• Non ci sono risultati.

di indeducibilità degli interessi passivi e l’art. 98 del TUIR, che disciplinava la norma di contrasto all’utilizzo fiscale della sotto capitalizzazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi " di indeducibilità degli interessi passivi e l’art. 98 del TUIR, che disciplinava la norma di contrasto all’utilizzo fiscale della sotto capitalizzazione"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

1

INTRODUZIONE

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244, (Finanziaria 2008), con l’intento di perseguire obiettivi di razionalizzazione e semplificazione, ha delineato un nuovo trattamento nella deducibilità degli interessi passivi, scindendo la disciplina IRPEF da quella IRES.

L’art. 1, comma 33, lettere b) e c), inerente i soggetti IRPEF, riformula l’art. 61 del TUIR abrogando, rispettivamente, l’art. 62 (pro-rata patrimoniale) e l’art. 63 (thin capitalization). Invece con l’art. 1, comma 33, lettera i), inerente i soggetti IRES, viene riscritto l’art. 96 del TUIR abrogando due articoli, considerati in sede di riforma dell’IRES gli strumenti fondamentali del sistema anti-elusivo, l’art. 97 che disciplinava il pro-rata patrimoniale

1

di indeducibilità degli interessi passivi e l’art. 98 del TUIR, che disciplinava la norma di contrasto all’utilizzo fiscale della sotto capitalizzazione

2

.

Il nuovo impianto normativo fonda la deducibilità degli interessi passivi, riguardo all’IRPEF, al rapporto tra proventi imponibili e proventi totali, mentre riguardo all’IRES, sulla coesistenza di interessi attivi e del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Risulta, pertanto, abbandonato il tradizionale criterio di deduzione degli interessi passivi basato sulla logica della correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili e sul contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione.

1 aveva lo scopo di impedire la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto di attività dalla cui cessione l’impresa otteneva proventi non imponibili, quali, ad esempio, le partecipazioni di cui all’art. 87 del TUIR.

2 c.d. thin capitalization rule, disposizione principale nella normativa previgente, aveva lo scopo di scoraggiare i soci a finanziare la soc ietà, facendo preferire loro i conferimenti ad incremento di patrimonio, prevedendo l’indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti prestati o garantiti dai soci, per la parte di essi eccedenti quattro volte il patrimonio netto contabile della società finanziata.

(2)

2 La norma, per i soggetti IRPEF, è diretta a risolvere un problema, da tempo sussistente in materia di redditi di impresa, derivante dal fatto che, in presenza di redditi esenti, le componenti negative di reddito sarebbero, in mancanza di specifiche disposizioni, deducibili dai soli redditi soggetti ad imposta, riducendone irrazionalmente l’importo. Invece, per i soggetti IRES, il novellato art. 96 del TUIR, come si legge nella relazione illustrativa della Legge Finanziaria 2008

3

, rappresenta un incentivo alla capitalizzazione delle società senza, peraltro, penalizzare, in modo irreversibile, quelle caratterizzate da una struttura finanziaria sottocapitalizzata. Tale ultimo risultato è stato perseguito, come analizzeremo in seguito, offrendo al contribuente la possibilità di riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli interessi passivi risultati indeducibili in un determinato periodo d’imposta.

Di contro, anche se la procedura di determinazione della quota deducibile degli interessi passivi è stata semplificata, la norma sembra voler limitare il grado di indebitamento della società. In questo senso, autorevole dottrina sostiene che il nuovo dettato dell’art. 96, “non differenziando in ragione della fonte dell’

indebitamento, tra debito riconducibile, direttamente o indirettamente, alla compagine sociale e debito riconducibile al sistema creditizio, né in ragione dell’impiego del medesimo, tra debito utilizzato per acquisire cespiti che generano proventi imponibili e cespiti che generano proventi non imponibili, recide ogni legame con logiche antielusive, e comunque con esigenze di tecnica tributaria, per servire unicamente interessi di matrice extrafiscale, di contenimento del grado di indebitamento della società.”

Il nuovo testo dell’art. 61 e dell’art. 96 si applica a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto, con riferimento ai soggetti aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2008.

A completamento delle precedenti argomentazioni si chiarisce da subito che con il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche dalla Legge

3 Le disposizioni del disegno di legge vengono analizzate nella Relazione Illustrativa allegata al Disegno di Legge n .1817, Atto del Senato della Repubblica.

(3)

3

del 6 agosto 2008 n. 133, è stato inserito il comma 5-bis all’art. 96 del TUIR,

prevedendo una specifica soglia di indeducibilità per gli interessi passivi

sostenuti dai soggetti operanti in ambito finanziario, i quali, prima

dell’emanazione del sopracitato decreto legge, erano esclusi tout court

dall’ambito di applicazione della disciplina limitativa della deducibilità degli

interessi passivi.

(4)

4

Riferimenti

Documenti correlati

In merito al quesito posto, l'istante ritiene di essere legittimato ad acquistare e importare la merce senza assolvere IVA, nei limiti del plafond disponibile, rivestendo.. la

Viene previsto che, nell’ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscali, se una società del gruppo ha interessi indeducibili dovuti all’incapienza del 30% del

Secondo il comma 3 dell’articolo, nel calcolo assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da

Il prospetto, utile ai fini di determinare gli interessi passivi che non possono essere dedotti, deve essere compilato dai soggetti IRES che intendono fruire della deducibilità

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel

La novella legislativa, ha previsto che “non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti (cd. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze

4-bis.1, di una deduzione pari ad € 1.850 per ogni lavoratore dipendente (a tempo determinato o indeterminato) impiegato nel periodo d’imposta, viene eseguita la verifica