• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.291 26.7.2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.291 26.7.2001"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 291 DEL 26 LUGLIO 2001

Integrazioni Piano per la sicurezza

Ai sensi dell'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., la stazione appaltante determina l'importo della sicurezza già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente.

L'impresa, che è a sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilità, in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo.

Riferimenti

Documenti correlati

32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “ La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.. 1,