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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 180 del 28/10/2016

OGGETTO: DEFINIZIONE DATA SCADENZA CONCESSIONI COMMERCIO AREA PUBBLICA.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Assente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: DEFINIZIONE DATA SCADENZA CONCESSIONI COMMERCIO AREA PUBBLICA.

LA GIUNTA COMUNALE VISTO l’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 che, in sintesi, dispone:

“Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

[In tali casi] il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo”;

VISTO l’art. 70 comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 che, in recepimento della direttiva europea c.d. Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE), dispone:

“con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”;

VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2013, n. 79, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(Rep. Atti n. 83/CU). In particolare visto il punto 8 della stessa Intesa disciplinante la fase transitoria da applicare alle scadenze delle concessioni decennali rilasciate ai sensi del d.lgs. n. 114/1998 e scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (08/05/2010) ai sensi del quale, in sintesi, si è venuta a creare la seguente situazione giuridica:

· le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.

59/2010 (08/05/10), mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo;

· le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08/05/10) e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso decreto fino alla data di approvazione dell’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010: sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso;

· le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente (fino al 4 luglio 2017) sono prorogate fino al 4 luglio 2017 compreso;

VISTA la LR 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio), in particolare l’art. 34, rubricato “assegnazione dei posteggi”, ai sensi del quale ai fini del rilascio

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dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi e l’art. 111-bis tramite il quale è stato trasfuso nella normativa regionale il regime transitorio delle scadenze delle concessioni di cui all’Intesa della conferenza unificata del 05/07/2012;

RITENUTO necessario verificare come le disposizioni transitorie di cui al punto 8 dell’Intesa del 05/07/2012 debbano applicarsi a livello comunale in relazione alla scadenza di ogni singola concessione anche al fine di determinare la giusta tempistica per l’espletamento delle procedure di selezione per la riassegnazione dei posteggi, così come previsto al punto 2 della stessa Intesa e tenuto conto delle esigenze di pubblicità così come espresse dal punto 9 della stessa Intesa;

VERIFICATO presso i competenti servizi comunali come sia di fatto impossibile risalire ad una scadenza certa per ogni concessione in questione stante l’attuale organizzazione dei servizi all’interno dell’Ente e le conseguenti modalità di rilascio delle medesime con atti distinti e senza scadenza predefinita;

CONSIDERATA, quindi, l’esigenza di dare certezza applicativa al d.lgs. n. 59/2010, in particolare dell’art. 16, e all’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 contemperando:

- la situazione di fatto relativamente all’oggettiva incertezza sulla scadenza delle concessioni afferenti al mercato del giovedì, al mercato del sabato, ai mercati delle frazioni ed alle fiere annuali;

- la ragionevole necessità di organizzare l’attività amministrativa da parte degli uffici preposti circa la prossima fase delle procedure di selezione degli operatori del commercio su area pubblica;

- l’opportunità di uniformare le scadenze legali delle concessioni, in via equitativa, verso un’unica data che può essere rappresentata dal secondo scaglione transitorio di cui al punto 8 dell’Intesa: 04/07/2017;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il parere in merito alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Unanime nel voto legalmente espresso;

DELIBERA

1) di fare proprie le premesse di cui sopra e di dare seguito al regime transitorio previsto al punto dall’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 prevedendo per le concessioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, attualmente rilasciate e valide nel comune di San Gimignano, l’unico termine di scadenza ex lege fissato nel secondo scaglione del regime transitorio della stessa Intesa quindi il 04/07/2017;

2) di prevedere la possibilità da parte degli operatori commerciali concessionari, di presentare al Servizio Sviluppo Economico tramite al SUAP eventuali osservazioni circa la scadenza della concessioni qui prevista entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sviluppo Economico affinché provveda alla massima diffusione della presente deliberazione tramite l’inoltro alle Associazioni locali rappresentative degli operatori del commercio su area pubblica. Con

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l’occasione le associazioni possono essere informate che l’Amministrazione comunale sta predisponendo una nuova regolamentazione del commercio su area pubblica al fine di recepire il mutato quadro giuridico e che le stesse saranno sentite per la definitiva approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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