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DETERMINAZIONE NUMERO DATA

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Academic year: 2022

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DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

Revoca aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi sociali di: animazione sociale e assistenza di base (lotto 1) e laboratori espressivi (lotto 2) per gli assistiti del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo) -

IL DIRETTORE CENTRALE

visto il codice dei contratti pubblici;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;

vista la determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 65 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. mediante procedure semplificate;

vista la determinazione 31 ottobre 2018, n. 264 con la quale è stata aggiudicata a Consorzio Blu Cooperativa Sociale la procedura negoziata in oggetto sia per il lotto 1 che per il lotto 2;

vista la relazione dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie del 25 gennaio 2019, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto l’art. 21 quinquies della Legge 241/90;

ravvisata la necessità di procedere alla revoca dell’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi sociali di: animazione sociale e assistenza di base (lotto 1) e laboratori espressivi (lotto 2) per gli assistiti del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo) disposta in favore della società Consorzio Blu Cooperativa Sociale,

DETERMINA

- di autorizzare la revoca dell’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi sociali di: animazione sociale e assistenza di base (lotto

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NUMERO DATA

8 25.01.2019

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1) e laboratori espressivi (lotto 2) per gli assistiti del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo), disposta in favore della società Consorzio Blu Cooperativa Sociale con determina n. 264 del 31 ottobre 2018;

- di disporre l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice dei contratti pubblici in quanto la revoca dell’aggiudicazione è giustificata da motivi di interesse pubblico a fronte di comportamento riconducibile alla società;

- di disporre la segnalazione all’Anac.

Roma, 25 gennaio 2019

f.to Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli Pubblicata il: 28 gennaio 2019

DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

8 25.01.2019

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Ufficio appalti di forniture

e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie

Al Direttore centrale

Oggetto: revoca aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi sociali di: animazione sociale e assistenza di base (lotto 1) e laboratori espressivi (lotto 2) per gli assistiti del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo) - CUI 01165400589201800419

Con Sua determinazione 31 ottobre 2018, n. 264 è stata aggiudicata alla Società Consorzio Blu Cooperativa Sociale la procedura negoziata in oggetto sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

In fase di stipula dei relativi contratti la Direzione Centrale assistenza protesica ha riscontrato talune difficoltà che ha segnalato a questa Direzione con nota prot. n.

1885/2018 del 17 dicembre 2018.

In particolare, la Dcapr ha rilevato che la società ha indicato, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del capitolato d’oneri, operatori diversi dai nominativi indicati nell’offerta tecnica allegando i relativi curriculum.

L’art. 6 stabilisce, infatti, che siano indicati nei contratti i nominativi individuati dall’offerente al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curriculum inseriti nella busta B “offerta tecnica” e che gli stessi non possano essere sostituiti se non per giustificato motivo e previa autorizzazione del Rup.

Nel caso di specie, la Dcapr ha rilevato sia la mancanza di motivazioni adeguate a giustificare la richiesta sostituzione sia la mancata equivalenza dei curriculum degli operatori in sostituzione con quelli offerti in gara.

Preso atto di quanto segnalato dalla Dcapr, la Direzione scrivente, con nota del 18 dicembre 2018, prot. n. 10559, ha eccepito alla società il mancato rispetto dell’impegno assunto in fase di presentazione delle offerte tecniche ed ha intimato la stessa a confermare, entro il termine di scadenza del 10 gennaio u.s., gli operatori ivi indicati, pena revoca dell’aggiudicazione di cui alla citata determina 264 del 31 ottobre 2018.

Con successiva nota del 10 gennaio u.s. la società, a riscontro delle obiezioni sollevate dalla Direzione scrivente, ha fornito le seguenti argomentazioni:

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1) “Il Consorzio non avrebbe potuto instaurare un rapporto contrattuale con le persone indicate in sede di offerta ancor prima di conoscere l’esito della gara”;

2) “Il Consorzio ha individuato in sede di offerta dei “profili tipo”;

3) “A seguito dell’aggiudicazione e in fase di avvio del servizio il Consorzio ha prontamente individuato degli operatori che potevano sostituire le professionalità indicate nelle offerte, chiarendo i giustificati motivi che hanno impedito il ricorso ai nominativi espressi nelle rispettive schede tecniche”;

4) “I documenti di gara non specificano che l’avvicendamento potesse avvenire solo nella fase successiva alla sottoscrizione dei contratti”.

La società ha, in ultimo, rilevato che non sarebbe stato possibile assumere gli operatori indicati in sede di offerta richiamando la clausola sociale prevista dal CCNL delle cooperative sociali in forza della quale l’operatore subentrante è tenuto a garantire la continuità occupazionale e ad assumere preventivamente il personale già addetto all’appalto.

In via preliminare, è necessario precisare che nella valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice ha operato nella convinzione che gli operatori indicati dai due concorrenti in gara fossero certi, dal momento che negli stessi atti di gara veniva precisato che il punteggio qualitativo avrebbe tenuto conto della professionalità descritta nei curriculum prodotti da ciascun concorrente.

L’Istituto ha infatti confidato nella serietà e correttezza del comportamento dei concorrenti in gara in ordine all’assunzione dell’impegno a garantire la corrispondenza tra gli operatori indicati nelle offerte tecniche con quelli realmente impiegati nell’erogazione dei servizi.

Inoltre, poiché la Commissione ha attribuito il punteggio qualitativo di ciascun servizio basandosi sul confronto tra offerte di due concorrenti, non può escludersi che se fossero stati indicati dal consorzio ab origine gli operatori sostitutivi lo stesso consorzio avrebbe ottenuto un punteggio inferiore rispetto al secondo concorrente in gara. Si evidenzia infatti che in base alle regole stabilite nel disciplinare di gara il criterio relativo al profilo del personale impiegato dava la possibilità di acquisire fino a 21 punti sui 7 previsti per il punteggio qualitativo.

Ciò posto, preso atto dell’intendimento della società di non tenere fede agli impegni presi in fase di offerta, si ritiene di non poter accogliere le eccezioni dalla stessa sollevate per le ragioni di seguito descritte:

1) “Il Consorzio non avrebbe potuto instaurare un rapporto contrattuale con le persone indicate in sede di offerta ancor prima di conoscere l’esito della gara”.

Anche se la società non era tenuta a instaurare un rapporto contrattuale con tali operatori prima di conoscere l’esito della gara, reso noto il 31 ottobre 2018, la

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stessa avrebbe dovuto comunque assicurare la disponibilità degli operatori stessi almeno per il periodo di validità dell’offerta, fissato in 180 giorni dall’art. 12 del disciplinare di gara. Sarebbe stato quindi opportuno che la stessa avesse acquisito una dichiarazione di assunzione di impegno da parte degli operatori in questione al fine di tenere fede agli impegni assunti nei confronti dell’Istituto.

2) “Il Consorzio ha individuato in sede di offerta dei “profili tipo”;

Negli atti di gara non si chiedeva di produrre “profili tipo” bensì l’elenco dei nominativi degli operatori da impiegare nei servizi corrispondenti a quelli che sarebbero stati indicati nei contratti.

3) “A seguito dell’aggiudicazione e in fase di avvio del servizio il Consorzio ha prontamente individuato degli operatori che potevano sostituire le professionalità indicate nelle offerte, chiarendo i giustificati motivi che hanno impedito il ricorso ai nominativi espressi nelle rispettive schede tecniche”;

Il citato art. 6 del capitolato d’oneri prevede che gli operatori individuati dall’offerente al momento della formulazione dell’offerta “non potranno essere sostituiti se non per giustificato motivo e previa espressa autorizzazione del Rup”.

Accertato che per giustificato motivo si intende, come precisato alla società con la nota del 18 dicembre u.s., una causa di forza maggiore o una impossibilità oggettiva sopravvenuta non imputabile al comportamento dell’aggiudicatario, da dimostrare con idonea documentazione probatoria, non può essere accolta come motivazione riferita a ciascun operatore sostituito l’affermazione: “non ha confermato la propria disponibilità” in quanto inadeguata e non esaustiva, oltre che priva di qualsiasi elemento giustificativo e/o probatorio.

Inoltre, dall’analisi svolta dalla Dcapr dei curriculum degli operatori proposti in sostituzione, è emerso che gli stessi non sono equivalenti a quelli prodotti in sede di offerta.

4) “I documenti di gara non specificano che l’avvicendamento potesse avvenire solo nella fase successiva alla sottoscrizione dei contratti”.

Al riguardo, si richiama quanto già specificato al punto 1) in ordine all’obbligo della società di garantire gli operatori indicati in sede di offerta per l’intero periodo di validità della stessa.

In ultimo, riguardo al richiamo della clausola sociale, atteso che, trattandosi di procedura sotto soglia l’Istituto ha scelto, ai sensi di quanto disposto al punto 3.1 delle linee Guida Anac n. 4, di non prevederla negli atti di gara, la società non troverebbe comunque alcuna difficoltà ad applicare quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali in merito alla necessità di garantire la continuità occupazionale del personale già addetto all’appalto del servizio.

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Si precisa infatti che, mentre con riferimento al lotto 2) non sussisterebbe alcun obbligo di continuità occupazionale in capo alla società in quanto si tratta di servizio di nuova attivazione e quindi privo di personale già impiegato, con riferimento al lotto 1) il personale attualmente impiegato appartiene alla società Cooperativa Ancora Servizi, Consorziata dello stesso Consorzio aggiudicatario e, quindi, trattasi di personale già nella disponibilità del Consorzio stesso.

Alla luce di quanto descritto, tenuto conto che la società non è stata in grado di mantenere gli impegni presi in sede di offerta e che le mutate condizioni prestazionali non garantiscono più la conformità con l’interesse specifico dell’Istituto a che sia mantenuta invariata la qualità valutata dalla Commissione, nel rispetto, tra gli altri, dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, si propone, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90, di:

- autorizzare la revoca dell’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi sociali di: animazione sociale e assistenza di base (lotto 1) e laboratori espressivi (lotto 2) per gli assistiti del Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bo), disposta in favore della società Consorzio Blu Cooperativa Sociale con determina n. 264 del 31 ottobre 2018;

- disporre l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del codice dei contratti pubblici in quanto la revoca dell’aggiudicazione è giustificata da motivi di interesse pubblico a fronte di comportamento riconducibile alla società;

- disporre la segnalazione all’Anac.

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.

Roma, 25 gennaio 2019

f.to Il Dirigente dell’ufficio ing. Giancarlo De Stefano

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