• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ATTIVITA UFFICIO O ISTITUZIONALI. * * * * * * * * * * * *

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ATTIVITA UFFICIO O ISTITUZIONALI. * * * * * * * * * * * *"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

REP. N.

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ATTIVITA’

UFFICIO O ISTITUZIONALI.

* * * * * * * * * * * *

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, da valere ad ogni effetto di legge: ---

TRA

La Cooperativa ABI COOP PIACENZA SCRL (C.F. 00275510337) con sede a Piacenza in via E. Carella 14, in persona del Sig. _____________ nato a ______ il _________(C.F. __________) nella sua qualità di __________________________, a tanto autorizzato da delibera dell’Assemblea n. ____ del _____; locatore, da una parte;---

E

il COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA con sede a Fiorenzuola d’Arda (PC) in Piazzale San Giovanni n. 2 (C.F. 00115070336) in persona del ___________________, nato a _____________ (PC) il __________ (C.F.

_______________________), che interviene in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell’interesse del Comune di Fiorenzuola d’Arda, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, in forza di Decreto emesso dal Sindaco di Fiorenzuola d'Arda in data 29 giugno 2018 n. 34 e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _________ in data _____________, esecutiva; conduttore, dall’altra parte.--- PREMESSO CHE: --- - con scrittura privata stipulata in data 18 gennaio 2007, registrata a presso l’Agenzia delle Entrate di Piacenza il 26 gennaio 2007, al N. 801, Serie 3, si

(2)

conveniva di affittare dalla Cooperativa Abi Coop Piacenza scrl due unità immobiliari autonome e distinte tra loro, poste nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) in Via Tolla 1-3, piano terreno, della superficie di mq 112 ciascuna, censite rispettivamente, al N.C.E.U. Foglio 39, Mappale 1256, sub. 66 Cat. C1 , identificata come Ufficio “B” posta tra i numeri civici 1/a e 1/b, e al N.C.E.U. Foglio 39, Mappale 1256, sub. 65 Cat. C1, identificata come Ufficio “C” posta tra i numeri civici 3/c e 3/d, per un canone complessivo annuo pari ad Euro 12.000,00 più IVA, al fine di destinarle ad uso attività d’ufficio o istituzionali del Comune di Fiorenzuola d’Arda, per un periodo di anni sei decorrenti dal 1° gennaio 2007, e automaticamente rinnovabile per lo stesso periodo;--- - con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __________, esecutiva, si determinava di prendere in locazione dalla Cooperativa Abi Coop Piacenza scrl, le due unità immobiliari poste nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), come sopra identificate, da destinarle ad uso attività d’ufficio o istituzionali del Comune di Fiorenzuola d’Arda, per il periodo di anni sei a partire dal 1° gennaio 2019, fino al 31 dicembre 2024, per un canone annuale di Euro 11.100,00 (undicimilacento/00),

approvando contestualmente il relativo schema di

contratto;--- Ciò premesso, tra le parti contraenti SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: - ART. 1 - OGGETTO.--- La Cooperativa Abi Coop Piacenza scrl, in persona dell’intervenuto suo rappresentante Sig. ____________, cede in locazione al Comune di Fiorenzuola d’Arda, che a mezzo del proprio rappresentante ___________________ accetta, le due unità immobiliari poste nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) in Via Tolla 1- 3, di mq. 112 ciascuna, censite rispettivamente al N.C.E.U. Foglio 39, Mappale

(3)

1256, sub. 66 Cat. C1 , identificata come Ufficio “B” posta tra i numeri civici 1/a e 1/b, e al N.C.E.U. Foglio 39, Mappale 1256, sub. 65 Cat. C1, identificata come Ufficio “C” posta tra i numeri civici 3/c e 3/d.--- ART. 2 – USO E DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE.--- Gli immobili oggetto della presente locazione, saranno destinati esclusivamente allo svolgimento di attività d’ufficio o comunque istituzionali del Comune di Fiorenzuola d’Arda, specificatamente: attività educative diurne rivolte a minori in carico al servizio sociale territoriale.--- E’ fatto espresso divieto di utilizzare i locali per scopi diversi da quelli sopra articolati, e di modificare, anche parzialmente, l’attuale destinazione.--- Il Conduttore dichiara di essere nel possesso dell’immobile, consegnato dalla proprietà in buono stato locativo all’inizio del rapporto contrattuale inter partes nel 1989, e precisa che lo stesso è oggi in buono stato di conservazione e idoneo al corretto svolgimento delle attività preposte.---

Il Conduttore si assume ogni responsabilità nell’utilizzo dell’immobile, e sin da ora espressamente manleva la parte locatrice ed i suoi aventi causa da qualsiasi responsabilità comunque connessa all’attività esercitata nei locali presi in locazione e/o comunque da essa dipendente e conseguente sia nei confronti di terzi che nei confronti della Pubblica Amministrazione.--- E’ vietata la sublocazione, anche parziale, delle unità immobiliari.--- ART. 3 – DURATA.--- La locazione viene fatta per un periodo di anni sei decorrenti dalla data del 1°

gennaio 2019, rinnovabile per uguale periodo, e stipulato nella stessa forma del presente contratto, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.---

(4)

Il Conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.--- Il Locatore può recedere dal contratto alla fine della prima scadenza, previa comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza, e nei soli casi contemplati dall’art. 29 della L.

392/1978.--- Disdetta e diniego di rinnovazione, possono essere esercitate anche in relazione ad uno soltanto dei due locali concessi in locazione.--- ART. 4 – CANONE.--- Il canone annuo complessivo, per entrambe le unità immobiliari, che il Comune di Fiorenzuola d’Arda, Conduttore, deve versare al Locatore, è stabilito tra le parti in Euro 11.100,00 (undicimilacento/00) più IVA.---Il pagamento del canone sarà effettuato in due rate semestrali anticipate, di pari importo, con scadenza entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, mediante bonifico bancario, secondo le coordinate bancarie indicate.--- Il canone di locazione di cui sopra, verrà revisionato annualmente, a partire dal secondo anno, in misura non superiore al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, fatte salve diverse disposizioni normative.--- ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE.--- Sono a carico del Conduttore tutte le spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, servizio di pulizia, spurgo fosse biologiche, tassa sui rifiuti solidi urbani, ed eventuali ulteriori spese di gestione delle parti comuni dell’edificio, se esistenti.--- Rimangono inoltre a carico del Conduttore eventuali oneri e spese di adeguamento

(5)

dei locali a prescrizioni richiese da Pubbliche Amministrazioni.--- Il fabbricato in oggetto è stato costituito Condominio, con la denominazione di

“Condominio Parcovest”, ad entrambe le unità immobiliari oggetto del presente contratto definite come Ufficio “B” e Ufficio “C”, corrispondono n. 38,07 millesimi generali. Il consumo dell’acqua è ripartito in base al numero di persone, pertanto, a ciascuno degli immobili, competono convenzionalmente tre persone.--- Il Conduttore è inoltre tenuto al rispetto del Regolamento di condominio e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché al pagamento delle spese condominiali di propria competenza.--- Il Conduttore è tenuto a consentire l’accesso all’unità immobiliare da parte del Locatore o di suoi incaricati, ove questi ne abbiano ragione.--- ART. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.--- L’immobile viene concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ogni attività di manutenzione straordinaria è a carico del Locatore ai sensi di Legge. Tutte le attività di manutenzione ordinaria, eventualmente necessarie, saranno a carico del Conduttore.--- Il Conduttore è tenuto a conservare e custodire l’immobile oggetto della presente locazione con la dovuta diligenza.--- Il Conduttore, previa autorizzazione scritta da parte del Locatore, avrà la facoltà di eseguire, a propria cura e spese, ogni e qualsiasi modifica alle strutture, addizione o miglioria che intenderà effettuare all’immobile, finalizzata ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche.--- Ogni modificazione dovrà essere eseguita a regola d’arte, senza alterare le strutture

(6)

portanti del fabbricato. In ogni caso dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative e previo ottenimento delle prescritte licenze ed autorizzazioni.--- Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni ecc.. effettuate in accordo fra le parti, resteranno acquisite dal Locatore senza che questi debba pagare rimborsi spese o indennità alcuni, salvo quelle eventualmente concordate dalle parti, e fatto salvo il diritto a pretendere la rimessa in ripristino dell’immobile nello stato quo ante.--- ART. 7 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE.--- Ai sensi del Codice Civile, il Conduttore è responsabile di eventuali danni diretti o indiretti inerenti l’utilizzo dell’immobile nello svolgimento dell’attività di cui al presente atto. A tal proposito, il Conduttore dichiara che è in essere una polizza assicurativa emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, n. ILIE000344, in corso di validità, a copertura dei rischi a proprio carico, derivanti da proprietà o conduzione e/o uso, ivi compresi quelli ex art. 1588 C.C. , a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati ecc. --- ART. 8 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.--- Il Conduttore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.

192, come da ultimo modificato dall’art. 6 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e s.m, da atto di aver ricevuto dal Locatore le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordina all’attestazione della prestazione energetica della porzione di immobile oggetto del presente contratto di locazione. L’attestato di prestazione energetica (APE), relativo all’unità immobiliare oggetto di locazione, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso ma conservato agli atti dell’Ufficio proponente.--

(7)

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.--- Le parti convengono che in caso di inadempienza dovuta al mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o degli oneri accessori, trascorsi venti giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto per fatto e colpa della parte conduttrice, con il conseguente obbligo al risarcimento degli eventuali danni e pagamento del dovuto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Qualora la parte locatrice non si avvalesse della clausola risolutiva espressa di cui sopra, il ritardato pagamento del canone di locazione e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo, darà luogo alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del 15% annuale e comunque a quella imperativa di legge. --- Le parti convengono inoltre che il contratto si intende risolto per gravi inadempienze da imputarsi alla parte locatrice.--- ART. 10 – FORO COMPETENTE.--- In caso di controversie tra le parti è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Piacenza.--- ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI.--- Il presente contratto di locazione ha per oggetto beni immobili strumentali, pertanto il Locatore, ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972, dichiara espressamente di volersi avvalere dell’opzione per il regime di imponibilità IVA, pertanto il presente contratto è soggetto a IVA di legge.--- Il presente contratto verrà registrato, ai sensi dell’art. 5 Tariffa Parte I D.P.R. n.

131/1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, ad esclusione delle imposte di bollo che spettano al Conduttore, sono a carico dei Locatori e del Conduttore in parti uguali, a norma di legge.--- ART. 12 – NORME FINALI.---

(8)

Nel caso in cui il Locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al Conduttore con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 392/1978.--- Il Conduttore ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi della stessa Legge di cui sopra.--- Il presente contratto sostituisce integralmente il precedente contratto di locazione richiamato in premessa, e suoi successivi rinnovi.--- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia e alle norme del Codice Civile. -- I contraenti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione, Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679.--- Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in due originali, il giorno ____________

Per ABI COOP PIACENZA SCRL – Locatore ____________________________

per il COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA – Conduttore ____________________________

Agli effetti dell’art. 1341 C.C. le parti dichiarano di avere letto tutte le condizioni di cui al presente contratto, di approvare specificatamente ed in particolare di accettare, rejetta sin d’ora ogni reciproca eccezione, le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12.

Fiorenzuola d’Arda, ______________

(9)

Per ABI COOP PIACENZA SCRL - Locatore

____________________________________

per il COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA – Conduttore

__________________________________

Riferimenti

Documenti correlati

-con riguardo alla conformità degli impianti alle normative vigenti il conduttore dovrà procedere all’effettuazione dei lavori a sua cura e spese al fine di

Fermo restando quanto previsto all’articolo 1591 Codice Civile, al termine della locazione, in caso di ritardata restituzione delle porzioni locate rispetto alla data di

Il trattamento dei dati personali è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali di cui al paragrafo 3 lettera a) data la sua essenzialità al fine di

Le Parti convengono che la Parte Conduttrice non sarà tenuta, neppure in parte, alla riduzione in pristino dell'Immobile - con riferimento alle eventuali migliorie, modifiche

23 per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in aualsias i momento la parte locatrice dichiara di esercitare l'opzione

L’Utilizzatore, qualora abbia regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti del Concedente avrà il diritto di acquistare il bene

2. Presupposto per la sottoscrizione del verbale di presa in con- segna e collaudo è che l’immobile abbia i requisiti necessari per l’ottenimento dell’agibilità e la

L’inadempimento da parte della Conduttrice al pagamento di qualsiasi importo dovuto alla Locatrice ai sensi del presente Contratto oltre al suddetto termine di tolleranza, dà luogo