DELIBERAZIONE N. 291 DEL 26 LUGLIO 2001
Integrazioni Piano per la sicurezza
Ai sensi dell'art.31 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., la stazione appaltante determina l'importo della sicurezza già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente.
L'impresa, che è a sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilità, in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo.