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3753 del 6 aprile 2009 “Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 34 del 18 agosto 2010.

Oggetto: Sisma Abruzzo del 6.4.2009 - Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi. Modalità di recupero e ripresa della riscossione dei versamenti non prorogati.

Quadro Normativo

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286” ;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 “Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 “ Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

• Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 “ Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009 “Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

• Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n.

77 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 “Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

• Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.

102 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”;

• Decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante “Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3799 del 6 agosto 2009 “Disposizioni urgenti di protezione civile”;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”;

• Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

• Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla legge n. 25 del 25 febbraio 2010 (Mille proroghe) “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” ;

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre

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disposizioni di protezione civile”;

• Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

• Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 agosto 2010 n. 44/E ad oggetto: “Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ripresa degli adempimenti e dei versamenti”;

Premessa

A seguito del terremoto che ha interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009, sono state emanate le suddette disposizioni normative dirette a fronteggiare l'emergenza.

Da ultimo, l'articolo 39, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 1, ha disposto la prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dall'evento sismico in parola. 2

La legge n. 122 del 30 luglio 2010 3 ha modificato ed integrato il suddetto articolo 39. In particolare, la normativa citata ha espressamente individuato i soggetti beneficiari di tale proroga 4e stabilito le relative modalità di recupero dei premi sospesi sino al 15 dicembre 2010 5.

La suddetta legge 6 ha altresì disposto le modalità di riscossione dei premi già sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'OPCM n. 3754 del 2009 e dall'art. 1 dell'OPCM n. 3837 del 2009 e successive integrazioni 7.

Soggetti beneficiari della proroga della sospensione dei premi INAIL sino al 15.12.2010.

Il novellato articolo 39, comma 1, individua i seguenti soggetti beneficiari:

• le persone fisiche di cui all'art.1, comma 1, dell'OPCM n. 3837/2009, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;

• i soggetti diversi dalle persone fisiche (titolari dei medesimi redditi) con volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

In attuazione di quanto disposto dalla citata normativa tale proroga riguarda, in sostanza:

1. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dal Commissario delegato con i decreti n. 3 e 11 del 2009 che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010 che esercitano attività in forma individuale, a prescindere dal volume d'affari realizzato 8;

2. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei suddetti comuni che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010, diversi dalle persone fisiche, con volume d'affari sino a 200.000 euro.

Per usufruire di tale proroga, i soggetti di cui al punto 2 debbono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità 9 attestante il possesso del requisito, nell'anno d'imposta 2009, di un volume d'affari non superiore a 200.000 euro, come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate. 10

Tale dichiarazione deve essere presentata alla competente Sede INAIL, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

L'Istituto si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, recuperando eventuali crediti derivanti da eventuali sospensioni indebite con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.

La norma espressamente prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato 11.

Si ricorda che per gli Istituti di credito ed assicurativi la sospensione del versamento dei premi è terminata al 30 novembre 2009, in quanto tali soggetti sono stati espressamente esclusi dalla proroga della sospensione dal 6.4.2009 al 30.11.2009 12. Per tali soggetti le modalità di recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, sono state stabilite in 60 rate mensili di pari importo di cui la prima già scaduta il 16 giugno 2010 13.

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Infine, per i datori di lavoro pubblici la sospensione del versamento dei premi è terminata al 30 aprile 2009, in quanto dal 1° maggio 2009 la sospensione dei versamenti è stata applicata unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati 14.

VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI OGGETTO DI SOSPENSIONE DAL 1° LUGLIO 2010 AL 15 DICEMBRE 2010.

Per quanto riguarda i versamenti la cui riscossione è sospesa per effetto della proroga al 15 dicembre 2010, si indicano a scopo esemplificativo, le rate del 16 agosto 2010 15 e 16 novembre 2010 del premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989 e tutti gli eventuali pagamenti aventi scadenza in detto periodo, sempreché sussistano i requisiti soggettivi per poter beneficiare della sospensione.

MODALITA' DI RECUPERO DEI PREMI SOSPESI

La legge n. 122 del 2010, all'articolo 39 dispone altresì la ripresa della riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (comma 3-bis), nonché il recupero dei premi sospesi 16 dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (comma 3-quater) per i soggetti non interessati alla proroga della norma in esame.

La ripresa della riscossione avverrà in entrambe le fattispecie in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori.

Si fa riserva di successive istruzioni operative a cura della competente Direzione Centrale Rischi, anche in esito al rilascio in procedura delle relative implementazioni per la corretta applicazione della normativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 1

_____________________________

1.recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competetività economica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

125 del 31.5.2010-Suppl. Ordinario n. 114.

2.Soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837. Tale articolo fa riferimento a sua volta ai soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’OPCM n. 3780/2009: “1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano domicilio fiscale nei comuni individuati dal’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese i sostituti d’imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1” .

3.di conversione del decreto-legge n.78/2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 30.7.3010-Suppl. Ordinario n. 174.

4.Articolo 39, commi 1 e 3.

5.Articolo 39, comma 3-bis.

6.Articolo 39, comma 3-quater della legge n. 122/2010.

7.A scioglimento della riserva contenuta nell’articolo 1, comma 3, dell’OPCM n. 3837/2009 e successive modifiche.

8.Articolo 2, comma 1, del’OPCM n. 3754/2009 e dall’articolo 1 dell’OPCM n. 3837/2009, come modificato dall’art. 9, comma 1, dell’OPCM n. 3843/2009.

9.Ai sensi del DPR n. 445/2000.

10.Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 13 agosto 2010: “Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga della sospensione fino al 20 dicembre 2010 è fissata solo in caso di volume d’affari inferiore a 200 mila euro. Al riguardo si ritiene che, non potendo farsi riferimento all’ultima dichiarazione IVA presentata ...….in assenza di una espressa previsione legislativa, debba essere assunto il volume d’affari dell’anno 2009 – anno precedente a quello in cui opera la nuova sospensione. Il volume d’affari deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno se presentata ovvero, se la dichiarazione IVA non è stata presentata il contribuente potrà desumere il

superamento del limite di 200.000 euro di volume d’affari dai dati contabili in suo possesso”.

11.Articolo 39, comma 3, ultimo periodo.

12.Articolo 1, comma 2, dell’OPCM n. 3837/2009 e successive modifiche.

13.Articolo 2, comma 198, lett. b) della legge n. 191/2009:

14.Articolo 2, c. 1, dell’OPCM n. 3754/2009 e articolo 2, comma 1, dell’OPCM n. 3757/2009.

15.Il DPCM 27 luglio 2010 ha previsto la possibilità di effettuare entro il 20 agosto il versamento dei premi assicurativi, dei versamenti rateali, sanzioni, etc, aventi scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2010.

16.Articolo 2, comma 1, dell’OPCM n. 3754/2009 e dall’articolo 1 dell’OPCM n. 3837/2009 e successive modifiche.

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