• Non ci sono risultati.

Continuare gli studi comparativi ed aumentare l’interscambio culturale per il raggiungimento di un’unificazione valutativa tra i vari sistemi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Continuare gli studi comparativi ed aumentare l’interscambio culturale per il raggiungimento di un’unificazione valutativa tra i vari sistemi"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

****

DE MINIMIS CURAT PRAETOR Ed. Acomep 1999

1

Continuare gli studi comparativi ed aumentare l’interscambio culturale per il raggiungimento di un’unificazione

valutativa tra i vari sistemi

Prof. Duarte Nuño Vieira*

Se un giorno si giungesse all’unificazione tra la valutazione e il risarcimento del danno alla persona nell’Unione Europea, come molti (se non tutti) si augurano, uno dei suoi progenitori, sarebbe indiscutibilmente il Dott. Giovanni Cannavò e non occorrerebbero esami del DNA per confermarlo.

Spetta a me compiere una breve introduzione nella prima sessione del pomeriggio; una sessione in cui effettueremo delle riflessioni riguardo una delle principali preoccupazioni della CEREDOC, in altre parole la conformità tra valutazione e indennizzo del danno alla persona nell’Unione Europea.

Gli interventi che seguiranno riguarderanno aspetti precisi, come la costituzione di un barème europeo, per la valutazione del danno in diritto civile ed il problema delle piccole incapacità.

Non è la prima volta che si parla di unificazione tra la valutazione del danno e il risarcimento alla persona nei paesi della Unione Europea. Il decorso degli anni ha visto il succedersi di molteplici iniziative per il raggiungimento di questo scopo, anche se i risultati, a dire il vero, sono stati in qualche modo deludenti.

Ricordiamo, ad esempio, la Risoluzione 75 (7) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ed il Convegno Giuridico Europeo che avvenne a Parigi nel 1988.

Come sappiamo bene, la Risoluzione 75 (7) consta di tre principi generali connessi al risarcimento totale del danno in diritto civile e dai quali traspare la necessità di valutare e di risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, a dispetto perfino dei diversi parametri di danno che rientrano in ciascuna di queste categorie. Inoltre, la Risoluzione decretava che i paesi firmatari dovevano adottare questi principi nell’ambito delle nuove legislazioni nazionali. E, infatti, abbiamo assistito al cambiamento della legislazione propria di tutti i paesi, benché pochi di essi abbiano effettivamente rispettato queste variazioni.

Le conclusioni del Convegno Giuridico Europeo avevano più o meno lo stesso scopo, stipulavano, ad esempio, che:

1) Le ripercussioni economiche del danno alla persona dovranno essere distinte dalle ripercussioni che riguardano esclusivamente il lato morale;

2) Laddove sussistano delle conseguenze a livello non economico, queste dovranno essere accuratamente specificate nella cartella clinica e dovranno essere risarcite in modo totale ed unico, secondo la serietà valutata dal medico.

Di conseguenza, ventidue anni dopo l’approvazione della Risoluzione 75(7), 10 anni dopo il Convegno Giuridico Europeo, dopo aver assistito a tante riunioni e seminari scientifici dedicati a questo argomento, a che punto siamo? Quale percorso abbiamo compiuto? Quale livello di congruenza abbiamo raggiunto?

La risposta, dal mio punto di vista, non è incoraggiante. Vediamo:

* Direttore Istituto Medicina Legale, Segretario APADAC, Coimbra

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

(2)

****

DE MINIMIS CURAT PRAETOR Ed. Acomep 1999

2

Sta di fatto che la totalità dei paesi appartenenti all’Unione Europea tende a riunire le conseguenze del danno alla persona in due categorie principali:

1. Il danno economico, e con ciò s’intendono le spese sostenute in passato e le eventuali spese future in relazione all’incidente subìto; la perdita del reddito prima dell’indennizzo e quella prevedibile connessa alla stessa.

2. Il danno non economico rappresentato dalle conseguenze fisiche e psicologiche considerate in senso lato e indipendentemente dal danno economico.

La verità consiste nel fatto che, nonostante questi principi generali, sussistono delle differenze sostanziali tra valutazione e risarcimento del danno nei vari paesi dell’Unione Europea. Vediamone soltanto alcune, scelte tra le tante che potremmo ancora segnalare.

1. La valutazione e il risarcimento del danno extrapatrimoniale varia molto da paese a paese.

Infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale è ancora strettamente legato alla filosofia nazionale e può essere influenzato dal contesto culturale. In questo senso, il risarcimento è diverso da paese a paese quando esso avviene nell’ambito di sistemi culturali complessi. Ed infatti esistono dei paesi in cui la valutazione del danno extrapatrimoniale è globale e inserito in un’unica formulazione (che talvolta è fonte d'incomprensioni), esistono dei paesi nei quali questo tipo di danno è considerato un elemento connesso al deficit fisiologico (indicato in percentuale, in punti di invalidità, o semplicemente descritto a parole) e dei paesi che applicano un tipo di valutazione personalizzata;

2. Spesso i concetti relativi ai diversi tipi di danno non possono essere equiparati con altri paesi.

Anche se talvolta danni simili sono inseriti in categorie diverse secondo il paese e pertanto la medesima designazione non corrisponde necessariamente allo stesso parametro di valutazione del danno, si può comunque constatare che la ricchezza di vocabolario e l’esercizio di stile abbiano causato, in qualche paese, lo sgretolamento della definizione di danno in un notevole numero di sfaccettature che, talvolta, non sono altro che considerazioni identiche del medesimo concetto. Di conseguenza, viene a mancare la chiarezza necessaria per compiere una valutazione ed una ripartizione equa del risarcimento. In altri casi, è stata sviluppata una categoria unica che riunisce i parametri di danni che vengono di solito valutati a parte. Insomma si è venuta a creare una gran confusione.

3. I risarcimenti per i danni equivalenti variano molto secondo il paese e non sono sempre proporzionali a livello socio-economico.

Ad esempio, la Danimarca è uno dei paesi dell’Unione Europea che ha un buon livello socio- economico, tuttavia i risarcimenti concessi sono tra i più bassi. Ciò si verifica a causa di un'affidabilissima previdenza sociale che garantisce tutte le necessità ai portatori di handicap.

Per portare un altro esempio, anche in Portogallo i risarcimenti sono notevolmente inferiori rispetto al livello socio-economico nazionale, ma ciò è causato dal numero elevato delle vittime d'incidenti stradali, all’incirca cinque volte superiore alla media europea. Se la somma del risarcimento fosse proporzionale a quella dei paesi con il medesimo livello socio-economico, i costi delle indennità di assicurazione diverrebbero probabilmente insostenibili.

4. La proporzione delle risoluzioni giudiziarie o approvate tacitamente varia molto da paese a paese

Se in alcuni paesi il numero elevato delle soluzioni approvate tacitamente è l’espressione di un sistema organizzato che garantisce in qualche modo gli interessi legittimi dei sinistrati ed è basato

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

(3)

****

DE MINIMIS CURAT PRAETOR Ed. Acomep 1999

3

su una valutazione corretta degli esperti, dall’altro, come nel caso del Portogallo (in cui si ha il 96% di risoluzioni concordate), questo numero così elevato altro non corrisponde se non allo spirito della popolazione nazionale e ad un accentuato disconoscimento dei diritti dei sinistrati che accettano la loro situazione poiché evento inevitabile del destino.

5. In qualche paese sussistono dei forti ostacoli deontologici che impediscono lo scambio completo di informazioni tra gli esperti.

Se nei paesi come il Portogallo, l’esperto, specialmente se è nominato in via giudiziaria, ha libero accesso ai dati clinici riguardanti la vittima e compie la valutazione senza il suo consenso e nonostante il fatto che possa utilizzare soltanto i dati direttamente connessi con la situazione specifica, in altri paesi, la consultazione delle cartelle personali è complessa e può creare serie difficoltà al completamento di un corretta valutazione del caso.

6. Il ruolo del medico esperto nella valutazione dei parametri del danno, il suo statuto, la sua formazione e i suoi metodi di valutazione variano molto di paese in paese.

In alcuni paesi la valutazione del danno alla persona è quasi esclusivamente riservata ai medici con una preparazione specifica, in altre parole, in alcuni paesi la valutazione dei danni alla persona potrebbe essere oggetto di una specializzazione medica. D’altronde, esistono paesi in cui qualsiasi medico può compiere la valutazione di danni alla persona, anche se privo di una formazione specifica in materia. In altri paesi, poi, la valutazione può essere effettuata esclusivamente da dottori in medicina legale e, in altri ancora, da professionisti qualificati o non qualificati.

7. Gli “strumenti” a disposizione dei professionisti variano molto secondo il paese

In alcuni paesi come la Francia esiste un barème comunemente accettato per la valutazione del danno, sebbene non abbia un carattere ufficiale. In altri paesi esistono dei barème in cui, al di là del tasso di incapacità, è prevista una somma a titolo di risarcimento (è il caso della Spagna). Al contrario, in altre nazioni, non è prevista l’applicazione di tabelle specifiche in diritto civile, per es.

nel diritto del lavoro (è il caso del Portogallo, sicuramente in una posizione di svantaggio). In alcuni paesi, non è utilizzato alcun barème relativo all’incapacità poiché non sono reputati necessari. Infatti, il ruolo dell’esperto consiste esclusivamente nel descrivere in modo quanto più esauriente, le lesioni della vittima (è il caso del Regno Unito e dell’Irlanda).

Poiché gli elementi di valutazione sono così diversi tra loro, le “misurazioni” sono assolutamente contrastanti.

Vediamo, brevemente, alcune delle principali differenze.

Il raggiungimento di un'unificazione tra i vari sistemi rimane ancora un fattore molto ambito per molte ragioni plausibili, tra le principali ricordiamo lo scambio di informazioni e di procedure scientifiche. Inoltre una sorta di equiparazione aiuterebbe il cittadino europeo a conoscere i propri diritti in un’era di libera circolazione di persone e di cose, indipendentemente dal paese in cui la vittima subisce un danno; dunque, la differenza tra le condizioni di risarcimento del proprio paese e quelle del paese visitato non costituirebbe più un problema.

Il prezzo da pagare per il raggiungimento di un’armonia tra i vari sistemi sarebbe altissimo. E’

evidente che questo non potrebbe avverarsi se non tramite un avvicinamento socioculturale dei vari paesi, cosa che d’altronde sembra abbastanza fattibile. Non si tratta di un allineamento anarchico e incontrollato con i più alti standard di risarcimento, tra l’altro si rischierebbe di compromettere l’equilibrio economico dei paesi più poveri, causando l’arricchimento di alcune vittime rispetto ad altri concittadini, tanto che i costi delle polizze assicurative diverrebbero insostenibili.

Allora sarà mai possibile parlare di unificazione?

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

(4)

****

DE MINIMIS CURAT PRAETOR Ed. Acomep 1999

4

Ma certo che si, benché non nell’immediato futuro. Rimane ancora uno scopo irreale, in considerazione delle disparità dei regimi sociali, delle differenze tra i vari livelli economici dei paesi dell’Unione Europea e delle differenze concettuali e giuridiche del risarcimento del danno alla persona.

Che fare allora? Qual è il percorso da seguire?

Non abbiamo la bacchetta magica né tantomeno la cartina geografica, ma ciò che è certo è che il cammino dovrà avvenire in modo graduale attraverso le seguenti fasi:

1. Mantenimento della realizzazione di studi comparativi, in modo da conoscere le procedure e le metodiche dei vari paesi dell’Unione Europea, per dileguare eventuali incomprensioni ed equiparare le idee.

2. Aumento dell’interscambio culturale tra medici, assicuratori, avvocati e magistrati dei vari paesi, per integrare l’esperienza dei più esperti.

Desidero sottolineare che l’unificazione non sarà mai il frutto di una direttiva comunitaria. Al contrario, sarà un evento che si acquisirà con gli scambi, gli studi, gli esempi reciproci, con il passar del tempo e soprattutto con molta pazienza e buonsenso!

Oggi, con la nostra sessione, abbiamo compiuto ancora un passo in avanti in questo senso…almeno questo è quello che ci auguriamo!

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

Riferimenti

Documenti correlati

14 Con la sua questione, il giudice del rinvio mira a determinare se l’accordo quadro debba essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una

Infatti, per effetto di tale riconoscimento, la riduzione della capacità lavorativa ge- nerica è ora pregiudizio risarcibile come componente di quel danno, sicché, per otte- nere

La rivalutazione - si motivava - della somma liquidata con riferimento dalla data del fatto illecito, vuole reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale

Quest’ultima, deve far emergere sia la patologia (com’è noto, senza un danno psichico, si versa nell’ipotesi di mero danno morale), sia il nesso causale tra comportamento

Una serie di principi e di pratiche che migliorano la resilienza e la sostenibilità dei sistemi alimentari e agricoli preservando al tempo stesso la coesione sociale,.. Un

ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa del datore di lavoro; essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre

ella, invece, chiede il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stessa subito a causa della morte della madre, con la conseguenza che l’ambito risarcitorio nel

- della quantificazione del complessivo pregiudizio patrimoniale subito dal ricorrente a causa del suddetto ritardo, valutata anche con riguardo al complesso della sua