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Capitolo 6

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Academic year: 2021

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Capitolo 6

La normativa per la cessione di energia elettrica

prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

(IAFR) e di potenza inferiore a 1 MW

6.1 La Delibera 34/05 :

pubblicata sulla gazzetta ufficiale in data 28 febbraio 2005 tale delibera stabilisce :

- condizioni economiche - modalità di ritiro

da parte del gestore di rete al quale l’impianto è collegato , dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili , limitatamente ad impianti nuovi o di recente potenziamento o rifacimento .

In particolare , per gli impianti Pmax < 1MW si hanno le seguenti disposizioni :

poiché “ gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano , congiuntamente ad elevate potenzialità di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione , come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione” occorre :

- “prevedere l’esclusione dall’obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale , per i quali sia la direttiva 2001/77/CE , che la direttiva 2004/8/CE , nonché la legge n. 239/04 , prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate” ;

- “riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili , ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh

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ritirati annualmente da ciascun impianto , prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività” .

L’articolo 5 , di questa delibera,fissa il prezzo di ritiro dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore ad 1 MW alimentati da fonti rinnovabili , stabilendo per i primi 2.000.000 di kWh/anno i seguenti prezzi minimi garantiti :

- da 0 a 500.000 kWh annui : 95,00 €/MWh - da 500.000 a 1.000.000 di kWh annui : 80,00 €/MWh - da 1.000.000 a 2.000.000. di kWh annui : 70,00 €/MWh

I prezzi minimi garantiti sono aggiornati , su base annuale , applicando ai valori in vigore nell’anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat , con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale .

Per l’energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l’impianto è connesso :

un corrispettivo fisso pari a 120 euro all’anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all’energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell’energia ritirata a copertura dei costi amministrativi ; un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all’anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all’energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell’energia ritirata , a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisca , per conto del produttore , i contratti di cessione .

6.2 I Certificati Verdi

Per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili il Decreto Bersani (1999) prevede che il 2% dell’elettricità immessa in rete da ciascun soggetto , produttore o importatore , che superi i 100 GWh/anno sia prodotta da fonti rinnovabili , al netto dell’energia cogenerata , degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni .

Oltre alla produzione diretta , i soggetti in questione possono acquistare la quota prevista o i diritti relativi anche da altri produttori da fonti rinnovabili (impianti IAFR) che immettano

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La certificazione della produzione da fonti rinnovabili viene effettuata dal GRTN attraverso l’emissione dei certificati verdi .

Ogni certificato verde riguarda una quantità di energia pari a 50 MWh/anno .

Si viene quindi a creare un mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile , in cui :il soggetto che rilascia tali certificati e ne fissa il prezzo è il GRTN ; la “domanda”sono i produttori da fonti fossili e “l’offerta”sono i produttori IAFR .

I produttori di energia da fonti rinnovabili titolari di impianti qualificati IAFR possono richiedere al GRTN l’emissione di certificati verdi “a consuntivo” (in base all’energia effettivamente prodotta dall’impianto nell’anno precedente rispetto a quello di emissione) oppure a “preventivo” in base alla producibilità attesa dell’impianto .

I certificati verdi , sono in ogni caso validi solo per l’anno cui si riferiscono .

L’emissione dei certificati verdi è subordinata alla verifica dell’attendibilità dei dati forniti nella richiesta .

Il GRTN può disporre controlli sugli impianti .

Le richieste vanno inviate a GRTN Spa – Direzione Commerciale – V.le Maresciallo Pilsudski 92 –00197 ROMA utilizzando l’apposito schema di domanda .

Nel caso in cui l’impianto , per qualsiasi motivo , non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati emessi ed il produttore non sia in grado di restituire per l’annullamento i certificati emessi in eccesso , il GRTN compenserà la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno.

La compensazione , in mancanza di certificati per l’anno di riferimento , può essere fatta anche per i due anni successivi .

Nel caso in cui l’effettiva produzione dell’impianto sia stata superiore alla producibilità attesa, il GRTN emetterà all’atto della compensazione il maggior numero di certificati spettanti .

Gestione dei certificati verdi; attivazione di un conto proprietà per ogni operatore:

All’atto dell’emissione di certificati verdi il GRTN attiva a favore del produttore un “conto proprietà”per il deposito dei certificati stessi .

Il prezzo di riferimento per il 2005 di 1 certificato verde , cioè 50 MWh/anno di energia prodotta è pari a :

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[€] 5 , 869 . 4 . .V = C P

da rivalutare ogni anno a seconda del valore dell’inflazione misurato dall’ISTAT .

n.b. allo stato attuale la durata di 8 anni dell’incentivazione sembra modesta,vi è quindi una

notevole pressione,tra soggetti produttori e autorità politiche competenti,per innalzarla a 12 anni .

6.3 Il Conto Energia Fotovoltaico

Il 5 agosto 2005 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 181 il decreto 28 luglio 2005 , redatto dal ministero delle attività produttive in collaborazione con il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio , relativo ai criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Conto Energia”.

Con questo provvedimento si vuole incentivare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 100MW , di cui 60 per impianti con potenza di picco inferiore a 50 kW e 40 per impianti con potenza di picco superiore a 50 kW.

Questo provvedimento segue il programma nazionale denominato“tetti fotovoltaici” e si prefigge l’obiettivo nazionale del raggiungimento di 300 MW di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 .

Gli impianti fotovoltaici , di potenza compresa tra 1 kW e 1000 kW , che entreranno in esercizio dopo la data del 30 settembre 2005 potranno godere di una tariffa incentivante per 20 anni , previa presentazione di una domanda , di un progetto preliminare e di una scheda tecnica dell’impianto da presentare con cadenza trimestrale , precisamente entro il 31 marzo , il 30 giugno , il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno , al soggetto attuatore delle tariffe incentivanti , che nella delibera n°188/05 è stato individuato nel Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) .

Potranno presentare domanda sia soggetti fisici e giuridici , enti pubblici e condomini di edifici .

Gli impianti fotovoltaici che potranno essere realizzati sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza alle quali verranno riconosciute , per 20 anni , le tariffe incentivanti riportate

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- impianti da 1 a 20 kWp : 0,445 €/kWh

- impianti da 20 a 50 kWp : 0,460 €/kWh

- impianti da 50 a 1000 kWp : 0,490 €/kWh (valore massimo soggetto a gara in busta chiusa)

l’energia elettrica a cui verrà riconosciuto tale incentivo è quella prodotta misurata ai morsetti di uscita del gruppo di conversione DC-AC .

Il GRTN valuterà le richieste pervenute entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e provvederà ad informare i richiedenti sull’esito della domanda inoltrata .

Le tariffe incentivanti , riportate sopra , si riferiscono a impianti la cui domanda perverrà entro il 2006 , per gli impianti approvati dopo il 2006 le tariffe subiranno un decremento annuo del 2% ma saranno comunque rivalutate in base al valore del tasso di inflazione misurato dall’ISTAT .

Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi .

E importante notare che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico , una volta conteggiata , potrà essere autoconsumata o immessa nella rete locale , quando la produzione eccede il consumo .

Per gli impianti sotto i 20 kW di potenza :

la tariffa incentivante viene riconosciuta su tutta l'energia prodotta dall'impianto .

Sarà possibile sommare il contributo al risparmio dell'elettricità FV utilizzata localmente dall'utenza secondo la delibera 224/2000 dell’Autorità dell’energia elettrica la quale stabilisce che lo scambio è conteggiato annualmente e se il saldo è positivo questo viene riportato a credito per l’anno successivo , mentre se è negativo viene applicato il trattamento secondo il contratto di fornitura .

Per gli impianti al di sopra dei 20 kW di potenza :

si potrà sommare alla tariffa incentivante il risparmio consentito dall'autoconsumo dell'elettricità FV e il ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale ; quest'ultimo è definito dall'Autorità con la delibera n° 34 del 2005 (di cui si è già parlato) .

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