• Non ci sono risultati.

203 Rivalutazione dal 1°gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "203 Rivalutazione dal 1°gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1 DELIBERA DEL 20 LUGLIO 2021 N. 203

Rivalutazione dal 1°gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 20 luglio 2021

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, di nomina del Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto;

visto l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente;

in considerazione che il suddetto articolo 11 prevede, inoltre, che gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986;

vista la relazione del Direttore generale in data 9 luglio 2021 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico;

(2)

2 con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è pari al 4,9%.

La spesa relativa agli importi di rivalutazione delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente per il 2021 in euro 175.647.100, graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro” imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche degli assicurati” del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione dei relativi decreti.

Il Segretario Il Presidente

f.to Stefania Di Pietro f.to Franco Bettoni

Riferimenti

Documenti correlati

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2005: “Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto con decorrenza 1° luglio

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 agosto 2005 1 “ Determinazione della nuova misura mensile dell’assegno di incollocabilità con

286, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, il quale ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari partecipanti all'impresa familiare. Nuova

vista la relazione del Direttore generale in data 17 maggio 2017 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni economiche per danno biologico

38, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle

Oggetto: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo con decorrenza 1^