MODELLO VERBALE VIOLAZIONI ALL’ORDINANZA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 39 DEL 25.04.2020 ( autore Cav. Mario Ricca)
In allegato viene pubblicato il modello di verbale di contestazione di tutte le violazioni previste dall’ordinanza n. 39 della Regione Campania che prevede la fase n 1 della ripartenza
Un ringraziamento al Cav. Mario Ricca, autore del verbale e valido collaboratore della nostra testata telematica www.marcopolomagazine.it
POLIZIA MUNICIPALE DI LIONI:
Comunicazione agli esercizi interessati sull’ ORDINANZA n.37 del 22/04/2020 della Regione Campania (G. aiello)
a
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI LIONI
C.A.P. 83047- LIONI (AV) Piazza Vittorio Emanuele III ( 0827270303- Fax 0827270852
Ufficio Comando email: pec [email protected] ; [email protected]
COMUNICATO DEL 22.04.2020
ORDINANZA n.37 del 22/04/2020 della Regione Campania
Attività e servizi di ristorazione – Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri
Festività 25 aprile e 1 maggio 2020.
Con L’ordinanza n 37 del 22.04.2020 firmata dal Presidente De Luca La Regione Campania dà il via libera all’apertura di consegna domiciliare di cibi, pizze, prodotti di pasticceria e gelateria a partire dal 27 aprile.
Dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio della Campania sono consentite, esclusivamente per la consegna a domicilio, le attività e i servizi di ristorazione fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie nel rispetto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi, nonché delle specifiche ulteriori misure previste nell’allegato all’ordinanza in questione.
Le attività di ristorazione interessate dal provvedimento dovranno rispettare i seguenti orari:
Per bar e pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Sempre dalla stessa data sono consentite le attività di
commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni descritte nell’allegato A dell’Ordinanza in esame.
Le attività di ristorazione possono essere espletate per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio;
Ciò significa che anche le pasticcerie, gelaterie e Bar e non solo i servizi tipici della ristorazione (pizzeria ristorante e pub) non potranno vendere al consumatore finale all’interno della propria sede e neanche ritirare direttamente gli ordini ma, dovranno ricevere le prenotazioni esclusivamente a mezzo telefonico oppure online ed effettuare la consegna presso il domicilio del cliente. Quindi le modalità di asporto dirette, da parte del cliente, sono comunque vietate. Allo stesso modo è vietato lo spostamento da e per la propria abitazione per ritirare o prenotare prodotti gastronomici.
E’ fatto obbligo, per tutti gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A dell’ordinanza 37 protocollo di sicurezza Sanitario
Norme speciali comuni a tutti gli esercizi per l’apertura (All.to A):
A) DISINFEZIONE INIZIALE: Prima di riaprire l’attività dovrà essere effettuata un intervento di disinfezione dei locali interessati, con ditta autorizzata che dovrà rilasciare certificazione indicando i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche degli stessi, la certificazione dovrà essere esposta all’interno del locale ;
La Ditta Autorizzata dovrà essere iscritta nel Registro delle
imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale per le seguenti attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione;
L’operazione iniziale richiesta, da svolgersi esclusivamente da parte della ditta esterna, è la disinfezione cioè l’operazione, che segue alle operazioni di pulizia, che ha l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni, in un ambiente confinato e si ottiene mediante l’uso di detergenti disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale.
A1) IMPIANTO DI AERAZIONE Sempre prima della ripresa la ditta incaricata dovrà effettuare la disinfezione degli impianti e dovrà essere garantita la sostituzione dei filtri;
NOTA: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
B) SANIFICAZIONE PERIODICA: Ripresa l’attività, bisogna effettuare la sanificazione degli ambienti “con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d’aria”. Tale intervento può essere svolto in proprio seguendo le normali procedure di pulizia dei locali con prodotti specifici.
Esistono molti prodotti per fare le santificazioni ma solo pochi di questi sono stati riconosciuti dal Ministero della Sanità come effettivamente in grado di eliminare i Virus incapsulati come il Coronavirus Covid-19. In particolare nell’allegato sono consigliati, perché rivelati efficaci, l’Ipoclorito di Sodio (0,1% – 0,5%) andrebbe bene anche la comune candeggina, prodotti da usare preferibilmente per le superfici calpestabili ( pavimenti ecc.) e l’Etanolo (70%)
per la pulizia meccanica delle superfici.
Tutte le operazioni di disinfezione e sanificazione (attività eseguita , periodicità ,schede prodotti e tipologia ) dovranno essere, da parte del titolare dell’attività, documentate e annotate in un apposito registro da esibire in caso di controllo.
C) VISITE MEDICHE ED INFORMATIVA: L’ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica. Inoltre, ai dipendenti va rilevata la temperatura corporea prima del turno lavorativo. Nel caso la temperatura fosse superiore a 37,5 gradi, non potranno lavorare.
Obbligatorio, poi, tenere a disposizione gel o altre sostanze igienizzanti. IL Datore di Lavoro dovrà informare i propri dipendenti sulle disposizioni in vigore anche mediante l’affissione nei locali di dépliant informativi.
D) MISURE SPECIFICHE PER LA RISTORAZIONE (Bar, pub, pizzerie, gastronomia, gelaterie, pasticcerie). I servizi tipici della ristorazione dovranno garantire all’interno dei locali, le d i s p o s i z i o n i i g i e n i c h e e s a n i t a r i e n o n c h é q u e l l e sull’autocontrollo previste dall’HACPP, alle quali si aggiungono altri specifici obblighi relativi alle distanze interpersonali di sicurezza tra i dipendenti, da farsi con distanziamento delle postazioni di lavoro, modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti
dove si prepara il cibo. Tutti i lavoratori dovranno essere preventivamente formati sui nuovi obblighi e sensibilizzati sull’utilizzo delle misure igieniche più stringenti. Dovranno essere obbligatoriamente forniti i dispositivi di protezione individuali cioè mascherine, guanti e camici monouso e sovra- scarpe. Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato l’accesso a persone esterne ed evitato il contatto tre queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto
per via
La consegne a domicilio, unica forma di commercializzazione possibile, deve essere effettuata mantenendo una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini. Devono essere utilizzati zaini o contenitori termici, per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. Il fattorino dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso. Il cliente destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti monouso in caso di pagamento in contanti. Per il pagamento on line, la consegna potrà essere effettuata lasciando il prodotto all’esterno del domicilio, con ritiro della merce quando il fattorino si sarà allontanato.
Le regole per le librerie. Regole stringenti anche per librerie e cartolerie. La presenza all’interno è regolata sulla base della superficie del negozio: fino a 20 mq 1 addetto alle vendite + 1 cliente all’esterno dell’esercizio commerciale; da 20 a 40 mq: 1 addetto alle vendite + 1 cliente presente nel punto vendita; da 40 mq a 120 mq: massimo 4 persone, tra addetti alle vendite e clienti presenti; da 12 0mq a 200 mq: massimo 6 persone, tra addetti alle vendite e clienti.
CHIUSURE 25-26 APRILE E 1 MAGGIO – L’ordinanza prevede altresì che su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
SANZIONI: Le irregolarità accertate alle disposizioni emanate con la Ordinanza in esame sono sanzionate dall’art. 4 comma 1,D.L.19/2020 che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.
Pagamento in misura ridotta: Ai sensi dell’art. 202 D.lgs 285/1992, il trasgressore può entro 60 giorni avvalersi delle facoltà del pagamento in misura ridotta di euro 400,00 (minimo edittale);
Sconto del 30%: in considerazione che l’art. 108 comma 2 del D.L. 18 / 2020 (Decreto Cura-Italia) ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto del 30% si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni ( non più 5 gg.) dalla contestazione o dalla notifica della violazione, entro tale termine, quindi 30 gg. il trasgressore dovrà versare la somma di € 280,00.
Le eventuali Violazioni a competenza Regionale, potranno essere pagate a mezzo bonifico bancario IBAN: (Regione Campania IT38V0306903496100000046030 codice tariffa 31920 Verb. DL19/20)
Scritti difensivi: ai sensi dell’art. 18 della Legge n.
689/81, avverso alle violazioni contenuta nell’Ordinanza in questione, l’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal Presidente della Regione Campania ( ufficio competente).
Lioni Lì 22.04.2020
IL COMANDANTE
Dott. Giuseppe Aielloaiello articolo ripertura campania
REGIONE CAMPANIA CO=N L’ORDINANZA 37 DE LUCA APRE A BAR RISTORANTI E PIZZERIE MA SOLO PER ASPORTO ( g. Aiello 222.04.2020)
Fonte ANCI CAMPANIAOrdinanza n.37 del 22 aprile ristorazione librerie e festività con allegato
La Regione dà il via libera al delivery, ovvero alla consegna domiciliare di cibi, pizze, prodotti di pasticceria e gelateria a partire dal 27 aprile. Intanto chiusura degli alimentari nei giorni 25 e 26 aprile e 1 maggio.
E’ il sintesi dell’Ordinanza n. 37 (CLICCA E LEGGI) firmata dal Presidente della Regione Campania. Ecco nel dettaglio cosa prevede.
CONSEGNA A DOMICILIO – Dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio della Campania sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, g a s t r o n o m i e , r i s t o r a n t i , p i z z e r i e , g e l a t e r i e e pasticcerie. Per bar e pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00. Le attività possono essere espletate per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio;
CARTOLERIE E LIBRERIE – Sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione
telefonicaovvero on line e consegna a domicilio.
CHIUSURE 25-26 APRILE E 1 MAGGIO – Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI IN EMERGENZA COVID:
L’IMPATTO SULLA POLIZIA LOCALE.
(di Luca Leccisotti)
E’ richiesta una maggiore trasparenza sui dati dei positivi da Covid19, ai fini della ricostruzione della catena del contagio. Il Codice Privacy, il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196, integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, ha previsto una nuova configurazione delle figure deputate alla gestione dei dati:
Il Titolare del trattamento, Il Responsabile del trattamento e Il Responsabile per la protezione dati – RPD.
Per i trattamenti operati negli Enti Locali, il titolare è il
“Comune” persona giuridica;. Complesso però, è identificare quale persona fisica eserciti questa funzione in pratica. Il sindaco è certamente il legale rappresentante del Comune e, in caso di un processo per mancata adozione delle misure di sicurezza in materia di privacy, rappresenta questa titolarità; ma se il comune deve trattare “i dati sensibili sanitari” il sindaco non può farlo.
Unicamente il dirigente può trattare i dati di cui sopra, in quanto svolge la funzione di “Responsabile del trattamento”.
Il comune è il titolare del trattamento e ciascun organo del comune, in base all’ordinamento degli uffici, definito dalla legge e dal regolamento ex art. 49 3° comma del TUEL, partecipa di detta titolarità.
Un altro aspetto fondamentale da tenere presente, è la finalità del trattamento: la finalità risponde alla domanda
“perché” trattare i dati? I dati, infine, devono essere trattati secondo modalità compatibili con le finalità indicate.
Con l’adozione del Decreto Legge n.14/2020, l’articolo 14 dispone che “i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot.
COVID/0014171 del 16/03/2020 a firma di Borrelli, ha disposto che i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, devono assicurare la trasmissione dei dati a tutti i soggetti legittimati.
I dati comunicati dalle Prefetture hanno il seguente contenuto: generalità, ubicazione e data del tampone dei pazienti positivi al Covid19, generalità, ubicazione e data del tampone dei soggetti in quarantena, generalità e
ubicazione dei soggetti posti in isolamento fiduciario.
Accertato che attualmente la polizia locale concorre ai servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore o ratificati dallo stesso, è palese che, se una pattuglia ferma veicoli o persone a piedi, deve chiaramente sapere se il soggetto controllato rientra tra quelli contagiati o in isolamento.
Altro aspetto fondamentale, e che nessuna normativa emergenziale ha menzionato nelle varie promulgazioni, è il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. All’art.3 di detto regolamento viene disposto che i trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché’ di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
E’ chiaro quindi che, anche prima del DL 14/2020, la legittimazione a trattare questi dati da parte della polizia locale era già confermata.
Ciò posto, è evidente far rilevare una enorme criticità sulla lavorazione dei dati in questione. E’ dato certo che ad ogni comune vengono inviati i dati relativi ai positivi covid solo dei residenti del comune di riferimento. Bene, e se entra nel territorio comunale un soggetto residente altrove che è positivo o dovrebbe essere in quarantena, come fanno gli agenti operanti ad accertare eventuali ipotesi di reato? Così come sono fatte oggi le diffusioni dei dati, non è possibile accertare la situazione di non residenti, esponendo sia gli operatori di polizia che i luoghi dove questi soggetti si recano, ad alto pericolo di contagio. Un aspetto non da poco considerando la mobilità delle persone e che, ad oggi, nonostante il lockdown imposto, il plateau dei positivi è ancora stabile. La soluzione ottimale è quella di creare una banca dati nazionale o almeno regionale dei dati Covid in modo
da poter consentire a chi espleta i controlli su strada a verificare in tempo reale la condizione del soggetto. Oppure, come altra soluzione, sottoscrivere da parte dei sindaci di comuni contermini, un protocollo di intesa volto alla condivisione dei dati covid19. Ciò è previsto anche dall’articolo 14 comma 1 del DL 14/2020.
Prontuario Per violazioni alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Emanate con Ordinanze Regionali in Campania ( 20.04.2020 G. Aiello)
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE REGIONALI COVID
Si può scaricare gratuitamente il Prontuario Per violazioni alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Emanate con Ordinanze Regionali in Campania, aggiornato alla data del 20.04.2020 , elaborato dal Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia MPRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE REGIONALI COVIDunicipale di Lioni (AV) lo stesso è allegato al manuale operativo delle sanzioni nazionali disponibile sul nostro sito.
MODULO DICHIARAZIONE DEL VIAGGIATORE RIENTRO NEL COMUNE ( ins.to 20.04.2020 G.Aiello)
Potrai scaricare in allegato l’avviso da diffondere e il modulo per la Comunicazione di rientro da parte del cittadino. G.aiello
MODULO DEL VIAGGIATORE COVID 19
L’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, prescrive che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”,
l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20 del 22.03.2020 stabilisce, altresì, che tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania (COMUNE DI __) o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; –
di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni
dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
Per quanto sopra riportato si porta a conoscenza che la compilazione della sotto indicata scheda è obbligatoria per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero o da altri Comuni, che faranno ingresso / rientro nel Comune o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni .
Le irregolarità accertate per l’omessa comunicazione, con utilizzo del veicolo, costituiscono violazione all’art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, e del DPCM 10.04.2020 (nonché eventuale normativa regionale o locale).
Esse sono sanzionate dall’art. 4 comma 1, che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Con pagamento in misura ridotta di euro 533,33 (minimo edittale) PROSPETTO DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE REGIONALI IN CAMPANIA
N ILLECITO VIOLAZIONE SANZIONE NOTE
1
Trasferimenti di persone fisiche in altri comuni
per ragioni di lavoro senza fare comunicazione
al Comune
Soggetto che rientra per ragioni di lavoro , in un comune all’interno
della Regione Campania, diverso rispetto a quello
in cui si trovava, senza comunicare tale
circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta o all’operatore di
sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente
competente;
in violazione
dell’Ordinanza n. 20 del 22.03.2020 Regione
Campania
DPCM 10.04.2020
Art 1 C.1 Lett. A
e Ordinanza Regionale Campania n. 20 del 22.03.2020
prorogata dall’Ord.
N 32 /2020
DL 19/2020
Art. 4 c. 1 p.m.r.
entro gg. 60 €
400 entro 30
gg.
Sconto del 30%
€ 280
Sanzione amministrativa
Violazione commessa con
veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00
a € 3.000,00.
Pagamento entro 60 gg € 400,00
Ricorso al Presidente Regione Campania
entro 30 gg Pagamento entro
30 giorni riduzione del 30% € 280,00 Introiti Regione
Campania Sanzione accessoria Vedere punto n a
2
Trasferimenti di persone fisiche in altri comuni
per ragioni di lavoro senza rispetto della
quarantena
Soggetto che effettuava rientro per ragioni di
lavoro ,in un comune della Regione Campania, diverso rispetto a quello
in cui si trovava, senza osservare la permanenza
domiciliare con isolamento
fiduciario,(volontaria) mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto
di contatti sociali;
Ordinanza n. 20 del 22.03.2020 Regione
Campania
DPCM 10.04.2020
Art 1 C.1 Lett. A
e Ordinanza Regionale Campania n. 20 del 22.03.2020
prorogata dall’Ord.
N 32 /2020
DL 19/2020
Art. 4 c. 1 p.m.r.
entro gg. 60 €
400 entro 30
gg.
Sconto del 30%
€ 280
Sanzione amministrativa
Violazione commessa con
veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00
a € 3.000,00.
Pagamento entro 60 gg € 400,00
Ricorso al Presidente Regione Campania
entro 30 gg Pagamento entro
30 giorni riduzione del 30% € 280,00 Introiti Regione
Campania Sanzione accessoria Vedere punto a
3
Trasferimenti di persone fisiche in altri comuni
per ragioni di lavoro senza osservare il divieto di spostamento Soggetto che effettuava
rientro per ragioni di lavoro , in un comune diverso rispetto a quello
in cui si trovava, senza osservare il divieto di
spostamenti e viaggi;
Ordinanza n. 20 del 22.03.2020 Regione
Campania
DPCM 10.04.2020
Art 1 C.1 Lett. A
e Ordinanza Regionale Campania n. 20 del 22.03.2020
prorogata dall’Ord.
N 32 /2020
DL 19/2020
Art. 4 c. 1 p.m.r.
entro gg. 60 €
400 entro 30
gg.
Sconto del 30%
€ 280
Sanzione amministrativa
Violazione commessa con
veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00
a € 3.000,00.
Pagamento entro 60 gg € 400,00
Ricorso al Presidente Regione Campania
entro 30 gg Pagamento entro
30 giorni riduzione del 30% € 280,00 Introiti Regione
Campania Sanzione accessoria Vedere punto a
4
Trasferimenti di persone fisiche in altri comuni
per ragioni di lavoro senza rimanere
raggiungibile Soggetto che effettuava rientro per ragioni di lavoro ,
in un comune diverso rispetto a quello in cui
si trovava, senza rimanere raggiungibile
per ogni eventuale attività di
sorveglianza; Ordinanza n. 20 del 22.03.2020
Regione Campania
DPCM 10.04.2020
Art 1 C.1 Lett. A
e Ordinanza Regionale Campania n. 20 del 22.03.2020
prorogata dall’Ord.
N 32 /2020
DL 19/2020
Art. 4 c. 1 p.m.r.
entro gg. 60 €
400 entro 30
gg.
Sconto del 30%
€ 280
Sanzione amministrativa
Violazione commessa con
veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00
a € 3.000,00.
Pagamento entro 60 gg € 400,00
Ricorso al Presidente Regione Campania
entro 30 gg Pagamento entro
30 giorni riduzione del 30% € 280,00 Introiti Regione
Campania Sanzione accessoria Vedere punto a
5
Mancata segnalazione al proprio medico
Soggetto che in caso di comparsa di sintomi, non avverte immediatamente il
medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione come previsto dall’Ordinanza
n. 20 del 22.03.2020 Regione Campania
DPCM 10.04.2020
Art 1 C.1 Lett. A
e Ordinanza Regionale Campania n. 20 del 22.03.2020
prorogata dall’Ord.
N 32 /2020
DL 19/2020
Art. 4 c. 1 p.m.r.
entro gg. 60 €
400 entro 30
gg.
Sconto del 30%
€ 280
Sanzione amministrativa
Violazione commessa con
veicolo aumento delle sanzioni fino a un terzo ovvero da euro € 400,00
a € 3.000,00.
Pagamento entro 60 gg € 400,00
Ricorso al Presidente Regione Campania
entro 30 gg Pagamento entro
30 giorni riduzione del 30% € 280,00 Introiti Regione
Campania Sanzione accessoria Vedere punto a IN allegato i moduli per comunicare il rientro nel Comune come previsto dall’Ordinanza Reg. della Campania n. 20 del 22.03.2020
20.04.2020 Giuseppe Aiello
covid 19 IL DIVIETO DI
SPOSTAMENTO E DI FAR RIENTRO:
IL PARERE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPNIA – Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV) 19.04.2020
s
IMPORTANTE DISTINGUO TRA SPOSTAMENTI E RIENTRI PER RAGIONI DI LAVORO: QUANDO SI VA IN QUARANTENA?
Allegato il prontuario delle violazioni Regionali in materia ( scaricare l’allegato che contiene il prontuario
19.04.2020 G. Aiello
In previsione della ripresa delle attività IndustIL DIVIETO DI SPOSTAMENTO E DI FAR RIENTRO articolo aielloriali e commerciali già da tempo preannunciata ed in attesa di nuove norme, nel comune ove lavoro, mi sono dovuto preoccupare di risolvere il problema relativo agli spostamenti ed ai rientri effettuati da soggetti terzi per esigenze di lavoro nonché a l l ’ o b b l i g o d e l l a q u a r a n t e n a d a p a r t e d i c o s t o r o . Inevitabilmente la fase 2 della ripresa economica con la riapertura di industrie e attività professionali ecc riporterà nei luoghi di lavoro tentatissime persone attualmente stanziate in altre realtà territoriali . E’ il caso del mio Comune in quanto presso gli insediamenti industriali limitrofi sono occupati tantissimi lavoratori provenienti da altre realtà territoriali che hanno il proprio domicilio in abitazioni fittate e ubicate nel nostro territorio Si ritiene assolutamente indispensabile accompagnare con serrati controlli anche questa delicatissima fase al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti sino ad oggi. Nella qualità
di Comandante della Polizia Municipale ho avvertito il bisogno di richiedere uno specifico parere alla struttura Regionale della Protezione Civile della Campania su due casi tipo. La risposta fornita dalla P.C. ha confermato l’impostazione già assunta dallo scrivente in merito alla soluzione del
problema.
Analisi delle disposizioni vigenti in materia: Spostamento e rientro
DPCM del 10 Aprile 19/2020. L’art 1 prevede quanto segue <<.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
L’ordinanza Regionale n. 20 del 22.03.2020 ( confermata dalla Ord. 27/2020 e dalla successiva n 32/2020 ) stabilisce che <<
Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo: – di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di
medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; – di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;>>
La Regione Campania ha pubblicato in riferimento all’Ordinanza n. 20 il Chiarimento n. 10 del 23 marzo 2020. Ove si precisa che << Con riferimento all’Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica) – Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, si forniscono i seguenti chiarimenti: Gli obblighi sanciti dal punto 1. dell’Ordinanza non si applicano ai soggetti che si spostino, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, temporaneamente per comprovate esigenze lavorative (da o per il luogo di lavoro), assoluta urgenza ovvero per motivi di salute>>.
Quindi è stato chiesto alla Protezione Civile della Campania di chiarire due aspetti relativi allo spostamento e al rientro con due casi emblematici.
Un soggetto, imprenditore con attività non sospesa ubicata fuori dalla Regione Campania può spostarsi per esigenze lavorative in territorio di questo Ente per effettuare manutenzioni su impianti di attività non sospese per le quali ha regolare contratto stipulato in precedenza ? nel caso al soggetto non si applicano le misure della quarantena ?
Dipendente di attività industriale non sospesa residente fuori Regione può far rientro nel nostro comune per riprendere
l’attività lavorativa e nel caso sarà sottoposto a quarantena?
La risposta sulla quale si è perfettamente concordi delle Protezione Civile della Campania, fornita in data 18.04.2020, tra l’altro giunta in tempi celerissimi chiarisce che:
L’imprenditore, con attività non sospesa, per comprovate esigenze lavorative può transitare sul territorio regionale per effettuare interventi manutentivi senza per questo ricorrere nelle misure di quarantena. Caso di entrata in regione Campania per temporanee esigenze lavorative consentite (Ordinanza n. 20/2020 – chiarimento n.10)
Il dipendente di attività industriale non sospesa residente in altra regione può fare rientro sul territorio regionale ma, in o g n i c a s o è s o t t o p o s t o a l l e m i s u r e d i q u a r a n t e n a . L’autodenuncia, obbligatoria per chi proviene da fuori regione comporta necessariamente l’obbligo di rimanere in quarantena indipendentemente da una quarantena eventualmente fatta fuori regione)
Conclusione: il soggetto che si sposta momentaneamente per effettuare una prestazione lavorativa non sospesa anche se dimora qualche giorno nel comune ove effettua tale intervento non deve essere sottoposto a quarantena e non deve comunicare nulla alle autorità. Chi invece rientra nel Luogo in cui dimorava precedentemente per effettuare attività lavorativa stabili e /o riprendere quella precedentemente esercitata è sottoposto a quarantena.
Nell’allegato potrai scaricare il prontuario delle sanzioni relative al caso in commento
Lioni 19.04.2020 Dott. Giuseppe Aiello
REGIONE CAMPANIA ORDINANZA n.
35 IL COMUNE DI SAVIANO (NA) CHIUSO Per Corteo Funebre ( g. Aiello 19.04.2020)
Oggi 19.04.2020 Domenica si apre la mattina con il Commento di un’ ennesima Ordinanza “Deluchiana”, la n. 35 del 19.04.2020.
Il presidente è stato costretto a chiudere un ‘ altro Comune della Campania , quello di Saviano, le ragioni sono però diverse dalle altre disposizioni dello stesso tenore e per tutti i punti di vista inaccettabili. Credo che sia indispensabile divulgare il messaggio soprattutto agli organi di controllo perché queste cose non accadano più.
Il Presidente De Luca ha emanato una nuova Ordinanza in relazione ai fatti che si sono svolti in data 18.04.2020 nel Comune di Saviano (NA) ove è stato svolto, tra l’altro in violazione del divieto, sancito dal DPCM 10 aprile 2020, di assembramenti e riunioni e di svolgimento di eventi, manifestazioni e cerimonie, un corteo funebre che ha attraversato il territorio comunale con la partecipazione di centinaia di persone assembrate lungo le strade e al seguito del feretro, senza rispetto delle misure di distanziamento vigenti;
Per questo la Regione ha ritenuto necessario disporre, a tutela della salute pubblica degli abitanti del Comune di Saviano e degli altri Comuni del territorio campano, adeguate misure, finalizzate a ridurre la mobilità da e per il Comune di Saviano e all’interno del territorio del medesimo Comune, nonché le occasioni di contatto sociale tra i cittadini, per
il tempo strettamente necessario alla individuazione dei soggetti che hanno partecipato al corteo funebre, ai fini della adozione delle conseguenti misure sanitarie di prevenzione individuale, oltre che all’applicazione delle sanzioni di legge da parte delle competenti autorità;
Con L’ORDINANZA n. 35 è stato imposto, <<.Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti a fini di contenimento e di prevenzione del contagio nel territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al 25 aprile 2020, salva ogni ulteriore determinazione sulla base degli accertamenti sanitari conseguenziali al presente provvedimento, con riferimento al Comune di Saviano (NA) sono disposte e seguenti misure: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità>>.
Purtroppo dobbiamo pur dire che alla celebrazione erano presenti, per quanto riportato dalla cronaca, diverse personalità ed autorità ( civili e religiosi) ma , vi erano innanzitutto gli organi di controllo, in prima linea addirittura a scortare il feretro che , come capita in queste situazioni saranno presi di mira per le responsabilità conseguenti. Sarebbe stato meglio evitare . Logicamente è stato un omaggio ad una persona che lo meritava Sindaco e medico stimatissimo ma, sarebbe stato meglio farlo in modo diverso senza rendere l’evento pubblico. Adesso altro lavoro all’unità di crisi dell’ASL e all’ autorità Giudiziaria e agli inquirenti. Gesto irresponsabile e da condannare il virus è ancora in mezzo a noi e una simile situazione non fa che aiutarlo a colpirci. Chi è positivo al Covid 19 è vero potrà anche guarire sempre se non muore prima. Forse le centinaia di Bare trasportate sui camion dell’esercito a Bergamo non ci hanno insegnato nulla. Un appello a tutti noi che siamo preposti ai controlli di non abbassare la guardia.
Buona domenica a tutti voi
Puoi guardare il video https://video.repubblica.it/
I n a l l e g a t o l ’ o r d i n a n z a n . 3 5 ORDINANZA_N.35_DEL_19__APRILE_ORDINANZE-1
MODELLO DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI MASCHERINE DPI
a cura del Dott. Luca Leccisotti COMUNE
………
SERVIZIO
………
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n.
………..
data
………..
OGGETTO: Fornitura di DPI per il personale di polizia locale che svolge attività esterna per i controlli Covid e per il personale che svolge attività lavorative in presenza (Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) – CIG
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSA la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore , come da decreto del Sindaco prot. N del ;
VISTE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di fornire, con urgenza, ai dipendenti comunali dispositivi di protezione individuale ed in particolare mascherine FFP2 senza valvola;
ATTIVATA un’esplorazione del mercato, riferita alla tipologia di dispositivo da acquistare, valutando le caratteristiche tecniche e mediche;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni e
servizi sino ad euro 5.000,00 senza l’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ACQUISTA per le vie brevi la disponibilità del fornitore di seguito menzionato per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale di cui al presente fabbisogno;
CONSIDERATA la situazione emergenziale e la soglia dell’importo della fornitura in oggetto, si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a ) , d e l D . L g s . n . 5 0 / 2 0 1 6 n e i c o n f r o n t i d i
“ .” con sede in , che ha assicurato la fornitura in tempi brevi di n.
mascherine FFP2 senza valvola per una spesa complessiva di
€ (I.V.A. 20% inclusa);
RILEVATA la copertura di detta spesa complessiva di € sul capitolo “ ” del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione/approvato in data________;
RITENUTA congrua detta spesa, supportata da una ricerca di mercato informale;
VISTO il DURC regolare della ditta in parola;
VERIFICATO che le spese di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione e che è stato attribuito il seguente codice CIG: ;
DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.
33/2013 in materia di trasparenza; VISTO il D.Lgs. n.
267/2000;
DETERMINA
– che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 – di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico ._____________ P.I. ___________, con sede in __________ la fornitura di mascherine ffp2 senza valvola, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
3 – di stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
a) fine da perseguire: dotare i dipendenti comunali di DPI per l’emergenza Covid19
b) oggetto del contratto: fornitura di DPI
c) forma del contratto: scambio commerciale di lettera di fornitura
d) clausole essenziali: consegna in 24 ore
4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro _______, compresa IVA, nella misura di legge;
– di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio di previsione 2020 in corso di approvazione, la somma di € _____ sul capitolo _____ “_______________”
– di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 – di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante a p p o s i z i o n e d e l v i s t o d i r e g o l a r i t à c o n t a b i l e [ e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8 – di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9 – di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. _____________________;
– di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
………
Ennesima batosta sulla Polizia Locale, Ordine Pubblico cumulabile con altre indennità ? il ministero dell’interno dice no ma subito dopo apre al cumulo per la P.S.!!! g. aiello 17.04.2020
Aggiornamento all’articolo sotto riportato
Coronavirus: sindacati,bene Gabrielli su indennita’ ad agenti (ANSA) – ROMA, 6 APR – E’ possibile cumulare le indennita’
attribuite al personale della polizia di Stato in servizio presso le specialita’ impiegato nei servizi di contrasto al contagio da Covid-19. Lo stabilisce una circolare firmata dal capo della Polizia, Franco Gabrielli. “Soddisfazione” viene espressa dai sindacati Siulp, Sap, Coisp, Siap, Fsp, Silp Cgil, Uil Polizia. Con la circolare, spiegano, “si e’
finalmente fatta chiarezza su questa vicenda per tutta la fase emergenziale nazionale”. La circolare dispone che alle pattuglie della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria impiegate in servizi operativi su strada nell’ambito dell’emergenza Coronavirus possa essere corrisposta “in via eccezionale” e per la durata dello stato di emergenza l’indennita’ di ordine pubblico in regime di cumulo con, rispettivamente, l’indennita’ autostradale e con quella di vigilanza scalo. (ANSA). NE 06-APR-2020.
vedere la circolare INDENNITA ORDINE PUBBLICO PS CUMULABILITA CIRCOLARE 6 APRILE 20
Per noi la situazione resta invariata
Divieto di cumulo tra indennità varie e O.P. Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)
Con Circolare F.L. 09/20/UTGA V della PREFETTURA DI AVELLINO circolare prefettura op polizia municipale ad Oggetto:
“Polmonite da nuovo coronavirus” (COVID 19).Trattamento economico personale Forze di Polizia, Indennità Ordine Pubblico Polizia Locale, apprendiamo con amara sorpresa, altresì, che l’indennità di O.P. per la Polizia Locale è incompatibile con altri emolumenti .
In effetti si legge testualmente che <<Per la suddetta attività al personale indicato dalle apposite ordinanze del Questore, compete l’indennità di ordine pubblico secondo le vigenti previsioni normative, anche se appartenente alla Polizia Locale di codesti enti locali, per l’importo giornaliero di € 13,00 al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali sia a carico del dipendente che di codesti enti.
….. Detto emolumento è incompatibile con l’eventuale erogazione di indennità per servizi esterni, come pure con il trattamento di missione, corrisposti anche dall’ ente di appartenenza.
L a q u e s t i o n e p o t r e b b e s e m b r a r e d i p o c o c o n t o , i n considerazione che stiamo parlando di quattro spiccioli al giorno che dovrebbero darci per aver concorso a garantire L’ordine e la sicurezza pubblica nella delicata fase emergenziale covid 19 ma, l’aspetto della questiona va oltre il compenso economico.
Come a noi spesso capita da una mano ci danno e dell’altra ci tolgono.
L’indennità alla quale di certo si riferisce il Ministero è quella di servizio esterno, di cui all’art. 56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, L’istituto in questione può essere riconosciuto, in periodi di normalità, s o l o a q u e l p e r s o n a l e d e l l a p o l i z i a l o c a l e c h e , continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, rende effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.
Rispetto a tale istituto bisogna evidenziare che anche le fonti di finanziamento dell’indennità per servizio esterno sono autonome e di specifica competenza del Comune. Si ricorda che l’Aran, con l’orientamento applicativo CFL41 del 3 aprile 2019, ha chiarito che per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno è possibile utilizzare le risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del d.lgs. 285/1992.
L’articolo 56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ha introdotto l’indennità di servizio esterno, con un importo compreso tra 1 e 10 euro giornalieri, volta a compensare i rischi e disagi connessi all’espletamento “in via continuativa” di “servizi esterni di vigilanza” che a parere di chi scrive non è incompatibile con l’indennità di O.P. di competenza statale.
Per quanto riguarda L’O.P. e da evidenziare che AI personale delle Forze di Polizia impiegato, unitamente alle polizia Locali, esclusivamente nei servizi operativi esterni relativi alle misure di contenimento dell’epidemia da covid, compete l’indennità di ordine pubblico giornaliera di € 13,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
Per il Ministero o l’una o l’altra niente cumulo.
La questione comunque non riguardava solo la Polizia Locale ma anche le forze di Polizia dello Stato in quanto, si ha conoscenza che, Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, con circolare 333 / del 03.04.2020 è intervenuto sull’indennità di O.P. che compete al proprio personale escludendo, anche per essi, la possibilità di applicare l’indennità autostradale e l’indennità di scalo ferroviario congiuntamente all’indennità di ordine pubblico.
Come è facile immaginare la protesta non si è fatta attendere e le organizzazioni sindacali hanno fatto evidenziare al Capo della Polizia che << spiace rilevare che tale indirizzo applicativo, sicuramente chiaro nella sua portata, risulta tuttavia distonico e sorprendente sia rispetto a quanto da Lei s t e s s o a f f e r m a t o r e c e n t e m e n t e n e l l ’ a m b i t o d i u n a videoconferenza con le Organizzazioni Sindacali sia in c o n s i d e r a z i o n e d e i s e r v i z i e f f e t t i v a m e n t e s v o l t i nell’emergenza in atto ….. omissi …. La invitiamo a rivalutare, l’incompatibilità tra gli istituti richiamati, e per il futuro auspichiamo un diverso modo di procedere
ispirato ad un effettivo coinvolgimento preventivo delle Organizzazioni Sindacali, a garanzia delle prerogative che sono loro riconosciute nonché a tutela di tutti i colleghi >>.
Almwno per i Colleghi della P.S.si e’ finalmente fatta chiarezza su questa vicenda per tutta la fase emergenziale nazionale”. La circolare del 6 aprile del Capo della Polizia dispone che alle pattuglie della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria impiegate in servizi operativi su strada nell’ambito dell’emergenza Coronavirus possa essere corrisposta “in via eccezionale” e per la durata dello stato di emergenza l’indennita’ di ordine pubblico in regime di cumulo con, rispettivamente, l’indennita’ autostradale e con quella di vigilanza scalo. (ANSA).
E’ Difficile immaginare che per noi non sarà possibile cumulare le indennità e per gli altri si .