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“Alcuni dati essenziali”

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Academic year: 2021

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Il Codice dell’ordinamento militare e

Il T.U delle disposizioni regolamentari

“Alcuni dati essenziali”

a cura del

Prof. Giulio M. Salerno

Riproduzione delle slide che hanno corredato la relazione genera- le del Prof. Salerno, nel corso dell’apposito Convegno di Studi

presso il Centro Alti Studi della Difesa, il 31 marzo 2011.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

1. Alcuni dati essenziali

Il codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (G.U. n. 106 dell'8 maggio 2010)

Il testo unico delle disposizioni regolamentari in mate- ria di ordinamento militare: D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (G.U. n. 140 del 18 giugno 2010)

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Aspetti procedurali

Sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Mini- stri l'11 dicembre 2009, dopo la concertazione ministeriale, sottoposti, oltre che ai pareri del Consiglio della magistratura militare e del Garante per la protezione dei dati personali, al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamen- tari (competenti per materia e Bicamerale per la semplifica- zione).

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Il termine finale di approvazione

Circa il termine finale di approvazione, il Consiglio di Stato (parere 10 febbraio 2010, Commissione speciale difesa) ha ritenuto che si dovesse applicare il termine espressamente indicato dal comma 14, ovvero il 16 dicembre 2009 (24 mesi dopo 24 mesi, termine per la trasmissione di un'apposita re- lazione governativa al Parlamento), prorogato nel caso di specie di ulteriori 90 giorni (la cd. proroga tecnica).

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Entrata in vigore e vacatio legis

Sono entrati in vigore il 9 ottobre 2010, dopo un periodo di cinque mesi dalla loro pubblicazione in G.U. (art. 2272 co- dice).

Quindi, una lunga vacatio legis, giustificata dalla profonda innovazione apportata sul piano della conoscenza delle regole.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Un esempio unico

E' la prima volta che l'Italia ha un codice e un testo unico dell'ordinamento militare nei quali sono raccolte quasi integralmente le disposizioni in materia di dife- sa.

E' un esempio anche a livello internazionale.

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Il procedimento seguito in concreto

In concreto il procedimento di redazione dei testi si è svolto mediante due fasi:

1) la ricognizione delle norme vigenti e realizzazione di un repertorio informatico delle fonti primarie e secondarie (disponibile sul sito internet del Ministero Difesa), il cosid- detto Codice Hammurabi;

2) la codificazione dell'intera materia, avvalendosi di un apposito Comitato scientifico.

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2. L'articolazione formale e strutturale del codice e del t.u.

Il codice si compone di nove libri, con 2.272 articoli, ed il riassetto delle norme primarie previgenti ha comportato l'abrogazione totale o parziale di 1.242 fonti e di circa 10.400 articoli.

Il testo unico regolamentare segue l'impostazione e la ri- partizione del codice cui accede, e consta di 9 libri, con 1126 articoli. Il riassetto delle norme secondarie ha com- portato l'abrogazione totale o parziale di 391 regolamenti e di circa 7.000 articoli.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

La riduzione quantitativa delle disposizioni vigenti

Complessivamente ne è derivata la riduzione di quattro quinti della normativa di rango primario e secondario finora vigente (da 1.633 fonti primarie e se- condarie ad una sola fonte primaria ed una sola fonte secondaria; da circa 17.400 articoli a 3360 articoli).

Quindi si è determinata una riduzione complessiva dell'80% dello stock normativo.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Suddivisione sistematica delle disposizioni

Entrambi i testi sono suddivisi in Libri, suddivisi a loro volta in Titoli, Capi e Sezioni. Ciascun articolo sia del Codice che del Testo Unico riporta la rubrica ed è suddiviso in commi nume- rati.

Il codice è stato strutturato secondo linee guida, definite

"armoniche" dal Consiglio di Stato, in forza delle quali:

si rintracciano agevolmente i principi generali della mate- ria;

sono collocati all'inizio di ogni libro, titolo, e capo, le disposizioni generali che fungono da tėtes de chapitre del singolo settore.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

3. La scelta di fondo

Alla riduzione delle disposizioni vigenti ed alla loro attualizza- zione dovrebbe corrispondere il miglioramento della chiarez- za delle norme e della sistematicità delle disposizioni.

Ma è indubbio che anche il Codice ed il T.U. sono atti intrinse- camente complessi.

Nella stessa relazione illustrativa si dice che l'intervento nel suo complesso, sembra tradire l'ideale ottocentesco delle leg- gi poche, chiare e precise, ideale che in certa misura deve essere il filo conduttore anche della moderna semplificazione.

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Codificazione come riduzione, riordino e aggiornamento della disciplina

Nelle fonti moderne la codificazione viene prevista come strumento di riduzione e riordino della normati- va, con finalità non dissimili da quelle dei testi unici da cui si differenzia, oltre che nell'abbandono del livello regolamentare, nella portata legislativa innovativa.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Quindi: finalità congiuntamente ricostrut- tive e innovative

Se il modello illuministico della codificazione è nella sua rigidità superato, l'esigenza di raccogliere organicamente le norme di settore si fa sempre più pressante: la codifi- cazione si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, orientati a raccogliere le numerose leggi spe- ciali di settore, in modo da conferire alla raccolta una por- tata sistematica, orientandola ad idee regolative capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della discipli- na.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

4. I profili di rilievo costituzionale

Il Consiglio di Stato ha dato atto che lo schema di co- dice attua, finalmente in modo organico, le disposizio- ni (ed i principi da esse enucleabili) della Costituzione che concernono la materia in questione (artt. 11, 52, 78, 87, co. 9, 98, co. 3, 103, co. 3, 111, co. 7 e 117, co. 2, lett.

d). Come noto, è di cruciale rilievo, ed anzi, secondo il Con-

siglio di Stato è "ex se capace di giustificare ed anzi imporre la scelta della codificazione", la norma sancita dall'art. 52, co. 3, Cast. secondo cui «L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Re- pubblica».

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Forze armate come ordinamento

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Le Forze armate non sono un "ordine", ma un com- plessivo assetto istituzionale composto da uffici, per- sonale e rapporti giuridici che sono disciplinati da norme che costituiscono un ordinamento derivato e non originario, subordinato e interno allo Stato. Giu- seppe Ugo Rescigno ha parlato di "capacità normativa autonoma". La Corte costituzionale ha parlato di una formula che riassume "l'assoluta specialità della fun- zione" (sent. 229/1999).

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Codice e Costituzione

Secondo il parere del Consiglio di Stato l'art. 52 della Costituzione prefigura una riserva di ordinamento e dunque di codice.

In particolare, secondo il CdS, "lo schema in esame, con scelte di merito prudenti ed equilibrate, realizza il disegno costituzionale".

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Rapporto tra l'art. 52 Cost. e il Codice militare

a) garantisce la spiccata autonomia rispetto agli altri setto- ri dell'ordinamento giuridico;

b) assicura il riconoscimento delle peculiari esigenze funzionali proprie dello strumento militare;

c) richiede il rispetto dello spirito democratico della Re- pubblica, che costituisce un limite esterno inderogabile di tutte le disposizioni che concernono l'organizzazione, le funzioni, la disciplina del personale ed i diritti fondamentali di quest'ultimo.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Il Codice e gli altri principi costituzionali

E' irrilevante, in questo quadro, che non siano state richia- mate espressamente le disposizioni costituzionali che det- tano altri principi comunque incidenti sulla materia.

Infatti, va ricordato che il decreto legislativo è subordinato sia ai principi e criteri direttivi della legge delega, sia a tutti i principi costituzionali anche se non sono espressamente richiamati (vedi sent. 401 del 2007 della Corte cost).

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6. La cosiddetta "doppia delega"

Il disordine normativo dell'ordinamento nazionale.

I vari tentativi di codificazione e di semplificazione.

Testi unici misti, la legge annuale di semplificazione, le specifiche leggi di autorizzazione.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Il taglia-leggi: la legge n. 246 del 2005

1) Effetto ghigliottina al 16 dicembre 2010, cioè le fonti ante- riori al 1° gennaio 1970 non espressamente individuate e salvate sono automaticamente abrogate (effetto evitato con il decreto legislativo n. 179 del 2009);

2) una doppia delega a fini di consolidamento e codificazio- ne, nelle materie individuate sulla base dell'autonoma volontà governativa, cui dare attuazione mediante i mede- simi decreti legislativi.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Le due deleghe

Una prima delega è volta sia alla abrogazione espressa che alla salvaguardia delle fonti antecedenti il 1970 (art.

14, comma 14).

Una seconda delega è volta "alla semplificazione o al rias- setto della materia che ne è oggetto (...) anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quel- le pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970" (art. 14, comma 15)".

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Semplificazione, riassetto e consolidazione

Sono termini che vanno chiariti - e la giurisprudenza co- stituzionale e amministrativa vi provvedono.

Con il taglia-leggi sono anche finalità alternative o con- giunte?

La soluzione, accolta dal Consiglio di Stato, è di conside- rarle tutte e tre come finalità congiunte, ed anzi intreccia- te.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

L'eccezione "positiva" del Codice militare

In concreto, l'attuazione della doppia delega ha dato luogo soltanto al codice dell'ordinamento militare.

La Difesa ha ritenuto necessario il riordinamento della normativa.

Il Governo, nella relazione inviata al Parlamento ai sensi dell'art. 14 del taglia-leggi aveva evidenziato la situazione complessa per quantità, tipologia diversificata, vetustà e confusa stratificazione delle fonti in materia di ordinamen- to militare.

Questa opinione è confortata dalla valutazione conforme del Consiglio di Stato.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Gli altri codici

Per i restanti casi di cosiddetti codici elaborati in questi ultimi anni, la delega utilizzata è stata quella contenuta in specifici atti legislativi di attuazione che, in viario modo, hanno fatto riferimento o rinvio ai principi indicati nella legge n. 59 del 1997.

il «codice in materia di protezione dei dati personali» - d.lgs. n. 196/03;

il «codice delle comunicazioni elettroniche» -d.lgs. n.

259/03;

il «codice dei beni culturali e del paesaggio» -d.lgs. n.

42/04;

il «codice della proprietà industriale» - d.lgs. n. 30/05.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

La forza innovativa dei codici

Tali codici di "semplificazione o riassetto" hanno una plu- ralità di finalità.

Le legge di autorizzazione rinvia alle finalità generali della legge Bassanini, che vengono poi specificate, ampliate o ridotte di volta in volta nella legge di delega.

Dunque, esiste una singolare e specifica "forza attiva di innovazione" di ciascun codice, piuttosto una forza tipica ed uniforme della categoria unitaria dei codici di riassetto.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Quali limiti per il Codice militare?

Ciò fa sì che la giurisprudenza formatasi su tali codici sia non pienamente utilizzabile.

E' utile per definire il quadro delle precisazioni fornite dai giudici, ma senz'altro non esattamente congruente con u- na situazione davvero unica e sostanzialmente irriproduci- bile.

Occorre quindi, nel nostro caso, fare riferimento agli spe- cifici principi e criteri direttivi del taglia-leggi e della Bassa- nini

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

7. I principi e criteri direttivi del codice militare e del testo unico

L'art. 14, I. 28 novembre 2005 n. 246 (c.d. taglia-leggi), ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti dele- gati individuando i principi ed i criteri direttivi di esercizio della delega sia direttamente (commi 14 e 14 quater), sia indirettamente (comma 15), attraverso il rimando ai principi e criteri direttivi sanciti dall'art. 20, I. 15 marzo 1997 n. 59, cui espressamente rinvia.

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Obiettivi generali, principi e criteri direttivi

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Primo obiettivo generale:

identificazione di tutte le disposizioni legislative anteriori (anche se successivamente novellate), e posteriori al 1970 di cui si ritenga indispensabile la permanenza in vigore: ciò in base ad una serie di principi e criteri direttivi indicati direttamente nella legge n. 246/2005.

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Secondo e terzo obiettivo

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Secondo (che in realtà si suddivide in due sotto-obiettivi) e terzo obiettivo generale:

semplificazione o riassetto della materia

"sopravvissuta" alle abrogazioni effettuate;

armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle emanate successivamente al 1970: tutto ciò in base ai criteri della legge Bassanini.

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I principi della legge Bassanini

Questi due sotto-obiettivi generali vanno attuati mediante i principi e criteri direttivi di cui alla legge Bassanini, tra cui spicca:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Quindi

In realtà il taglia-leggi e la legge n. 20 individuano, ciascu- no in modo sovrapposto, obiettivi e finalità di consolidazio- ne, semplificazione, riassetto e aggiornamento della nor- mativa, che possono essere così sintetizzati in un unico complesso ed articolato orizzonte di possibilità innovative in cui il codice può muoversi.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Ricostruendo...

Codificazione della normativa primaria mediante

- puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

- indicazione dei principi generali;

- riassetto normativo;

raccolta organica delle norme regolamentari in t.u. con ne- cessaria armonizzazione;

definizione dei procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla I. 7 agosto 1990 n. 241;

revisione e riduzione delle funzioni amministrative;

soppressione dei procedimenti non rispondenti agli obbiet- tivi fondamentali della legislazione primaria, in contrasto coi principi generali dell'ordinamento nazionale e comuni- tario, diseconomici per lo Stato ed i cittadini;

semplificazione dei procedimenti amministrativi.

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9. La ricognizione delle fonti

Il censimento delle disposizioni esistenti: ricognizione di 2.250 fonti primarie, 390 fonti secondarie e 11 fonti ter- ziarie (provvedimenti di concertazione emanati, nel tempo, in attuazione del d.lgs. n. 195 del 1995).

Una parte delle norme di interesse della Difesa, non più utili, aveva già formato oggetto di abrogazione espressa per effetto del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, con- vertito in I. 6 agosto 2008, n. 133 e del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in I. 18 febbraio 2009, n. 9.

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

10. Il Codice e le fonti previgenti

Circa le fonti non citate nel codice vale l'art. 15 delle pre- leggi.

Dal momento della "data di approvazione definitiva del co- dice e del regolamento" sono abrogate, ai sensi dell'art.

15 preleggi, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'art. 1, commi 1 e 3, a eccezione delle disposizioni richiamate nel codice o dal regolamento (art. 2267).

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Il rapporto con le fonti citate nel Codice e nel T.U.

Dal momento della "entrata in vigore del codice e del re- golamento" sono (o restano) abrogati gli atti normativi pri- mari e secondari (e le successive modificazioni) espres- samente indicati dal codice (artt. 2268 e 2269).

Rimangono in vigore alcuni atti normativi primari (e suc- cessive modificazioni) espressamente richiamati dal codi- ce (art. 2270).

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Circa le norme preesistenti che sono abrogate, continuano ad essere oggetto del giudizio di costituzionalità se:

oppure, se non si ha prova della mancata applicazione della norma durante il suo periodo di vigenza (vedi sent.

341 del 2010 della Corte cost.);

la norma censurata è applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio (vedi sent. 71 del 2011 della Corte cost.);

11. Il destino delle norme abrogate

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12. La forza innovativa estesa e “condi- zionata” del Codice

Coordinamento formale, sostanziale e riassetto

1) Il coordinamento formale implica l'accorpamento coe- rente delle disposizioni vigenti in un unico testo, nel si- gnificato risultante dal c.d. diritto vivente, ossia cristal- lizzando l'interpretazione della giurisprudenza consoli- data delle giurisdizioni superiori (Cons. Stato, ad. gen., 29 marzo 2001, 4/01).

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Coordinamento sostanziale

Il coordinamento sostanziale esprime potere innovativo dell'ordinamento, e consente di adeguare la disciplina norma- tiva al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui ratio originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all'assetto in vigore.

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Coerenza giuridica, logica e sistematica

l'obiettivo della coerenza logica e sistematica implica la potestà di innovare l'ordinamento che si realizza anche mediante il coordinamento sostanziale (Corte cost., n. 53 del 2005, in materia di scrutinio sulla legge de- lega per la redazione del t.u. sulle spese di giustizia; Cor- te cost., n. 220 del 2003, relativa al t.u. sugli enti locali).

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Riassetto normativo

Il riassetto normativo si traduce nella "semplificazione e riordino della normativa" (CdS, ad. gen., 25 ottobre 2004 n. 2/04, sul codice della proprietà industriale).

Parimenti implica esercizio di poteri innovativi dell'ordina- mento attribuendo "il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo»

(Corte cost., n. 170 del 2007, sul codice della proprietà in- dustriale).

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Ancora sul riassetto

Attraverso il riassetto è possibile legificare norme di origine regolamentare, delegificare ovvero deregola- mentare una determinata materia affidando l'individu- azione delle prescrizioni di dettaglio a fonti non nor- mative (Cons. Stato, sez. normativa, 20 dicembre 2004, n. 11602/04, parere reso sullo schema del Codice del consumo).

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Una scelta legittima e al ribasso

In ogni caso, secondo il Cds, il richiamo senza distinzioni di sorta a tutti i principi e criteri direttivi contemplati nell'art. 20, I. n. 59 del 1997 da parte del comma 15 dell'art. 14, I. n. 246 cit. conferma l'estensione della di- screzionalità innovativa del Codice.

"il Governo, pur potendo esercitare assai incisivi poteri di riordino dell'intera materia, si sia attestato, per lo più, sul livello minimo possibile, manifestando un atteggiamento di grande prudenza".

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Ancora, in sintesi

Secondo il Consiglio di Stato, "non risulta proposta alcu- na scelta sostanziale, radicalmente innovativa o di rifor- ma, che avrebbe ovviamente implicato valutazioni di me- rito politico, e che avrebbe oltretutto concretato un evi- dente eccesso di delega".

Concetti collegati in modo circolare: "semplificazione o ri- assetto", ma il riassetto è anche semplificazione...

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13. La delimitazione della materia dell'or- dinamento militare

Il Codice segue prevalentemente il criterio soggettivo, concernendo infatti le norme che ricadono nell'ambito di competenza dell'amministrazione della Difesa.

Si è ricorsi, di regola, al metodo del rinvio alle codificazio- ni "per materia" già esistenti, anche per evitare disomo- geneità ed ingiustificate disparità nelle relative discipline.

La tecnica del rinvio implica che, salvo l'applicazione di una specifica disciplina espressamente prevista dal codi- ce - che vale come norma speciale - va applicata la nor- mativa cui si rinvia.

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Il perimetro soggettivo

Inoltre, la codificazione riguarda esclusivamente le Forze Armate che fanno capo al Ministero della dife- sa, e non anche la Guardia di Finanza, né le Forze di polizia ad ordinamento civile, non più militarizzate, che fanno capo ad altri Ministeri.

Su espressa richiesta di queste ultime Forze di polizia, sono state introdotte, nelle disposizioni di coordinamento del codice e del t.u., specifiche clausole di raccordo, rin- vio, ovvero salvaguardia delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative competenze.

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Il perimetro oggettivo della materia

Il perimetro del codice risulta pertanto delimitato dalla di- sciplina della difesa e sicurezza militare dello Stato (art.

20, co.1, d.lgs. n. 300/1999), della politica e organizzazio- ne militare (art. 1, I. n. 25/1997), dell'organizzazione e fun- zionamento del Ministero della difesa in genere e delle Forze armate in particolare (art. 1, I. n. 331/2000).

Circa l'estensione dell'efficacia abrogativa ad altra materia esterna alla disciplina della difesa e sicurezza militare dello Stato, si potrebbe rilevare un eccesso di delega.

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14. Le parti escluse dalla codificazione

La difesa civile della Patria (v. Corte cast. n. 164/1985 e 58/2007).

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La difesa interna e all'ordine pubblico, facenti capo al Ministero dell'interno (artt. 14, d.lgs. n. 300/1999; 1, I. n. 121/1981; 1 e 214 -219 t.u.l.p.s. - r.d. n. 773/1931).

La legislazione per il tempo di guerra (esplicitamente definito come tale dagli artt. 78, 87, co. 9,103, co. 3 e 111, co. 7, Cost.), o di grave crisi internazionale (situazioni extra ordinem espressamente equiparate dall'art. 2, I. 14 novembre 2000, n. 331).

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Tali considerazioni non valgono per i procedimenti amministrativi e per gli aspetti organizzatori mera- mente interni, destinati ad operare per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Tali fattispecie sono state disciplinate nelle sedi pro- prie (ad esempio, requisizioni in tempo di guerra nel libro secondo; avanzamento del personale nel libro quarto; le- va e servizio degli obiettori di coscienza nel libro ottavo).

Eccezioni

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15. lus superveniens

In via generale:

a) è stato recepito nel Codice e nel T.U. lo ius superve- niens (di rango primario e secondario), successivo al- la delibera preliminare del Consiglio dei ministri (in data 11 dicembre 2009);

b) sono state dettate, nel libro IX (del codice e del T.U.

regolamentare) alcune disposizioni di coordinamento, transitorie e di abrogazione;

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In particolare: la clausola di modificazione espressa

c) il codice prevede che, ai sensi dell'art. 13 bis della lo 400/1988, le disposizioni del codice e del TU possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coor- dinate o implementate solo in modo esplicito, e me- diante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento (art. 2267, comma 2);

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Ancora

d) il regolamento può essere modificato "secondo le pro- cedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità indivi- duate dal codice" (art. 1, comma 3 del codice).

Nella prassi si è seguito il procedimento dell'art. 17, comma 4 bis della legge 400/1988, cioè con le stesse procedure dei regolamenti di organizzazione (quindi con i pareri delle Commissioni parlamentari), e non con la procedura dei regolamenti di riordino periodico delle di- sposizioni regolamentari (art. 17, comma 4 ter che rinvia alla procedura del comma 1).

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16. Le modifiche già introdotte

Sono state apportate modifiche con tre decreti-legge (102/2010, 225/2010 e 228/2010) e un decreto legislativo (il codice del processo amministrativo, n.104/2010 in materia di cognizione del giudice amministrativo) che hanno modificato dieci articoli (ed uno nuovo è stato introdotto).

Circa le modifiche al T.U. il dPR 270/2010 ha introdotto 25 mo- difiche e quattro abrogazioni.

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Circa il codice si è provveduto alla pubblicazione di quat- tro avvisi di rettifica sulla Gazzetta ufficiale che hanno comportato la correzione di 108 disposizioni (vi è una ret- tifica che corregge una precedente rettifica).

Circa il T.U. il dPR 158/2010 ha provveduto a 18 rettifiche e a un errata corrige, mentre il dPR 228/2010 ha provveduto a 23 rettifiche.

17. Errata corrige e rettifiche

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GM - CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Entro i due anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi si possano emanare, con uno i più decreti legi- slativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente però con riferimento "al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni" (art. 14, comma 18 del taglia-leggi).

18. I decreti correttivi

Insomma, mentre il Codice ha una gamma di obiettivi più ampia - in quanto si può scegliere tra i principi della I. 59 e quelli della 246, gli atti correttivi del codice si possono muovere soltanto entro le maglie - specifiche - della legge n. 59/1997.

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