Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 10 del 25 gennaio 2011
Oggetto: Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.
Sentenza Corte Costituzionale del 28 luglio 2010, n. 284.
Modifica dell’art. 7, 1° comma, della Legge n. 248 del 5 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni.
Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Articoli 85, 122 e 123 Legge n. 248 del 5 maggio 1976, articolo 7, primo comma, concernente “Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’art. 180 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”
Circolare Inail n. 19 del 5 marzo 1977 “Legge 5 maggio 1976 n 248. Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’art 180 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
Legge n. 251 del 10 maggio 1982, articolo 11, concernente “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Circolare Inail n. 48 del 5 agosto 1982 “Legge 10 maggio 1982, n. 251. Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
Circolare Inail n. 41 dell’11 luglio 1985 “ Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n.
248, modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251”
Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 concernente “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 782 , concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”
Lettera Direzione Centrale Prestazioni dell’11 gennaio 2007 “Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 1, commi 778, 782, 1187 e 1257”
Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010
Premessa
La Legge n. 248 del 5 maggio 1976 ha previsto la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile a favore del coniuge e dei figli del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%, liquidata ai sensi del Testo Unico, deceduto per cause non dipendenti dall’evento lesivo assicurato.
La stessa legge ha indicato le ulteriori condizioni e i limiti per la concessione del beneficio e, per quanto di specifico interesse, ha previsto l’obbligo degli aventi diritto di presentare un’apposita domanda entro un termine di decadenza di 180 giorni dalla data del decesso dell’assicurato.
Sviluppi normativi
La legge n. 251 del 10 maggio 1982 ha parzialmente modificato la legge n. 248/1976, riducendo al 65% il grado di inabilità permanente previsto per l’ammissione al beneficio.
Successivamente, l’articolo 1, comma 782, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto che, ferme restando le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale beneficio spetta ai superstiti dei titolari di rendita diretta con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%, calcolato secondo il nuovo regime in vigore dal 25 luglio 20001.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 28 luglio 2010
Come sopra accennato, l’articolo 7, primo comma, della Legge n. 248/1976 prescrive un’apposita domanda, da presentare da parte degli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data del
decesso dell’assicurato.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra citata disposizione, con sentenza n.
284 del 20102, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore - nel caso di morte del titolare di rendita diretta avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale - debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere lo speciale assegno di cui all’articolo 1 della stessa legge.
La Corte Costituzionale ha pertanto stabilito che il termine di 180 giorni decorre dalla data della suddetta comunicazione ai superstiti e non dalla data del decesso dell’assicurato.
Istruzioni operative
A seguito della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, quindi, nel caso di morte del titolare di rendita diretta con grado pari o superiore a quello di cui all’art. 7 della legge n. 248/1976 e successive modifiche e integrazioni richiamate nei paragrafi precedenti, si procederà con le seguenti modalità:
l’INAIL, qualora la morte sia avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, avvisa i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere lo speciale assegno, con espresso avvertimento che la stessa deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla comunicazione
il termine di decadenza decorre non dalla data di decesso dell’assicurato, ma dalla data di ricevimento della comunicazione stessa
In mancanza di tale comunicazione, l’Istituto non potrà far valere nei confronti degli aventi diritto la decorrenza del termine decadenziale.
La data di ricevimento della suddetta comunicazione non rileva, invece, ai fini del decorso del termine triennale di prescrizione che, in applicazione dei principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, va individuato con riferimento alla data del decesso o a quella eventualmente successiva della conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto.
La nuova disciplina è applicabile a tutti i casi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, sempre che il relativo diritto non risulti prescritto ai sensi dell’art. 112 Testo Unico.
Nuova modulistica
Al fine di agevolare ed uniformare le attività delle competenti Unità territoriali, è stato elaborato il modulo di comunicazione da inviare ai superstiti3 , nonché il modulo di domanda da compilare a cura degli aventi diritto4 che dovrà essere inviato dall’Unità competente in allegato alla comunicazione stessa.
Con l’occasione, si è ritenuto, altresì, di aggiornare il modulo per la verifica periodica dei requisiti5 . Norma di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente circolare, restano ferme le istruzioni impartite in precedenza e richiamate nel quadro normativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegati 4
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1. Nuovo regime di indennizzo del danno biologico, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.
2. Sentenza Corte Costituzionale n.284/2010 (Allegato 1). 3. Mod. 40-Prestazioni (Comunicazione).
4. Mod. 40-Prestazioni-Allegato 1 (Domanda).
5. Mod. 40-Prestazioni-Allegato 2 (Verifica annuale).