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Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo) Nota 1) Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento, etc

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Ai sigg. Prefetti Loro sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta della Valle D'Aosta

E. P. C.

Sigg. Questori Loro sedi

Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari Riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.

Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)

Nota

1) Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento, etc.).

Può essere consentita l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione. Al momento del

perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro, debitamente documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.), l'istanza di

regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.

2) Presentazione di dichiarazione di emersione dopo l'11 novembre 2002 in presenza di versamento del contributo forfetario effettuato nei termini.

Nell'ipotesi di datori di lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo forfetario entro l'11 novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di emersione all'ufficio postale per giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare direttamente la dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste italiane per l'inserimento nel normale iter procedurale. La prefettura rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con l'indicazione

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del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli effetti la ricevuta dell'assicurata postale relativa all'emersione.

3) Esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati.

In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all'allontanamento, comunica l'avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare la domanda di regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di lavoro.

Il capo dipartimento (Dr.ssa Anna D'Ascenzo)

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