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Fattura elettronica: i nuovi chiarimenti dell'agenzia

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Fattura elettronica: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia

di Anna Maria Pia Chionna Pubblicato il 7 luglio 2014

l’Agenzia delle entrate ha emanato una serie di chiarimenti sulla fatturazione elettronica (che è obbligatoria nei rapporti con la pubblica ammministrazione): i requisiti, le modalità di conservazione, la firma digitale

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La direttiva 2010/45/UE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le norme in materia di fatturazione dell’IVA, ha anche equiparato la fattura elettronica a quella cartacea, favorendone la sua più ampia diffusione. Il nostro legislatore ha provveduto all’adeguamento alle disposizioni comunitarie attraverso l’art. 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed in particolare gli articoli 21 e 39. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta dapprima con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 ed ora con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 per fornire le istruzioni necessarie all’applicazione della nuova normativa.

Fattura elettronica e fattura cartacea

Proprio l’art. 21 del D.P.R. in esame ha definito la fattura elettronicacome quella “fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico” e ha precisato che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, ciò avviene, ad esempio, quando il documento è pubblicato sul sito o sul portale elettronico dell’emittente ovvero del terzo incaricato dell’emissione per suo conto. Da tale specificazione l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter individuare la discriminante tra fattura cartacea ed elettronica nella circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario. Quindi possono essere considerate fatture elettroniche quelle create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici, ad esempio la posta elettronica. Per contro non possono essere considerate elettroniche le fatture create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi e successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo.

L’unico limite segnalato nell’art. 21 è che “il ricorso alla fattura elettronica è subordinato

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successivo, alla fatturazione fra le parti.

Requisiti della fattura elettronica

Il novellato art. 21 pone, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di assicurare gli specifici requisiti di A. I. L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, infatti recita “Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati”. Analizziamo i singoli requisiti.

Autenticità dell’origine

Per autenticità dell’origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi. La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore/prestatore che per il cessionario/committente.

Entrambi possono assicurare tale requisito indipendentemente l’uno dall’altro.

Integrità del contenuto

Per integrità del contenuto si intende che il contenuto della fattura non possa essere alterato. Analogamente all’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto è obbligatoria sia per il fornitore/prestatore che per il cessionario/committente. Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperare a tale obbligo congiuntamente o indipendentemente l’uno dall’altro.

Leggibilità

Per leggibilità si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo, e ciò avviene quando vengono soddisfatte due condizioni:

il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di 1.

conversione, in una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite stampa;

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è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state 2.

alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

La leggibilità di una fattura elettronica, dal momento dell’emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo.

Modalità di garanzia dei requisiti della fattura elettronica

Il soggetto emittente può scegliere le tecnologie che ritiene più idonee a garantire i requisiti di autenticità ed integrità, l’art. 21 si limita a richiamarne alcune a titolo esemplificativo:

i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Un esempio di sistema di controllo di gestione che rispetti i requisiti della citata direttiva è quello che prevede:

un ERP (Enterprise Resource Planning) che integra tutti i processi di business rilevanti di un’azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità ecc.), creando e mantenendo nel tempo i riferimenti incrociati tra i documenti prodotti nel corso di tali processi;

un registro di controllo delle modifiche apportate ai documenti creati e contenuti nell’ERP durante il loro ciclo di vita;

un registro di controllo delle modifiche apportate ai dati di business contenuti nell’ERP che riguardano la fatturazione;

un registro di controllo delle attività svolte dall’ERP, come ad esempio l’abbinamento di un ordine di acquisto ad una fattura.

Quindi, il sistema di controllo di gestione deve permettere di verificare che l’ordine di acquisto corrisponda a quanto inviato dal fornitore e a quanto effettivamente consegnato, che la fattura sia corretta e che il pagamento sia stato effettuato e sia corrispondente alla fattura stessa, seguendo passo

per passo la storia documentata di una operazione dal suo inizio fino al suo completamento.

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chiarito che:

se la fattura viene redatta e successivamente emessa direttamente dal cedente/prestatore, costui è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale al fine di garantire l’origine e l’integrità del documento ;

se la fattura viene redatta dal cedente/prestatore ed emessa dal cliente/terzo, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica;

se la fattura viene redatta dal cliente/terzo ed emessa dal cedente/prestatore, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario . È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica.

L’art. 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972 prescrive l’indicazione in fattura della

“annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.

i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati.

Contenuto della fattura elettronica

L’art. 21, così come riformulato, indica il contenuto minimo della fattura elettronica:

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente quando si tratti di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;

numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea;

codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

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Appare fondamentale elencare le novità introdotte dal nostro Legislatore in ossequio ai principi contenuti nella direttiva di cui innanzi:

eliminazione dell’obbligo di numerare la fattura in ordine progressivo per anno solare, essendo necessaria la sola numerazione progressiva idonea ad identificare la fattura in modo univoco;

introduzione dell’obbligo generalizzato in capo al cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita IVA o il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale in caso contrario;

indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Termini e modalità di emissione della fattura elettronica

Il novellato art. 21 stabilisce che la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa “all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Il suo quarto comma precisa che “la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6”. Quindi il legislatore ha stabilito in via presuntiva che l’emissione della fattura analogica non potrà essere successiva al momento della sua consegna o spedizione e l’emissione della fattura elettronica non potrà essere successiva al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare di cui innanzi, ha ribadito che la fattura elettronica può essere messa a disposizione del destinatario, da parte dell’emittente o di un suo delegato, tramite accesso ad un sito internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile, nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento che permetta di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura.

Non solo. I soggetti coinvolti possono individuare ulteriori strumenti. È opportuno sottolineare che l’attuale formulazione della norma non richiede più il “previo accordo con il destinatario”

per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura essendo sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.

Infine, l’art. 21, comma 3, consente di trasmettere, per via elettronica, al medesimo destinatario, più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto. In tal caso, i predetti requisiti ed i metodi con cui essi sono garantiti debbono riferirsi al lotto e non ad ogni singola fattura. Tra l’altro, la norma continua a permettere di inserire una sola volta le informazioni comuni, come, ad esempio, le generalità dell’emittente e del ricevente, la partita IVA, la residenza o il domicilio, la data di emissione, l’annotazione che la fattura è compilata dal cliente o da un terzo per conto del cedente, purché per ogni fattura sia possibile accedere alla generalità delle informazioni.

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Conservazione della fattura elettronica

A seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE, l’art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di conservazione delle fatture, stabilisce che:

le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica;

le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Ciò posto, l’emittente della fattura elettronica garantisce l’origine informatica e l’integrità del contenuto e procede con la diretta conservazione elettronica della fattura emessa.

Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di accettare tale processo. Se lo accetta dovrà dotarsi di strumenti di conservazione della fattura elettronica ricevuta, che consentano il rispetto dei requisiti di A. I. L.. Qualora il destinatario non accetti tale processo dovrà materializzare il documento garantendone la leggibilità.

Quindi al fine di non creare vincoli alla diffusione della fatturazione elettronica, tale processo non deve mantenere un obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura.

È il caso di sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007, è obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’art. 39, inoltre, consente al soggetto passivo di conservare la propria documentazione presso altro Stato, a condizione che:

applichi le regole di tenuta e conservazione previste dalle disposizioni italiane;

consenta alle autorità competenti di accedere ai documenti e acquisirli anche per via elettronica.

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7 luglio 2014

Anna Maria Pia Chionna

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