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Assicurazione contro i danni

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Academic year: 2022

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Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Guasto macchine”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E’ un’Assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Danni di Guasto a macchinari ed impianti industriali.

Dove vale la copertura?

 Sezione danni: L’assicurazione vale per i danni ai beni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.

Che cosa non è assicurato?

Sezione Danni:

 Macchinari ed impianti industriali non collaudati e pronti all’uso;

 Macchinario da cantiere.

Che cosa è assicurato?

 Sezione danni: I danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da guasti meccanici ed elettrici di origine endogena.

L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate puntualmente indicate nella Scheda di Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In corso di contratto l’Assicurato deve provvedere:

 ad una accurata revisione periodica dei motori elettrici trifase con potenza superiore a 750/1000 KW;

 ad una accurata revisione periodica dei motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW;

 a ispezioni e revisioni, periodiche e secondo determinate modalità, dei gruppi dei gruppi turbogeneratori a vapore e idraulici.

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione.

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Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In assenza di disdetta, inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005,

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.208 milioni di euro;

- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;

- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.102 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.852 milioni di euro;

- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.283 milioni di euro;

- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.207 milioni di euro;

- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.207 milioni di euro;

ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 183%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto “Guasto Macchine”

26/09/2020 – Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

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Che cosa è assicurato?

L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente

Sezione Danni La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da guasti meccanici ed elettrici dove per guasto di deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto dovuto a:

 imperizia, negligenza;

 difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;

 incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;

 caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;

 effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio;

deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio; qualsiasi altro evento che non sia altrimenti escluso.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

(alcune garanzie sotto riportate sono opzioni di cui la Società valuterà discrezionalmente la concedibilità) Sezione Danni

Spese di demolizione e sgombero

L’Impresa indennizza i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate che risultassero danneggiate a seguito di sinistro inden- nizzabile.

Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

L’Impresa rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai beni assicurati.

Maggiori costi per trasporto aereo

L’Impresa indennizza i maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai beni assicurati

Opzioni valide per Enti specifici Danni da

inondazione, allagamento e impantanamento

L’Impresa indennizza i danni di inondazione, allagamento ed impantanamento alle centrali idroelettriche purché tali danni siano conseguenti ad una rottura indennizzabile a termini di polizza delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o

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Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi  Macchinari che non siano stati collaudati e che non siano pronti per l'uso cui sono destinati;

 Macchinari che non possiedono un contratto di manutenzione con ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario;

 La mazza battente e il blocco incudine dei magli;

 Gli scardassi;

 La fuoriuscita di masse in fusione;

Le tele e i vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni generali Sono esclusi i danni:

 di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, caduta aeromobili, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;

 dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;

 causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza oppure dell’inserimento in garanzia delle cose assicurate;

 alla singola cosa danneggiata per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, l’installatore o il fornitore della cosa stessa;

 per i quali deve rispondere per contratto la ditta che effettua la manutenzione o l’assistenza tecnica;

 dovuti ad esperimenti, tests, e/o prove eseguiti in condizioni determinanti il superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici della macchina o impianto, prescritti dalla casa costruttrice;

 di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

 ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, nelle centrali

idroelettriche

delle pompe di accumulazione.

Impianti a fune per trasporto pubblico di persone

L’impresa indennizza i danni agli impianti a fune per trasporto pubblico di persone:

 dovuti all’azione meccanica del fulmine, a franamento, a caduta di massi, a valanga o slavina, alla pressione della neve, ad allagamento e tromba d’aria;

 dovuti alle prove di carico e frenatura anche se disposte dalle competenti Autorità;

 alle funi.

Materiali refrattari e filtri

L’Impresa indennizza i danni subiti da materiali refrattari e filtri purché siano conseguenti ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito le altre componenti dell'impianto o macchinario assicurato.

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catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici e quant'altro di simile;

 a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori e negli interruttori;

 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a normali lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

 verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, impantanamenti, a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, vento e grandine, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, caduta di massi, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

 causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, requisizioni, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

 causati da atti dolosi a chiunque riferibili, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

 verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono altresì escluse, salvo che non siano altrimenti richiamate come opzioni con pagamento aggiuntivo:

 Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Esclusioni per specifiche garanzie Esclusioni spese

demolizione sgombero Sono escluse le spese per sgomberare i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 915/82 e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche /integrazioni.

Esclusioni Cyber Risk Sono esclusi i danni derivanti da:

 manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

 impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:

o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;

o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;

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o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

 danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;

causati da modifica o alterazione ai programmi dovute a:

 funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;

 trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

 utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

 qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);

 violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Sono altresì escluse le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

 computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);

 accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

 cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

DELIMITAZIONI per specifiche garanzie (quando presenti) Trasformatori e

Alternatori L’Impresa indennizza i danni agli avvolgimenti e ai pacchi lamellari di trasformatori e di alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene conteggiato nella misura del 5%, per ogni anno o frazione di anno oltre il dodicesimo, con il massimo del 50%.

Nastri trasportatori L’Impresa indennizza i danni ai nastri trasportatori non metallici, tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Turbine a gas L’Impresa indennizza i danni alle palettature delle turbine a gas e alle altre componenti presenti lungo il circuito dei gas caldi aventi una vita media stimata inferiore a quella della turbina stessa, tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro.

Motori endotermici L’Impresa indennizza i danni alle camicie smontabili e alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, dei motori endotermici, tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro.

Motori endotermici Limitatamente ai motori endotermici l’indennizzo relativo alle camicie smontabili e alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.

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SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO Sezione Danni

Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato nella scheda di Polizza. Per alcune garanzie è inoltre previsto un limite di indennizzo.

Spese di demolizione e sgombero Limite di indennizzo Maggiori costi per lavoro straordinario,

notturno, festivo e trasporto a grande velocità Limite di indennizzo Maggiori costi per trasporto aereo Limite di indennizzo

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso all’ Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure all’Impresaentro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Inoltre, per i danni causati da atti presumibilmente dolosi, deve anche fare, entro i cinque giorni successivi, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa.

Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Franchigia prevista in Polizza per la causale di danno: 150,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 4.850,00 euro

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%

- Minimo scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 0,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 3.750,00 euro

(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro) Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%

- Minimo scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 250,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 3.750,00 euro

(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro. L’importo % dello scoperto (1.250,00 euro) è superiore all’importo del minimo scoperto (250,00 euro), pertanto ai fini dell’indennizzo prevale l’importo % dello scoperto.

Danno indennizzabile di 5.000,00 euro

- Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25%

- Minimo scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 2.000,00 euro - Importo liquidato al Contraente: 3.000,00 euro

(così calcolato: 5.000,00 euro a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero 1.250,00 euro. L’importo % dello scoperto (1.250,00 euro) è inferiore all’importo del minimo scoperto (2.000,00 euro), pertanto ai fini dell’indennizzo prevale l’importo del minimo scoperto.

Avvertenza: se il valore degli enti assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore a NUOVO effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la cosiddetta “regola proporzionale” e l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.

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Assistenza diretta / in convenzione

Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti / strutture convenzionate con l’Impresa.

Gestione da parte di altre imprese Non prevsita

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell’Art. 2952 Cod. Civ.

Dichiarazioni inesatte e

reticenti Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione

dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, di una modifica del contratto di manutenzione con conseguente riduzione degli interventi previsti) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Obblighi dell’Impresa Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a imprese industriali che, a seguito acquisto di nuovi macchinari, desiderano assicurarne i guasti meccanici ed elettrici .

Quando e come devo pagare?

Premio In caso di aggiornamenti della somma assicurata o di proroghe di copertura L’Impresa emetterà appendici temporanee di regolazione premio.

Rimborso

Recesso in caso di sinistro

Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione In caso di inattività per cause diverse da quelle previste dalla polizza, l’assicurazione può essere sospesa fino al momento in cui l’attività viene in tutto o in parte ripresa.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo

la stipulazione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

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Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 13%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;

 tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami.

L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è

opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito della Società www.allianz.it alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:

-nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

-individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

-breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

-copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).

Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria.

Risoluzione delle liti transfrontaliere

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il

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contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 276 - 02 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

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Servizio Clienti

-111

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Glossario

-O18

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assicurativi n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, imprevisto ed accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

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Condizioni di assicurazione

-O18

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assicurativi n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte

integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

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4. CONDIZIONI PARTICOLARI

(OPERANTI SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA) 8

5. NORME IN CASO DI SINISTRO

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Condizioni di assicurazione

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1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)

Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare approvate da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave. In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Condizioni di assicurazione

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Art. 1.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.9 - Diritto di ispezione

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Onere della prova a carico dell'Assicurato

In tutti i casi in cui l'Impresa rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella Polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia di Polizza è a carico dell'Assicurato che intende far valere il diritto all'indennizzo.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza con i limiti, le franchigie, gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti ai macchinari assicurati, posti nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da guasti meccanici ed elettrici verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

I macchinari si intendono assicurati purché collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Per GUASTO si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:

a) imperizia, negligenza;

b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;

c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;

d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;

e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;

qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate all'articolo 2.2 - Esclusioni.

Art. 2.2 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:

a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, caduta aeromobili, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;

b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;

c) causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della Polizza oppure dell'inserimento in garanzia delle cose assicurate;

d) alla singola cosa danneggiata per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, l'installatore o il fornitore della cosa stessa;

e) per i quali deve rispondere per contratto la ditta che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;

f) dovuti ad esperimenti, tests, e/o prove eseguiti in condizioni determinanti il superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici della macchina o impianto, prescritti dalla casa costruttrice;

g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

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Condizioni di assicurazione

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h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici e quant'altro di simile;

i) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori e negli interruttori;

j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a normali lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

k) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, impantanamenti, a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, vento e grandine, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, caduta di massi, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

l) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

m) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, requisizioni, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

n) causati da atti dolosi a chiunque riferibili, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono altresì escluse:

p) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Art. 2.3 - Cessazione dell'attività

L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei Premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione all'Impresa; è peraltro dovuto per intero il Premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Art. 2.4 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'Azienda assicurata per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività. Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dall'Impresa.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Fermo quanto previsto dai precedenti articoli e dalle Norme in caso di Sinistro, valgono le seguenti condizioni di operatività.

Art. 3.1 - Contratto di manutenzione programmata

L'assicurato deve garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico e deve essere in grado di esibire, a richiesta dell'Impresa, le schede di manutenzione che certifichino l'attività manutentiva, la data in cui è stata realizzata e l'operatore che l'ha effettuata.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'assicurazione.

Art. 3.2 - Trasformatori e alternatori

A parziale deroga dell'articolo 5.3 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro, in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

Art. 3.3 - Danni ai nastri trasportatori non metallici

La determinazione del danno ai nastri trasportatori non metallici viene eseguita tenendo conto del loro degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.3 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro.

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Condizioni di assicurazione

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Art. 3.4 - Turbine a gas

Per le palettature delle turbine a gas e per le componenti lungo il circuito di gas caldi aventi una vita media stimata inferiore a quella della turbina, la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.3 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro relative all'Assicurazione Danni Diretti. Al costo di rimpiazzo a nuovo delle palettature e dei componenti lungo il circuito dei gas caldi, viene applicato un coefficiente riduttivo risultante dalla seguente relazione:

(VMS - TE)/VMS

(TE): si intende il tempo di esercizio effettivo del componente espresso in ore (VMS): si intende la vita media stimata del componente espressa in ore.

Art. 3.5 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kW in esecuzione a 4 o più poli

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopracitate revisioni.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 3.6 - Revisione di motori in corrente continua con potenza superiore a 375 kW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in corrente continua in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini e dopo due anni di funzionamento per i motori in corrente continua in altri impianti a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopracitate revisioni.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 3.7 - Danni ai magli

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed al blocco incudine dei magli.

Art. 3.8 - Motori endotermici

La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.3 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di sinistri relative all'Assicurazione Danni Diretti. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, sino ad un massimo del 60%.

Art. 3.9 - Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti

La determinazione del danno ai tappeti di trascinamento del tessuto viene eseguita tenendo conto del loro degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell'articolo 5.3 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro.

Art. 3.10 - Danni agli scardassi

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate.

A parziale deroga dell'articolo 5.3 "Determinazione dell'ammontare del danno" delle Norme in caso di Sinistro, la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del loro degrado d'uso al momento del sinistro.

Art. 3.11 - Danni ai forni

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

Art. 3.12 - Danni alle macchine per la produzione di carta e cartone

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.

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Art. 3.13 - Revisione di gruppi turbogeneratori a gas

L'Assicurato deve stipulare, a sue spese, un contratto di manutenzione programmata con la casa costruttrice o organizzazione dalla stessa autorizzata, che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni ogni 8000 ore di funzionamento e la revisione generale con apertura della cassa della turbina ogni 30.000 ore di funzionamento ma non oltre 4 anni di calendario.

Questi intervalli cominciano con la prima messa in esercizio o con l'ultima revisione generale del gruppo turbogeneratore e ciò indipendentemente dalla decorrenza dell'assicurazione.

Indipendentemente dalle revisioni effettuate, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inefficacia dell'assicurazione.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione generale previa valutazione del contratto di manutenzione programmata e purché le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 3.14 - Revisione di gruppi turbogeneratori a vapore e idraulici

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, alle ispezioni e revisioni del gruppo turbogeneratore in base alle modalità previste dalla casa costruttrice e nei seguenti limiti di tempo:

a) I gruppi turbogeneratori, che operano in condizioni di carico continuo e sono sotto costante monitoraggio con sistemi automatici di controllo, devono essere sottoposti a revisione generale dai tecnici della casa costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, con apertura della cassa della turbina, ad intervalli di tempo non superiori a 4 anni.

b) b. I gruppi turbogeneratori, che operano in condizioni diverse da quelle di cui al comma a., devono essere sottoposti a revisione generale dai tecnici della casa costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, con apertura della cassa della turbina, ad intervalli di tempo non superiori a 3 anni.

Questi intervalli cominciano con la prima messa in esercizio o con l'ultima revisione generale del gruppo turbogeneratore e ciò indipendentemente dalla decorrenza dell'assicurazione.

Indipendentemente dalle revisioni effettuate, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopracitate ispezioni o revisioni.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione generale se le condizioni di esercizio lo permettono.

Art. 3.15 - Cyber clause

L'Impresa non indennizza i danni materiali o non materiali, diretti od indiretti, conseguenti in tutto o in parte, a:

1) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

2) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:

riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;

acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;

acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

3) danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;

causati da modifica o alterazione ai programmi dovute a:

a) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;

b) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

c) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

d) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);

e) violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono compresi a nessun titolo tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, "bombe logiche", ecc.);

accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

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Condizioni di assicurazione

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anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

Art. 3.16 - Delimitazione della garanzia in zone sismiche

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per il montaggio in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione degli stessi in vigore sul luogo di montaggio.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

(OPERANTI SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

SDS - Spese di demolizione e sgombero

A parziale deroga del comma k) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alla sezione I - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n° 915/82, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°

185/64, e successive modifiche ed integrazioni - e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza sino alla concorrenza massima stabilita nella suddetta Scheda di Polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

MC - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata è inferiore all'importo di cui all'articolo 5.1 "Valori assicurabili" delle Norme in caso di Sinistro Diretti, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella Scheda di Polizza.

MCT - Maggiori costi per trasporto aereo

La Impresa indennizza i maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari necessariamente sostenuti dall'Assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella Scheda di Polizza.

Se la somma assicurata è inferiore all'importo di cui all'articolo 5.1 "Valori assicurabili" delle Norme in caso di Sinistro, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

DCI - Danni da inondazione, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche

A parziale deroga del comma k) dell'articolo 2.2 "Esclusioni", la garanzia copre i danni ai beni assicurati causati da inondazione, allagamento ed impantanamento, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione, purché tale rottura risulti indennizzabile a termini di Polizza.

IFTP - Impianti a fune per trasporto pubblico di persone

a) Eventi naturali

A parziale deroga dei commi a) e l) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" la garanzia copre i danni dovuti all'azione meccanica del fulmine, a franamento, caduta di massi, valanga, slavina, a pressione della neve, allagamento e tromba d'aria;

b) Prove di carico e frenatura

A parziale deroga dell'articolo 2.1 la garanzia copre i danni dovute alle prove di carico e frenatura anche se disposte dalle competenti Autorità;

c) Funi

A parziale deroga del comma h) dell'articolo 2.2 "Esclusioni" la garanzia copre i danni alle funi.

La determinazione del danno viene eseguita, a parziale deroga dell'articolo 5.3 delle Norme in caso di Sinistro tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, determinato in base alla durata dell'esercizio ed alla riduzione della resistenza iniziale, stabilita per ogni tipo di fune dalle norme ministeriali e relativi regolamenti.

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Condizioni di assicurazione

O18

MRF - Materiali refrattari e filtri

A parziale deroga del comma h) dell'articolo 2.2 "Esclusioni", nel caso di danni a filtri e/o materiali refrattari conseguenti a un sinistro indennizzabile che abbia colpito le altre componenti dell'impianto o macchinario assicurato, l'indennizzo terrà conto del deprezzamento del valore di filtri e materiali refrattari colpiti in funzione di:

tempo di esercizio dei filtri o refrattari danneggiati;

vita media in condizioni di normale esercizio (riscontrabile dalle tabelle fornite dal costruttore o, in assenza di queste, dalla data normalmente programmata per la loro sostituzione).

Resta comunque stabilita una percentuale minima di deprezzamento, pari al 20% (venti percento) del valore dei materiali refrattari danneggiati.

Si conviene, inoltre, che la Compagnia non sarà tenuta ad indennizzare i danni e/o perdite ai refrattari conseguenti alla prima applicazione di calore.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dall'Impresa Delegataria.

5. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 - Valori assicurabili

La somma assicurata deve corrispondere:

Macchinari

Al valore di rimpiazzo con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni, comprensive delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, comprese imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione dei valori assicurabili.

Art. 5.2 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo 5.1 "Valori assicurabili" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 5.3 - Determinazione dell'ammontare del danno

Fermo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Valori assicurabili", si precisa quanto segue:

Macchinari

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diffalcato dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dei residuati al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

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