Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 7 del 15 febbraio 1988
Oggetto: Sentenza n. 226 del 4 giugno 1987 della Corte costituzionale. Dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che l'infezione malarica possa costituire infortunio sul lavoro.
Con sentenza n. 226 del 4 giugno 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 24 giugno 1987 (v.
allegato n. 1) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che l'infezione malarica possa costituire infortunio sul lavoro.
La Corte, con l'occasione, si è pronunciata nello stesso senso anche riguardo all'articolo 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851, all'articolo 329, primo comma, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 2, secondo comma, parte seconda del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che regolano, allo stato, unitamente alla legge 11 marzo 1953, n. 160, il trattamento economico da attribuire alle persone colpite dalla menzionata infezione.
Le ragioni per le quali i giudici hanno ritenuto illegittima l'esclusione della malaria dal regime giuridico del Testo Unico già citato è motivata dal fatto che essa, bonificate le regioni nelle quali si manifestava, non assume più i caratteri tipici di una malattia sociale di tipo endemico, conseguenza di un rischio generico al quale sono esposti indistintamente tutti gli abitanti di determinate zone indipendentemente dalla prestazione di lavoro. Al contrario può comportare per i lavoratori occupati in ambienti infetti l'assunzione di un rischio specifico, la cui mancanza di tutela lede, fra gli altri principi costituzionali, quello che riconosce l'inviolabilità del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).
Per l'attuazione della pronuncia in parola si forniscono le seguenti istruzioni.
Evento tutelato.
L'infezione malarica, contratta in occasione di lavoro, si configura come un normale infortunio provocato da causa violenta (puntura di insetto) e va come tale indennizzata.
Prestazioni.
Per tutto quanto concerne il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie si rinvia ai principi ed alla normativa contenuti nel Testo Unico e successive integrazioni e modificazioni.
Nell'ipotesi di infezione malarica contratta in occasione di lavoro sono quindi dovute, ricorrendo, ovviamente, i presupposti di legge:
Testo unico e successive integrazioni e modificazioni.
1 L'indennità giornaliera per inabilità temporanea;
2 la rendita per inabilità permanente e le quote integrative a favore del coniuge, figli e altri eventuali aventi diritto;
3 l'assegno per l'assistenza personale continuativa;
4 la rendita ai superstiti e l'assegno una volta tanto in caso di morte;
5 le prestazioni medico legali, diagnostiche, di ambulatorio a carico dell'INAIL;.
6 le cure mediche a carico del servizio sanitario nazionale.
Va peraltro tenuto presente che le complicanze della malattia possono concretizzarsi in quadri clinici di varia natura, per cui, al fine di individuare criteri di valutazione uniforme, si ravvisa l'opportunità che, per un periodo iniziale di osservazione, le pratiche afferenti alle denuncie di infezione malarica, regolarmente istruite e completate con il giudizio dei rispettivi organi amministrativi e sanitari, siano inviati all'esame di
questa Direzione Generale servizio prestazioni assicurative, che, sentita anche la competente consulenza sanitaria, fornirà le istruzioni necessarie per la relativa definizione. Le eventuali fattispecie relative ai casi di dubbia competenza assicurativa (infortunio o malattia comune) dovranno naturalmente essere trattati ai sensi della convenzione INAIL-INPS, stipulata il 23 gennaio 1984 (cfr. circolare n. 48/1985).
La materia è stata trattata anche dall'INPS con la circolare n. 60 PMMC 4267, area SMM/280 del 7 dicembre 1987, che, per ogni buon fine, si unisce in copia (v. allegato n. 2).
Efficacia nel tempo.
Per quanto riguarda infine l'efficacia nel tempo della menzionata pronuncia, si precisa che essa, in base ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, deve trovare attuazione, oltre che nelle fattispecie che si sono verificate il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche per i casi a quella data non ancora definiti e quindi pendenti vuoi in sede amministrativa vuoi in sede giudiziaria.