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CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI N. 4 SEDI DELLE CONFERENZE

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CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI N. 4 SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DELL’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA. CIG 7600664A58

L’Autorità Idrica Toscana con sede legale a Firenze, Via G. Verdi n. 16 C.F.

06209860482, in persona del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane, Dr. Massimiliano Refi, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs.

267/2000 e del decreti del direttore Generale n. 58/2015 e n. 63/2016;

e

______________ con sede legale in Via ___________n. P.I. ________________

rappresentata dal Sig. ______________nato a __________ il __________e residente a ____________ in Via ____________nella qualità di legale rappresentante

Art. 1 – Norme regolatrici

1.Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Offerta economica e il Capitolato tecnico.

Art. 2 - Oggetto

1.Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

Servizio di pulizia degli immobili ad uso Uffici della sede legale e di quattro sedi delle Conferenze Territoriali. Nell’ambito di detti servizi è prevista l’erogazione delle attività con la modalità e le frequenze descritte nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1.Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche

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contenute nel Capitolato Tecnico. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Autorità, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali; L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Autorità e/o da terzi.

2.L’Autorità, per le prestazioni di cui al presente contratto metterà a disposizione dell’Appaltatore gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.

3.Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro eventualmente messi a disposizione dall’Autorità.

L’Appaltatore riconosce all’Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione del personale incaricato qualora fosse ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione del presente contratto.

4.L’esercizio da parte dell’Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di uno o più soggetti incaricati dovrà effettuare comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell’esecuzione del Contratto.

5.L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l’Appaltatore proceda alla sostituzione di uno o più soggetti incaricati senza la necessaria preventiva comunicazione all’AIT, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari, di applicare la penale di cui all’art. 16 lettera e) del presente contratto.

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6.In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 4 – Durata del Contratto

1.La durata del contratto è fissata in trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto con l’opzione del rinnovo per un anno.

Art. 5 – Importo contrattuale

1.L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all’art. 2 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, comprensivo dell’importo relativo al rinnovo per un anno, viene determinato in

€____________________, (__________________) oltre IVA di legge, di cui € per ciascuna annualità __________________(_________________), oltre I.V.A. di legge.

2.L’Autorità Idrica Toscana dichiara che la spesa di € _____________

(______________________) IVA inclusa, è stata regolarmente impegnata sul bilancio di previsione 2018/2020, come da Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane n.__/2018 - impegno n. ____________.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1.L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2.L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili,

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alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3.L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1.L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’Autorità.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti.

2.In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.

3.L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.

4.Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

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Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1.I dati personali forniti dall’operatore economico__________________ sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa.

2.L’Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell’Autorità; ai legali incaricati di tutelare l’Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

3.Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4.I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione. All’interessato spettano i diritti di cui agli

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artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

1.Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’Autorità e/o di terzi.

2.L’Appaltatore dovrà stipulare/esibire polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) per la durata del presente contratto.

3.Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 – Subappalto

1.Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

2.Ovvero

3.Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

--- --- 4.L’Autorità e l’Appaltatore garantiscono il rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’Appaltatore

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si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

3.In caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 12 – Cauzione definitiva

1.A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € ___________________ (in lettere__________________), resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell’Autorità.

2.La cauzione definitiva ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

3.La cauzione definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione

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del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4.La cauzione definitiva è svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice.

5.L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 16 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

1.L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r o PEC (se posseduta dall’Appaltatore).

2.Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità. In caso di recesso dell’Autorità, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte e collaudato secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulle attività già eseguite.

Art.14 – Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’AIT ha diritto di

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recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso.

2. In ogni caso, l’AIT potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’AIT che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa AIT potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC . Art. 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del Codice, a Istituti bancari, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore.

3. Le cessioni dei crediti devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991.

4. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.

5. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente

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articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 – Penali

1.Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale l’Ente applicherà all’impresa:

a) una penale per singolo evento pari a € 100,00 in caso di mancato espletamento del servizio con cadenza periodica settimanale o inferiore;

b) una penale per singolo evento pari a € 50,00 in caso di espletamento del servizio non conforme o non completo rispetto a quanto disposto dagli allegati al presente capitolato;

c) una penale per singolo evento pari a € 80,00 in caso di mancato espletamento del servizio di pulizia periodica con cadenza superiore a quella settimanale;

d) una penale per singolo evento di € 30,00 in caso di utilizzo di prodotti diversi da quelli richiesti;

e) una penale per singolo evento pari a € 50,00 ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto o mancata comunicazione di sostituzione di uno o più addetti;

f) una penale per singolo evento pari a € 50,00 ove risulti che il personale non indossi idonea divisa e/o non abbia esposto il tesserino di riconoscimento;

g) una penale per singolo evento pari a € 30,00 nel caso in cui nella sede legale o nelle Conferenze Territoriali si rilevi il mancato rifornimento dei prodotti di cui all’articolo 14 lettera E del presente Capitolato;

h) una penale pari ad € 50,00 nel caso in cui sia rilevata la mancata compilazione

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mensile dell’allegato 2 per una sede. Nel caso in cui la mancata compilazione riguardi più di una sede la penale di € 50,00 è applicabile per ciascuna sede per la quale manca la compilazione.

i) una penale pari ad € 30,00 nel caso in cui sia rilevata l’incompleta compilazione mensile dell’allegato 2 per una sede o per le sedi territoriali. Nel caso in cui l’incompleta compilazione riguardi più di una sede la penale di € 30 è applicabile per ciascuna sede per la quale è incompleta la compilazione;

j) una penale pari ad € 50,00 nel caso in cui sia rilevato il mancato utilizzo del badge nel mese di riferimento. Nel caso in cui il mancato utilizzo riguardi più di una sede la penale di € 50,00 è applicabile per ciascuna la sede nella quale si è verificato il mancato utilizzo;

k) una penale pari ad € 30,00 nel caso in cui sia rilevato il non corretto utilizzo del badge nel mese di riferimento. Nel caso in cui il non corretto utilizzo riguardi più di una sede la penale di € 30,00 è applicabile per ciascuna la sede nella quale si è verificato il non corretto utilizzo;

l) una penale per singolo evento di € 30,00 qualora si rilevi che il servizio non è effettuato nella fascia oraria prevista e non sia stata chiesta preventiva autorizzazione all’Ente.

2.Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione.

L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell’esecuzione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate su proposta del

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RUP.

3.Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento

1.L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

2.In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o PEC (se posseduta dall’appaltatore), nei seguenti casi:

a) Frode nell’esecuzione del servizio;

b) Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;

c) Cessione del contratto a terzi;

d) Violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi e assistenziali e) Mancato rispetto condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3);

f) Violazione degli obblighi di riservatezza (art.7);

g) Ritardo superiore a 15 giorni;

h) Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;

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i) Mancato rispetto dei codici di comportamento (art. 24);

j) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

3.Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4.In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

Art. 18 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare

1.Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

2.Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3.Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

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Art. 19 – modifiche al contratto

1. Per le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia si applica il disposto dell’art. 106 del Codice.

Art. 20 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1.L’Autorità nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2.Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione, prima di procedere al pagamento di ogni singola fattura.

Art. 21 – Verifiche

1.Saranno sottoposti a verifica i servizi di pulizia con cadenza settimanale e quelli con cadenza diversa.

2.Qualora, dagli accertamenti effettuati in sede di verifica, i servizi non risultassero conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico, l’Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Direttore dell’esecuzione che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine il Direttore dell’esecuzione procederà ad una seconda verifica.

Art. 22 – Fatturazione e pagamenti

1.L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolare erogazione del servizio, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).

2.Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’imponibile netto di

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ciascuna fattura emessa l’Appaltatore opererà una ritenuta dello 0,50%; tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte dell’AIT dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

3.Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all’art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011. A tal uopo si fa presente che il codice univoco dell’ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell’Autorità Idrica Toscana è UF345N e la denominazione dell’ufficio è Uff_eFatturaPA.

4.Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG, il numero di impegno di spesa, la descrizione delle attività svolte, il periodo di competenza, la dicitura “split payment”.

5.L’Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore con apposita dichiarazione.

6.L’Aggiudicatario prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere dell’Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

7.Le fatture vengono emesse con cadenza trimestrale.

Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore

1.Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

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2.Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. (clausola sociale).

3.L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

4.L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5.L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Autorità, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

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6.L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 24 – Codici di comportamento

1. La Società sopra rappresentata dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Autorità approvato in ultimo con Decreto n. 79/2017.

2. La Società si impegna, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, a rispettare i suddetti codici pena l’applicazione del comma 3.

3. L’Autorità Idrica Toscana potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto la società dichiara il rispetto della misura di prevenzione obbligatoria indicata al punto 6.2 del PTPC 2018/2020 approvato con delibera Assemblea AIT n. 4/2018, attuativa di quanto previsto all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 25 – Controversie

1.Ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente incarico viene devoluta alla competenza del Tribunale ordinario di Firenze.

Art. 26 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali sono a carico della Società incaricata.

2. Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, come prescritto dall’art. 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. La Società, ha

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prodotto copia del modello F23 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo.

Art. 27 – Registrazione

1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 1, lett. b) della tariffa parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986”.

2. Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente contratto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.

82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013

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Per l’Appaltatore

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