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Svalutazione e interessi sul risarcimento del danno

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Academic year: 2022

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Svalutazione e interessi sul risarcimento del danno

Corte di Cassazione - Sez. II Civile - 16.02.1994 n. 7943 - Pres. Sammartino - Rel. Corona - Piemontese c. Potenza e De Sio

CUMULO TRA RIVALUTAZIONE E INTERESSI - NEGAZIONE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITO DI VALUTA - DEBITO DI VALORE -

Con la sentenza sopra richiamata. la Corte Suprema di Cassazione ha (finalmente) avuto occasione di affrontare la dibattutissima questione se sia o no legittimo, in materia di obbligazioni pecuniarie in generale, cumulare tra loro rivalutazione monetaria ed interessi.

Prima di esaminare la decisione dei giudici di legittimità, è bene richiamare, sia pur sinteticamente, i concetti di debito di valuta e di valore, distinzione basilare in tema di obbligazioni pecuniarie.

Si ha debito di valuta quando è già nota e fissata la somma che un soggetto deve a un altro in virtù di un rapporto obbligatorio sorto tra di loro ( si pensi alla somma che Tizio deve a Caio per

l’acquisto di un immobile); si ha debito di valore quando tale somma, invece, non è nota e

predeterminata, ma si deve procedere a tradurre in moneta il pregiudizio che un soggetto ha sofferto in conseguenza del comportamento di un altro soggetto ( il risarcimento che Tizio deve a Caio per il fatto illecito originante un danno) con riferimento a un “valore”.

Fino ad oggi, in materia di fatti illeciti, la giurisprudenza distingueva tra la funzione operata dalla rivalutazione e quella derivante dall’applicazione degli interessi legali.

La rivalutazione - si motivava - della somma liquidata con riferimento dalla data del fatto illecito, vuole reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente quell’evento dannoso, mentre gli interessi hanno la funzione di compensare il creditore di quanto perduto per la mancata disponibilità del tantundem, sul principio che se il creditore avesse ricevuto immediatamente quella somma l’avrebbe impiegato conseguendo un utile non inferiore agli interessi legali. Gli interessi legali predeterminano in misura fissa e forfettariamente siffatta mancata disponibilità.

Così, ad esempio, la sentenza stabilisce che Tizio in seguito al danno subito l’1,1,91 deve incassare Lit. 100 e la liquidazione avviene nel ‘95, tale somma andrà maggiorata della rivalutazione

monetaria intervenuta tra quelle date e sulla somma così ottenuta andranno aggiunti anche gli interessi di legge.

Sostanzialmente parlando il risultato non muta se la liquidazione viene fatta in “moneta attuale”, che sarà ad esempio di 125, se a siffatta comma la sentenza aggiunge gli interessi legali dal fatto illecito.

Ma si capisce subito che con il saggio di interessi legali al 10% annuo, cumulare rivalutazione e interessi legali significa offrire al creditore un formidabile “risultato finanziario”, nel seno che il creditore guadagnerà - è proprio il caso di dirlo - molto di più rispetto all’ipotesi di aver investito

“ab origine” la stessa somma.

Se teniamo conto, infatti, che il tasso di inflazione è , per comodità, del 4% annuo, sommando il 10% di interessi legali annui, avremo un rendimento del 14% annuo netto che oggi nessuna operazione finanziaria (BOT, CCT, ecc) è capace di garantire.

Tagete n. 1-1995 Ed. Acomep

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In tal modo, c’è indubbio vantaggio per il creditore e un “danno a carico del debitore il quale, in tal modo, viene a garantire - riconoscendo rivalutazione ed interesse legali - due volte la stessa

funzione che compete ai due istituti qui in esame.

Il principio affermato dall’epigrafata sentenza in materia di diritto di valuta, viene affermato anche per il debito di valore, dal momento che anche per esso il cumulo tra rivalutazione ed interesse sortirebbe il medesimo effetti di far conseguire al danneggiato, per il periodo di decorrenza comune della rivalutazione e degli interessi legali, una duplice liquidazione dello stesso danno.

La Suprema Corte, in fine, ha precisato che gli interessi sulla somma rivalutata, o liquidata all’attualità, spettano solo dalla data della liquidazione su sentenza.

Tagete n. 1-1995 Ed. Acomep

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