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La conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione

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Academic year: 2022

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Cap. 3 - Violazione dell’anonimato

“L

a conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compi- lazione dei questionari con conseguente violazione del principio dell’anonimato e possi- bilità – almeno in astratto – dell’alterazione della prova”.

Con questa motivazione il giudice del Tar del Lazio ha disposto l’immatricolazione in soprannu- mero di molti aspiranti camici bianchi che, durante lo svolgimento del test d’ingresso, hanno subito una illegittimità, ovvero la violazione dell’anonimato. E negli anni, tale violazione si è perpetrata, sep- pur con formule diverse.

Secondo consolidata giurisprudenza, il principio dell’anonimato s’impone in tutte le procedure con- corsuali, comprese quelle relative all’accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene.

Il rispetto di tale principio risponde all’esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata al fine di garantire la parità di tratta- mento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

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La tutela di tale principio, pertanto, richiede che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l’avvenuta correzione degli stessi.

Nel 2015, ad esempio, tra le irre- golarità riscontrate c’è stata da un lato la violazione dell’anonimato e dall’altro la mancata verifica dei documenti di identità delle aspi- ranti matricole. Sembra quasi che una cosa contraddica l’altra, ma non è così. Nel corso dello svolgi- mento del test di Medicina la com- missione ha l’obbligo di verificare che ogni candidato sia effettiva- mente chi dice di essere e che svolga effettivamente il suo quiz, senza nessun tipo di “aiuto” ma, d’altro canto, è tenuta a non essere in grado in alcun modo di as- sociare il candidato alla propria prova d’accesso. Questo significa che prima della prova d’accesso e in caso di allontanamento dall’aula, ad esempio per andare in bagno i commissari devono tassa- tivamente richiedere la carta d’identità ai candidati onde evitare che qualcuno svolga il test di Medi- cina di un altro. Le cose cambiano, però, nel momento in cui il candidato, già identificato, inizia a rispondere alle domande del quiz perché, a partire da quel momento, la commissione non deve es- sere in nessun modo in grado di associare candidato e compito. Se questo avviene significa che l’anonimato è stato rispettato. Ma in alcuni casi, succede l’esatto contrario:

- i candidati sono invitati a lasciare sul banco il proprio documento di identità durante tutto lo svolgimento del test o a indossare un adesivo che in qualche modo li rende riconoscibili;

- i candidati sono invitati a lasciare sul banco l’adesivo con il proprio codice identificativo;

- le prove svolte non vengono imbustate in modo corretto o la compilazione del foglio ana- grafe non avviene in modo corretto (ad esempio imbustate insieme, con l’adesivo recante i propri dati direttamente sul foglio delle risposte, ecc.).

O ancora, è il caso di alcuni studenti di Napoli che hanno denunciato l’obbligo da parte della com- missione per tutti i concorrenti e per tutta la durata del test di tenere sul banco e bene in vista sia il documento di riconoscimento che la scheda anagrafica, nonché il fatto che al termine del test il mo- dulo delle risposte e la scheda anagrafica erano riuniti in una busta trasparente da cui era visibile il codice identificativo del candidato.

I giudici del Tar hanno affermato che la violazione non irrilevante dell'anonimato in tali procedure se- lettive «comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione», senza cioè verificare che la violazione abbia recato nocumento ai singoli ricorrenti. In quel caso, poi, l'obbligo di tenere il documento di identità sul banco unitamente alla scheda anagrafica rappresenta un chiaro stratagemma per consentire la conoscenza

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anticipata dell'abbinamento tra l'identità del candidato e il codice identificativo a lui assegnato. Tale illegittimità – concludono i giudici - «comporterebbe potenzialmente l'annullamento della graduatoria ed il travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati»; tuttavia nell'ottica di bilanciamento di interessi contrapposti è preferibile l'iscrizione in soprannumero dei ricorrenti al corso universitario, senza alcun effetto sulla posizione dei candidati in graduatoria.

E in questi anni le irregolarità non sono mai mancate. Le Amministrazioni non solo non si sono preoccupate minimamente di garantire con certezza la regolare ed univoca riconducibilità della prova al candidato, ma hanno anche assunto comportamenti totalmente violativi del principio del buon an- damento e dell'anonimato.

Anche nel 2016, ad esempio, il principio dell’anonimato è stato violato in più fasi della procedura.

Anzitutto, una violazione dell’anonimato si è verificata, nel momento in cui sul modulo risposte del candidato è stato apposto un codice plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. “Etichetta MIUR”) che doveva essere applicato dal candidato, prima della consegna dell’elaborato.

I due codici svolgevano funzioni differenti:

- il primo, quello denominato “codice plico”, già stampigliato sui modelli forniti ai candidati per lo svolgimento della prova, in teoria doveva servire ad abbinare il questionario al modulo risposte, in modo da consentire la correzione dell’elaborato, ma in realtà per svolgere tale funzione sarebbe ba- stato il solo codice a barre senza l’aggiunzione di un ulteriore codice alfanumerico sottostante;

- il secondo, quello denominato “etichetta MIUR”, doveva essere apposto al termine della prova, ri- spettivamente sulla scheda risposte e sulla scheda anagrafica e serviva appunto a ricondurre l’ela- borato all’identità del candidato.

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Il codice plico, identificativo della prova di ciascun candidato, era visualizzabile e, pertanto, memo- rizzabile fin dall’inizio della prova, in quanto presente non solo sul modulo risposte, ma su ogni altro modulo fornito al candidato per lo svolgimento della stessa e, cioè, in particolare, sul questionario e sul c.d. foglio di controllo utilizzato dal candidato per prendere appunti o eseguire operazioni utili per lo svolgimento del test.

Quindi, non solo su questi docu- menti il candidato, secondo quanto previsto dal bando e dal foglio istru- zioni prova, poteva inserire qualsiasi dato e scrivere qualsiasi informa- zione, ovvero qualsiasi segno di ri- conoscimento, ivi compreso, addirittura, il proprio nome e co- gnome, ma lo stesso codice plico fungeva da vero e proprio segno identificativo del candidato.

Così come facilmente evincibile dall’analisi del materiale fornito alle aspiranti matricole, il candidato nel proprio foglio controllo, che conte- neva il codice plico, ben poteva in- serire il proprio nome e cognome, rendendo abbinabile il compito, individuato dal codice plico, alla propria identità. Ciò in palese spregio del principio dell’anonimato. Inoltre, non serviva che il candi- dato, qualora volesse far riconoscere a terzi la propria prova, apponesse di proprio pugno un ulteriore segno di riconoscimento, in quanto l’identificazione della propria prova era già di per sé garantita dalla presenza del “codice plico”, espressamente previsto tra l’altro dalle stesse amministrazioni.

Peraltro, la comunicabilità del codice poteva essere resa ancor più agevole dall’indiscriminata pre- senza nelle aule di cellulari, smartphone e smartwatch. Si è così verificata la paradossale situa- zione secondo la quale l’amministrazione censurava l’apposizione di qualsivoglia segno di riconoscimento nella prova, ma al contempo apponeva il codice plico: elemento emblematico di iden- tificazione che avrebbe potuto ancor meglio agevolare i candidati e i commissari, che avessero voluto falsare il concorso.

Il Decreto ministeriale 477/2017, infatti, ha previsto quale causa di annullamento la presenza di con- trassegni sulla prova, rinviando ai vari bandi adottati dagli Atenei la disciplina di dettaglio.

Alla luce di tutto ciò è possibile pertanto affermare che il primigenio segno di riconoscimento è stato apposto proprio dal CINECA e avallato dal MIUR. Tale materiale, peraltro, secondo quanto emerge dal decreto ministeriale, dal bando e dai verbali di Ateneo non viene in alcun modo sigillato, ma è soltanto conservato senza alcuna cautela dall’Università rimanendo quindi accessibile a chiun- que ne abbia interesse.

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In conclusione, il principio dell’anonimato di fatto risulta già violato nel momento in cui le ammini- strazioni resistenti hanno legittimato la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento, con- sentendo l’individuazione del codice non solo ai commissari, ma cosa ancor più grave, ai fini della comunicabilità a terzi, ai candidati.

Il codice etichetta, invece, doveva essere applicato al termine della prova. In particolare, esso do- veva essere scelto dal candidato prima della consegna dell’elaborato e, secondo le linee guida tra- smesse per mezzo di un video informativo predisposto dal CINECA, tale operazione doveva avvenire senza la presenza di alcun personale che lo coadiuvasse ovvero lo sorvegliasse. Anche in questo caso, le modalità di svolgimento del concorso, prestabilite dal Ministero, fatte proprie dagli Atenei in epigrafe, ed il conseguente comportamento della Commissione di concorso hanno superato la soglia di criticità, mettendo a rischio, tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di set- tore, al fine di assicurare l’anonimato delle prove. Occorre ribadire che, fin dall’inizio della prova, il candidato e ciascun membro della Commissione e della vigilanza conoscevano il codice plico iden- tificativo della prova e potevano abbinarlo alla identità del concorrente.

Ciò rende del tutto ininfluente la presenza o meno dei Commissari/Responsabili d’aula al momento della scelta delle etichette e la consegna delle anagrafiche, in quanto la violazione dell’anonimato si era già perpetrata e perfezionata durante i 100 minuti, nei quali, qualora lo avessero voluto, sia i commissari sia i candidati avrebbero potuto memorizzare il codice plico, l’univoco segno di ricono- scimento della prova di ciascun concorrente, abbinandolo alla identità del candidato conosci- bile mediante la visualizzazione della scheda anagrafica.

Il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, ovvero quello di rendere conoscibile, visualizzabile e memorizzabile i codici alfanumerici identificativi della prova dei candidati, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Tutto ciò in palese violazione del principio dell'anonimato, se- condo quanto tratteggiato dalla giurisprudenza amministrativa in più di un’occasione.

Con riferimento a tale tematica, la Giustizia Amministrativa, infatti, ha affermato che “la presenza di un codice a barre, accompagnato dal codice di lettura alfanumerico pure pre- stampato su tutti gli atti della prova (scheda anagrafica, mo- dulo risposte, questionario), renda in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclu-

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sione della prova medesima, persino nel momento succes- sivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.

Sotto il codice a barre della scheda anagrafica è presente e visibile il codice di lettura alfanumerico, che corrisponde con i codici a barre della prova. In tal modo il codice a barre di ciascuna prova è immediatamente conosciuto dal candidato e da chiunque altro mediante la lettura del codice alfanume- rico pure presente sul foglio dei test. La presenza del codice a barre insieme al codice di lettura alfanumerico rende so- stanzialmente la prova attribuibile al nominativo del candi- dato già prima della fine della correzione con grave vulnus del principio dell’anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun can- didato prima della compilazione dei questionari con la con- seguenza, per lo meno potenziale, della alterazione dei risultati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedi- mento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità”.

(TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7752/2014).

Ebbene, anche lo scorso anno, sul modulo risposte era apposto un codice alfanumerico di univoca identificazione della prova, portando alla violazione del principio dell’anonimato. Come sottolineato dalla Giustizia Amministrativa “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al no- minativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e tra- sparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all’ammissione al corso di Medicina per l’anno accademico 2010-2011). Non appare pertanto condivisibile quanto al proposito opinato dal giudice di primo grado e dalla stessa ammini- strazione universitaria (cfr, al proposito, la relazione 19 marzo 2014) a proposito del preteso carattere neutro ed ininfluente dell’aggiunta del predetto codice a barre sulla scheda anagrafica dei candidati, posto che proprio tale espediente consente inammissibilmente, sia pure in astratto, l’abbinamento del nome del candidato al suo elaborato prima o durante le operazioni di correzione”. (Consiglio di Stato, sez. VI^, sent. n. 15/2015).

Con questa la sentenza, pertanto, il Giudice amministrativo oltre a ribadire quanto già affermato circa la illegittimità della presenza del codice alfanumerico sul modulo risposte, ne ha evidenziato la potenziale lesività anche limitandone l’analisi alla “delicata fase di correzione degli elaborati”, af- fermando che l’associazione dell’elaborato al candidato può inficiare la procedura. Elementi questi che ricorrono puntualmente nella procedura in esame, dove il codice plico funge, come più volte specificato, da vero e proprio segno di riconoscimento, anche nella delicata fase della correzione.

Dunque, anche se l’attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell’elaborato di ciascun candidato, l’anonimato dell’elaborato (cioè la non identificabilità dell’autore prima dell’attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di pre-

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Gli avvocati

Francesco Leone e Simona Fell

In che modo, in questi anni è stato violato l'anonimato?

Vi è violazione dell’anonimato tutte quelle volte che un commissario preposto alla cor- rezione degli elaborati, o ha solo la possibilità di tenere in mano tali elaborati, può cono- scere l’identità dell’autore della prova prima che venga corretta. Se noi conoscessimo di chi è la prova, prima di correggerla, potremmo manometterla, modificarla, scambiarla e di conseguenza vanificare la meritocrazia del test, garantita proprio dall’anonimato. In que- sti anni, tale violazione ha caratterizzato i test d’ammissione in Medicina, con la presenza di una codice alfanumerico sia sulla scheda ana- grafica che in quella delle risposte che met- teva i commissari, ma anche gli addetti alla sicurezza, immediatamente nelle condizioni

di poter risalire all’autore della prova. Questo ovviamente non è sostenibile in un test dove l’anoni- mato deve essere garantito sino alla pub- blicazione della graduatoria.

Cosa comporta la violazione dell'anonimato?

quali le conseguenze?

In generale, quindi, così come per i test d’ac- cesso a medicina, comporta l’ammissione in sovrannumero. Questo grazie a diverse pro- nunce dell’Adunanza plenaria, organo mas- simo della giustizia amministrativa, che nel 2013 ha sancito che l’unico rimedio a una vio- lazione di siffatta natura è l’ammissione in so- vrannumero, in questo caso, al corso di laurea.

Ovviamente perchè non sarebbe possibile far ripetere la prova, a distanza di tempo, solo ad alcuni candidati che sarebbero così facilmente riconoscibili. Grazie a queste pronunce mi- gliaia di ragazzi in tutta Italia hanno potuto im- matricolarsi in Medicina, nonostante negli ultimi anni, è giusto ricordarlo, l’orientamento di alcuni Tar è cambiato.

venire ed evitare eventuali manipolazioni dell’esito della prova. Sotto il profilo probatorio, peraltro, l’Adu- nanza plenaria, ha chiarito che «mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la vio- lazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione».

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Sono Rosanna e vi volevo dire che c’è stata un’inefficiente azione di sicurezza da parte dei con- trollori durante lo svolgimento del test (non sono mai passati per le numerose file così da cercare di evitare eventuali irregolarità) e presenza di candi- dati in possesso di una seconda penna dopo la conclusione del test, quando non si sarebbe più dovuto poter rispondere ad alcuna domanda. Sul banco di un paio di ragazzi, nel recarmi al mio posto, ho notato che vi erano appoggiati documenti di identità che sarebbero dovuti essere coperti.

Salve, sono Massimiliano e ho svolto i test a Napoli. Vorrei sapere se posso fare ricorso per i test 2016/2017 di medi- cina e chirurgia odontoiatria e protesi dentaria; perche' non sono state eseguite procedure secondo le disposizioni del

bando di concorso , della università di napoli federico secondo in quanto nella mia aula si sono verificate delle proce- dure irregolari come: il mancato ritiro di smartphone da parte della commisione , mancato ordine di disposizione posti

dei candidati in aula ,lasciando libera scelta dove sedersi che ha portato a formare gruppi di candidati ravvicinati che hanno collaborato con smartphone e tra di loro per rispondere alle domande del test , possibilità di uscire ( mandare

in bagno ) durante il pieno svolgimento del test quando prima dell'inizio della prova la richiesta di uscire e stata negata ma e stata data durante lo svolgimento del concorso; procedura errata da parte della commissione per il ritiro del

compito dove la scheda anagrafica ed il modulo risposte sono stati inseriti non in contenitori sigillati come scritto nel bando ma in delle buste gialle di grande formato e sigillate in modo poco accurato vorrei aderire alle vicende delle 29-

30 domande copiate da manuali di preparazione e tratte da prove di università private , violazione sull'anonimato ; e domanda n 16 errata , come da lei segnalato nella diretta streaming . il mio punteggio e di 44.10 (non so se serve la visualizzazione da parte sua delle domande tramite il sito universitaly come detto nella diretta su facebook ) ed ho

scelto odontoiatria e protesi dentaria spero che puo' fare qualcosa perché vorrei coronare il mio sogno che cerco di raggiungere da 5 anni. se decide di accettare il ricorso vorrei sapere se il modulo da compilare lo puo mandare lei via

email oppure devo scaricarlo sul vostro sito , perche trovo soltanto il modulo per il ricorso della mancata sottoiscri- zione e del D.S.A e non so se vanno bene questi oppure ci vuole un'altro modulo per aderire ad un ricorso individuale

piu' complesso per allegare le mie segnalazioni che ho notato nella mia aula piu quelle da voi segnalate .

Ecco una piccola selezione delle centinaia di mail ricevute dallo studio legale Leone-Fell & Associati...

Mi chiamo Eloisa. Per m

e è il secondo anno che provo il test, l'anno scorso l'ho provato ad Ancona e ho notato che oltre all'etichetta del miur, all'ingresso dopo aver consegnato il Mav ci hanno dato com

e etichetta identificativa anche l'eti- chetta dell'ateneo dove c

'era scritto nome,cognome e luogo di nascita. Questo anno ho fatto il test in Molise a Campo- basso e qui l'etichetta dell'ateneo con le nostre originalità non è stata data quindi v

olendo io potevo fare il test e inse- rire il nome di chiunque altro e fare in modo che questa per- sona entrasse, inoltre no

n c'è stata la divisione in base ai cognomi e alla città di provenienza infatti nella mia aula due persone avevano lo stesso cognome ed io sono capitata af- fianco una ragazza della mia stessa città!! Volevo sapere se queste potevano essere motivazioni solide per fare ricorso oppure non sono sufficienti! Grazie.

Salve sono Giovanni Scalia e riporto il mio caso e quello di un altra candidata.

1) abbiamo effettuato la prova presso la sede della Federico II , e durante quest'ultima sia io che la mia collega, ab- biamo notato delle piccole irregolarità , ma che data la rigidità prefissa sullo svolgimento della prova e data la sua im- portanza ( anche economicamente parlando) , potrebbero diventare determinanti. Sospetti e discutibili atteggiamenti da parte dei supervisori con alcuni partecipanti alla prova , possibilità di poter addirittura fotografare l'etichetta di identi- ficazione alla fine della prova , ritiro delle penne non effettuato con precisione , poca vigilanza per quanto riguarda le ultime postazioni con consegu

ente facilità dell'utilizzo di dispositivi elettronici " severamente vietati".

Volevo raccontarvi quello che mi è successo al test di medicina... Dopo la registrazione al banchetto esterno non hanno più chiesto un documento di ri- conoscimento in aula... quindi avrei potuto man- dare chiunque a fare il mio test... alla fine delle prova le etichette venivano appiccicate sui fogli vi- cino I raccoglitori prova cosa che a me ha lasciato un po basito... chiunque in quel momento poteva scambiarsi il foglio senza nessun problema...

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Per segnalazioni o per raccontare la tua esperienza, invia una mail a info@avvocatoleone.com

Buongiorno, mi chiamo Ginevra e ho letto in più articoli riguardo ricorsi contro le modalità di svolgimento del test di Medicina per mancato anonimato nella prova e non rispetto degli orari stabiliti nel bando.

La stessa cosa è capitata a me ieri quando ho seguito il Test di Ammissione per la facoltà di Medicina per l'università San Raffaele di Milano presso la sede Selexi in Via Vida 11. La sessione di esame era fissata per le 16.00 ma ci hanno fatto iniziare il test solo verso le 16.20.

La durata della prova era di 60 minuti, e la prova era eseguita su PC. La durata dell'esame era calcolata automatica- mente dal computer e partiva dal momento dell'accesso alla prima domanda del test. Dopo averci fatto salire nel piano dedicato alla prova, ci hanno fatto posare borse, zaini e telefonini in appositi armadietti ma portandoci dietro carta di identità e penne.

Subito dopo ci siamo diretti verso la postazione (differenziata per iniziale del cognome) nella quale effettuare la fase di registrazione. Qui dopo aver anteposto noi stessi una firma per la presenza ci hanno consegnato un foglio con le no- stre credenziali e un PIN da inserire nella piattaforma del pc per poter accedere alla prova.

Terminata la fase di registrazione, ognuno di noi ha portato con se la carta di identità che abbiamo tutti posizionato sul banco dove era locato il PC per eseguire la prova.

Il pc era gia acceso e la schermata iniziale prevedeva di trascrivere il PIN (contenuto nel foglio che ci era stato dato durante la registrazione) per poter accedere prima ad una pagina di istruzioni al test e poi consecutivamente alla prova vera e propria.

Tuttavia, nel mentre si completavano le procedure di registrazione dei candidati, sarebbe stato molto facile poter ini- ziare ad accedere alla prova consultandosi magari con un compagno di fianco, poichè, appunto, eravamo gia in pos- sesso di tutto l'occorrente per iniziare.

In più, ribadisco, il test è iniziato oltre i tempi stabiliti e ognuno di noi aveva la carta di identità sul banco della prova.

Egregio avvocato, le scrivo per dirle quello che è suc- cesso a me e a tutti quelli che hanno fatto il test nella mia aula, a Roma. Ho letto che la scheda anagrafica andava compilata e firmata a fine compito, mentre nella mia aula è stata compilata prima dell'inizio della prova, durante i 100 minuti del compito, e ci è stato chiesto di lasciarla sul banco. E intanto i commissari passavano e guardavano spesso i nostri nomi. Poi, ci hanno detto di firmarla a prova conclusa.

Sono rimasta molto colpita da quello che è successo al mio test. Intanto quando siamo arrivati ci hanno fatto entrare nell’aula chiamando l’appello ma non verificando con il documento d’identità, quindi chiunque poteva dire di essere chi voleva. Ho visto infatti molte persone sulla cinquantina o forse più. Poi una volta a posto ci hanno detto di lasciare il

codice sul banco e che ci avrebbero detto dopo cosa fare. Sono la mamma di una ragazza che ha fattop il test lo scorso settembre. Mi ha raccontato che i commis- sari segnavano il codice assegnato ai candidati ac- canto al numero di carta di identità al momento dell’identificazione. Io mi auguro che mia figlia, presa dall’emozione, abbia visto male ma se così non fosse credo sia una procedura irregolare.

Chiedo quindi di verificare se vi siano altre testimo- nianze che raccontino il medesimo fatto. Grazie.

A parte che anche da noi abbiamo iniziato tardi, non rispettando l’orario previsto, e al momento dell’identifi- caziione ci hanno chiesto i documenti e detto di la- sciarli sul banco durante la prova. Poi ql momento della consegna dovevamo riesibire il documento e ri- dare il test nelle mani del commissario che proce- deva all’identificazione e all’inserimento del test nel plico. Mi è sembrato strano ma visto che tutti abbiamo fatto così pensavo fosse la procedura. Però leggendo su internet le segnalazioni di altri studenti di altre città mi sono accorto che forse non era proprio regolare come procedura. Il codice lo applicavano direttamente loro alla consegna del test. E’ normale? E’ successo ad altri? Cosa posso fare?

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