• Non ci sono risultati.

Anno 47 8 novembre 2016 N. 333Parte prima - N. 33

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 47 8 novembre 2016 N. 333Parte prima - N. 33"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 47 8 novembre 2016 N. 333

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 OTTOBRE 2016, N. 95

Elezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l’infanzia

e l’adolescenza

(2)

8-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 333 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 OTTOBRE 2016, N. 95

Elezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l’art. 71 che così recita:

“Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza 1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adole- scenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garanten- done l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.”;

- la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” ed, in particolare, l’articolo 8 che così dispone:

“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza vota- zione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa se- duta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga

i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”;

Considerato che, a norma dell’articolo 7, comma 1, del- la stessa L.R. n. 9 del 2005:

“1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di com- provata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernen- ti l'età evolutiva e la famiglia.”;

Preso atto della candidatura e del relativo curriculum proposto nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;

Previa votazione segreta, mediante schede, che dà il se- guente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

- presenti n. 48

- assenti n. 2

- votanti n. 47

- voti a favore del sig.ra Clede Maria Garavini n. 42 - voti a favore del sig. Maurizio Crozza n. 1

- schede bianche n. 4

- schede nulle n. --

delibera

- di eleggere a far data dal 23 novembre 2016 quale Ga- rante regionale per l’infanzia e l’adolescenza la dr.ssa Clede Maria Garavini (nata a Bertinoro - FC - il 22 giugno 1945);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Riferimenti

Documenti correlati

a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commer- cio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il

1 Elezione del Presidente della Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’articolo 69, comma 7, dello Statuto della Regione e dell’articolo 4 della legge regionale 4

2. La Regione Emilia-Romagna con la partecipazione di cui al comma 1 concorre con l'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" nel perseguimento della promozione

· comma 2, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle

I punteggi previsti per la residenza nell’ambito territoriale carente per il quale concorrono e/o nell’ambito della Regione Emilia-Romagna sono assegnati se il requisito

Preso atto del verbale delle operazioni trasmesso dall’Ufficio Centrale per il referendum in data 8 marzo 2016, as- sunto nella stessa data al protocollo della Giunta regionale

30 dello Statu- to, il quale prevede, al comma 5, che:“Ai consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, non- ché diarie, rimborsi e quant'altro in

40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico