DELIBERAZIONE DEL 6 SETTEMBRE 2000
Obblighi Stazione Appaltante
In base a quanto disposto dall’art.31, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., la stazione appaltante non è mai esentata dallo svolgere un ruolo attivo nella pianificazione della sicurezza, secondo gli obblighi generali previsti a suo carico dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e s.m., indipendentemente dall’entità dei lavori, e nel caso di lavori in cui non trovi applicazione il citato decreto legislativo, così come modificato dal D.Lgs.528/99, la stazione appaltante è comunque tenuta ad indicare nel bando di gara la stima degli oneri per la sicurezza come incidenza percentuale sui prezzi di progetto non soggetti a ribasso; detta stima, tuttavia, non impedisce che, in sede di redazione del piano sostitutivo per la sicurezza, oltre alla quantificazione dettagliata di questi costi, vengano evidenziate ulteriori proposte di integrazione al piano stesso, al fine di una maggiore garanzia della sicurezza del cantiere.