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CAPITOLO III CRITERIO DI CALCOLO E DETRMINAZIONE DEL ROL

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CAPITOLO III

CRITERIO DI CALCOLO E DETRMINAZIONE DEL ROL

3.1

Criterio di calcolo degli interessi passivi deducibili

Dopo aver stabilito quali interessi, oneri e proventi rientrano nella disciplina in esame, lo stesso art. 96 del TUIR, al comma 1 dispone che gli interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, l’eventuale eccedenza risultante è deducibile nel limite del 30 per cento del ROL, elemento alla cui individuazione è dedicato il successivo paragrafo.

Il prosieguo del comma 1 stabilisce, inoltre, che la quota non utilizzata del ROL vada a costituire un plafond utilizzabile per la deduzione degli interessi passivi a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, incrementando così il risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. Tale disposizione è facilmente comprensibile poiché, come descritto nel capitolo I, per il primo e secondo periodo di applicazione della disciplina era possibile beneficiare di una franchigia di deducibilità immediata.

3.2

La determinazione del ROL

In base al comma 2, dell’art. 96 del TUIR, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica, ROL, è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui, rispettivamente, alle lettere A) e B), dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle lettere a) e b) della voce 10 e dei canoni di locazione

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52 finanziaria di beni strumentali di cui alla voce 8. Tali canoni sono esclusi dal computo dei costi della produzione nella loro interezza, quindi, sia per la quota relativa al capitale che per quella relativa agli interessi.

I predetti oneri andranno, in sostanza, ad incrementare il valore netto finale del ROL in tal modo determinato.

3.2.1

Le Holding industriali

Sono, altresì, assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 96 del TUIR anche le cosiddette holding industriali, ovvero quelle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e, quindi, quelle iscritte all’abrogato elenco di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 385/93 che esercitano attività finanziaria prevalentemente non nei confronti del pubblico, e che sono tenute a redigere il bilancio ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.Lgs n. 127/91. Il

meccanismo individuato, come rilevato dalla dottrina1, per limitare la

deducibilità degli interessi passivi proporzionalmente al risultato operativo lordo della gestione caratteristica, penalizza dette holding in quanto lo schema di bilancio di tali società esclude dalle voci interessate per la determinazione del ROL le principali componenti del conto economico costituite dagli interessi attivi

e dai dividendi2. Ne emerge una discriminazione strutturale delle holding

industriali, discriminazione che, paradossalmente, deriva dalla non rispondenza dei parametri adottati per la deduzione degli interessi all’attività caratteristica della società costituita, appunto, dalle attività di finanziamento e di partecipazione alle società industriali o commerciali.

1 Ne sarebbero escluse le holding che partecipano le suddette holding individuali, che avrebbero

quindi natura finanziaria, secondo la circolare Assoholding n. 2 del 22 aprile 2008, in www.assoholding.it.

2 Tali componenti sono allocate, secondo lo quanto disposto dall’art. 2425 del codice civile,

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53 Un rimedio a tale penalizzazione può essere rappresentato dal far ricorso ad un finanziamento per l’acquisto di una società operativa, e che entrambe aderiscano al regime del consolidato fiscale nazionale. In tal caso, gli interessi passivi indeducibili per la holding, potrebbero essere dedotti dal reddito della fiscal unit, sempreché la società controllata abbia un ROL capiente rispetto ai propri interessi passivi.

3.2.2

I soggetti IAS/IFRS

La disciplina in esame viene estesa, ai sensi dell’art. 96, comma 2, del TUIR, anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Tali soggetti dovranno riclassificare il proprio conto economico secondo lo schema dell’art. 2425 del codice civile, mantenendo fermi i valori

così come risultanti dell’applicazione dei principi IAS.3 Naturalmente non

possono escludersi divergenze, anche rilevanti, nella determinazione della capacità contributiva rispetto alle imprese ancorate ai principi contabili nazionali. Si tratta di una conseguenza inevitabile, sarebbe parso illogico, infatti, una volta operata la scelta semplificatrice di far derivare direttamente la base imponibile dal conto economico, sostituire le variazioni fiscali con altre variazioni, costringendo tali oggetti a rideterminare la base imponibile per adeguarla a quella calcolata con i principi contabili nazionali.

Un altro aspetto di rilievo è costituito dal fatto che la norma non consente di escludere, nell’individuazione del ROL, le svalutazioni di beni materiali ed immateriali. Assonime evidenzia che ciò sembra penalizzare ingiustamente le imprese che, in aderenza al principio di prudenza, operino tale rettifiche le quali, tra l’altro, esprimono un’esigenza valutativa complementare a quella a cui

rispondono gli ammortamenti, con i quali vanno a coordinarsi4.

3 Circolare Assonime n. 46 del 2009, p.70, in www.assonime.it. 4 ivi

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54 Il problema in esame assume maggior rilievo nelle imprese IAS adopter, quando si tratta di beni che non sono suscettibili di ammortamento, ma possono essere svalutati, essendo assoggettati ad impairment test, come i beni a vita utile indefinita e l’avviamento.

Secondo l’OIC, per tali svalutazioni rimane da valutare se debbano essere ricondotte alla voce E 21, oneri straordinari, del conto economico, anziché alla voce B 10) lettera c), con la conseguenza quindi di escludere tali poste dalla quantificazione del ROL di riferimento per l’applicazione dell’art. 96 del TUIR, riconoscendone la natura di svalutazioni straordinarie5.

3.3

Riporto delle eccedenze agli esercizi successivi

Al fine di attenuare gli effetti della indeducibilità, è stato previsto un meccanismo di riporto agli esercizi successivi delle eccedenze.

3.3.1

Riporto eccedenza di ROL

La quota di ROL, prodotta a partire dall’esercizio 2010, e non sfruttata appieno per la deduzione degli interessi passivi netti di competenza può incrementare il ROL dei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali6. L’Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che il ROL, dell’esercizio o di esercizi precedenti, utilizzabile ma non utilizzato a fronte di interessi passivi netti, dell’esercizio e di esercizi precedenti, non è più riportabile a nuovo7. Inoltre, nel medesimo caso,

5 Documento interpretativo n. 1 del Principio Contabile 12 “Classificazione nel conto

economico dei costi e dei ricavi”, in www.fondazioneoic.eu

6 A tal proposito si veda “Calcolo degli interessi passivi deducibili: riflessi sul bilancio 2008” di

R. Patimo, in “Il fisco”, p.2297

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55 gli interessi passivi netti che avrebbero potuto essere dedotti in relazione a tale ROL inutilizzato non possono essere più riportati a nuovo.

La stessa ha motivato tali affermazioni con il fatto che nel caso contrario si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all’altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, posto che per quest’ultime era, precedentemente, previsto un limite temporale al riporto che invece manca per l’utilizzo del ROL.

Alla luce delle modifiche apportate all’art. 84 del TUIR dal D.L. 98/2011, tale impostazione dovrebbe essere ripensata dato che anche il riporto delle perdite è divenuto senza limiti temporali.

Le perdite riportate sono compensabili con l’imponibile formato anche a seguito della non deduzione degli interessi passivi, sempreché detta indeducibilità sia causata dalla mancanza di interessi attivi o di ROL dell’esercizio o riportati. In questo caso resta fermo il riporto in avanti degli interessi in parola che hanno incrementato l’imponibile e hanno dato luogo alla compensazione delle perdite. Se, viceversa, gli interessi passivi sono deducibili per la presenza di interessi attivi o di ROL, dell’esercizio o riportati, tali interessi passivi devono essere dedotti in ossequio al principio di competenza fiscale, e le perdite pregresse non possono essere utilizzate per abbattere l’imponibile dell’esercizio in luogo degli interessi attivi o del ROL.

Pertanto, alla luce di quanto appena detto, per i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina in esame, il riporto in avanti dell’eccedenza di ROL è consentita allorquando:

 vi sia assenza di interessi passivi netti di periodo o pregressi da compensare;

 l’importo degli interessi passivi netti di periodo o pregressi sia inferiore alla disponibilità di ROL di periodo o, se del caso, da annualità pregresse.

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3.3.2

Riporto interessi passivi non dedotti

Gli interessi passivi resi indeducibili in un determinato periodo d’imposta, in quanto superiori all’importo corrispondente al 30 per cento del ROL del medesimo periodo, possono essere dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Se in un determinato esercizio sussiste sia il riporto di perdite sia il riporto degli interessi passivi, laddove in tale esercizio non ci siano interessi attivi o ROL utilizzabili, gli interessi passivi riportati non possono essere dedotti, ma continuano ad essere oggetto di riporto, di conseguenza, se nell’esercizio stesso si manifesta un reddito positivo, questo deve essere compensato solo con le perdite pregresse. Qualora, invece, nell’esercizio in oggetto si sia generato un ROL, o vi siano interessi attivi, si dovrà operare la deduzione degli interessi passivi riportati, oltre a quelli di esercizio, fino a capienza degli interessi attivi e del ROL, poiché tale utilizzo è prioritario rispetto all’utilizzo delle perdite.

Nel caso di trasformazioni regressive da società di capitali in società di persone, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, essendo le società di persone soggette alla disciplina dell’art. 61 del TUIR, per le società di persone risultanti da operazioni di trasformazione gli interessi passivi riportabili, che risultavano ante-trasformazione, non potranno più essere utilizzati8.

3.3.3

Riporto interessi attivi e successivo utilizzo

Gli interessi attivi dell’esercizio, secondo Assonime9, se eccedenti gli interessi passivi dell’esercizio, potrebbero essere utilizzati per dedurre gli interessi passivi netti di esercizi precedenti, in quanto le eccedenze di interessi passivi riportare a nuovo dovrebbero condividere lo stesso trattamento fiscale degli interessi passivi di competenza di ciascun esercizio, nel senso che se gli interessi attivi eccedono

8 Circolare n. 29/E del 27 giugno 2011, in www.agenziaentrate.gov.it. 9 Circolare Assonime n. 46 del 2009, nota 107, p. 67, in www.assonime.it

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57 quelli di periodo, fino a concorrenza di tale eccedenza, anche gli interessi passivi riportati a nuovo si rendono automaticamente deducibili.

A conferma di tale asserzione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate10 affermando

che “se in un determinato periodo d’imposta, gli interessi attivi di periodo sono superiori agli interessi passivi dello stesso periodo d’imposta, l’eccedenza degli interessi attivi è utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili”. La stessa, però, non si è spinta a riconoscere la possibilità di riportare a nuovo, oltre all’eccedenza del ROL, anche l’eccedenza degli interessi attivi. In sostanza è ammesso il carry back degli interessi attivi ma non il carry forward.

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