Aspetti fiscali
Dott. Enrico ZANETTI
AMBITI IMPOSITIVI RILEVANTI
Neutrali ai fini delle imposte sul reddito
Escluse dal campo di applicazione dell’iva Dal punto di vista fiscale
fusioni e scissioni costituiscono operazioni.
Soggette alle imposte d’atto in misura fissa
IMPOSTE SUL REDDITO
Effetti sulle voci del patrimonio netto
Limiti al riporto di perdite fiscali e di interessi passivi non dedotti Principio di neutralità fiscale
Decorrenza fiscale della fusione
Affrancamento del disavanzo di fusione
Abuso del diritto
PER LE SOCIETÀ FUSE O INCORPORATE
La fusione tra più società
non costituisce realizzo né distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento.
Co. 1 art. 172 TUIR
PER LA SOCIETÀ RISULTANTE O INCORPORANTE
Nella determinazione del reddito della società risultante o incorporante non si tiene conto delle differenze da concambio o da annullamento.
I maggiori valori iscritti in bilancio
per effetto dell’imputazione dell’eventuale disavanzo
non sono imponibili nei confronti della società risultante o incorporante.
I beni ricevuti dalla risultante o incorporante
sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società fusa o incorporata facendo risultare con apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi
i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Co. 2 art. 172 TUIR
PER I SOCI DELLE SOCIETÀ FUSE O INCORPORATE
Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze
né conseguimento di ricavi.
Sull’eventuale conguaglio in denaro si applicano l’art. 47 co. 7 del TUIR
e, ricorrendone le condizioni, gli artt. 58 e 87 del TUIR.
Co. 3 art. 172 TUIR
FUSIONI “ETEROGENEE”
La neutralità fiscale della fusione
sussiste nei limiti in cui siano rispettati i presupposti che ai sensi dell’art. 171 del TUIR
consentono di mantenere neutrale dal punto di vista fiscale una operazione di trasformazione eterogenea.
Ris. Agenzia delle entrate 9.4.2009 n. 102
RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI CONTABILI
Opzione per il regime di imposizione sostitutiva “ordinario”
Opzione per il regime di imposizione sostitutiva “derogatorio”
Senza compromettere la neutralità fiscale in capo alla società incorporata o fusa o scissa,
la società incorporante o risultante da una fusione e la società beneficiaria di una scissione
possono ottenere il riconoscimento sul piano fiscale
dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio attivo patrimoniale esercitando una delle seguenti opzioni.
Le sole operazioni di fusione e di scissione relativamente alle quali
il patrimonio delle società fuse o incorporate o il patrimonio scisso possa qualificarsi alla stregua di un complesso aziendale
e non costituisca invece un mero aggregato patrimoniale.
OPERAZIONI “AFFRANCABILI”
Disciplina recata dal co. 3 dell’art. 176 del TUIR
in materia di operazioni di conferimento d’azienda.
Applicabile anche alle operazioni di fusione stante il rinvio operato dal
co. 10-bis dell’art. 172 del TUIR ed alle operazioni di scissione
stante il rinvio operato dal co. 15-bis dell’art. 173 del TUIR.
Le disposizioni attuative sono recate dal
RIFERIMENTI NORMATIVI
PRESUPPOSTO E RATIO DEL REGIME SOSTITUTIVO
Iscrizione
da parte della società incorporante o risultante dalla fusione società beneficiaria della scissione
di valori contabili su
immobilizzazioni materiali e immateriali “ricevute”
avviamento
per un ammontare maggiore
dei corrispondenti valori che risultano riconosciuti sul piano fiscale.
L’opzione per il regime di imposizione sostitutiva consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale di tali maggiori valori contabili
determinando in tal modo il “riallineamento” tra valori contabili e fiscali.
OPZIONE PER IL REGIME SOSTITUTIVO
Può essere esercitata
dalla società conferitaria dell’azienda
dalla società incorporante o risultante dalla fusione dalla società beneficiaria della scissione
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è effettuata l’operazione
oppure
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.
L’opzione si considera perfezionata
con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
12% sui primi 5 milioni di euro
14% sui milioni di euro da 5 a 10
16% oltre i primi 10 milioni di euro
Versamento in tre rate annuali 30% - 40% - 30%
interessi annui del 2,5% su seconda e terza rata Codice tributo: 1126
L’omesso o insufficiente versamento della prima rata impedisce il perfezionamento dell’opzione.
L’omesso o insufficiente versamento delle rate successive non pregiudica l’opzione e determina diretta iscrizione a ruolo.
DISALLINEAMENTI “AFFRANCABILI”
Tutti quelli che insistono
sull’eventuale voce di avviamento separatamente iscritta e
sugli elementi patrimoniali “trasferiti” dalla dante causa che l’avente causa ha iscritto
tra le immobilizzazioni materiali o immateriali.
Sono affrancabili non solo
i disallineamenti derivanti dall’iscrizione di maggiori valori contabili ma anche
quelli “ereditati” (in quanto già esistevano in capo alla dante causa) esclusi quelli derivanti dal previgente meccanismo di deduzione
extracontabile.
Sono affrancabili anche i maggiori valori contabili che in caso di fusione inversa
l’incorporante iscrive sui beni propri anziché su quelli ricevuti.
AFFRANCAMENTO PARZIALE E RELATIVI VINCOLI
L’affrancamento può essere parziale
sia nella scelta del “cosa” sia nella scelta del “quanto”.
Per l’avviamento e le immobilizzazioni immateriali non ci sono vincoli.
Per le immobilizzazioni materiali deve essere rispettato il criterio delle categorie omogenee.
Categorie omogenee di immobilizzazioni materiali ai fini della sostitutiva:
aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica
aree non fabbricabili
fabbricati strumentali per destinazione
fabbricati strumentali per natura
fabbricati patrimoniali
beni mobili suddivisi per coefficiente di ammortamento e anno di acquisto Sono però escluse dal vincolo delle categorie omogenee
le immobilizzazioni cedute nel corso del periodo di imposta di opzione anteriormente alla data di versamento della prima rata di sostitutiva.
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO FISCALE
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva
si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap a partire dal periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione.
Esempio con operazione perfezionata nel corso del 2011 l’opzione può essere esercitata nel 2010 o nel 2011 il riconoscimento fiscale decorre dal 2012 o dal 2013
Ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili / minusvalenze deducibili, il riconoscimento fiscale decorre però solo dal quarto periodo di imposta
successivo a quello di opzione,
infatti l’eventuale realizzo del bene anteriore a tale data comporta la decadenza del riconoscimento fiscale.
DECADENZA DELL’OPZIONE
In caso di realizzo di singoli beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione
ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile / minusvalenza deducibile il costo fiscale del bene deve essere ridotto
dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto.
L’imposta sostitutiva versata sull’affrancamento “decaduto”
viene restituita al contribuente sotto forma di eccedenza scomputabile in sede di dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza.
Nel caso ad esempio di
operazione perfezionata nel 2011 con opzione esercitata nel 2012 la decadenza opera in caso di realizzo ante 1.1.2016.
Disciplina recata dal
co. 10 - 12 dell’art. 15 del DL 185/2008 in materia di operazioni di
conferimento d’azienda – fusione – scissione.
Per espressa previsione normativa la disciplina si pone
in deroga
al co. 2-ter dell’art. 176 del TUIR.
RIFERIMENTI NORMATIVI
PRESUPPOSTO E RATIO DEL REGIME SOSTITUTIVO
Iscrizione da parte della
società incorporante o risultante dalla fusione società beneficiaria della scissione
di valori contabili su
avviamento, marchi e altre attività immateriali
attività diverse da quelle affrancabili con il regime “ordinario”
per un ammontare maggiore
dei corrispondenti valori che risultano riconosciuti sul piano fiscale.
L’opzione per il regime di imposizione sostitutiva consente di ottenere il riconoscimento sul piano fiscale di tali maggiori valori contabili
determinando in tal modo il “riallineamento” tra valori contabili e fiscali e una maggiore velocità di ammortamento fiscale
dell’avviamento e dei marchi di impresa (da 1/18 a 1/10).
OPZIONE PER IL REGIME SOSTITUTIVO
Può essere esercitata dalla società conferitaria dell’azienda
dalla società incorporante o risultante dalla fusione dalla società beneficiaria della scissione
solo
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è effettuata l’operazione
non anche
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.
L’opzione si considera perfezionata con il versamento dell’imposta dovuta.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
16% su avviamento, marchi e altre attività immateriali
20% sui crediti
Aliquote ordinarie Ires/Irpef e Irap su altre attività
Versamento in soluzione unica Codice tributo sostitutiva 16%: 1821
Codice tributo aliquote ordinarie: 1822 Codice tributo sostitutiva 20%: 1823
L’omesso o insufficiente versamento impedisce il perfezionamento dell’opzione.
DISALLINEAMENTI “AFFRANCABILI”
Tutti quelli che insistono su
qualsiasi attività immateriale (anche meri oneri pluriennali) crediti
altre attività non affrancabili con l’imposta sostitutiva “ordinaria”.
Sono affrancabili non solo
i disallineamenti derivanti dall’iscrizione di maggiori valori contabili ma anche
quelli “ereditati” (in quanto già esistevano in capo alla dante causa) esclusi quelli derivanti dal previgente meccanismo di deduzione
extracontabile.
Sono affrancabili anche i maggiori valori contabili che in caso di fusione inversa
l’incorporante iscrive sui beni propri anziché su quelli ricevuti.
AFFRANCAMENTO PARZIALE E RELATIVI VINCOLI
L’affrancamento può essere parziale
sia nella scelta del “cosa” sia nella scelta del “quanto”.
Per le attività immateriali non ci sono vincoli.
Per i crediti e le altre attività
deve essere rispettato il criterio delle categorie omogenee.
La circolare Agenzia delle entrate 11.6.2009 n. 28/e (§ 4) non specifica però cosa debba intendersi in questo caso per
“categoria omogenea” .
Sono escluse dal vincolo delle categorie omogenee
le immobilizzazioni cedute nel corso del periodo di imposta di opzione anteriormente alla data di versamento della prima rata di sostitutiva.
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO FISCALE
Riconoscimento dei maggiori valori contabili affrancati a decorrere dal periodo di imposta di esercizio dell’opzione operazione effettuata nel 2011 con opzione in Unico 2012
maggiori valori fiscalmente riconosciuti dal 2012.
Spendibilità ai fini dell’ammortamento fiscale
a decorrere dal periodo successivo a quello di esercizio dell’opzione operazione effettuata nel 2011 con opzione in Unico 2012
maggiori valori ammortizzabili dal 2013
L’ammortamento fiscale dei maggiori valori di avviamento e marchi è velocizzato da 1/18 a 1/10
anche a prescindere dall’imputazione a conto economico.
Spendibilità ai fini di operazioni realizzative
a decorrere dal quarto periodo successivo a quello di dell’opzione
“ORDINARIO” VS “DEROGATORIO” – PARTE I
ELEMENTI DELL’ATTIVO REGIME ORDINARIO REGIME DEROGATORIO
AVVIAMENTO E MARCHI
POSSIBILE
COSTO: 12% - 14% - 16%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: 2012 A 1/18
DECADENZA: FINO A 2015
POSSIBILE COSTO: 16%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: 2013 A 1/10
DECADENZA: FINO A 2015
ALTRI BENI IMMATERIALI
POSSIBILE
COSTO: 12% - 14% - 16%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: 2012
DECADENZA: FINO A 2015
POSSIBILE COSTO: 16%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: 2013
DECADENZA: FINO A 2015
“ORDINARIO” VS “DEROGATORIO” – PARTE II
ELEMENTI DELL’ATTIVO REGIME ORDINARIO REGIME DEROGATORIO
ONERI PLURIENNALI ---
POSSIBILE
COSTO: 16%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: 2013
DECADENZA: FINO A 2015
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
POSSIBILE
COSTO: 12% - 14% - 16%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: 2012
DECADENZA: FINO A 2015
---
“ORDINARIO” VS “DEROGATORIO” – PARTE III
ELEMENTI DELL’ATTIVO REGIME ORDINARIO REGIME DEROGATORIO
CREDITI ---
POSSIBILE
COSTO: 20%
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: ---
NO DECADENZA
ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DALLE
PRECEDENTI
---
POSSIBILE
COSTO: ALIQUOTE ORD.
RICONOSCIMENTO: 2012 AMM.TO: ---
NO DECADENZA
REGIME “ORDINARIO” E “DEROGATORIO”
APPLICABILITÀ CONGIUNTA SU UNA MEDESIMA OPERAZIONE STRAORDINARIA
APPLICABILITÀ CONGIUNTA SU UNA MEDESIMA
ATTIVITÀ
Possibile optare nello stesso periodo di imposta per entrambi i regimi di affrancamento.
I valori affrancati con “derogatoria” non rilevano ai fini del computo scaglioni dei valori affrancati con
“ordinaria”.
Possibile ma soltanto se nel primo periodo di imposta si affranca parzialmente con “derogatoria” e
nel successivo periodo di imposta si affranca ulteriormente con “ordinaria.
ESTENSIONE DEL REGIME DEROGATORIO
Il co. 12 dell’art. 23 del DL 98/2011 ha introdotto nell’art. 15 del DL 185/2008 i commi 10-bis e 10-ter per effetto dei quali le previsioni recate dal comma 10 si applicano anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, per la parte
di essi che si riferiscono a “sottostanti” valori di avviamento, marchi e altre attività immateriali iscritti a bilancio a seguito di una delle operazioni ivi previste
(conferimento d’azienda, fusione o scissione) oppure di una operazione di cessione d’azienda o di partecipazioni.
In altre parole,
il regime di imposizione sostitutiva “derogatorio” viene esteso in modo tale da consentirne l’utilizzo anche ai fini di riallineare i maggiori valori contabili riferiti ad
avviamento, marchi e altre attività immateriali che non vengono però iscritti nel bilancio di esercizio (in quanto l’operazione straordinaria è tale per cui nel bilancio di esercizio viene invece iscritta la partecipazione che “esprime” i sottostanti valori), ma che emergono a livello di bilancio consolidato, nel
momento in cui si elidono le partecipazioni di controllo detenute.
FRUIBILITÀ DEL REGIME OPZIONALE
L’estensione del regime “derogatorio” ai maggiori valori contabili “incorporati”
nelle partecipazioni di controllo è “una tantum”,
in quanto si applica “alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti”
ma evidentemente non anche alle operazioni effettuate in quelli successivi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva (16%) è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011 “nel caso di operazioni effettuate in periodi di imposta
anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011”.
PRINCIPIO SUCCESSORIO GENERALE
Dalla data in cui ha effetto la fusione,
la società risultante dalla fusione o incorporante
subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
Co. 4 art. 172 TUIR
Se però nel patrimonio netto di una società fusa o incorporata è presente una o più riserve in sospensione di imposta,
il regime di sospensione si trasmette alla società incorporante o risultante solo nei limiti e nel rispetto delle condizioni
stabilite dal co. 5 dell’art. 172 del TUIR.
RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
RISERVE DEL
“PRIMO TIPO”
RISERVE DEL
“SECONDO TIPO”
Riserve per le quali il regime di sospensione di imposta viene meno anche in presenza di utilizzazioni diverse dalla distribuzione ai soci.
Riserve per le quali il regime di sospensione di imposta viene meno solo in caso di distribuzione ai soci
ossia solo in caso di “fuoriuscita” dei valori in sospensione di imposta.
RISERVE DEL PRIMO TIPO
Le riserve in sospensione di imposta
iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito
della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui
non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione.
Prima parte co. 5 art. 172 TUIR.
RISERVE DEL PRIMO TIPO
Nel caso di incapienza
dell’eventuale avanzo di fusione
e di mancanza di altre voci disponibili del patrimonio netto della società risultante o incorporante
il regime di sospensione di imposta
può essere mantenuto vincolando il capitale sociale della società incorporante o risultante
e annotando tale vincolo nella nota integrativa del bilancio.
Ris. Agenzia delle entrate 18.9.2001 n. 131
RISERVE DEL SECONDO TIPO
Per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali se e nel limite in cui vi sia
avanzo di fusione o
aumento di capitale
per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre
concorrono a formare il reddito della società risultante o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci.
Seconda parte co. 5 art. 172 TUIR.
RISERVE DEL SECONDO TIPO
Il vincolo si trasferisce prima di tutto sull’eventuale avanzo e solo per l’eventuale eccedenza sull’aumento di capitale sociale.
Ris. Agenzia delle entrate 11.1.2001 n. 1
Lo “spazio potenzialmente disponibile” dell’aumento di capitale
per l’automatico trasferimento del vincolo di sospensione di imposta gravante sulla “riserva scomparsa” dell’incorporata
non è rappresentato dall’intero ammontare dell’aumento medesimo (come è vero invece per l’eventuale avanzo di fusione)
ma soltanto dall’eccedenza di aumento di capitale sociale
rispetto all’ammontare della parte del capitale sociale della società incorporata di pertinenza dei soci che vengono concambiati.
RISERVE DEL SECONDO TIPO
Dati per esempio numerico 1) La SpA X viene fusa per incorporazione nella spa Y.
2) La SpA incorporata X ha un capitale sociale di 1.000, di cui il 60% è di
pertinenza della SpA incorporante Y e il residuo 40% è di pertinenza di altri soci le cui azioni, per effetto della fusione, devono essere concambiate con azioni della SpA incorporante Y.
3) La SpA incorporata X presenta nel proprio patrimonio netto una riserva in sospensione di imposta del “secondo tipo” pari a 700.
4) Per effetto della fusione, in capo alla SpA incorporante Y si genera un avanzo di fusione (è irrilevante, ai fini che qui interessano, se da annullamento e/o da concambio) pari a 400 e un aumento di capitale sociale, finalizzato la
concambio degli altri soci di X per 600.
RISERVE DEL SECONDO TIPO
Sviluppo esempio numerico
Il vincolo di sospensione di imposta di 700, esistente ante fusione in capo alla SpA incorporata x, si trasferisce nel patrimonio netto della SpA incorporante y per 400 sull’avanzo di fusione e per ulteriori 200 sull’aumento di capitale sociale,
mentre per i restanti 100 non si trasferisce (senza per questo generare alcun recupero a tassazione, poiché trattasi di vincolo del “secondo tipo” che genera recupero a tassazione solo in caso di distribuzione).
L’ammontare dell’aumento di capitale disponibile a recepire il vincolo di
sospensione di imposta non è infatti 600 (intero ammontare dell’aumento), bensì soltanto 200 (= 600 – 400), ossia soltanto la parte dell’aumento di capitale sociale della SpA incorporante y che eccede l’entità del capitale sociale della SpA
incorporata x di pertinenza dei soci che sono stati con cambiati (400 = 40% di 1.000).
SECONDO TIPO PREVIAMENTE IMPUTATE A CAPITALE
Le riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione, che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o
incorporate, si intendono trasferite
nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
Terza parte co. 5 art. 172 TUIR
La disposizione opera non opera
nel caso in cui il vincolo di sospensione di imposta proprio della riserva imputata a capitale
non si sarebbe comunque trasferito all’incorporante
se la riserva non fosse stata previamente imputata al capitale.
Ris. Agenzia delle entrate 11.1.2001 n. 1
COMPRESENZA DEI DUE TIPI DI RISERVE
Se
nel patrimonio netto della società incorporata
sono presenti riserve in sospensione di imposta di entrambi i tipi l’eventuale avanzo di fusione
può essere utilizzato prioritariamente
per ricostituire le riserve del primo tipo.
Ne consegue che
il vincolo di sospensione di imposta delle riserve del secondo tipo si trasferisce solo sull’eventuale eccedenza di avanzo
rispetto all’ammontare di esso utilizzato per ricostituire il primo tipo.
NATURA FISCALE DI AVANZO E AUMENTO DI CAPITALE
Nell’incorporata ci sono riserve in sospensione del primo tipo?
Nell’incorporata ci sono riserve in sospensione del secondo tipo?
Co. 6 dell’art. 172 del TUIR
CI SONO RISERVE DEL PRIMO TIPO?
Fino a concorrenza delle riserve del primo tipo
l’avanzo di fusione viene utilizzato per ricostituirle in modo espresso assumendone anche la relativa natura fiscale.
L’eventuale eccedenza di avanzo
rispetto a quella riclassificata a riserva specifica del primo tipo e l’eventuale aumento di capitale
mantengono natura fiscale ancora da definire nei prossimi passaggi.
CI SONO RISERVE DEL SECONDO TIPO?
L’eventuale eccedenza di avanzo
rispetto a quella riclassificata a riserva specifica del primo tipo e l’eventuale aumento di capitale
per la sola parte eccedente rispetto
l’entità del capitale dell’incorporata di pertinenza dei soci concambiati.
Assumono natura fiscale di voci in sospensione di imposta fino a concorrenza dell’ammontare delle riserve del secondo tipo.
L’eventuale eccedenza di avanzo e la parte di aumento di capitale su cui non si trasferisce la natura di voci in sospensione di imposta mantengono natura fiscale ancora da definire nei prossimi passaggi.
COMMA 6 DELL’ART. 172 DEL TUIR
“All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione”.
Primo periodo
“Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione
annullata”.
Secondo periodo
ESEMPIO SENZA RISERVE IN SOSPENSIONE
Dati per esempio numerico 1) La SpA X viene fusa per incorporazione nella spa Y.
2) La SpA incorporata X non presenta nel proprio patrimonio netto riserve in sospensione di imposta.
3) La SpA incorporante Y possiede il 100% della società incorporanda e la partecipazione in detta società risulti iscritta nell’attivo patrimoniale
dell’incorporata per 400.
4) Il patrimonio netto della SpA incorporata X è pari a 600, costituito per 450 (75%) da capitale sociale e riserve di capitale e per 150 (25%) da voci formate con utili.
5) Per effetto della fusione la SpA incorporante Y non registra alcun aumento di capitale sociale (fusione per incorporazione di società interamente posseduta) ed emerge un avanzo da annullamento pari a 200 (= 600 di patrimonio netto
dell’incorporata – 400 di partecipazione annullata)
ESEMPIO SENZA RISERVE IN SOSPENSIONE
Sviluppo esempio numerico
Per poter individuare la natura fiscale dell’avanzo di fusione (200)
1) bisogna “eliminare” le voci del patrimonio netto dell’incorporata formate dal capitale sociale e da riserve di capitale, fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata dall’incorporante (450 – 400 = 50)
2) bisogna suddividere idealmente l’avanzo di fusione in proporzione alle voci del patrimonio netto della società incorporata, al netto di quelle “eliminate” fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata dall’incorporante:
2.1) PN dell’incorporata (600) – valore della partecipazione annullata dall’incorporante (400) = 200
2.2) 200 = 150 di riserve di utili (75%) + 50 (= 450 – 400) di riserve di capitale (25%)
Ecco dunque che ai fini fiscali
l’avanzo di fusione pari a 200 si dovrà considerare formato
ESEMPIO CON RISERVE IN SOSPENSIONE
Dati per esempio numerico
1) La SpA incorporata X presenta nel proprio patrimonio netto riserve in sospensione di imposta in misura pari a 80.
2) La SpA incorporante Y possiede il 100% della SpA incorporata X e la partecipazione in detta società risulta iscritta nell’attivo patrimoniale dell’incorporata per 400.
3) Il patrimonio netto della SpA incorporata X è pari a 600, costituito per 450 (75%) da capitale sociale e riserve di capitale e per 150 (25%) da voci formate con utili (di cui, come si è detto, 80 in sospensione di imposta).
4) Per effetto della fusione l’incorporante non registra alcun aumento di capitale sociale (fusione per incorporazione di società interamente posseduta) ed emerge un avanzo da annullamento pari a 200 (= 600 di patrimonio netto dell’incorporata – 400 di partecipazione annullata).
ESEMPIO CON RISERVE IN SOSPENSIONE
Sviluppo esempio numerico
Il vincolo della sospensione di imposta pari a 80 si trasferisce sull’avanzo per poter individuare la natura fiscale del residuo avanzo (120)
1) bisogna eliminare le voci del patrimonio netto dell’incorporata formate dal capitale sociale e da riserve di capitale, fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata dall’incorporante (450 – 400 = 50)
2) bisogna suddividere idealmente l’avanzo di fusione in proporzione alle voci del patrimonio netto della società incorporata, al netto di quelle “eliminate” fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata dall’incorporante e al netto di quelle in sospensione di imposta:
2.1) PN dell’incorporata (600) – valore della partecipazione annullata
dall’incorporante (400) = 200 – riserve in sospensione di imposta (80) = 120
2.2) 120 = 70 (= 150 – 80) di riserve di utili (58,33%) + 50 (= 450 – 400) di riserve di capitale (41,67%)
CONDIZIONE PER LA RIPORTABILITÀ
Le perdite fiscali maturate ante fusione dalle società partecipanti alla fusione
(comprese quelle maturate dalla società incorporante) possono essere riportate anche
nei periodi di imposta successivi alla data di decorrenza della fusione solo a condizione che
dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili relativo all’esercizio precedente
a quello in cui la fusione è stata deliberata
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
superiore al 40%
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI
Si deve fare riferimento
ai componenti positivi di cui alle voci a.1) e a.5) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c.
Nel caso in cui la società oggetto del “test di vitalità” sia una holding pura
rilevano anche i componenti positivi di cui alla voce c) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c.
(posto che tali componenti, ancorché aventi natura finanziaria, rientrano a pieno titolo tra i proventi caratteristici di questa tipologia di soggetti).
SPESE PER LAVORO DIPENDENTE
Si deve fare riferimento
ai componenti negativi di cui alle voci b.9.A) e b.9.B) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c.
Salari e stipendi – premi – indennità – contributi previdenziali e assicurativi No TFR e altri accantonamenti di quiescenza.
OPERAZIONE
La ris. Agenzia entrate 24.10.2006 n. 116 afferma che la disposizione in esame la cui ratio è quella di contrastare le operazioni di commercio
delle c.d. “Bare fiscali”
deve essere interpretata nel senso che
i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione
così come si ricava dal dato letterale della norma bensì devono continuare a permanere
fino al momento in cui la fusione viene deliberata.
Diviene così necessario operare un doppio raffronto ivi compreso il caso in cui gli effetti fiscali siano retrodatati
In disaccordo con questa interpretazione ASSONIME (circ. 31.5.2007 n. 31)
LIMITE QUANTITATIVO DI RIPORTABILITÀ
Se sussiste la condizione di riportabilità
il riporto delle perdite è comunque ammesso solo per la parte del loro ammontare che non eccede
l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio
o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c.
senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
IN CASO DI SVALUTAZIONI FISCALI SU PARTECIPAZIONI
Se le azioni o quote della società
le cui perdite fiscali sono riportabili risultano possedute, ante fusione, dalla società incorporante o da altra società che partecipa a sua volta alla fusione,
bisogna verificare se su dette azioni o quote sono state effettuate delle svalutazioni rilevanti ai fini fiscali.
Infatti, se la società incorporante o un’altra società che partecipa a sua volta alla fusione ha operato una svalutazione fiscale su dette azioni o quote le perdite
fiscali della società, ancorché potenzialmente riportabili
non possono essere utilizzate in compensazione nei periodi post fusione fino a concorrenza della svalutazione a suo tempo dedotta dalla società incorporante (o
da altra società partecipante alla fusione) dal proprio reddito di impresa.
ESTENSIONE ANCHE IN CASO DI RETRODATAZIONE
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione
la condizione e le limitazioni quantitative di riportabilità post fusione si applicano anche al risultato negativo
determinabile applicando le regole ordinarie che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione
in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta
e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
APPLICAZIONE DISCIPLINA PERDITE FISCALI
Nel caso in cui un soggetto Ires partecipi ad un’operazione di fusione la riportabilità sui periodi di imposta post fusione
degli interessi passivi non dedotti
nei periodi di imposta di competenza ante fusione
incontra gli stessi limiti ivi previsti per la riportabilità post fusione delle perdite fiscali precedentemente maturate.
DISAPPLICAZIONE NORME ANTI-ELUSIVE SPECIFICHE
Le condizioni ed i limiti quantitativi
al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi previsti dal co. 7 dell’art. 172 del TUIR
costituiscono norme anti-elusive specifiche rispetto alle quali
le società partecipanti alla fusione possono richiedere la disapplicazione mediante apposita istanza di interpello
ex co. 8 art. 37-bis DPR 600/1973.
INDIVIDUAZIONE AMMONTARI NON RIPORTABILI
Nel caso in cui i limiti comportino una parziale non riportabilità delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi non dedotti
la società risultante o incorporante è libera di scegliere
cosa riportare tra perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi e quali perdite fiscali “abbandonare” e quali invece continuare a riportare
secondo la propria maggiore convenienza.
PERDITE E INTERESSI ESCLUSI DA CONDIZIONI E LIMITI
Le esclusioni e le limitazioni
in materia di diritto di riporto post fusione delle perdite maturate ante fusione
e delle eccedenze di interessi passivi non dedotti ante fusione non trovano applicazione nel caso di fusione
tra società partecipanti ad un medesimo consolidamento fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR
con riguardo a quelle perdite e interessi ante fusione
“maturati” in vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo.
Circ. Agenzia entrate 9.3.2010 n. 9/e
DECORRENZA NATURALE
Nel caso in cui nulla venga disposto in merito alla decorrenza della fusione ai fini fiscali, tale efficacia viene a coincidere con la data in cui risulta iscritto l’atto di
fusione nel registro delle imprese per conto della società risultante o incorporante.
In questo caso, ai sensi del co. 8 dell’art. 172 del TUIR, diviene necessario predisporre un apposito conto economico per ciascuna delle società partecipanti
alla fusione, relativo al periodo compreso tra la data di chiusura dell’ultimo periodo di imposta precedente alla fusione e la data di efficacia della fusione
medesima.
L’incorporante deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate, compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo
a tale data, in via telematica.
RETRODATABILITÀ
L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sul reddito gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate
o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante .
Nel caso in cui l’incorporante sia una newco,
la retrodatazione fiscale della fusione è ammessa, fermo restando che non può comunque retroagire a data anteriore a quella di costituzione dell’incorporante.
R.M. 2.1.91 n. 9/1012-90
Retrodatabili anche le fusioni proprie.
R.M. 30.5.97 n. 134/e
Non retrodatabili le fusioni che comportano trasformazioni fiscalmente rilevanti.
Ris. 28.1.2009 n. 22
PRINCIPALI IPOTESI DI “DUBBIO ELUSIONE”
Fusioni che consentono di compensare i redditi imponibili di una delle società partecipanti alla fusione con le perdite fiscali di altra società partecipante alla fusione
Fusioni che concorrono a determinare “salti di imposta”
COMPENSAZIONI DI PERDITE
Il legislatore fiscale
ha ritenuto opportuno fissare espressamente dei “paletti”
nell’ambito della disciplina stessa delle fusioni (c.d. “Norme antielusive specifiche”)
ponendo al co. 7 dell’art. 172 del TUIR stringenti limiti
al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione.
“Aggirabili” solo mediante presentazione di apposita istanza disapplicativa alla competente Direzione regionale delle entrate
ai sensi del co. 8 dell’art. 37-bis del DPR 600/73.
SALTI DI IMPOSTA
Sulla composizione fiscale del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione
Sui valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione
ESEMPIO DI SALTO DI IMPOSTA SU PATRIMONIO NETTO
Fusione tra due società per effetto della quale
una società che presenta nel patrimonio netto riserve in sospensione di imposta (recuperabili a tassazione solo in caso di distribuzione)
viene incorporata in altra società senza che emerga
avanzo di fusione e/o aumento di capitale dell’incorporante.
ESEMPIO DI SALTO DI IMPOSTA SU VALORI ATTIVO
Fusione tra due società
che segue la precedente acquisizione dell’intero complesso aziendale della futura incorporata da parte della futura incorporante
con la plusvalenza imponibile generatasi in capo alla futura incorporata completamente compensata dalle perdite fiscali pregresse che si riporta.
“TIPICHE” VALIDE RAGIONI ECONOMICHE
Ragioni legate al perseguimento di determinati obiettivi di carattere gestionale, quali ad esempio il raggiungimento di soglie dimensionali minime per poter competere sul mercato, il perseguimento di economie di scala produttive o commerciali, la razionalizzazione dei cicli
produttivi e distributivi
Ragioni legate alla volontà di procedere ad un riorganizzazione degli assetti proprietari all’interno di un gruppo di tipo societario o familiare
UTILIZZO DELLA FUSIONE PER FINALITÀ LIQUIDATORIE
“Un’operazione di fusione, con contestuale estinzione dell’incorporata, società di persone in possesso di una quota del capitale sociale dell’incorporante
(partecipate entrambe dai medesimi soci persone fisiche), presenta profili di elusività se non supportata da valide ragioni economiche (in quanto le finalità di semplificare il rapporto di controllo della società di capitali ed eliminare i costi di gestione relativi a quella di persone potrebbero essere perseguite in maniera più
lineare procedendo alla liquidazione di quest’ultima), ma in concreto diretta a conseguire un indebito risparmio d’imposta (rinveniente nel mancato assoggettamento a tassazione dell’assegnazione delle partecipazioni
dell’incorporata ai soci della stessa) attraverso l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario”.
Massima redatta dal relatore del
parere 16.11.2005 n. 27 del Comitato Consultivo.
FUSIONE INVERSA
Una fusione inversa non deve essere considerata elusiva in quanto tale fermo restando che
essa può comunque rivelarsi uno strumento di elusione
singolarmente o nel contesto di un più complesso disegno elusivo
secondo gli stessi criteri applicabili per la valutazione della potenziale natura elusiva delle fusioni “ordinarie”.
Parere 9.12.2004 n. 31 del Comitato Consultivo.
FUSIONE POST SCISSIONE DI CONTRATTO DI LEASING
Una fusione che segue una scissione con la quale è stato previamente scorporato
un contratto di leasing immobiliare è da considerarsi elusiva
in quanto sottesa a consentire il trasferimento del contratto di leasing
dalla scissa alla incorporante
senza l’applicazione della regola del valore normale ex co. 5 dell’art. 88 del TUIR.
Parere 6.10.2005 n. 22 del Comitato Consultivo
PRINCIPALI IPOTESI DI “DUBBIO ELUSIONE”
Utilizzo della scissione come strumento mediante il quale scorporare un determinato aggregato patrimoniale, per poi procedere alla sua cessione sotto forma di partecipazione societaria.
Utilizzo della scissione come strumento mediante il quale disaggregare il patrimonio della scissa e procedere all’assegnazione di fatto ai soci di singoli parti di esso, senza transitare per un’operazione di
liquidazione della società scissa o di una permuta delle partecipazioni tra i soci.
“TRASFORMAZIONE” DELLE PLUSVALENZE
È corretto distinguere tra
scissione prodromica alla cessione sotto forma di partecipazioni di un complesso aziendale
non elusiva e
scissione prodromica sotto forma di partecipazioni di singoli beni o meri aggregati patrimoniali
potenzialmente elusiva.
Tuttavia si segnala che
la prassi dell’Agenzia delle entrate non indulge in questi distinguo ritenendo sistematicamente elusive tutte le scissioni “prodromiche”.
RIPARTIZIONI MEDIANTE SCISSIONI NON PROPORZIONALI
È corretto distinguere tra
scissione non proporzionale con la quale i soci si dividono indirettamente complessi aziendali per continuarne separatamente l’esercizio
non elusiva
se supportata dalla valida ragione economica
del dissidio insanabile tra i soci nella conduzione dell’impresa e
scissione non proporzionale con la quale i soci si dividono indirettamente meri aggregati patrimoniali o al limite singoli beni e relative passività
potenzialmente elusiva
anche se supportata dalla constatazione
del dissidio insanabile tra i soci nella gestione della società.
“TIPICHE” VALIDE RAGIONI ECONOMICHE
Ragioni legate al perseguimento di determinati obiettivi di carattere gestionale, quali ad esempio il raggiungimento di soglie dimensionali minime per poter competere sul mercato, il perseguimento di economie di scala produttive o commerciali, la razionalizzazione dei cicli
produttivi e distributivi.
Ragioni legate alla volontà di limitare o contenere gli effetti dannosi di un deterioramento dei rapporti fra i soci, separando la compagine sociale della società scissa, piuttosto che riproducendola inalterata anche nelle società beneficiarie.
Ragioni legate alla volontà di procedere ad una riorganizzazione degli assetti proprietari all’interno di un gruppo di tipo societario o familiare, ad esempio per finalità di passaggio generazionale.
Ragioni legate alla volontà di frazionare il rischio di impresa o separare