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COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

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COMUNE DI VARESE

REGOLAMENTO

DEL

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 20/6/2000 Esaminata dall’O.Re.Co senza rilievi nella seduta del 3/7/2000 al progr. n. 186.

Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 11 del 5.2.2009 (pubblicata all’albo pretorio dal 18.2.2009 al 4.3.2009) ed entrato in vigore il 5.3.2009.

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ART. 1 - Compiti e servizi del Sistema Bibliotecario Urbano

II Sistema Bibliotecario Urbano di Varese fa capo all’Amministrazione Comunale di Varese. E’ amministrato direttamente dal Comune ed opera secondo le normative regionali ed ai sensi delle vigenti leggi che regolano l’attività delle biblioteche di Ente Locale, nonché nel dettato del presente regolamento.

Esso si compone:

a) della Biblioteca Centrale, denominata “Biblioteca Civica”, che è anche biblioteca capoluogo di provincia e biblioteca centro sistema dello stesso sistema bibliotecario urbano;

b) della Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari”

c) della Biblioteca Rionale di S. Fermo;

d) della Biblioteca Rionale di Avigno;

e) della Biblioteca dei Musei Civici

f) della Biblioteca del Civico Liceo Musicale

g) di tutte le biblioteche rionali e dei centri di lettura periferici che gli organi amministrativi comunali riterranno di costituire secondo le modalità normative e regolamentari in vigore.

Le biblioteche e/o i centri di lettura del Sistema sono istituzioni culturali aperte al pubblico e costituiscono unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria locale.

La biblioteca Centrale, inoltre, costituisce unità di servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale con la qualifica tipologica di “biblioteca capoluogo di provincia”.

La biblioteca centrale assicura i seguenti servizi:

a) acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento - nel rispetto degli indirizzi e degli standard bibliotecari indicati dalla Regione del materiale librario e documentario, nonché il suo uso pubblico;

b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e di pregio;

c) salvaguardia, incremento e valorizzazione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario concernente il territorio provinciale, materiale bibliografico e documentaristico che costituisce il così denominato “Fondo di Storia Locale”;

d) prestito interbibliotecario del materiale librario e documentario, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

e) realizzazione di attività culturali per la promozione dell’uso dei beni librari e documentari, della lettura, della documentazione e informazione;

f) collaborazione alle attività di promozione del libro e di diffusione della lettura, di pubblico interesse, svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati;

Inoltre la Biblioteca Civica:

- si fa parte attiva per il rispetto del diritto di stampa di cui gode ai sensi della vigente normativa e per il deposito di una copia delle pubblicazioni curate dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione in conformità alle disposizioni previste al riguardo dalla Legge regionale sulle biblioteche di ente locale vigente.

- collabora all’informazione bibliografica e alla realizzazione di sistemi informativi coordinati nel rispetto degli indirizzi generali della Regione;

- partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);

- assicura servizi di informazione generale e specialistica alle biblioteche di base e a quelle di importanza sovracomunale di enti locali del territorio

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provinciale;

Al fine di conseguire l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul proprio territorio, la biblioteca centrale può attuare forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche, pubbliche e private, attraverso specifiche convenzioni.

In particolare il Comune:

a) formula i piani annuali e/o pluriennali relativi al Sistema Bibliotecario individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi pluriennali della Regione e della Provincia;

b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla precedente lettera “a” e le relative quote di finanziamento da iscrivere a bilancio;

c) fornisce la biblioteca di personale professionalmente qualificato e quantitativamente sufficiente per consentire un’adeguata ed efficiente erogazione dei servizi;

d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature delle biblioteche del Sistema;

e) assicura la continuità dei servizi del Sistema adottando gli orari di apertura al pubblico e rispondendo alle esigenze delle diverse categorie di utenti;

f) approva il regolamento del Sistema e ne nomina la Commissione;

g) dispone affinché gli uffici comunali e quelli delle Aziende di servizi dipendenti dal Comune depositino presso la biblioteca centrale una copia delle loro pubblicazioni;

h) favorisce su proposta della direzione bibliotecaria la partecipazione del personale della biblioteca alle iniziative formative in orario di lavoro;

i) programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e documentarie.

ART. 2 - Attività e funzioni del Sistema Bibliotecario Urbano

L’attività e le funzioni del Sistema Bibliotecario Urbano, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, vengono svolte nell’ambito delle disponibilità previste dal Bilancio annuale del Comune di Varese, approvato e reso esecutivo.

In particolare l’attività esercitata presso i centri di lettura della biblioteca centrale e delle biblioteche rionali riguarda gli aspetti seguenti:

a) Centro di pubblica lettura, comprendente i servizi di consultazione presso le sedi e di prestito domiciliare;

b) Attività promozionale del libro e della lettura sulla base della normativa regionale di riferimento;

Alla Biblioteca Centrale compete inoltre il compito di conservazione, valorizzazione e incremento del patrimonio librario dei fondi storici in generale e del fondo storico locale.

La biblioteca Centrale svolge il compito di coordinamento e di indirizzo tecnico dell’attività delle biblioteche rionali e dei centri di lettura.

Il funzionamento del servizio della Biblioteca dei Musei Civici e della Biblioteca del Civico Liceo Musicale è stabilito con appositi separati regolamenti.

ART. 3 - Patrimonio bibliografico del Sistema Bibliotecario Urbano

II patrimonio bibliografico è costituito dal materiale bibliografico in possesso e dal materiale bibliografico ulteriormente acquisibile per acquisto, omaggio, donazione e

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diritto di stampa, scambio, identificabile dal “Registro cronologico di entrata”.

Presso la biblioteche del sistema sono tenuti almeno i cataloghi obbligatori previsti dalle norme in materia.

ART. 4 - Inventari registri e cataloghi

Il Sistema Bibliotecario Urbano conserva e aggiorna per uso interno i seguenti inventari:

- registro elettronico d’entrata che viene aggiornato con le nuove accessioni e le variazioni di consistenza in funzione dello scarto, smarrimento, cambio di collocazione, del materiale bibliografico;

- registro delle opere in rilegatura;

- schedario degli iscritti al prestito (banca dati informatica);

- schedario delle opere a prestito (banca dati informatica).

Sono posti a disposizione del pubblico, costituiti in parte in forma cartacea ed in parte in forma elettronica, i cataloghi correnti di tutte le opere inventariate e possedute dalle Biblioteche (il catalogo alfabetico per autori/ titoli e per soggetti, sistematico per materia), nonché i cataloghi dei fondi speciali e storici.

Dei cataloghi, dei registri o delle parti di essi, tenuti in forma elettronica, deve essere garantita la conservazione di idonee copie degli archivi su supporto magnetico quotidianamente aggiornate.

ART. 5 - Donazioni e lasciti e incremento delle raccolte

Per quanto riguarda l’accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteche provvede il Comune ai sensi di legge, sentito il parere del Direttore bibliotecario.

Per le donazioni di opere singole o comunque non costituenti un fondo omogeneo provvede direttamente il Direttore.

La scelta dei materiali librari e documentari per l’incremento del patrimonio librario compete al direttore bibliotecario nel rispetto dei programmi e dei piani definiti dal Comune.

Qualsiasi utente può proporre l’acquisto di materiale librario e documentario non posseduto dalle Biblioteche anche utilizzando gli appositi moduli. Le proposte vengono accolte per quanto possibile e nei limiti del bilancio.

ART. 6 - Personale del Sistema Bibliotecario

La responsabilità del Sistema Bibliotecario Urbano è affidata al Direttore della civica Biblioteca, che svolge funzioni di direzione biblioteconomica e amministrativa, a cui compete inoltre il compito di direzione e coordinamento del personaÌe delle biblioteche rionali e/o dei centri di lettura periferici.

Per la gestione biblioteconomica e amministrativa il direttore della Civica biblioteca si avvale del personale bibliotecario messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

La gestione amministrativa è esercitata con la collaborazione del Coordinatore Amministrativo della Biblioteca Civica.

Le modalità e i requisiti di assunzione del personale bibliotecario, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico-economico, sono stabiliti dalle normative vigenti per i dipendenti pubblici del comparto enti locali, regolanti la materia, nonché dal regolamento organico comunale per i dipendenti comunali, nel rispetto delle normative regionali sull’attività delle biblioteche di ente locale.

Art. 7 - Commissione del Sistema Bibliotecario

La Commissione del Sistema Bibliotecario Urbano viene nominata ai sensi di legge e

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svolge le funzioni di cui alla vigente normativa regionale in materia di biblioteche.

Essa è così composta:

a) Il Sindaco o Assessore da lui delegato, componente di diritto, con voto deliberativo;

b) n. 4 membri designati dal Consiglio Comunale, in sua rappresentanza (membri effettivi), con voto deliberativo, di cui n. 1 membro in rappresentanza della minoranza;

c) I Presidenti, o un loro rappresentante, di ogni Consiglio di Circoscrizione sul cui territorio abbia sede una biblioteca o centro di lettura del Sistema, con voto consultivo (membri consultivi);

d) Il Direttore del Sistema con compiti specifici di consulenza e voto consultivo.

Nella prima seduta la Commissione nomina fra i suoi componenti di nomina consiliare il Presidente e il Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con adeguata preparazione professionale.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere rieletti.

La Commissione si riunisce su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione della commissione è fatta dal Presidente con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno della riunione della riunione, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, o almeno 24 ore prima in caso di urgenza.

Ogni riunione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri effettivi e del componente di diritto, con voto deliberativo.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri aventi diritto o voto deliberativo.

I verbali della Commissione, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Vengono letti alla Commissione e approvati dalla stessa nella seduta successiva.

Per quanto non contemplato nei commi precedenti si fa riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale.

La Commissione del Sistema Bibliotecario svolge le funzioni che le vengono assegnate dalle normative regionali in vigore e può proporre modifiche al regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento.

ART. 8 - Apertura al pubblico

L’orario di apertura al pubblico delle biblioteche del sistema è stabilito dal Sindaco su proposta della direzione bibliotecaria.

Può essere prevista, per interventi di revisione annuale del materiale, la chiusura estiva delle biblioteche per un periodo non superiore a gg. 20. In alternativa, per consentire sia la fruizione delle ferie del personale bibliotecario, sia la continuità dell’erogazione del servizio per l’utenza, può essere previsto, nei mesi di Luglio/Agosto, il funzionamento ad orario continuato, per un numero massimo e complessivo di 40 giorni, fornendo comunque non meno di cinque ore di apertura al pubblico per giornata, dal lunedì al sabato compreso.

Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano resteranno chiuse nei giorni seguenti:

• il 24/12 - Vigilia di Natale - tutta la giornata

• il 31/12 - S. Silvestre - tutta la giornata

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• il Sabato di Pasqua - Tutta la giornata

• il giorno 8 Maggio, S. Vittore, festa del Santo Patrono, il funzionamento della biblioteche si adeguerà alle decisioni che saranno assunte dall’Amministrazione Comunale per il funzionamento o la chiusura degli altri servizi comunali.

L’accesso ai locali delle sedi bibliotecarie è libero a tutti i cittadini italiani ed esteri, in subordine alle esigenze specifiche riferite alle funzioni istituzionali esercitate dal servizio bibliotecario.

Nessuno può trattenersi nelle sale di lettura e di studio per ragioni estranee ai fini dell’Istituto.

E’ facoltà del Direttore disporre l’allontanamento di chi non rispetta queste norme di comportamento.

Per motivate, urgenti ragioni ed esigenze di carattere tecnico e/o funzionale, che dovessero verificarsi per casi particolari ed imprevisti, la direzione bibliotecaria può disporre momentaneamente la sospensione del servizio.

ART. 9 - Modalità d’uso dei beni e attrezzature

L’uso dei beni, delle attrezzature, nonché del materiale bibliografico di proprietà del Sistema, deve essere improntato alla massima diligenza e cura.

La direzione bibliotecaria ha facoltà di verifica sulle modalità d’uso del materiale bibliografico dato in consultazione e sullo stato di conservazione di quello concesso a prestito.

Chi danneggia o smarrisce materiali o arredi delle biblioteche del Sistema è tenuto a risarcire il danno sostituendo ciò che è stato danneggiato con altro identico, o versandone al Comune il valore nella misura determinata dal Direttore Bibliotecario, che , per i beni di maggior pregio (manoscritti, incunaboli, edizioni prime, libri d’arte, edizioni numerate o rare, e simili) provvederà preventivamente ad informare la Giunta Comunale.

Resta comunque facoltà dell’Amministrazione ricorrere all’Autorità Giudiziaria attraverso l’Ufficio Legale del Comune.

ART. 10 - Ordinamento delle raccolte

II patrimonio librario e documentario posseduto comprende:

1) Fondi librari:

- Fondo corrente

- Fondo Antico e Fondo Storico - Fondi Speciali

2) Fondo periodici:

- Fondo corrente - Fondo Storico

I Fondi sono articolati in sezioni:

- consultazione generale - emeroteca

- ragazzi - storia locale

- documenti multimediali

La descrizione dei fondi e delle sezioni costituisce il documento di consistenza del patrimonio librario e documentario, che dovrà essere conservato presso la direzione bibliotecaria.

Annualmente tale documento dovrà essere aggiornato a seguito delle operazioni di incremento e revisione delle raccolte.

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ART. 11 - Modalità di richiesta del materiale bibliografico

Il materiale bibliografico esposto a scaffale aperto è liberamente consultabile dagli utenti, senza particolari adempimenti nella richiesta. Al termine della consultazione lo stesso materiale deve essere consegnato agli assistenti di sala che provvederanno alla ricollocazione sugli scaffali di provenienza.

La richiesta del materiale bibliografico conservato a scaffale chiuso, sia per la consultazione sia per il prestito domiciliare, deve essere effettuata compilando l’apposita scheda di richiesta in forma leggibile e completa nelle sue parti Al termine della consultazione il materiale bibliografico richiesto con scheda di richiesta deve essere riconsegnato al punto di distribuzione.

Per la sola consultazione in loco, gli utenti non iscritti al prestito domiciliare dovranno esibire all’atto di presentazione della scheda di richiesta un documento di identità.

Non è consentito lasciare incustodito sui tavoli di lettura, o in qualunque altro luogo, il materiale bibliografico di proprietà del sistema preso in uso.

Gli utenti sono responsabili per i danni, smarrimenti, o altro, che dovessero verificarsi al patrimonio bibliografico in dipendenza di tale comportamento.

ART. 12 - Iscrizione al prestito domiciliare

La richiesta di iscrizione al prestito domiciliare deve essere presentata esibendo un documento di identità valido, compilando in ogni sua parte e in modo leggibile il modulo d’iscrizione prestampato e sottoscrivendo per accettazione le “Condizioni generali del contratto di prestito domiciliare”, a valere quale regolamento contrattuale del servizio stesso. Le condizioni generali sono approvate con determinazione del dirigente competente ed allegate al provvedimento di ammissione al prestito, sottoscritto dal medesimo dirigente.

L’iscritto è tenuto a comunicare alla biblioteca gli eventuali cambiamenti di indirizzo.

Non sono ammesse iscrizioni al prestito per conto terzi se non per giustificati motivi.

Per i minori di 18 anni la richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.

L’iscrizione al prestito domiciliare è libera e gratuita per i residenti in Lombardia e l’accesso al servizio avverrà mediante la “Carta Regionale dei Servizi”.

Nel caso di smarrimento o furto della Carta Regionale dei Servizi, l’utente deve presentarsi al Servizio Prestito e comunicare tempestivamente l’accaduto. Il servizio provvederà immediatamente a disabilitare l’iscrizione sino a nuova comunicazione dell’utente.

Per i residenti in Italia, non in possesso dalla “Carta Regionale dei Servizi” della Regione Lombardia, l’iscrizione al prestito ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio della tessera d’iscrizione o dalla data di rinnovo della stessa.

I rinnovi avvengono con la semplice presentazione della tessera d’iscrizione scaduta all’operatore bibliotecario e di un documento di identità valido ed attestante l’indirizzo di residenza.

A titolo di parziale rimborso delle spese derivanti dal rilascio della tessera la Giunta comunale può fissare, con propria deliberazione, l’istituzione di una tariffa a carico degli utenti non residenti in Lombardia, che dovrà essere versata unitamente alla presentazione della domanda di iscrizione.

Il servizio di pubblica lettura è a disposizione anche di scuole, enti e associazioni.

Qualsiasi appartenente alle categorie citate dovrà presentare documento d’identità e compilare l’apposito modulo, firmato per autorizzazione anche dal legale

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rappresentante.

La presentazione della richiesta con l’accettazione delle condizioni generali di prestito, costituisce titolo provvisorio per l’accesso al servizio.

ART. 13 - Prestito domiciliare

II prestito domiciliare è un servizio individuale assicurato dalla biblioteca ai residenti in Italia, iscritti ed in regola con l’iscrizione, non in mora nella restituzione del materiale bibliografico oggetto di precedenti prestiti e che non abbiano in corso procedimenti disciplinari.

Il prestito è personale e l’utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito.

I minori di 14 anni potranno accedere ai documenti presenti nelle sezioni loro riservate.

Il numero massimo dei libri che possono essere concessi a prestito contemporaneamente per persona è disposto, in linea generale per tutti gli utenti, dalla Direzione della Civica Biblioteca.

La durata del prestito è di 30 giorni dalla data di registrazione. L’estensione della durata del prestito può essere disposta eccezionalmente, su richiesta, dalla direzione bibliotecaria, per ulteriori 15 giorni dalla data di scadenza del prestito. Tale estensione non è concedibile se il libro oggetto della richiesta risulta nel frattempo essere richiesto e prenotato da altro utente.

Sono ammesse al prestito le opere disponibili appartenenti al fondo corrente. Sono escluse dal prestito tutte le opere di cui al successivo art.16 e quelle che, a giudizio del Direttore, devono rimanere in sede.

I libri non disponibili perché già a prestito possono essere prenotati e devono essere ritirati entro il 5° giorno dalla comunicazione di disponibilità.

Il prestito dei libri esposti a scaffale aperto avviene con la semplice presentazione da parte dell’utente dei volumi prescelti al Servizio di Prestito che provvede alla registrazione.

Le richieste di prestito dei libri collocati a magazzino devono essere effettuate mediante richiesta scritta con la compilazione degli appositi moduli in distribuzione, da presentarsi al Servizio Prestito.

E’ consentito richiedere una sola opera per ogni singola scheda di richiesta.

L’accettazione di richieste delle opere collocate a magazzino cessa tassativamente dieci minuti prima della chiusura.

La Carta Regionale dei Servizi o la tessera di iscrizione devono essere presentate ogni volta che viene registrato un prestito.

All’atto della registrazione delle opere concesse a prestito da parte del Servizio competente, viene rilasciato il relativo avviso di scadenza.

La restituzione dei volumi ricevuti a prestito avviene con la riconsegna degli stessi da parte dell’utente nelle mani del personale addetto al servizio, che provvederà contestualmente alla cancellazione del prestito.

La Direzione Bibliotecaria potrà non ammettere alla restituzione materiali danneggiati.

Nel caso di mancata riconsegna del materiale ottenuto a prestito entro i termini previsti l’utente sarà sospeso dal servizio di prestito per un periodo equivalente al ritardo nella riconsegna.

Fermo restando quanto previsto nelle “Condizioni generali del contratto di prestito domiciliare”, la mancata restituzione della/e opera/e comporterà, ove ne sussistano i presupposti, la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

ART. 14 - Prestito interbibliotecario

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Consente agli iscritti di accedere al patrimonio di tutte le biblioteche della rete provinciale: è possibile ricevere presso la propria biblioteca il materiale presente nel catalogo collettivo.

II Servizio di interprestito locale e/o provinciale è attivabile a richiesta dell’utente regolarmente iscritto al prestito domiciliare, senza particolari ulteriori costi e/o adempimenti e secondo le modalità previste dalla rete bibliotecaria provinciale.

Il Servizio di interprestito bibliotecario nazionale e internazionale può essere attivato a richiesta dell’utente, regolarmente iscritto al prestito domiciliare, secondo le norme generali in vigore per le biblioteche corrispondenti che lo consentano, limitatamente ad un massimo di n. 2 volumi per persona. Ogni nuova e successiva richiesta di interprestito potrà essere accettata dal servizio competente solo all’avvenuta riconsegna dei volumi oggetto del precedente interprestito.

Il richiedente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla biblioteca per i servizi di interprestito: richiesta, spedizione e/o restituzione.

Per i servizi di interprestito bibliotecario, per quanto non contemplato, valgono le norme di cui all’art. 13 “Prestito Domiciliare”.

ART. 15 - Prestito di materiali bibliografici e documentaristici per Mostre e/o esposizioni

La richiesta di Prestito di materiali bibliografici o documentaristici per la realizzazione di mostre o esposizioni ed altre iniziative similari è da presentarsi in forma scritta, indirizzata alla direzione bibliotecaria, a firma del legale rappresentante dell’Ente (Istituto o Associazione) organizzatore.

Tale richiesta dovrà contenere anche gli estremi bibliografici o comunque identificativi dei materiali richiesti a prestito.

L’autorizzazione alla concessione è disposta dalla direzione bibliotecaria previo accertamento dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei richiedenti di specifico contratto di assicurazione dei materiali concessi a prestito, presso idonea agenzia di assicurazioni autorizzata.

Ogni spesa relativa alla concessione dei materiali precitati per la realizzazione delle iniziative predette, salvo patti scritti diversi, è a carico del richiedente.

ART. 16 - Opere escluse dal prestito

Sono esclusi dal prestito domiciliare i volumi di particolare pregio e/o rarità, quelli facenti parte dei fondi storici, speciali, antichi e le opere generali di consultazione, contrassegnate dalla “collocazione CONS”. Sulle schede di catalogo cartaceo e elettroniche relative viene indicata la non disponibilità al prestito a domicilio rispettivamente mediante le diciture “Escluso dal Prestito” e “Consultazione”.

Sono altresì esclusi dal prestito domiciliare tutto il materiale bibliografico periodico e i microfilm.

Limitate deroghe al prestito di materiale raro e/o di pregio, da rilasciarsi comunque per particolari casi di ricerca e di studio esclusivamente specialistici e motivati, possono essere assunte di volta in volta, su richiesta scritta da parte dell’interessato che dovrà unitamente presentare l'opportuna certificazione della motivazione, dalla direzione bibliotecaria. A tal riguardo la direzione può preventivamente richiedere il parere della Giunta Comunale che potrà fissare un adeguato deposito cauzionale.

Le opere ritenute dalla direzione bibliotecaria in cattivo stato di conservazione, sono ogni modo escluse dal prestito domiciliare.

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ART. 17 - Consultazione in sede

Il materiale bibliografico a scaffale chiuso può essere richiesto per la consultazione in sede solo mediante richiesta scritta, da presentarsi su appositi moduli agli addetti alla distribuzione. La scheda di richiesta dovrà contenere, oltre alle indicazioni bibliografiche ed alla collocazione (segnatura) delle opere, le generalità e l’indirizzo del richiedente, verificabili a richiesta, con l’esibizione di idoneo documento di identità valido.

E’ consentito richiedere una sola opera per ogni singola scheda richiesta.

Il numero massimo di richieste giornaliere ammesso per singolo utente, e comunque il numero di opere concesse in lettura contemporaneamente per ogni singolo utente, è stabilito generalmente dalla Direzione bibliotecaria, sentita la Giunta Comunale.

Per il materiale periodico le richieste vengono considerate come segue:

- n. 1 annata di periodici con periodicità mensile o maggiore (es. trimestrale, quadrimestrale, semestrale ecc.) è equivalente a n. 1 richiesta;

- n. 1 annata di periodici con periodicità settimanale, quindicinale e comunque inferiore al mese è equivalente a n. 2 richieste;

- n. 1 annata di quotidiani è equivalente a n. 4 richieste.

Per la consultazione nella stessa giornata di più annate di periodici o del numero di libri che vadano in supero al numero massimo di richieste giornaliere fissato per ogni singolo utente, dovranno essere concordati preventivamente il tempo e le modalità di consultazione con i responsabili del servizio.

Per la consultazione delle opere anteriori al 1800, dei manoscritti, degli incunaboli, dei materiali d’archivio, delle opere grafiche, delle stampe e manifesti, delle carte geografiche che presentino caratteri di rarità e di pregio è richiesta tassativamente l’esibizione di idoneo e valido documento di identità e il visto della direzione. Tutto questo materiale è dato in visione in sala separata o riservata.

Per la consultazione del materiale bibliografico conservato in fondi speciali occorre presentare preventivamente una specifica richiesta scritta alla Direzione Bibliotecaria che, esaminate le motivazioni esplicitate, potrà autorizzare la consultazione dopo aver concordato con il richiedente tempi e modi della consultazione.

Il materiale bibliografico dei fondi speciali è anch’esso dato in visione in sala riservata o separata.

Gli originali cartacei delle opere di pregio e/o rarità riprodotte su supporti ottici, ivi compresi i periodici, sono esclusi dalla consultazione.

Sono esclusi dalla visione e dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, non numerati e, inoltre, tutte opere per ragioni di conservazione siano momentaneamente accantonate per interventi di conservazione (microfilmatura, rilegatura, restauro ecc.).

La consultazione di tutti i materiali conservati su supporti non cartacei (microfiche, microfilm, audiovisivi, CD Rom ecc.) avviene dietro presentazione di una richiesta scritta su apposito modulo Non e’ permessa la consultazione del materiale originale, conservato anche su supporto non cartaceo, se non per dimostrata, giustificata e valida ragione.

L’utente che intende, per ragioni diverse, assentarsi momentaneamente dalle sale di lettura deve restituire i volumi o i materiali presi in consultazione. In tal caso l’utente deve riconsegnare al personale di servizio il materiale avuto in consultazione, precisando che intende riprendere successivamente, nella stessa giornata, la consultazione medesima.

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Il richiedente e’ responsabile della conduzione e conservazione dei materiali ottenuti in visione dal momento della consegna degli stessi da parte degli operatori addetti al servizio di consultazione e sino al momento dell’avvenuta riconsegna.

Chi desidera che l’opera consultata rimanga disponibile anche nel giorno successivo deve farne richiesta. Se il secondo giorno del deposito non richiede l’opera, questa viene ricollocata e resa disponibile per nuove richieste.

La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera. Il materiale liberamente consultato dovrà essere consegnato al termine all’addetto designato del servizio di consultazione che provvederà a riporlo sullo scaffale di provenienza previa compilazione dell’apposito modulo di rivelazione statistica.

L’accettazione di richieste delle opere non direttamente a libera disposizione degli utenti cessa tassativamente un quarto d’ora prima della chiusura.

ART. 18 - Riproduzione fotostatica, fotografica e microfilmatura

Il servizio fotocopie e’ gestito dal personale della Biblioteca ed e’ riservato al materiale di proprietà della Biblioteca. Il servizio di fotocopiatura ottempera le disposizioni vigenti sul diritto d’autore.

Il costo delle fotocopie e’ fissato dalla Giunta Comunale.

Di norma non possono essere fotocopiati i materiali che presentino rischi di deterioramento, quelli considerati di pregio e/o rarità, tutte le opere rilegate in tale formato la cui integrità di conservazione sarebbe messa a rischio dall’azione meccanica di fotoriproduzione, nonché quelle che, per loro dimensioni o per la consistenza cartacea, possono essere soggette a deterioramento, tutti gli originali cartacei dei materiali riprodotti su supporti ottici per i quali si può ottenere una copia direttamente dai supporti ottici stessi e comunque tutte le opere antecedenti il 1900.

Deroghe alle presenti disposizioni possono essere concesse dalla direzione bibliotecaria per validi motivi di studio e/o ricerca e in caso di comprovate ragioni.

I volumi ammessi al prestito domiciliare sono esclusi dalla fotocopiatura in sede.

Le riproduzioni fotografiche del materiale bibliografico e documentaristico sono possibili.

Al riguardo occorre presentare richiesta alla direzione bibliotecaria, indicando le opere da riprodurre. La direzione rilascia il permesso a condizione che il materiale non venga danneggiato, la riproduzione avvenga nei locali della biblioteca, non venga usato il flash.

Le spese di riproduzione fotografica sono a totale carico dei richiedenti che si accordano direttamente con i fotografi. In ogni caso alla Biblioteca dovrà essere consegnato il negativo o una copia delle diapositive o copia del supporto di riproduzione, che restano di proprietà della Biblioteca, ordinati nell’archivio specifico per la conservazione per l’utilizzazione di chiunque lo richieda.

La riproduzione di materiali grafici di proprietà della Biblioteca è consentita.

Le condizioni saranno di volta in volta stabilite dal Direttore, in relazione alla loro provenienza e tenuto conto delle norme legislative che disciplinano la proprietà e la riproduzione di detti materiali.

ART. 19 - Trattamento dei dati personali degli utenti

I dati anagrafici e personali degli utenti, indispensabili per l’erogazione dei servizi, sono raccolti esclusivamente ai fini della gestione ordinaria del servizio bibliotecario.

L’amministrazione comunale pertanto si impegna formalmente a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati raccolti, escludendone di conseguenza ogni altro trattamento o gestione che non sia strettamente collegato alle esigenze del servizio.

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ART.20 - Norme di comportamento per il pubblico

Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme comportamentali precitate ed alle norme di cui ai commi seguenti

I frequentatori devono mantenere un comportamento corretto, discreto, e rispettare l’altrui diritto alla quiete. E' inoltre fatto divieto di usare qualsivoglia apparecchio elettronico o elettrico quali telefoni cellulari, walkman, registratori e simili.

Non è consentito sostare nell’atrio di accesso delle sedi bibliotecarie, nei corridoi di disimpegno e sulle scale.

Nell’atrio d’ingresso e nel locale della distribuzione è richiesto un certo grado di silenziosità. In tali locali come anche nei corridoi non è consentito sostare in gruppo per parlare o discutere e deve essere mantenuta l’agibilità al transito dell’utenza.

In tutte le sale di lettura e consultazione deve essere osservato il silenzio e deve essere mantenuto un comportamento atto a non recare ad altri disturbo

Non si possono occupare posti a sedere per altri. Gli utenti non devono abbandonare i propri posti di lettura lasciandovi incustoditi libri, materiali bibliografici, oggetti di proprietà.

La direzione non risponde dei libri e materiali di proprietà privata introdotti in Biblioteca.

Le sale di consultazione sono specificamente destinate alla lettura e alla consultazione del materiale di proprietà della biblioteca.

Lo studio con materiali propri è consentito esclusivamente nelle sole sale di consultazione destinate anche a tale uso dalla direzione della biblioteca e sino al limite dei posti a sedere disponibili in tale sede.

In tutti i locali aperti al pubblico è vietato fumare.

Nelle aree riservate ai ragazzi possono permanere per lettura e/ o consultazione solo i ragazzi al di sotto dei 14 anni con i loro accompagnatori.

E’ facoltà del Direttore disporre l’allontanamento di chi non rispetta queste norme di comportamento

ART. 21 - Esposizione di materiale pubblicitario presso la sede bibliotecaria Nella sede bibliotecaria è possibile l’esposizione di materiali pubblicitari e/o propagandistici inerenti attività manifestazioni, iniziative, di carattere culturale e ricreativo di interesse generale, nei limiti delle disponibilità degli spazi di affissione a ciò destinati. E’ esclusa l’esposizione di materiali propagandistici di contenuto eminentemente commerciale.

Il materiale propagandistico predetto dovrà essere esposto dal personale della biblioteca dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del dirigente competente o del direttore bibliotecario, da rilasciarsi verificati i requisiti in ordine alla vigente normativa sulla stampa. I materiali propagandistici che dovessero essere esposti all’insaputa della direzione e senza la prescritta autorizzazione verranno rimossi.

Il materiale propagandistico in parola, debitamente autorizzato per l’esposizione, verrà esposto secondo il seguente ordine preferenziale:

• Iniziative promosse e/o organizzate:

• dall’Amministrazione Comunale di Varese o realizzate con la collaborazione della stessa;

• dalla Regione Lombardia e/o dalla Provincia di Varese;

• dalle associazioni culturali cittadine;

• dai comuni e associazioni culturali della provincia;

• da altri enti e associazioni.

(13)

per consentire l’equa pubblicizzazione del maggior numero di iniziative, la direzione può disporre la rimozione del materiale esposto dopo quindici giorni dalla data di esposizione.

ART. 22 - Pubblicizzazione del Regolamento

II presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti della Biblioteca.

ART. 23 – Disposizioni finali e transitorie.

Gli utenti già iscritti al prestito sottoscriveranno le “Condizioni generali del servizio di prestito” alla scadenza annuale della tessera attualmente in uso.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 90 dello Statuto Comunale.

Riferimenti

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