• Non ci sono risultati.

Governo Clinico o Clinical Governance? Leggendo tra le righe del nuovo Ddl sul tema

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Governo Clinico o Clinical Governance? Leggendo tra le righe del nuovo Ddl sul tema"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Vol. 2, n. 3 Marzo 2009 www.gimbenews.it

1

Il 19 febbraio è stato presentato alla Commissione Affari Sociali della Camera il testo unificato sui “Principi fonda- mentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanita- rio nazionale”, dove si afferma che “la clinical governance costituisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i profes- sionisti impegnati nel SSN”. Dopo i tentativi naufragati delle precedenti legislature, una simile dichiarazione di intenti lascia ben sperare, a condizione che il Ddl definisca gli aspetti cruciali per una reale attuazione della clinical governance (CG) nella sanità italiana.

Nei documenti di programmazione sanitaria, la tentazio- ne di tradurre governance in “governo” è sempre stata molto forte, determinando inevitabili distorsioni che si riflettono negativamente sia sulla normativa, sia sulla percezione della CG da parte di professionisti e manager. In realtà, il termine governance deve intendersi come la gestione dei processi di consultazione e concertazione per il raggiungimento degli obiettivi; in tal senso, la CG non può essere imposta dall’alto o dall’esterno, ma consegue all’interazione di numerosi at- tori che si autogovernano, influenzandosi reciprocamente.

Il termine governo (government) definisce invece il potere normativo esercitato dalle istituzioni: purtroppo, anche que- sta volta gli estensori del Ddl sono “caduti in tentazione”, parlando di “governo delle attività cliniche”!

Alla luce del reale significato di CG, quali proposte del Ddl ne favoriscono l’attuazione, quali rischiano di contra- starla e quali sono di fatto estranee?

Pro Clinical Governance

• Il Collegio di Direzione (CdD) diventa organo dell’Azienda e concorre alla pianificazione strategica, alla valutazione dei ri- sultati in relazione agli obiettivi, alla programmazione e valu- tazione delle attività tecnico-sanitarie. Inoltre, esprime parere obbligatorio al direttore generale (DG) su: atto aziendale, pro- grammi di ricerca e formazione, obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, piano aziendale di formazione.

• Inserimento nel CdD di rappresentanti del settore infer- mieristico e tecnico-sanitario.

• Legittimazione dell’organizzazione dipartimentale quale

“modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende”, con relativa penalizzazione economica del DG in caso di mancata attuazione.

• Legittimazione del comitato di dipartimento per la “pro- grammazione, realizzazione, monitoraggio e verifica delle attività dipartimentali”.

EDITORIALE

Governo Clinico o Clinical Governance?

Leggendo tra le righe del nuovo Ddl

• Definizione di specifiche responsabilità per i direttori di dipartimento finalizzate a “garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizza- zione dell’uso delle risorse, di appropriatezza clinica e or- ganizzativa, di efficacia delle prestazioni in base alle evi- denze scientifiche, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini”.

Contro Clinical Governance

• Affollamento del CdD con alcune figure che, rappre- sentando specifiche posizioni o categorie professionali, rischiano di subordinare il principio della funzionalità aziendale alla rappresentatività di categoria: componen- te elettiva (tre direttori di UO complessa non direttori di dipartimento, due dirigenti medici di I livello), rappre- sentanti di medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, medici convenzionati, medico veterinario.

• Modalità di valutazione dei dirigenti medici di strut- tura complessa e dei direttori di dipartimento limitate a “quantità di prestazioni sanitarie prodotte [...] e valu- tazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi”. Ancora una volta l’efficienza rimane orfana di in- dicatori di qualità professionale (sicurezza, efficacia, ap- propriatezza), peraltro già identificati tra le responsabili- tà dei direttori di dipartimento!

• Deregulation della libera professione medica (inclusa la contrattazione privatistica di onorari e tariffe) e via libera all’intramoenia anche per gli infermieri.

Estranee alla Clinical Governance

• Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali.

• Criteri per la nomina dei direttori di UO complessa.

• Limiti di età e pensionamenti.

IN QUESTO NUMERO

Pillole di Metodologia della Ricerca Quanti soggetti arruolare in un trial? (I) Pillole di Governo Clinico

La valutazione multidimensionale della qualità assistenziale

Letti per voi Appuntamenti

2

4 6 6

Riferimenti

Documenti correlati

Se la “Politica” saprà offrire nuovamente la sua disponibilità a tracciare quel percorso di rinnovamento del sistema penitenziario con la necessaria consapevolezza del debito maturato

Specifica attenzione è posta alla definizione ed orga- nizzazione dipartimentale come luogo capace di svi- luppare la pratica del Governo Clinico, l’implementa- zione di

Acquisire dati, aggiornare archivi, fare elaborazioni semplici, produrre carte tematiche. Acquisire dati, aggiornare archivi,

a) il governo delle attività cliniche, la program- mazione, organizzazione, sviluppo e valuta- zione delle attività tecnico-sanitarie è assicu- rato con il diretto coinvolgimento

La co- munità internazionale della medicina di laboratorio sta da tempo affontando abbastanza seriamente l’ul- tima crisi dello “staffing”, che deriva in parte dalla caduta

Focalizza poi il ruolo degli infermieri nel processo di miglioramento della qualità e nella gestione del rischio e finisce con una lista di risorse utili..

Questo è il motivo per cui i principi dichiarati per lo sviluppo del Governo Clinico sono implicitamente da riaffermare nel buon governo delle attività clini- co-assistenziali

“L’audit clinico è un processo con cui medici, infermieri e altri professionisti sanitari, effettuano una revisione re- golare e sistematica della propria pratica clinica e,