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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE SEDI DELL'ENTE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – D.M. 18/10/2016. CIG 75646556C8

ART 1. SIGNIFICATO DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato anche come “capitolato”) contiene la descrizione delle prestazioni minime che l’offerta dell’operatore economico deve garantire nel corso dello svolgimento delle attività erogate al Centro Residenziale Umberto I di Piove di Sacco (d’ora in poi indicato come “Ente”).

ART 2. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto, ai sensi del D.M. 274/1197, art. 1, il servizio di sanificazione (genericamente indicato come appalto di “pulizia e sanificazione”), consistente nel servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale, giornaliera e periodica, nonché il servizio di risanamento, presso l’Ente, nelle strutture dallo stesso gestite:

a) Casa Soggiorno, via San Rocco 14, 35028 Piove di Sacco (PD);

b) RSA Botta, via Botta 15, 35028 Piove di Sacco (PD);

c) RSA Stra, via Zanella 5, 30039 Stra (VE);

Le prestazioni minime previste e le relative frequenze, che dovranno essere integrate con la proposta progettuale dell’operatore economico, sono contenute nell’allegato A (per ciascuna struttura gestita dall’Ente) al presente Capitolato, cui si rimanda. Tutto ciò sarà indicato nel contratto di appalto tra le parti (si ricorda che “L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” in base all’articolo 1665 del codice civile), che di seguito potrà essere indicato come “contratto”.

ART 3. PLANIMETRIE

Si specifica che i dati riferiti alle metrature riportati nelle planimetrie:

a) sono calcolati al netto delle pareti murarie e strutture;

b) non saranno oggetto di verifica, essendo stati verificati recentemente;

c) gli ascensori risultano assegnati a corpo, considerando come superfici quelle delle cabine.

ART 4. IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO

L’importo annuo complessivo, determinato in base allo storico dell’Ente, è pari a € 492.000,00, con le seguenti specifiche:

1. L’importo è determinato, in particolare, nell’ipotesi che il Comune di Stra affidi all’Ente le gestione della RSA di Stra con continuità, immediatamente dopo il 04.04.2019, data di scadenza dell’attuale affidamento; l’operatore economico accetta, senza chiedere alcun ristoro per lucro cessante o danno emergente, la riduzione del contenuto del contratto d’appalto in caso di mancato rinnovo della convenzione per la RSA di Stra; la riduzione avverrà effettuando una riduzione del 23,80% sull’importo di aggiudicazione, in base allo storico dell’Ente;

2. Importo al netto dell’IVA nonché degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

3. Importo annuo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.200,00 oltre IVA;

4. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo annuo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 402.600,00. L’importo è stato calcolato sulla base dei seguenti elementi: n. 24.400 ore/anno per 16,50 €/ora, secondo quanto indicato nel D.M. 13 febbraio 2014 “Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi”, prendendo a riferimento il costo nazionale, centro-nord, operai, media operai 2°-3°-4° livello; si precisa che la determinazione del costo orario è approssimata, dato che si stima l’impiego di personale per l’80% al 2° livello (base), per il 15% al 3° livello (utilizzo attrezzature) e per il 5% al 4° livello (intervento di squadra esterna per particolari tipologie di interventi));

5. L’importo annuo del contratto sarà determinato in base al ribasso proposto dall’operatore economico aggiudicatario.

ART 5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, prevista il 01.11.2018.

ART 6. PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi il contratto s’intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Ente una valutazione di conformità dei servizi resi conformemente al presente capitolato, e alla offerta tecnica presentata dall’operatore economico.

Durante tale periodo l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova. In tal eventualità all’operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione d’ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l’Ente procederà all’incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento di maggiori danni arrecati.

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ART 7. OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di € 1.476.000,00 (l’importo esatto sarà determinato in base al ribasso proposto dall’operatore economico aggiudicatario), al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’Ente esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

• Clausola di revisione dei prezzi: i prezzi offerti dall’operatore economico aggiudicatario si intendono fissi ed invariabili per il primo anno del servizio; successivamente i prezzi potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell’Ente a seguito documentazione fornita dall’operatore economico aggiudicatario che dimostri un effettivo aumento dei salari contrattuali o dei costi dei fattori produttivi, ai sensi di legge. In base ai dati storici in possesso dell’Ente è possibile stimare in € 30.000,00 l’importo massimo complessivo della revisione dei prezzi per la durata massima prevista (sei anni, pertanto compresa l’ipotesi di rinnovo); si precisa che tale dato vale solo al fine della determinazione dell’importo massimo contrattuale (ai soli fini della corretta richiesta del CIG), ma non instaura alcuna pretesa da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.

106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Considerata una proroga tecnica di durata massima pari a 6 mesi, l’ammontare è di € 246.000,00 (sono escluse eventuali variazioni dei prezzi, non potendo prevedere quando sarà eventualmente esercitata l’opzione di proroga tecnica; l’importo esatto sarà determinato in base al ribasso proposto dall’operatore economico aggiudicatario).

ART 8. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto (ai soli fini delle corretta richiesta del CIG) è pari ad € 3.228.000,00 (importo dei primi tre anni di affidamento incarico € 1.476.000,00, sommato all’importo eventuale del rinnovo per ulteriori tre anni € 1.476.000,00, sommato all’importo eventuale delle variazioni dei prezzi stimato in € 30.000,00, sommato all’importo della eventuale proroga tecnica € 246.00,00), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze stimati per l’intero appalto, comprensivi di eventuale rinnovo di tre anni e di proroga tecnica di sei mesi, ammonta a € 7.800,00, IVA esclusa.

ART 9. SICUREZZA

L’operatore economico dovrà valutare e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi sia per quanto riguarda gli ambienti sia per quanto riguarda le interferenze con il personale dell’Ente e quello impiegato in altri appalti in essere presso l’Ente.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, valutata l’esistenza di rischi interferenti derivanti dall’esecuzione del presente appalto, è stato redatto, dall’Ente, il DUVRI, che fa parte della documentazione di gara. Tale documento potrà essere aggiornato dall’Ente, anche su proposta dell’operatore economico in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. L’operatore economico, nella comunicazione dei rischi connessi con la propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

L’operatore economico dovrà dare completa attuazione e realizzazione al D.U.V.R.I.

L’operatore economico:

- è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- deve garantire che tutto il personale operante sia adeguatamente formato ed informato, compreso gli addetti designati per incarichi specifici (prevenzione incendi e primo soccorso). I nominativi di questi addetti dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio. Inoltre dovranno essere presentati i relativi attestati di frequenza e superamento del corso;

- deve dotare tutto il personale di idoneo vestiario e di dispositivi di protezione individuale ex D.Lgs. 81/2008;

- deve assicurare che il personale sia permanentemente munito di distintivo indicante la denominazione dell’operatore economico e la propria foto con indicazione del nome secondo quanto previsto dalla L. 123/2007 e D.Lgs. 81/2008;

- deve provvedere affinché tutto il personale sia sottoposto ai controlli sanitari periodici ove previsto;

L’operatore economico dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio, collaboratori e terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, nel corso del servizio in oggetto, le varianti in materia di sicurezza ed igiene che riterrà opportune o che saranno segnalate dalle autorità competenti, senza che l’operatore economico possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

L’operatore economico deve altresì provvedere, a propria cura alle operazioni di montaggio, impiego e smontaggio delle attrezzature rese necessarie per qualsiasi tipo di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse delle Strutture

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non pulibili all’interno e lampade e corpi sospesi di qualsiasi natura interni e/o esterni rientranti nel servizio.

ART 10. MONTE ORE ANNUO NECESSARIO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’Ente ha determinato in complessive 24.000 il numero delle ore annue minime necessarie per l’espletamento del servizio.

Tale monte ore comprende le ore per l’espletamento dei servizi come indicati nell’allegato A e non comprende le ore del Coordinatore di servizio né Responsabile del servizio appaltato (per i cui ruoli si rinvia all’ART 22).

Si specifica che l’importo annuo in base al quale è stata determinata la base d’asta è stato ottenuto considerando n. 24.400 ore annue, tuttavia l’Ente ha individuato, ad esempio in ragione di eventuali miglioramenti tecnologici che possono consentire un minor ricorso di manodopera, in 24.000 il numero minimo di ore annue che l’operatore economico dovrà garantire per l’espletamento del servizio. Rimane salva la facoltà dell’operatore economico di proporre il proprio piano di lavoro che comporti un monte ore annuo complessivamente superiore a n. 24.000 e, ovviamente, eventualmente superiore anche a n. 24.400 ore, e ciò sarà oggetto di adeguata valutazione come indicato nel disciplinare di gara.

ART 11. MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, che dovrà essere articolato secondo quanto indicato nei programmi di intervento di cui agli allegati:

• Allegato A PIANO LAVORI CASA SOGGIORNO con PLANIMETRIE;

• Allegato A PIANO LAVORI RSA BOTTA con PLANIMETRIE;

• Allegato A PIANO LAVORI RSA STRA con PLANIMETRIE;

dovrà essere svolto a perfetta regola d’arte e dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo di tipo ottimale sia degli ambienti sia degli arredi.

In particolare il servizio dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti fini:

a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell’ambiente;

b) mantenere integro l’aspetto estetico/ambientale dei locali;

c) salvaguardare l’integrità delle superfici sottoposte a pulizia (con particolare riguardo alle apparecchiature sanitarie, macchinari, computer, ecc.);

d) attuazione da parte dell’Operatore economico di un proprio sistema di controllo sulla qualità dei servizi;

e) determinare criteri gestionali idonei ad assicurare flessibilità e tempestività degli interventi;

Il servizio comprende l’esecuzione della pulizia e della sanificazione dei pavimenti (di qualsiasi tipo e materiale essi siano costituiti), pareti, soffitti, controsoffitti (questi ultimi con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), pilastri, nicchie anche nelle parti non in vista, scale, pianerottoli, atri, divisori fissi e mobili, pareti leggere, porte (interne ed esterne), sopraporte, stipiti, infissi e serramenti, vetri, tapparelle ed imposte varie, cassonetti, frangisole, veneziane e similari, queste ultime con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio, corpi illuminati a muro ed a soffitto (con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), lampade spia, radiatori ed altri corpi riscaldanti, zoccolature, ventilatori a soffitto, corrimano, ringhiere, ascensori (porte interne ed esterne, parti interne), montacarichi (porte interne ed esterne, parti interne), balconi, terrazzi, marciapiedi, cortili, zone verdi.

Sono inoltre oggetto del servizio: maniglie, grate di protezione, frutti elettrici, specchi, estintori, quadri, ganci, attaccapanni, posacenere, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, cappe di aspirazione, targhe, davanzali, macchine per ufficio, computer, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente, scaffali, le attrezzature non sanitarie, tutto l’arredamento sanitario, materassini e zerbini.

La pulizia di termoconvettori, condizionatori od apparecchi similari e quadri elettrici isolati, deve essere effettuata limitatamente alle superfici esterne degli stessi, con l’avvertenza di non danneggiare o manomettere i vari congegni. Il radiatore dei termoconvettori va pulito una volta all’anno prima della stagione invernale.

Di norma, sono escluse dalle pulizie tutte le apparecchiature scientifiche, sanitarie ed i carrelli di medicazione, fatta eccezione di quanto espressamente previsto ovvero da diverse e precise disposizioni scritte dall’Ente.

Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con adatte emulsioni polimeriche autolucidanti.

La pulizia di fondo dei pavimenti (deceratura estesa agli zoccoli, successiva protezione con tre strati di emulsione polimerica autolucidante) deve essere effettuata, qualora se ne ravvisi la necessità, ad inizio contratto e ripetuta con la frequenza di cui all’allegato A o comunque ogniqualvolta il film polimerico risulti irrimediabilmente deteriorato.

E’ compresa la pulizia dei vetri, compresi stipiti, serramenti, tapparelle, che rientrano tra le normali prestazioni di pulizia e sanificazione ambientale.

Al di fuori delle prestazioni quotidiane, l’effettuazione delle operazioni settimanali e plurimensili vanno sempre anticipatamente comunicate all’Ente.

L’operatore economico è tenuto alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme generali obbligatorie per tutte le stanze di degenza:

1. le pulizie devono essere eseguite tutti i giorni dell’anno, comprese festività e domeniche, nello stesso modo;

2. si prescrive obbligatoriamente l’uso di spruzzatori per le soluzioni detergenti;

3. deve essere usato materiale e attrezzatura diversa per la pulizia delle stanze e dei servizi;

4. deve essere utilizzato un panno differente per la pulizia di ogni posto letto;

5. lavaggio di tutte le pavimentazioni, cerate e non;

6. è richiesto il cambio panno per la pulizia dei pavimenti di ciascuna camera;

7. i corridoi e le grandi superfici nei piani delle degenze devono essere eseguiti rispettando i tempi di pulizia delle

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camere di degenza stesse;

8. è ammesso l’utilizzo di apparecchiature meccaniche come la lavasciuga;

9. i lavori devono essere eseguiti in modo da non ostacolare l’organizzazione del reparto; deve essere e prestata la necessaria attenzione e custodia del carrello dei materiali della pulizie nei nuclei per anziani con disturbi comportamentali;

10. l’ordine di esecuzione della pulizia delle camere deve essere correlato alla disponibilità della stanza stessa;

11. per la sede Casa Soggiorno di via San Rocco 14 a Piove di Sacco:

a) la pulizia ordinaria dei locali di reparto non adibiti a degenza deve essere effettuata entro le ore 7:00;

b) le operazioni presso le camere di degenza possono essere effettuate indicativamente dopo le ore 10:00 e non prima di circa 15 minuti dal rifacimento del letto del paziente;

c) le operazioni di pulizia degli uffici dovranno essere effettuate di norma al di fuori dell’orario di lavoro degli uffici e/o d’altri servizi nei tempi concordati, entro le ore 7:45 in modo da non ostacolare il normale svolgimento delle attività amministrative;

d) deve essere effettuata la pulizia degli ausili degli ospiti (le carrozzine), per almeno 6 ore alla settimana, concentrate in due/tre giorni in orario di prima mattina quando gli ospiti sono ancora a letto. E’ possibile in alternativa effettuare il servizio anche di sera dopo che gli ospiti sono stati messi a letto;

12. per la sede RSA Botta di via Botta 15 a Piove di Sacco:

a) la pulizia ordinaria dei locali di reparto non adibiti a degenza deve essere effettuata entro le ore 6:45;

b) le operazioni presso le camere di degenza possono essere effettuate indicativamente dopo le ore 10:00, con fasce orarie variabili a seconda dei nuclei, e non prima di circa 15 minuti dal rifacimento del letto del paziente;

c) le operazioni di pulizia degli uffici dovranno essere effettuate di norma al di fuori dell’orario di lavoro degli uffici e/o d’altri servizi nei tempi concordati, entro le ore 8:00 in modo da non ostacolare il normale svolgimento delle attività amministrative;

d) deve essere effettuata la pulizia degli ausili degli ospiti (le carrozzine), per almeno due giorni alla settimana, una volta con orario 20:00-22:00 e un’altra volta con orario 20:00-22:30;

13. per la sede RSA Stra di via Zanella 5 a Piove di Sacco:

a) la pulizia ordinaria dei locali di reparto non adibiti a degenza deve essere effettuata dalle 6:30 alle 8:30;

b) deve essere effettuato il ripasso dei bagni comuni dalle 11:30 alle 12:30;

c) le operazioni presso le camere di degenza possono essere effettuate indicativamente dopo le ore 10:00, con fasce orarie variabili a seconda dei nuclei, e non prima di circa 15 minuti dal rifacimento del letto del paziente;

d) le operazioni di pulizia degli uffici dovranno essere effettuate di norma al di fuori dell’orario di lavoro degli uffici e/o d’altri servizi nei tempi concordati, entro le ore 8:00 in modo da non ostacolare il normale svolgimento delle attività amministrative;

e) deve essere effettuata la pulizia degli ausili degli ospiti (le carrozzine), almeno dalle 6:30 alle 07:30 dal lunedì al venerdì;

14. Dopo ciascun decesso deve essere effettuato risanamento della stanza entro il giorno successivo al decesso;

Per quanto riguarda la cella mortuaria (per ciascuna struttura), dopo che la salma non è più presente, entro il giorno successivo deve essere effettuato risanamento.

In caso di necessità, imputabili a motivi particolari o eccezionali (es. caduta di liquidi accidentale, utilizzo di bagni da parte di ospiti in difficoltà e conseguente necessità di pulire il bagno), il personale addetto alle pulizie dovrà rendersi disponibile ad effettuare le pulizie, su richiesta del responsabile dell’Ente, nei locali puliti precedentemente.

L’Operatore economico dovrà predisporre l’uso e l’impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati.

L’operatore economico deve provvedere:

• alla fornitura dei sacchi per i rifiuti degli uffici e dei cestini presenti nei bagni, nelle stanze di residenza (ove siano presenti) e nelle aree comuni (ove siano presenti) con esclusione delle sole aree di cucina in quanto la destinazione d’uso è di origine alimentare;

• al rabbocco degli erogatori di sapone liquido, degli erogatori di asciugamani/salviette di carta, il posizionamento della carta igienica, e più in generale di tutti i prodotti monouso in tutti i locali dell’Ente;

I prodotti di cui al paragrafo precedente - sacchi, sapone liquido, asciugamani salviette di cara, carta igienica -, sono a carico dell’operatore economico.

L’operatore economico deve provvedere anche alla pulizia dei vetri, compresi stipiti, serramenti, tapparelle, che rientrano tra le normali prestazioni di pulizia e sanificazione ambientale.

Ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio di cui trattasi è a carico dell’operatore economico.

Al di fuori delle prestazioni quotidiane, l’effettuazione delle operazioni mensili e periodiche vanno sempre anticipatamente comunicate al Responsabile del Servizio dell’Ente.

A seguito di manifestazioni, feste, ecc., organizzate presso l’Ente, l’Operatore economico dovrà provvedere al ripristino delle ottimali condizioni di pulizia.

Fermo quanto specificato in altre parti del presente Capitolato, sono a completo carico dell’Operatore economico gli oneri relativi a:

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• divise per il personale impiegato e relativo lavaggio e stiratura, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene in ambienti socio assistenziali. Le divise dovranno essere di foggia e colore diverso da quelle usate dal persona le dell’Ente;

• tessere di riconoscimento e distintivi per il proprio personale;

• adempiere a tutti gli obblighi assunti in sede di gara per la realizzazione del progetto tecnico;

• provvedere, durante particolari tipologie di lavoro, alla dotazione e manutenzione di cartelli di avviso nei punti prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;

• provvedere al ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione dei servizi, pena l’automatica esecuzione in danno;

• al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione.

ART 12. SISTEMA INFORMATICO E REPORTISTICA

Con riferimento all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità e funzionalità di un sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi (giornalieri e periodici) e la relativa rendicontazione. Descrizione del sistema informatico, tempo di implementazione dall’avvio dell’appalto, informazioni necessarie al fine della sua implementazione, tipologia di coinvolgimento e carico di lavoro dell’Ente al fine della sua implementazione, tipologia di accesso (server remoto, server locale, portale web, ecc.), grado di personalizzazione, interventi rappresentati, possibilità di inviare e gestire segnalazioni, tipologia di utenti abilitati (con eventuale differenziazione dei permessi), tempi di aggiornamento, ecc.

Funzionalità delle eventuali soluzioni tecnologiche innovative derivanti da software e implementazioni informatiche applicate al servizio.”, si precisa che i report dovranno avere frequenza almeno mensile.

ART 13. MODIFICAZIONI DEL SERVIZIO Le indicazioni specificate negli allegati:

• Allegato A PIANO LAVORI CASA SOGGIORNO con PLANIMETRIE;

• Allegato A PIANO LAVORI RSA BOTTA con PLANIMETRIE;

• Allegato A PIANO LAVORI RSA STRA con PLANIMETRIE;

potranno dall’Ente essere maggiormente definite, anche con lievi spostamenti nel programma di lavoro e negli orari, sulla base dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico.

Il piano operativo di lavoro presentato dall’operatore economico nell’ambito dell’offerta tecnica, costituirà documento formale al quale attenersi durante l’esecuzione del servizio stesso, fatte salve le eventuali variazioni migliorative o agevolative, che verranno di volta in volta studiate e concordate con l’Ente. Qualsiasi modifica a tale piano dovrà essere preventivamente comunicata all’Ente, che dovrà dare il proprio benestare. L’operatore economico dovrà produrre apposito piano di programmazione delle attività.

L’Ente si riserva la facoltà di modificare l’entità delle superfici oggetto dell’appalto qualora, per sopravvenute esigenze (per esempio lavori di ristrutturazione), occorra la necessità di:

a) estendere il servizio oggetto dell’appalto anche a locali e/o aree non contemplati nelle tabelle di cui all’allegato A al presente capitolato;

b) aumentare le aree e/o le superfici comprese nelle planimetrie allegate, anche per eventuale gestione da parte dell’Ente di nuove strutture;

c) diminuire le aree e /o le superfici comprese nelle allegate planimetrie;

d) variare la destinazione d’uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia;

e) revocare temporaneamente o definitivamente i servizi oggetto dell’appalto in locali e/o aree comprese nelle allegate planimetrie;

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l’operatore economico per risolvere anticipatamente il contratto. Di tali evenienze l’operatore economico è fin d’ora consapevole e dichiara che nulla sarà eccepito al riguardo. A tale proposito si specifica fin d’ora che:

• Indicativamente nella seconda metà del 2019 potrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione di parte della struttura Casa Soggiorno, che coinvolgeranno un solo nucleo funzionale, e, nel caso tali lavori si eseguano, vi sarà un conseguente ridimensionamento delle superfici oggetto del contratto: per effetto delle eventuali variazioni, il canone contrattuale sarà rideterminato.

• Il 04.04.2019 scadrà l’affidamento, conferito all’Ente dal Comune di Stra, per la gestione della RSA di Stra: in caso di mancato rinnovo della gestione, l’operatore economico accetta sin d’ora la riduzione del contenuto del contratto d’appalto senza chiedere (né ora né all’eventuale verificarsi dell’evento) alcun ristoro per lucro cessante o danno emergente; la riduzione avverrà effettuando una riduzione del 23,80% sull’importo di aggiudicazione, in base allo storico dell’Ente;

Ogni variazione di superficie o di prestazione, sia in aumento sia in diminuzione, dovrà essere preventivamente formalmente autorizzata dall’Ente.

ART 14. PRESTAZIONI STRAORDINARIE E COMPENSI

Le prestazioni straordinarie sono identificate dalla concomitanza dei seguenti requisiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

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• dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili dall’Ente;

Le prestazioni in oggetto devono essere unicamente richieste dall’Ente, sulla base d’idoneo preventivo.

ART 15. PRODOTTI E ATTREZZATURE IMPIEGATI

Sono a totale carico dell’operatore economico i prodotti utilizzati nell’espletamento del servizio.

In particolare si devono utilizzare prodotti ed attrezzature che rispettino, almeno, il DM 18/10/2016:

• I prodotti chimici devono essere Ecolabel o, per ciascun prodotto non in possesso di tale etichetta, l’offerente dovrà sottoscrivere la dichiarazione (allegato A del D.M. 18/10/2016 per i detergenti o nell’allegato B del D.M.

18/10/2016 per i disinfettanti) sulla base dei dati resi dai produttori dei detergenti;

• Elementi tessili (panni e mop) in microfibra e l’utilizzo di carrelli con secchi in plastica riciclata al 50% in peso di colori diversi in funzione d’uso;

• I prodotti di carta tessuto e il sapone lavamani devono essere Ecolabel;

• I macchinari che puliscono in aspirazione devono essere in Classe A++ per efficienza energetica e classe A per la reimissione di polveri;

• I contenitori riutilizzabili (imballaggi primari) in plastica devono essere preferibilmente costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% di peso.

L’operatore economico deve mettere a disposizione carrelli di pulizia completi degli attrezzi dei materiali e dei prodotti necessari per l’effettuazione degli interventi di pulizia.

Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzabili nell’esercizio dell’attività, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature di sicurezza, sono a totale carico dell’operatore economico, che ne garantisce l’assoluta rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e la piena efficienza; in nessun caso il personale dell’operatore economico potrà fare uso di strumenti, sostanze o altro di proprietà dell’Ente o in ogni modo esistenti presso i locali dello stesso. L’acqua e l’energia elettrica sono a carico dell’Ente.

Le pulizie dovranno essere effettuate con l’impiego di sostanze compatibili con la presenza degli ospiti nelle strutture e del personale ivi operante; al termine delle operazioni non dovranno esservi in alcun caso residui di liquidi, sostanze ed altro che possa costituire pericolo.

Nello svolgimento del servizio il personale dell’operatore economico dovrà evitare qualsiasi uso improprio di acqua, scarichi idrici, energia elettrica.

E’ vietato l’utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e in ogni caso dannose alla salute e alle cose, da parte del personale impiegato dall’operatore economico per il servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Contenitori vuoti ed altri residui derivanti dall’utilizzo delle sostanze impiegate nel servizio di pulizia, saranno smaltiti ad esclusiva cura e spesa dell’operatore economico.

I prodotti devono essere corredati, ai sensi delle vigenti norma, con particolare riferimento all’etichettatura, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modo d’uso, delle relative schede tecniche e schede di sicurezza. Non devono essere presenti bottiglie o barattoli fustini sfusi e anonimi, privi delle necessarie indicazioni e diciture.

I prodotti dovranno essere utilizzati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle norme vigenti in modo da non causare danni a chi li impiega, a terzi ed alle cose.

Essi potranno essere immagazzinati esclusivamente nei locali messi a disposizione dall’Ente. Sarà cura dell’operatore economico provvedere affinché tali locali rimangano chiusi ed inaccessibili a terzi, se non al personale dell’Ente in caso di emergenza.

ART 16. RIFIUTI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla raccolta ed al trasporto differenziato dei rifiuti dagli Uffici/Servizi/Nuclei, ai punti di raccolta e stoccaggio relativi ai rifiuti assimilabili agli urbani.

I prodotti chimici di risulta dall’effettuazione delle varie lavorazioni dovranno essere smaltiti direttamente dall’operatore economico in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità delle leggi vigenti in materia. L’eventuale costo dello smaltimento è a totale carico dell’operatore economico.

La ditta aggiudicataria dovrà comunque conformarsi ad eventuali modifiche in materia o dei protocolli aziendali dell’Ente che dovessero intervenire nel periodo contrattuale.

L’Ente provvede alla fornitura dei sacchi:

• per rifiuti di origine alimentare;

• per gli ausili per incontinenti;

• per la plastica;

• per il vetro;

mentre tutti gli altri sacchi:

per rifiuti degli uffici;

per cestini presenti nei bagni;

per i cestini nelle stanze (ove siano presenti);

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nelle aree comuni (ove siano presenti i contenitori);

sono a carico dell’operatore economico.

ART 17. PERSONALE Inquadramento contrattuale

L’operatore economico è obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il

“Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati e multiservizi” applicabile, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’operatore economico è obbligato ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti in relazione all’ubicazione del cantiere.

Gli obblighi permangono anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’operatore economico anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da loro.

Qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’operatore economico ed il proprio personale dipendente è di competenza esclusiva dell’operatore economico, riconoscendo che l’Ente è estraneo a ciò.

Doveri del personale

L’operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e agisca in ogni occasione con diligenza professionale;

- svolga il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell’orario di servizio se non preventivamente concordate;

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;

- rifiuti qualsiasi compenso o regalia;

- si adegui tassativamente alle disposizioni impartite dall’Ente (e alle norme vigenti) sulla sicurezza sul lavoro;

- mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza;

- comunichi immediatamente al coordinatore di servizio dell’operatore economico qualunque evento accidentale (es.

danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell’espletamento del servizio. Sarà cura di quest’ultimo informare con nota scritta l’Ente;

- mantenga il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documentati, fatti o notizie in genere riguardanti l’Ente;

- assicuri una corretta esecuzione del servizio, economizzando l’uso di energia elettrica, spegnendo le luci non necessarie, chiudendo le finestre e imposte al termine del lavoro, nonché provvedendo alla chiusura degli accessi. Il personale sarà ritenuto a tutti gli effetti responsabile della custodia delle chiavi;

- non crei disordine tra carte, disegni ed altra documentazione presente su scrivanie, tavoli di lavoro, ecc., non apra cassetti e armadi.

Adempimenti dell’operatore economico L’operatore economico:

- dovrà comunicare all’Ente entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento del servizio, l’elenco nominativo del personale stabilmente adibito al servizio con le relative mansioni, il livello di inquadramento e la sede in cui sarà impiegato e le ore assegnate; tale elenco deve essere aggiornato per ogni sostituzione. Questo ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati all’Ente, nonché eventualmente alle OO.SS. di categoria più rappresentative a livello provinciale, che ne facciano richiesta;

- dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;

- dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale che non dovesse essere idoneo allo svolgimento del servizio stesso, in quanto durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. L’Ente effettuerà specifica comunicazione in tal senso;

- si obbliga a garantire continuità del servizio;

- dovrà provvedere all’istruzione del proprio personale dipendente, sia di quello stabilmente adibito che di quello preposto alle sostituzioni, circa le modalità di svolgimento del servizio;

- si obbliga a tenere, presso ogni sede presso la quale svolge il servizio, un apposito registro in cui dovranno essere annotati giorno, orario di inizio e termine del servizio nonché firma del personale incaricato ad ogni inizio e fine dei turni di lavoro. Tale registro dovrà essere esibito prontamente a semplice richiesta, anche verbale, ai responsabili dell’Ente. Sono ammessi anche altri sistemi di controllo, purché assolvano lo scopo richiesto.

Formazione del personale

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Tutto il personale impiegato per l’esecuzione delle pulizie et simili, deve essere formato nel campo della pulizia e sanificazione delle strutture d’accoglienza, con particolare riferimento alle particolari caratteristiche degli ambienti oggetto del presente appalto. Detto personale deve risultare appositamente addestrato per l’esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dell’ambiente da pulire, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale, dei criteri di pulizia e sanificazione in ambito socio assistenziale e delle corrette procedure d’intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale. A tal fine l’operatore economico s’impegna ad istruire gli operatori con specifici corsi professionali all’inizio del presente appalto, ove gli interessati non possedessero già la formazione richiesta.

Tali corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto la D.Lgs. 81/2008.

L’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento del rischio.

L’Ente si impegna a fornire all’operatore economico le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali oggetto del servizio (art. 26 D.Lgs. 81/2008).

Il personale che accederà per la prima volta in un Reparto/Servizio/Ufficio, dovrà essere accompagnato dal Coordinatore del servizio dell’operatore economico che lo istruirà sulle prestazioni da svolgere nello specifico ambiente. Per almeno due turni interi di lavoro il personale nuovo sarà affiancato da un collega esperto, con costi a completo carico ed onere dell’operatore economico. Laddove i due turni di lavoro non dovessero essere sufficienti, dovrà esserne effettuato un terzo, con costi a completo carico ed onere dell’operatore economico : la necessità di tale ulteriore affiancamento sarà formalmente richiesta dall’Ente. Il mancato affiancamento comporterà l’addebito del doppio del valore delle ore in argomento. Per quanto possibile, il personale deve essere assegnato ad una struttura in forma stabile, evitando in altre parole rotazioni frequenti al fine di consentire all’interessato di apprendere le esigenze di quella determinata struttura.

ART 18. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente (IDEALSERVICE Soc. Coop., con sede in via Basaldella, 90 - 33037 Pasian di Prato – UDINE), come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato;

n. operatori CCNL mansione livello scatto anzianità ore contrattuali

settimanali

1 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 4,5

2 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 6

3 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 6

4 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 18

5 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 18

6 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 18

7 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 3 si 18

8 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 22,5

9 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 22,5

10 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 24

11 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 24

12 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 24

13 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 3 si 24

14 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 24,5

15 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 25

16 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 25

17 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 31,25

18 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 31,25

19 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 3 si 31,25

20 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 34

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21 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 34

22 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 2 si 34

23 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 3 si 34

24 multiservizi Addetto pulizie sanitarie 3 si 40

ART 19. RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO – COPERTURA ASSICURATIVA L’operatore economico è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento del servizio e per cause a questi inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose.

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’Ente o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell’operatore economico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente (salvi gli interventi in favore dell’operatore economico da parte di società assicuratrici).

Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi potessero derivare all’Ente o a terzi.

L’operatore economico, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto, apposita assicurazione come di seguito detto, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l’Ente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dal servizio di pulizia di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato e dovrà prevedere i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

RCT:

- Euro 3.000.000,00 per sinistro - Euro 2.000.000,00 per persona

- Euro 1.500.000,00 per danni a cose o animali RCO:

- Euro 2.500.000,00 per sinistro - Euro 1.000.000,00 per persona

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’operatore economico all’Ente prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Ente alle relative scadenze.

Resta tuttavia inteso che:

- detti massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’operatore economico, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’operatore economico medesimo;

- l’Ente, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino a concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all’Ente, fermo restando l’obbligo dell’operatore economico di pagare i premi alle relative scadenze della polizza;

- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso alle cose dell’Ente;

La durata della copertura assicurativa dovrà aver inizio dal primo giorno di incarico formalmente comunicato dall’Ente e termine al momento dell’accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all’esecuzione dell’appalto medesimo.

L’operatore economico è custode dei locali adibiti a deposito, spogliatoi e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà dell’Ente ed esonera la stessa per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell’Ente, in conseguenza anche di furti.

ART 20. LOCALI DELL’ENTE DATI IN USO ALL’OPERATORE ECONOMICO

L’Ente metterà appositi locali a disposizione dell’operatore economico ad uso di spogliatoio, deposito per la custodia delle macchine, degli apparecchi di pulizia e dei materiali, limitatamente al fabbisogno settimanale ed organizzazione del servizio.

Detti locali sono identificati all’interno dell’allegato A.

Gli arredi, la manutenzione e la pulizia dei suddetti locali sono a carico dell’operatore economico.

Detti locali saranno concessi in uso gratuito e le chiavi saranno a disposizione dell’operatore economico; una copia rimane in ogni caso all’Ente.

Sarà cura dell’operatore Economico dotare degli arredi necessari i suddetti locali.

I materiali e gli attrezzi non potranno essere depositati in luoghi diversi da quelli assegnati.

Il materiale, in deposito presso i luoghi dell’operatore economico, deve essere sempre in quantità minima al fine di mantenere un valore basso di rischio complessivo.

L’Ente si riserva la possibilità di effettuare tutti i controlli e gli accertamenti che riterrà opportuni sui macchinari, le

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attrezzature e i prodotti utilizzati. I controlli sui prodotti potranno riguardare sia l’idoneità dei prodotti sia la loro efficacia con la possibilità di richiederne la sostituzione qualora non fossero conformi.

L’operatore economico potrà eventualmente realizzare a proprie spese e previa autorizzazione dell’Ente, idonee soluzioni alternative, con strutture non fisse, su spazi messi a disposizione dell’Ente nelle aree perimetrali della struttura. Eventuali oneri sopportati dall’operatore economico per migliorie apportate ai locali messi a disposizione non saranno oggetto d’alcun rimborso. Al termine del contratto le migliorie saranno acquisite al patrimonio dell’Ente. Le migliorie in argomento potranno essere realizzate solo previa autorizzazione scritta ed espressa dell’Ente.

L’Ente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all’operatore economico, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell’operatore economico stesso.

Alla scadenza del contratto, i locali messi a disposizione dall’Ente dovranno essere riconsegnati nello stato originario, fatte salve le migliorie autorizzate e la normale usura. Eventuali danni riscontrati formeranno oggetto di valutazione economica ed i relativi importi saranno trattenuti sui crediti vantati dall’operatore Economico.

ART 21. SEDE OPERATIVA DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’operatore economico aggiudicatario dovrà disporre, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, di una sede operativa, localizzata entro 50 Km in linea d'aria dalla sede legale dell'Ente (via San Rocco 14, 35028 Piove di Sacco), dotata di mezzi, attrezzature, magazzini e personale, adeguati all’esecuzione del servizio.

ART 22. RAPPORTI TRA L’ENTE E L’OPERATORE ECONOMICO

I rapporti giuridico – contrattuali e le relazioni gestionali saranno effettuate secondo quanto previsto:

• dal D.Lgs 50/2016;

• dalle linee guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

• dal decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, E DEI TRASPORTI ad oggetto “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»».

L’operatore economico individua (almeno) le seguenti figure:

a. Coordinatore di servizio: coordina il personale, verifica i servizi e s’interfaccia con i referenti di servizio dell’Ente.

Rappresenta ed identifica l’attività dell’operatore economico per quanto riguarda l’espletamento generale del sistema dei servizi appaltati ed il relativo flusso informativo necessario ad un corretto controllo e gestione dell’Appalto;

b. Responsabile del servizio appaltato: interviene, decide, risponde direttamente all’Ente in merito a questioni di esecuzione del contratto per aspetti giuridico – amministrativi e gestionali ed operativi, con poteri di firma, che si possano manifestare in corso di esecuzione.

ART 23. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Ente, per mezzo di suoi incaricati, ed eventualmente qualora lo ritenga necessario alla presenza del Coordinatore di servizio dell’operatore economico, eserciterà la facoltà di controllo in merito all’esecuzione del servizio, che si esplicherà mediante la verifica di quanto indicato nel piano di lavoro e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede d’offerta (orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, accertamenti sul personale, rispetto del Piano di Sicurezza, ecc.).

Il controllo di qualità delle prestazioni, sia giornaliere sia periodiche, sarà effettuato almeno mediante schede di rilevazione o altro opportuno sistema. Tale valutazione si baserà su una griglia di 4 livelli così articolata:

1. Pulito;

2. Tracce di sporco;

3. Sporco, e/o polvere, e/o alcune ragnatele;

4. Diffusamente sporco e ragnatele evidenti;

L’operatore economico può proporre altri sistemi che saranno adeguatamente valutati.

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre adeguate schede di controllo conformi a quanto sopra riportato, secondo la proposta presentata in sede di gara, prevedendo la gestione informatica del sistema (raccolta e l’inserimento dei dati nel sistema informatico e la loro traduzione in grafici e report statistici ecc.). L’operatore economico dovrà farsi carico dell’installazione e manutenzione del sistema informatico dedicato alla gestione del sistema di controllo, alla formazione del proprio personale e del personale dell’Ente, per quanto necessario.

L’operatore economico dovrà predisporre nel progetto tecnico un sistema di autocontrollo di risultato e di processo. La documentazione utilizzata (o altro sistema), in qualunque momento, potrà essere visionata dal personale referente per il controllo del servizio dell’Ente. L’operatore economico potrà anche concordare la modalità di predisposizione di un questionario da sottoporre ai referenti, ospiti e familiari, d’intesa con gli uffici.

ART 24. INADEMPIMENTI E PENALITA’

L’Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuno, con qualsiasi modalità ed in ogni

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momento, per assicurare che da parte dell’operatore economico siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, l’Ente si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Coordinatore di servizio dell’operatore economico, l’Ente ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l’esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente per l’Ente, l’Ente provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal canone in prima scadenza.

In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni nei tempi previsti dal presente capitolato e dalla proposta progettuale dell’operatore economico, l’Ente potrà applicare una penale proporzionale all’entità dei lavori, o altro, non eseguiti e/o ritardati.

Il rapporto proporzionale è così stabilito:

1. In caso di inadempimento/inosservanza lieve o parziale degli obblighi contrattuali o di valutazione qualitative difformi dal servizio prestato, ad es. nel caso in cui la ditta dovesse risultare inadempiente in alcune forniture e prestazioni (acquisto/ripristino del materiale cartaceo, sapone, comportamento non corretto dei dipendenti), a giudizi negativi su questionari di soddisfazione: € 150,00 (centocinquanta), per infrazione oltre al ripristino dell’eventuale mancato servizio;

2. In caso di inadempimenti/inosservanze ripetute o di valutazioni qualitative difformi: € 300,00 (trecento) fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno;

3. Qualora dai controlli sull’esecuzione del servizio previsti dall’ART 23 venga riscontrato il livello “tracce di sporco”

verrà addebitata una penale pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00) al giorno per ogni stanza, locale o parte di area;

4. Qualora dai controlli sull’esecuzione del servizio previsti dall’ART 23 venga riscontrato il livello “sporco, e/o polvere, e/o alcune ragnatele” verrà addebitata una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) al giorno per ogni stanza, locale o parte di area;

5. Qualora dai controlli sull’esecuzione del servizio previsti dall’ART 23 venga riscontrato il livello “diffusamente sporco e/o ragnatele evidenti” verrà addebitata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) al giorno per ogni stanza, locale o parte di area;

6. In caso di mancato risanamento, sarà addebitata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) il giorno per ogni stanza, locale o parte di area;

7. Mancata reperibilità nelle fasce orarie indicate: € 100,00 (Euro cento/00);

8. Mancato rispetto monte ore minimo fissato: € 15,00 (Euro quindici/00) per ogni ora;

9. Mancato aggiornamento dell’elenco del personale: € 500,00.= (Euro cinquecento/00);

10. Mancata disponibilità di una sede operativa, localizzata entro 50 Km in linea d'aria dalla sede legale dell'Ente (via San Rocco 14, 35028 Piove di Sacco), dotata di mezzi, attrezzature, magazzini e personale, adeguati all’esecuzione del servizio: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ciascun giorno oltre i 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione;

11. Comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale svolgono il servizio: € 500,00.= (Euro cinquecento/00).

L’operatore economico deve in ogni caso eliminare immediatamente gli inconvenienti derivanti dagli inadempimenti, e questo indipendentemente dall’iter dell’inadempimento contestato.

L’operatore economico sarà tenuto, nei confronti dell’Ente, al pagamento degli indennizzi dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

1. grave violazione degli obblighi contrattuali;

2. sospensione o abbandono o mancata/parziale effettuazione da parte dell’operatore di uno o più servizi;

3. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio di pulizia.

Nel caso di inadempienza contrattuale, oltre all'applicazione della penale, qualora l'Ente debba provvedere alla copertura del servizio da altro fornitore sul mercato, addebita al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all’operatore economico inadempiente, al quale saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,005% e lo 0,05% dell’importo contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

L’inadempimento sarà formalmente e rapidamente contestato all’operatore economico, cui sarà consentito presentare le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, fatto salvo

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l’adeguamento immediato alle disposizioni impartite.

Nel caso in cui l’Ente non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni dell’operatore economico, ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata con decurtazione dell’importo, nella prima fattura utile o dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nell’importo originario entro il mese successivo.

ART 25. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L’importo d’aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata.

L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte, con le modalità previste dall’ ART 14.

Nel caso di servizio reso per periodi inferiori al mese, l’addebito verrà effettuato sulla base di un trentesimo (1/30) del prezzo mensile, moltiplicato per i giorni di calendario corrispondenti al periodo di servizio effettivamente reso.

La fatturazione dovrà avvenire separatamente per le tre strutture dell’Ente. Il successivo pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, mediante mandato di pagamento a 30 (trenta) giorni dal ricevimento fattura. L’Ente trasmetterà mandato di pagamento, nei tempi concordati, al Tesoriere, per importo pari alla fattura emessa dall’operatore economico. Consegnato tale mandato l’Ente non è più responsabile dei tempi d’accredito applicati dalla banca, pertanto il pagamento s’intenderà avvenuto al momento della consegna del mandato al tesoriere dell’Ente.

L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità del servizio, e previa verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (mod. DURC) da parte dell’operatore economico.

Sono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione del Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità.

Il calcolo delle prestazioni avverrà con riferimento ai prezzi contrattualmente definiti quali canoni mensili per ciascuna delle attività oggetto dell’appalto, nel rispetto delle condizioni contrattualmente definite.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFWIGJ.

L’operatore economico assumerà a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010. I pagamenti disposti dall’Ente all’operatore economico avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all’operatore economico. Allo scopo, l’operatore economico comunicherà gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART 26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Ente può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all’operatore economico la propria decisione senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

1. qualora non vengano rispettati da parte dell’operatore economico i contratti di lavoro collettivi in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;

2. dopo l’applicazione di tre penalità nel corso di un anno;

3. dopo l’applicazione di sei penalità nel corso della durata del contratto;

4. qualora le prestazioni quotidiane non siano svolte per due giorni consecutivi od il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

5. per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

6. per cessione dell’Impresa, quando l’Ente non ritenga di continuare il rapporto con il nuovo soggetto;

7. per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;

8. per cessione del contratto;

9. per tutti i motivi indicati nel presente capitolato e che qui si intendono espressamente richiamati;

10. in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L’inadempimento è contestato all’altra parte tramite email certificata (PEC), concedendo un termine non inferiore a cinque

(13)

giorni lavorativi per fornire adeguate giustificazioni. Decorso il predetto termine, qualora le giustificazioni non siano giudicate soddisfacenti, potrà essere esercitata la risoluzione.

Nei casi in cui si giunga alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’operatore economico, questo, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso d’esercizio diretto del servizio di pulizia, sia in caso di nuovo appalto.

L’operatore economico può richiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART 28. RECESSO DEL CONTRATTO

L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c. in qualunque tempo e fino alla fine del servizio.

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data del recesso.

In tal caso l’Ente si obbliga a pagare all’operatore economico un’indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestato da verbale di verifica redatto in contraddittorio con l’operatore economico;

- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite;

L’Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell’art.1373 c.c. senza che l’operatore economico possa pretendere alcunché, previa comunicazione da notificarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

ART 29. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Ente potrà ordinare ad altra Ditta – senza alcuna formalità – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Ente. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART 30. SCIOPERI

In caso di scioperi del personale dell’operatore Economico, o d’altra causa di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali: ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un servizio d’emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’operatore economico, l’Ente e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dall’Ente che provvederà alla conseguente rideterminazione del primo canone in scadenza.

ART 31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART 32. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente stesso.

ART 33. APPLICAZIONE D.LGS N. 196/2003 – INFORMATIVA PRIVACY Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, si informa che:

• Titolare del trattamento è: "Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo” (CRAUP); Via San Rocco n. 14 – 35028 Piove di Sacco (PD) nella figura del legale rappresentate pro tempore;

• Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è la società Robyone SRL nella persona di dr. Roberto

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Morello Tel. 049/0998416 Mail. [email protected] PEC: [email protected] ;

• Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento di precisi obblighi di legge;

• I dati raccolti saranno trattati per la durata di anni uno;

• Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla gara;

• Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;

Diritti degli Interessati

L’operatore economico potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

I. Di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);

II. Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);

III. Di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);

IV. Alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);

V. Di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.

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