NOTA INFORMATIVA C.V.T. AUTOVETTURE
Introduzione
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall’ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
In relazione ai diversi tipi di veicolo, relativamente alla garanzia R.C.A., PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL’IMPRESA è POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall’impresa.
GLOSSARIO
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio
Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione Contratto: il documento che prova il contratto di assicurazione
Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’assicurato per ogni sinistro
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili Invalidità permanente: la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione
Legge: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società
Proprietario: l’intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento
Scoperto: percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’assicurato Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
Società: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell’art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto
I. Informazioni sull’impresa di Assicurazione A. Informazioni generali
Dati Societari
La Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – t el. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail:
[email protected] . Autorizzazione all’esercizio dell’impresa
La Società è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. E’ iscritta all’albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.
B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.244 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.077 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,21 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
II. Informazioni sul contratto Rinnovo del contratto/Disdetta
Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. In tal caso non verrà prestata la copertura assicurativa fino al 15° giorno dalla scadenza del contratto (si rimanda a ll’art. 5 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
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A. Coperture assicurative offerte
INCENDIO
Oggetto del contratto
La Società garantisce all’assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di incendio, esplosione del carburante del serbatoio o azioni di fulmini (si rimanda all’art. 19 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Se espressamente richiamato in polizza la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di:
• trombe d’aria, uragani, bufere e tempeste, grandine, alluvioni e inondazioni, frane e smottamenti. Attenzione: la garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati in polizza (si rimanda agli art. 20 e 20 bis delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio).
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.
Attenzione: la garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati in polizza (si rimanda all’art. 20 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio).
Limitazioni ed esclusioni
Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all’art. 21 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Assicurazione parziale
Attenzione: se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all’art. 14 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio)
FURTO
Oggetto del contratto
La Società garantisce all’assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di furto o rapina (si rimanda all’art. 23 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Limitazioni ed esclusioni
Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all’art. 25 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Franchigie, scoperti e massimali
Attenzione: la garanzia può prevedere l’applicazione di uno scoperto e relativo minimo indicati in polizza. Lo scoperto varia a seconda delle differenti tipologie contrattuali prescelte dal contraente (si rimanda all’art. 24 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Esemplificando: se in polizza è indicato lo scoperto 10% del danno con il minimo di 150 € (cod. 10150), in caso di danno al veicolo per furto parziale pari a 500 €, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a 350 €, ossia l’ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo di scoperto (150 €). Dall’ammontare del danno viene tolto il minimo di scoperto (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest’ultima applicata al danno da luogo ad uno scoperto (50 €) inferiore al minimo previsto dalla garanzia (150 €).
Assicurazione parziale
Attenzione: se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all’art. 14 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio)
KASKO
Oggetto del contratto
La Società garantisce all’assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni, avvenuti durante la circolazione, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato – Kasko collisione – oppure, di collisione, urto e ribaltamento – kasko totale – (si rimanda all’art. 28 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Limitazioni ed esclusioni
Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all’art. 30 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Franchigie, scoperti e massimali
Attenzione: la garanzia può essere prestata con lo scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta indicati in polizza (si rimanda all’art. 29 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Esemplificando: per la forma con scoperto e relativo minimo vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia furto. Nel caso invece della franchigia assoluta: se in polizza è indicata la franchigia assoluta del 10% e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è pari a 10.000 €, in caso di danno al veicolo da collisione pari a 5000 €, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a 4000 €, ossia l’ammontare del danno (5000 €) dedotta la franchigia assoluta (1000 €) determinata applicando la percentuale pattuita contrattualmente (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (10.000 €).
Assicurazione parziale
Attenzione: se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all’art. 15 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio)
PACCHETTI
Oggetto del contratto
La Società, a seconda del pacchetto di garanzie scelto dall’assicurato e indicato in polizza, garantisce all’assicurato stesso la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui si verifichi uno degli eventi specificati nelle condizioni di polizza come ad esempio la rottura dei cristalli (si rimanda dall’art 38 all’art. 89 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio),
Franchigie, scoperti e massimali
Attenzione: la garanzia è prestata a massimale, che varia a seconda del pacchetto e della singola prestazione. Per talune garanzie oltre al massimale è operante anche una franchigia fissa ed assoluta (si rimanda dall’art 38 all’art. 89 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Esemplificando: in polizza è indicato il pacchetto “specialplus”. Se il costo del nuovo cristallo è inferiore a 750 € e la sostituzione viene eseguita presso un centro tra quelli indicati (es. CarGlass o DoctorGlass), lo stesso sarà sostenuto interamente dalla Società. Qualora fosse superiore (es. 800 €) il costo a carico dell’assicurato sarà pari a 50 €
PROTEZIONE CONDUCENTE Oggetto del contratto
La Società assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in polizza subisca un infortunio tale da provocare un’invalidità permanente o il decesso in conseguenza di fatti connessi alla circolazione stradale. La copertura infortunio è operante qualora l’assicurato subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private. Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli uso promiscuo ed autocarri fino a 3.500 kg e camper, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria (si rimanda all’art. 1 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Se espressamente indicato in polizza la Società corrisponde un’indennità giornaliera in caso di ricovero (si rimanda all’art. 17 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Limitazioni ed esclusioni
Attenzione: la garanzia non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports, da stato di ebbrezza, utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope e di una delle circostanze elencate all’art. 2 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente.
L’assicurazione vale per persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti (si rimanda all’art. 3 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Franchigie, scoperti e massimali
Attenzione: al verificarsi di un infortunio compreso nell’assicurazione, l’assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato all’art. 10 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Esemplificando:
somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: 100.000 €
nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino a 50.000,00 €; franchigia del 3% sulla parte eccedente.
In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l’indennizzo dovuto all’assicurato è pari complessivamente a 8.500,00 € così calcolato:
- sul primo scaglione di somma assicurata (fino a 50.000,00 €) l’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata, quindi 50.000 x 10% = 5.000,00 €;
- sulla parte di somma assicurata eccedente pari a 50.000,00 € l’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto 50.000 x (10% – 3%) = 3.500,00 €
B. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Attenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (si rimanda all’art. 2 delle condizioni di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
C. Aggravamento e diminuzione del rischio
Relativamente alle garanzia diverse dall’R.C.A. l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (si rimanda all’art.. 2 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Esemplificando: l’assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a tentato furto e l’assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto
D. Premi
Pagamento del premio
Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente della Società;
• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l’agente in qualità di agente della Società;
• contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Frazionamento
Non è ammesso il frazionamento del premio.
E. Recesso
La società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l’agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio (si rimanda all’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l’Agenzia o non accetti la proposta di rinnovo, il contratto si intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto più alcun effetto.
In ogni caso il pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni.
F. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di 10 anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)
G. Regime fiscale
Il premio relativo alle altre garanzie è soggetto all’imposta nella misura del:
Aliquota Garanzia
2,5% Protezione conducente
13,5% Incendio, furto, kasko e pacchetti
III. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
H. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo Denuncia di sinistro
Attenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società:
- entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie incendio, furto e kasko e pacchetti (si rimanda agli artt. 13 e 36 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio);
- entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie protezione conducente (si rimanda all’art. 5 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio ).
Determinazione, liquidazione e pagamento del danno
Per la determinazione dell’ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto:
- negli artt. 14, 16 e 18 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per le garanzie incendio, furto, e kasko;
- nell’art. 37 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per le garanzie pacchetti;
- negli artt. 6 e 9 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per la garanzia protezione conducente.
Centri di liquidazione
Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.cattolica.it
I. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354
E-mail: [email protected]
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza o nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/4213 3206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.
K. Arbitrato
Relativamente alle garanzie diverse dall’R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l’ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l’agenzia cui è assegnato il contratto (si rimanda all’art. 16 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio; relativamente alle gar. protezione conducente si rimanda all’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione NOIAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio).
Attenzione: è’ fatta salva la facoltà per l’assicurato di ricorrere all’autorità Giudiziaria..
Cattolica assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista