e 212 se l’azienda condotta possiede sia i requisiti aziendali di ammissibilità stabiliti per la tipologia aziendale scelta per la Misura 212 che i requisiti aziendali di ammissibilità stabiliti per la stessa tipologia aziendale per la Misura 211, come specificato nei successivi paragrafi.

I requisiti aziendali di ammissibilità di seguito definiti per ciascuna tipologia aziendale devono essere posseduti per tutto l’anno d’impegno.

7.2.1 Azienda zootecnica

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 10 ettari;

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 10 ettari;

- consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci.

7.2.2 Azienda non zootecnica:

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari;

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.

7.2.3 Azienda apistica

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari;

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari;

- consistenza di almeno 30 alveari.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale

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ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L’importo dell’indennità compensativa è differenziato sulla base dell’indirizzo produttivo aziendale relativo alle tipologie aziendali precedentemente definite (azienda zootecnica, azienda non zootecnica e azienda apistica).

L'importo dell'indennità compensativa è calcolato secondo le modalità riportate nelle seguenti tabelle A, B e C.

Tabella A – Importo dei premi nelle aziende zootecniche SAU ammissibile a premio ricadente in zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° delle Direttive CEE n. 2 68/75 del 28 aprile 1975

(ha)

Importo a ettaro (Euro/ha)

Importo totale (Euro)

fino a 30 98,00 2.940,00

da 30 a 60 58,00 1.740,00

oltre 60 0,00 0,00

Importo massimo per azienda 4.680,00

Tabella B – Importo dei premi nelle aziende non zootecniche SAU ammissibile a premio ricadente in zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° delle Direttive CEE n. 2 68/75 del 28 aprile 1975

(ha)

Importo a ettaro (Euro/ha)

Importo totale (Euro)

fino a 30 95,00 2.850,00

da 30 a 60 55,00 1.650,00

oltre 60 0,00 0,00

Importo massimo per azienda 4.500,00

Tabella C – Importo dei premi nelle aziende apistiche

SAU ammissibile a premio ricadente in zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° delle Direttive CEE n. 2 68/75 del 28 aprile 1975

(ha)

Importo a ettaro (Euro/ha)

Importo totale (Euro)

fino a 10 140,00 1.400,00

da 10 a 20 90,00 900,00

oltre 20 0,00 0,00

Importo massimo per azienda 2.300,00

Nel caso di imprenditori agricoli associati i parametri di cui alle tabelle A, B e C, si applicano con riferimento a ciascun “socio con i requisiti” che si chiede venga considerato nel calcolo del premio spettante all’imprenditore agricolo associato, sulla SAU determinata suddividendo la SAU aziendale ammissibile a premio per il numero totale dei soci. Pertanto l’importo dell’indennità compensativa da corrispondere all’imprenditore agricolo associato è così determinata: numero di “soci con i requisiti” moltiplicato per l’importo calcolato per ciascun

“socio con i requisiti”.

L’imprenditore agricolo singolo, titolare di un’azienda individuale, che sia nel contempo anche “socio con i requisiti” di una o più imprese associate, può in alternativa:

a. essere inserito nell’elenco dei soci con i requisiti nell’ambito della domanda di indennità compensativa di una sola impresa associata; a tal fine deve dichiarare di non aver presentato domanda di aiuto/pagamento all’indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo, né di essere stato inserito nell’elenco dei “soci con i requisiti ” nell’ambito della domanda di indennità compensativa di altre imprese associate;

b. oppure presentare domanda di aiuto/pagamento per l’indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo; a tal fine deve dichiarare di non essere stato inserito nell’elenco dei “soci con i requisiti”

nell’ambito della domanda di indennità compensativa di imprese associate.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese mediante compilazione e sottoscrizione dell’Allegato D.

Nel caso in cui il soggetto presenti domanda di aiuto/pagamento come imprenditore agricolo singolo e risulti anche inserito nell’elenco dei “soci con i requisiti” nell’ambito della domanda di indennità compensativa di una o

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9 e nella determinazione della indennità compensativa della/e impresa associata non è considerato “socio con i requisiti”.

Nel caso in cui il soggetto risulti inserito nell’elenco dei “soci con i requisiti” nell’ambito della domanda di indennità compensativa di più imprese associate, nella determinazione della indennità compensativa di tali imprese associate non è considerato “socio con i requisiti”.

8.1 Tipologia e importo dell’aiuto nel caso di presentazione della domanda di aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 2124

L’importo massimo del premio concedibile all’imprenditore agricolo che presenta domanda di aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 212 è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale della zona in cui è localizzata la prevalenza della SAU aziendale ammissibile a premio (di seguito “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata”). Nel caso in cui non ci sia prevalenza nella localizzazione della SAU ammissibile a premio (la SAU aziendale ammissibile a premio in zona montana è uguale alla SAU aziendale ammissibile a premio in zona svantaggiata) il premio massimo concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale in zona montana.

L’importo del premio spettante all’imprenditore che presenta domanda di aiuto/pagamento per entrambe le Misure 211 e 212 è dato dalla somma dei premi calcolati con le modalità di seguito descritte:

a. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona svantaggiata il premio spettante si calcola applicando le tabelle A, B o C a seconda della tipologia aziendale scelta;

b. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona montana il premio spettante si calcola applicando, sempre per la tipologia aziendale scelta, gli importi degli aiuti previsti nella Misura 211.

Qualora la somma dei premi di cui ai precedenti punti a. e b. sia superiore al “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata”, il premio concedibile è pari al “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata”. In tal caso, il “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata” deve essere ripartito tra le misure 211 e 212 in proporzione diretta, come di seguito specificato:

1) alla misura 212 è imputato l’importo così determinato: importo di cui al punto a. x “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata”/(importo di cui al punto a. + importo di cui al punto b.);

2) alla misura 211 è imputato l’importo così determinato: importo di cui al punto b. x “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata”/(importo di cui al punto a. + importo di cui al punto b.).

Si evidenzia che qualora la superficie localizzata in una delle due zone (montana o svantaggiata) consente di raggiungere il “premio massimo per l’azienda montana/svantaggiata” è sufficiente presentare domanda di aiuto/pagamento solo per la Misura relativa a tale tipologia di superficie in quanto la presentazione della domanda di aiuto/pagamento anche per l’altra Misura non dà alcun vantaggio in termini di premio concedibile.

4 NB: l’adesione ad entrambe le misure 211 e 212 deve essere fatta mediante la presentazione di un’unica domanda di aiuto/pagamento.

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9. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il richiedente, ai fini dell’ottenimento dell’indennità compensativa, deve assumere e rispettare i seguenti impegni:

1. Impegno a proseguire un’attività agricola nelle zone eleggibili all’aiuto per cinque anni (di seguito quinquennio d’impegno) a decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa.

Per i beneficiari del primo pagamento dell’indennità compensativa nell’annualità 2010 il quinquennio d’impegno decorre dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2014. In tal caso:

- se il beneficiario ha aderito a una sola delle misure 211 o 212, l’impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un’azienda con almeno i requisiti aziendali di ammissibilità di una delle tipologie aziendali di cui al precedente paragrafo 7.1 “Tipologie aziendali e relativi requisiti di ammissibilità”;

- se il beneficiario ha aderito ad entrambe le misure 211 e 212, l’impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un’azienda con almeno i requisiti aziendali di ammissibilità di una delle tipologie aziendali di cui al precedente paragrafo 7.2 “Requisiti aziendali di ammissibilità nel caso di presentazione della domanda di aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 212”.

Negli altri casi (beneficiari del primo pagamento in annualità precedenti al 2010), ai fini del rispetto del quinquennio d’impegno5si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni relative all’anno d’impegno cui si riferisce il primo pagamento.

2. Impegno a rispettare, per tutto l’anno d’impegno, sull’insieme della loro azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23.02.2010 recante ”Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l’attuazione dell’articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento.”;

3. Impegno a mantenere per tutto l’anno d’impegno un carico di bestiame aziendale non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 16.

10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. fissa le seguenti definizioni:

a) <<domanda di aiuto>>, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

b) <<domanda di pagamento>>, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento presentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1975/06 articolo 3 lettera b.

5 Si ricorda che:

se il primo pagamento dell’indennità compensativa è relativo alla Misura 211 e/o 212 del PSR 2007/2013 annualità 2009, il quinquennio d’impegno decorre dal 01.01.2009 al 31.12.2013;

se il primo pagamento dell’indennità compensativa è relativo alla Misura 211 e/o 212 del PSR 2007/2013 annualità 2008, il quinquennio d’impegno decorre dal 01.01.2008 al 31.12.2012;

se il primo pagamento dell’indennità compensativa è relativo alla Misura E del PSR 2000/2006 annualità 2006, il quinquennio d’impegno decorre dal 01.05.2006 al 30.04.2011;

se il primo pagamento dell’indennità compensativa è relativo alla Misura E del PSR 2000/2006 annualità 2005, il quinquennio d’impegno decorre dal 01.05.2005 al 30.04.2010;

se il primo pagamento dell’indennità compensativa è relativo alla Misura E del PSR 2000/2006 annualità 2004, il quinquennio d’impegno decorre dal 01.05.2004 al 30.04.2009;

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11 10.1 Adempimenti relativi alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e all’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l’obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda di aiuto/pagamento presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA e al quale dovrà essere conferito esplicito mandato.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all’iscrizione dell’azienda all’anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell’anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal Coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell’agricoltore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire conformemente alle disposizioni impartite da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto/pagamento

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di aiuto/pagamento, farla sottoscrivere all’imprenditore agricolo e quindi trasmetterla in via telematica sul Portale SIAN (“rilascio” della domanda di aiuto/pagamento sul Portale SIAN).

La presentazione della domanda di aiuto/pagamento coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di aiuto/pagamento (“rilascio” della domanda di aiuto/pagamento sul portale SIAN).

Per la compilazione della domanda di aiuto/pagamento devono essere seguite le istruzioni di cui all’Allegato F/212 nel caso in cui l’imprenditore agricolo presenti domanda di aiuto/pagamento per la sola Misura 212 o le istruzioni di cui all’Allegato F/211/212 nel caso in cui l’imprenditore agricolo presenti domanda di aiuto/pagamento per entrambe le misure 211 e 212.

10.3 Termine di presentazione delle domande di aiuto/pagamento

La data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento coincide con la data di “rilascio” della domanda di aiuto/pagamento sul portale SIAN.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione telematica delle domande di aiuto/pagamento sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (“rilascio” sul portale SIAN delle domande di aiuto/pagamento) è il 17 maggio 2010.

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento

Ai sensi dell’articolo 23 paragrafo 1 comma 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali il “rilascio” della domanda di aiuto/pagamento oltre il 17 maggio 2010 comporta una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande di aiuto/pagamento “rilasciate” sul portale SIAN in data successiva al 9 giugno 2009 sono irricevibili.

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10.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto/pagamento e della documentazione da allegare

Entro il 3 settembre 2010 l’agricoltore, che ha trasmesso in via telematica nei termini stabiliti la domanda di aiuto/pagamento, o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;

b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell’imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso degli imprenditori agricoli associati;

c. Allegato B: Dichiarazione del Comune/soggetto che non ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo; (solo per gli imprenditori agricoli che utilizzano superfici in comune ai fini del pascolo)

d. Allegato C: Dichiarazione del Comune/soggetto che ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo; (solo per gli imprenditori agricoli che utilizzano superfici in comune ai fini del pascolo)

e. Un Allegato D per ciascun “socio con i requisiti”, da considerare nel calcolo dell’indennità compensativa spettante all’imprenditore agricolo associato; (solo per gli imprenditori agricoli associati)

f. Deliberazione di approvazione da parte dell’organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento all’indennità compensativa per conto dell’imprenditore agricolo associato e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere i premi concessi con la presente Misura. Le società semplici devono produrre una dichiarazione firmata da tutti i soci attestante che gli stessi sono informati della presentazione della domanda di indennità compensativa e degli impegni che tale domanda comporta.

(solo per gli imprenditori agricoli associati)

g. Nota di trasmissione del CAA contenente l’elenco delle domande di aiuto/pagamento presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda di aiuto/pagamento. (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti da a. ad f. relativi a più domande di aiuto/pagamento)

La documentazione di cui ai punti da a. a g. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Domanda di aiuto/pagamento per l’indennità compensativa 2010”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell’azienda. Qualora l’azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

Il codice, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco dei relativi comuni di competenza sono riportati nell’Allegato E.

Copia degli Allegati B e C deve essere conservata e custodita dal CAA nel fascicolo aziendale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO INIZIALE

Ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, dopo il termine di scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica della domanda di aiuto/pagamento.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le seguenti variazioni:

1) modifica degli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;

2) aggiunta di singole particelle catastali non ancora dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento iniziale;

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13 3) modifica di singole particelle catastali, anche in aumento rispetto alla domanda di

aiuto/pagamento iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

4) modifica della destinazione d’uso di particelle catastali già dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento iniziale.

Come disposto da AGEA, con la domanda di modifica possono essere inoltre effettuare le seguenti variazioni:

5) modifica/aggiunta di codici allevamento;

6) modifica dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Tali modifiche, se necessario, devono essere effettuate tramite la procedura di aggiornamento del fascicolo aziendale. In tal caso, la nuova situazione aziendale comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata che dovrà essere sottoscritta dall’imprenditore agricolo.

La compilazione e la presentazione delle domande di modifica è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di modifica coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di modifica (“rilascio” della domanda di modifica sul portale SIAN).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica (“rilascio” sul portale SIAN delle domande di modifica) è il 31 maggio 2010.

Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione la domanda di aiuto/pagamento iniziale.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 31 maggio 2010 comporta una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, secondo quanto previsto dall’articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande di modifica possono essere

“rilasciate” sul portale SIAN fino al 9 giugno 2010, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento. Le domande di modifica presentate dopo il 9 giugno 2010 sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il 3 settembre 2010. La copia cartacea della domanda di modifica può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Domanda di modifica della domanda di indennità compensativa 2009”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Fermi restando i requisiti aziendali di ammissibilità per la tipologia aziendale scelta, ai sensi dell’articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, la domanda di aiuto/pagamento o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto/pagamento che presentano irregolarità.

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale (“rilascio” della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio

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Territoriale competente per territorio entro 10 giorni di calendario dalla data di trasmissione della domanda in via telematica (“rilascio” sul portale SIAN).

La copia cartacea della domanda di revoca parziale può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Domanda di revoca parziale della domanda di indennità compensativa 2010”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l’ultima pervenuta. Qualora la domanda di revoca parziale ai sensi dell’articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione la domanda di aiuto/pagamento iniziale.

La revoca totale della domanda deve essere comunicata per iscritto ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio utilizzando lo schema di cui al Modulo 1. Il Modulo 1 debitamente compilato e sottoscritto deve essere presentato o inviato tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura

“Comunicazione di revoca totale della domanda di indennità compensativa 2010”. In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La revoca parziale o totale della domanda di aiuto/pagamento comporta il recupero, anch’esso parziale o totale, delle eventuali somme già erogate per tale annualità, maggiorate degli interessi legali.

13. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI RICONOSCIUTE Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all’articolo 47 del Reg. (CE) n.

1974/2006. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi.

Per tale notifica deve essere utilizzato lo schema di cui al Modulo 2.

La notifica può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura

“Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale – domanda di indennità compensativa 2010”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell’articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, se nel corso dell’anno d’impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo.

A tal fine si intende per:

a. “cessione totale o parziale di un azienda” la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa all’azienda considerata;

b. “cedente” il beneficiario che cede l’azienda ad un altro imprenditore agricolo;

c. “cessionario” l’imprenditore agricolo al quale è ceduta l’azienda.

Se il cessionario subentra nell’impegno, il cedente non è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto. Il cessionario può subentrare nell’impegno se soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto (requisiti di ammissibilità soggettivi e aziendali) previsti dalla misura 212, o dalle misure 211 e 212 nel caso in cui il cedente abbia presentato domanda per entrambe le misure.

Se il cessionario non subentra nell’impegno, il cedente è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell’azienda.

Per tale notifica deve essere utilizzato lo schema di cui al Modulo 3.

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15 La notifica può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura

“Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di indennità compensativa 2009”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In caso di mancato rispetto degli impegni descritti ai punti 1. e 3. del paragrafo 9. “Impegni del beneficiario”, si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e le disposizioni di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 e s.m.i. di attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008 relativamente alle misure 211 e 212 del PSR 2007/2013, come modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 794/DecA/26 del 18 marzo 2010.

In caso di mancato rispetto dell’impegno descritto al punto 2. del paragrafo 9. “Impegni del beneficiario”, si applicano i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni che stabilirà AGEA con propri provvedimenti da emanare entro il 30 aprile 2010 così come previsto dell’articolo 22, comma 4 del decreto ministeriale del MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo, in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, si fa riferimento alle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l’interessato è escluso dall’aiuto. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

18. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

1. in via amministrativa, ricorso gerarchico all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;

2. in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l’autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell’atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

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19. ITER PROCEDURALE

L’ARGEA Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell’Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, svolgerà le attività riguardanti la domanda di aiuto, delegate con la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 5936/108 del 31 marzo 2008.

L’ARGEA Sardegna svolgerà inoltre le attività riguardanti la domanda di pagamento delegate da AGEA alla Regione Sardegna, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 202/5747 del 25.03.2009 recante “Disposizioni per l’attuazione delle misure dell’Asse 1 e 2 del PSR 2007/2013”.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente atto si fa riferimento espresso alle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Eventuali ulteriori disposizioni potranno essere stabilite mediante atti dell’Assessore, dell’Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio responsabile della Misura.

21. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI 1. Allegato A/212: Matrice prodotti/interventi;

2. Allegato A/211/212: Matrice prodotti/interventi;

3. Allegato B: Dichiarazione del comune/soggetto che non ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo;

4. Allegato C: Dichiarazione del comune/soggetto che ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo;

5. Allegato D: Dichiarazione per tutti i “soci con i requisiti di accesso richiesti”;

6. Allegato E: Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti;

7. Allegato F/212: Istruzioni regionali per la compilazione della domande di aiuto/pagamento;

8. Allegato F/211/212: Istruzioni regionali per la compilazione della domanda di aiuto/pagamento;

9. Modulo 1: Comunicazione revoca totale della domanda di aiuto/pagamento;

10. Modulo 2: Comunicazione di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale;

11. Modulo 3: Comunicazione di trasferimento impegno.

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