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Fattura elettronica: considerazioni per imprese e professionisti contabili

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Fattura elettronica: considerazioni per imprese e professionisti contabili

31 Gennaio 2016 | Autore: Mauro Finiguerra

Con le norme di presunto favore per le imprese che aderiranno al sistema della fatturazione elettronica fra privati, il Governo induce in tentazione i lavoratori autonomi offrendo il servizio contabile in modo apparentemente gratuito.

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Le norme sulla fatturazione elettronica, facoltativa, fra privati, entrate in vigore lo scorso 2 settembre 2015 [1], prevedono:

– che, dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;

– che, dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze metta a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dalla Agenzia delle Entrate.

Non si tratta di una norma obbligatoria, al momento, ma per le imprese che vi aderiranno la norma prevede le seguenti agevolazioni fiscali:

– esenzione dagli obblighi di comunicazione relativi a operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro),

– esenzione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi Black List;

– rimborsi IVA più veloci (in tre mesi):

– semplificazioni nei controlli fiscali;

– esenzione dall’emissione dello scontrino fiscale;

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– riduzione di un anno dei termini di accertamento (da 4 a 3 anni).

Tuttavia ad un attento esame delle suddette presunte agevolazioni si può osservare che:

– l’esenzione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi Black List è stato abolito dalla Legge di Stabilità 2016 per tutti gli operatori economici, con decorrenza dal periodo di imposta 2016 [2];

– per quanto riguarda i rimborsi IVA più veloci, (la promessa è di limitarli a tre mesi di attesa), a parte il fatto che in determinati casi esiste e si può applicare la norma sul rimborso infrannuale trimestrale, non sembra poi un gran privilegio l’applicazione di una norma di semplice civiltà fiscale che uno Stato di diritto dovrebbe autonomamente applicare a tutti i contribuenti e non far passare come una concessione dall’alto per pochi privilegiati;

– l’esenzione dall’emissione dello scontrino fiscale, in realtà non è applicabile, infatti i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i corrispettivi telematicamente, si può dunque ipotizzare che verranno installati presso i luoghi di vendita di coloro che aderiranno al regime, dei dispositivi elettronici atti a dialogare con un processore centralizzato, i quali saranno in grado di inviare allo Stato, automaticamente ed immediatamente, tramite collegamento elettronico, i corrispettivi giornalieri incassati;

– le presunte semplificazioni nei controlli fiscali si riferiscono alla possibilità di effettuare i controlli da “remoto”, in sostanza, avendo i dati già sui propri terminali elettronici, l’Amministrazione Finanziaria potrebbe non doverli richiedere né attraverso accessi nei locali delle attività, né attraverso l’invio di inviti e

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questionari; ma, considerato che i dati sono già tutti a disposizione attraverso una acquisizione globale e coattiva, davvero si può sostenere che questo controllo sia meno invasivo di un controllo che si svolga secondo i metodi tradizionali?

La riduzione di un anno dei termini di accertamento (da 4 a 3 anni) è già stata superata dai nuovi termini di accertamento indicati nella Legge di Stabilità 2016, dunque l’agevolazione è durata 120 giorni, dal 2 settembre, data della entrata in vigore della norma del decreto fatturazione elettronica, al 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore delle norme portate dalla Legge di Stabilità.

A ben vedere le agevolazioni fiscali effettive si ridurrebbero all’esonero dall’invio dello spesometro (norma per altro del tutto incomprensibile visto che l’Amministrazione Finanziaria è già in grado, tramite la raccolta dati delle banche dell’Anagrafe Tributaria, di incrociare i dati non solo delle fatture emesse e ricevute, ma anche di quelle pagate ed incassate).

Inoltre vi è da considerare che la misura adottata ha come obiettivo dichiarato la lotta all’evasione, tuttavia, ed infatti è norma facoltativa, sembra allineata su un controllo talmente penetrante e profondo da far ricordare alcuni passaggi di Orwelliana memoria.

Allora allarghiamo un attimo lo sguardo allo scenario, attuale e futuro, che il Governo raffigura.

Il Governo chiede la collaborazione delle associazioni di categoria, sia per la predisposizione del documento elettronico (file) contenente in dati della fattura, sia per il suo invio e per la sua conservazione.

Il Governo arriva ad offrire gratuitamente il servizio relativo all’intero ciclo di

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gestione delle fatture elettroniche, per alcune categorie di partite IVA che saranno individuate con apposito decreto ministeriale.

Questo fa pensare che i più fortunati, qualora decidessero di adottare il regime e qualora rientrassero nelle categorie suddette, potrebbero ottenere un servizio contabile gratuito, anche se dall’altra parte il Governo troverà il modo di compensare le associazioni di categoria per il lavoro svolto, come accade già oggi, ponendo così il carico dei costi su tutti i contribuenti.

Coloro invece che volessero adottare il regime in oggetto, ma non rientrassero nelle categorie fortunate, dovrebbero lottare con sistemi elettronici e operazioni telematiche, invocando comunque l’aiuto, a pagamento ovviamente, delle stesse associazioni di categoria, che, nell’ottica della collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria, offrirà il servizio a minor prezzo dei professionisti, potendo ricevere un ristoro dalla parte pubblica.

Dunque dopo l’operazione 730 pre-compilato il Governo si accinge a predisporre le basi per giungere ai Modelli Unico pre-determinati, con la collaborazione sempre più stretta delle associazioni di categoria e con buona pace dei professionisti contabili.

[1] D. Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015

[2] L. 208 del 30.12.2015 – Legge di Stabilità 2016

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