• Non ci sono risultati.

Note conclusive

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Note conclusive"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

101

Note conclusive

Termina così questo percorso che ha portato all’analisi dell’ultima frontiera raggiunta dall’evoluzione del complesso militar-industriale: le coproduzioni in materia di grandi sistemi d’arma. Questo settore ha rappresentato in Europa un punto di riferimento per certi versi negativo (così come evidenziato nella previsione dei costi e della durata dei due programmi), ma per altri, che apparirebbero predominanti sulla base di questa trattazione, estremamente positivo. Sul fronte politico l’evoluzione è ancora al suo stadio iniziale, infatti gli Stati europei si sono messi in gioco, dopo il fallimento della CED nel 1954, per sviluppare il più possibile una politica comune di difesa e sicurezza, integrando, con molto timore e con le opportune cautele, imprese di un settore per lo più restio nel condividere informazioni e capacità produttive. Si percepisce tutt’ora l’incapacità degli Stati di cedere ad un ordinamento sovranazionale parte del loro imperio in materia di sicurezza e difesa del territorio, ma negli ultimi anni, proprio come evidenziato nei primi due capitoli, enormi passi avanti sono stati compiuti in quest’ambito. La mancanza di politica comune comporta dei limiti negli strumenti adottati dagli Stati per coordinare le loro operazioni, così ad esempio il Codice di Condotta risulta eccessivamente semplificato per poter regolamentare un campo delicato come quello degli armamenti a causa della vaghezza dei suoi criteri, dell’ampia discrezionalità interpretativa concessa agli Stati e delle istanze di trasparenza a malapena accennate nel preambolo. La tendenza autarchica resiste con ostinazione per quel che riguarda la circolazione di queste merci particolari dentro e fuori l’Unione, gli appalti pubblici e la cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo. In questi campi, qualora gli Stati decidano di cooperare, lo fanno al di fuori del contesto UE, attraverso degli accordi internazionali. In un contesto, caratterizzato dalla differenza tra Stati membri dell’UE in grado di

(2)

102

produrre sistemi d’arma in cooperazione fra loro e gli altri Stati, si innesta l’Agenzia europea della difesa, come mediatrice, al fine di legittimare l’esistenza delle cooperazioni e portare a delle relazioni fra esse ed i singoli Stati, senza pregiudicare le libertà di questi ultimi in materia di difesa. Grazie alla libertà d’azione concessa dalla lettura dell’art. 296 CE come clausola d’eccezione, gli Stati membri sono liberi di cooperare con procedure intergovernative, sia sul piano del soft law che degli accordi internazionali, a discapito del metodo comunitario e quindi della partecipazione di Parlamento e Commissione nelle decisioni, nonché del controllo su di esse della Corte di giustizia. In questo modo si lascia maggior spazio alle prerogative statali, ponendo in secondo piano la trasparenza e la democraticità delle decisioni prese, nonostante la loro estrema importanza politica e strategica. Tuttavia, per quanto attiene agli accordi internazionali, il controllo parlamentare statale deve necessariamente esplicarsi quando viene richiesta l’autorizzazione alla ratifica, e ricade sulla conclusione del trattato, sui provvedimenti di adattamento e su quelli necessari per la sua esecuzione, qualora ne necessitassero. Nel caso dell’Italia, la partecipazione all’accordo LoI ha portato alla modifica della legge 185/90, riguardante il controllo dell’esportazione, importazione e transito di materiali d’armamento, sia per adeguare la normativa interna preesistente, che per autorizzare la ratifica. L’Italia ha dunque, in materia di esportazioni d’armi, una politica trasparente ed orientata al rispetto dei diritti umani ed al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, prevedendo un diniego di licenza nel caso in cui il Paese di destinazione sia “a rischio”. La legge 185/90 dispone inoltre che ogni operazione autorizzata sia compatibile con i princìpi costituzionali, in particolare con l’art. 11, ed è pertanto vietata ogni esportazione verso quei Paesi in stato di conflitto armato.

In materia di esportazione di materiali o servizi di armamento, l’accordo LoI fornisce esclusivamente dei criteri generali, che vengono specificati attraverso ulteriori accordi sull’esportazione raggiunti soltanto dagli

(3)

103

Stati che fanno parte della cooperazione specifica, e non da tutti quelli facenti parte dell’accoro quadro. Si rischia in questo modo di dar voce ai soli interessi economico-industriali, senza permettere una evoluzione politico-strategica, lasciando ai singoli Stati il controllo democratico sul trasferimento delle armi.

Se dunque dal lato politico la situazione stenta a decollare, si percepisce quanto si sia sviluppata la rete di legami economici nel corso del tempo tra le industrie di vari Paesi. Sulla base dell’evoluzione tracciata in generale nel capitolo terzo, riguardante il complesso militar-industriale, ed in particolare nel capitolo quarto sulle coproduzioni, si è riscontrato quanto gli interessi economici abbiano puntato allo sviluppo delle cooperazioni, piuttosto che all’autarchia, la quale sembra invece prevalere a livello politico-strategico. Le difficoltà nella realizzazione dei moderni sistemi d’arma ed i loro elevatissimi costi hanno portato gli Stati ad ideare strategie comuni al fine di contenere le spese, sono state condivise informazioni e dati strategici fra i vari partners delle rispettive cooperazioni, al fine di mantenere alta la concorrenza europea all’interno del mercato internazionale degli armamenti. Si è consentito a più Paesi di adottare degli embrioni di politica di difesa comune, attraverso la realizzazione di velivoli o veicoli condivisi dalle varie forze armate, ma se si guarda ad un’Europa unita, lungo è ancora il percorso, di cui questi potrebbero essere i primi passi. Nulla vieta che un domani l’integrazione tra i diversi interessi dei Paesi membri possa portare all’abbattimento delle barriere statali per quanto attiene non soltanto alla collaborazione nella produzione di armamenti, ma anche all’elaborazione di un progetto di difesa comune, di pura matrice europea, con una voce in capitolo di gran lunga maggiore rispetto a quella dei singoli Stati membri. Ciò viene avvertito come sempre più essenziale in un periodo di forti tensioni internazionali quale risulta essere quello attuale, in cui, fra tutte, lo spettro del terrorismo di matrice islamica rischia di far vacillare le fondamenta di un progetto magnifico quale la creazione di un’identità unica europea.

(4)

Riferimenti

Documenti correlati

L’Ente e la Banca convengono che il servizio di cui al contratto verrà prestato esclusivamente, salvo quanto previsto al successivo art. 8, attraverso il collegamento

Il contributo dovrebbe essere aggiunto ai fondi già erogati per la Cooperazione allo Sviluppo, supportati dal MAECI, in modo da non rappresentare un impoverimento di fondi per la

K ALB , Procedimenti «paralleli» e giurisdizione «concor- data»: il nuovo quadro normativo sul trasferimento dei procedimenti penali (nello spazio europeo e in quello

77, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, l’Amministrazione adegua la piena operatività degli uffici

L’EDA  si  è  progressivamente  interessata  al  rafforzamento  della  base  industriale  e  tecnologica  della  difesa,  rispetto  sia  al  lato  “domanda” 

Attraverso la campagna di web marketing è stato possibile raggiungere oltre 5000 contatti unici, il 10 % dei quali hanno interagito con la piattaforma (richiesta di info,

Presentazione dell’inchiesta di “The Correspondent”, analisi e confronto tra esperti delle ONG, della società civile e rappresentanti istituzionali, sulle prospettive

Vi è stato, inoltre, un incremento e sempre più diffuso ricorso al deep web per alimentare i traffici illeciti (droga, armi, prodotti contraffatti) e per le attività di