1
DETPRES DEL 22 MAGGIO 2017 N. 245
Rivalutazione dal 1° luglio 2017 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori Industria, Agricoltura, Navigazione, Medici radiologi e Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
IL PRESIDENTE
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
visto l'art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente;
visti i decreti ministeriali del 30 giugno 2015 e 29 luglio 2016, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale a decorrere dal 1° luglio 2015 (Industria, compreso il settore marittimo, Agricoli, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e Tecnici sanitari di radiologia autonomi);
visto l’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero;
vista la relazione del Direttore generale in data 17 maggio 2017 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2017, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, con la quale - sulla base di quanto rilevato dalla
2
Consulenza statistico attuariale e di quanto disposto dal succitato art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 - si propone di confermare, anche con decorrenza dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche vigenti dal 1° luglio 2015, di cui ai decreti ministeriali del 30 giugno 2015, confermati, con decorrenza 1° luglio 2016, con decreti ministeriali del 29 luglio 2016 (Industria, compreso il settore marittimo, Agricoli, Medici esposti a radiazioni ionizzanti e Tecnici sanitari di radiologia autonomi),
DETERMINA
di approvare la relazione del Direttore generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.
La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adozione dei relativi decreti.
f.to prof. Massimo De Felice