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Voluntary Disclosure Tour

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Academic year: 2021

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(1)

Voluntary Disclosure Tour

Nuovi poteri del fisco e opportunità per i contribuenti

Bergamo, 20 gennaio 2015

(2)

Apertura dei lavori e presentazione del convegno Stephane Vacher – Banca Fideuram

Introduzione: scenario internazionale e voluntary disclosure Roberto Lugano – Studio Ceppellini Lugano & Associati

Poteri dell’amministrazione e obblighi dei contribuenti Marco Nessi – Studio Ceppellini Lugano & Associati

La voluntary disclosure: profili applicativi

Roberto Lugano – Studio Ceppellini Lugano & Associati Il ruolo degli intermediari

Igor Basilicati – Fideuram Fiduciaria

Q&A

Chiusura dei lavori

1

Agenda

(3)

Apertura dei lavori e presentazione del convegno

Dott. Stephane Vacher

Responsabile Direzione Marketing e Comunicazione

(4)

Il gruppo Banca Fideuram

3

Una mission distintiva

Assistere i clienti nella

gestione consapevole dei loro patrimoni, sulla base dei loro bisogni e profili di rischio.

Offrire servizi di consulenza

finanziaria e previdenziale con

l’ausilio della propria rete di

promotori finanziari, in maniera

trasparente.

(5)

Il gruppo Banca Fideuram

Un modello di business esclusivo nel mercato

Il gruppo Banca Fideuram integra, da sempre, due qualità complementari

La solidità di una grande banca

Le risorse ed il know-how di un grande gruppo bancario a supporto del private banker garantiscono al cliente sicurezza e serenità.

La vicinanza al cliente

Il private banker è l’interlocutore privilegiato del cliente, con il quale

costruisce una relazione diretta, basata su professionalità, trasparenza e

riservatezza.

(6)

Il gruppo Banca Fideuram

5

Il confronto tra gli schemi di distribuzione

RETE ONLINE

PRIVATE BANKING SPORTELLI

CLIENTE

ONLINE

PRIVATE BANKING SPORTELLI

PRIVATE

BANKER CLIENTE

(7)

I numeri del gruppo

Patrimonio in gestione

Clienti

Private Banker

Dipendenti

Sportelli bancari Uffici dei

Private Banker

89,0 mld

Gruppo Banca Fideuram

631.363 5.061

96 326

1.435

Gruppo Banca Fideuram Gruppo Banca Fideuram

Gruppo Banca Fideuram Gruppo Banca Fideuram

Il gruppo Banca Fideuram

+8,8%

vs Sett

2013

(8)

Terzo operatore del private banking

7

La classifica dei primi 10 operatori in Italia

Banca/SIM/SGR Stock % Stock servito

3 BANCA FIDEURAM 38.400 5,7%

Fonte: Magstat, indagine 2014 (stock in milioni di euro al 31 dicembre 2013)

+6,7%

stock vs indagine

2013 Magstat

(9)

Il focus sulla clientela private

I nostri numeri nel private banking

32 mila clienti private e high networh

42 miliardi di euro in assets under management della clientela private e high networth

Risorse dedicate alla gestione della clientela private

Team dedicato sul territorio Team dedicato in SGR

clienti private e HNW (>500 mila €) clienti affluent (>100 mila €)

clienti mass (<100 mila €)

AuM Clientela Gruppo BF per segmento

Fonte: Banca Fideuram - Dati al 30 settembre 2014

14 mld 33 mld 42 mld

(10)

Il nostro modello di servizio

9

CONTRATTO DI CONSULENZA BASE GRATUITO

PER TUTTI I CLIENTI

PER I CLIENTI CON

ESIGENZE PIU’ EVOLUTE

CONSULENZA EVOLUTA

CON UN SERVIZIO DEDICATO

PER I CLIENTI PRIVATE

CONSULENZA EVOLUTA PRIVATE

CON ULTERIORI SERVIZI ESCLUSIVI

(11)

Il focus sulla clientela private

Competence Center

CONSULENZA FINANZIARIA

IMMOBILIARE

FISCALE

LEGALE DI IMPRESA

SUCCESSORIA

Investment center

Partner

eccellenti

Professionisti a supporto

(12)

11

Un’esperienza consolidata nelle operazioni di rientro dei capitali

Fonte: Elaborazioni Banca Fideuram – dati in miliardi di euro

Banca Fideuram Italia

Regolarizzazioni + Rimpatri

Totale

2001/2003

2009/2010 € 104,5

€ 77,8

€ 182,3

Regolarizzazioni + Rimpatri

€ 3,8

€ 6,2

€ 2,4

Scudo fiscale

1 ° operatore

bancario

italiano

(13)

Perché scegliere il gruppo Banca Fideuram?

Un rapporto di VALORE con il proprio private banker

Cultura del servizio

Competenze

Capacità relazionali

(14)

13

Scenario internazionale e voluntary disclosure

Dott. Roberto Lugano

Studio Ceppellini Lugano & Associati

(15)

EVOLUZIONE DELLO

SCENARIO INTERNAZIONALE COSTO

DIFFICOLTA’ A DETENERE ILLEGALMENTE ALL’ESTERO

LE ATTIVITA’

MAGGIORI RISCHI, SANZIONI RADDOPPIATE

INASPRIMENTO DEI PROFILI PENALI

ASSENZA DI ANONIMATO

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI

COMPLESSITA’

DELLA PROCEDURA

Un quadro di sintesi

PRO CONTRO

(16)

Come cambia lo scenario internazionale

15

ACCORDO INTERNAZIONALE DI SCAMBIO AUTOMATICO ( 2014)

AMPLIAMENTO OPERATIVITA’ DEGLI SCAMBI BILATERALI (2014)

NUOVI ACCORDI DI COLLABORAZIONE (2015)

DAL 2017 BVI, CAYMAN, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, SAN MARINO

DAL 2018 ARUBA, AUSTRIA, BAHAMAS, CINA, HONK KONG, MONACO, SINGAPORE, SVIZZERA

1

2

3

(17)

E’ possibile rimanere illegalmente all’estero?

NO NEGLI ATTUALI PAESI

SOLO IN POCHI STATI (PANAMA? DUBAI?) CHE NON HANNO ADERITO ALLO SCAMBIO

DI INFORMAZIONI

FINO A QUANDO?

CON CHE RISCHIO – PAESE?

SI

(18)

Ci sono alternative non legali alla disclosure?

17

TRASFERIMENTO FISICO DELLE RICCHEZZE IN ITALIA

CON QUALI RISCHI?

A TITOLO PERSONALE?

CON QUALI “INTERMEDIARI”?

CON QUALE DESTINAZIONE PER I CONTANTI?

ACQUISTO E TRASFERIMENTO DI ALTRE FORME DI RICCHEZZA (DIAMANTI?)

CON QUALI RISCHI?

CON QUALE POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO?

CON QUALE SPENDIBILITA’?

A

B

(19)

Quali rischi per chi rimane all’estero?

MAGGIORI STRUMENTI DI CONTROLLO PER IL FISCO ITALIANO

RADDOPPIO TERMINI DI ACCERTAMENTO E SANZIONI PER LE ATTIVITA’ IN PAESI BLACK LIST

NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO (RECLUSIONE FINO A OTTO ANNI) 1

2

3

(20)

Quali sono i limiti della disclosure?

19

SI PAGANO TUTTE LE IMPOSTE DOVUTE

• LA DOMANDA NON E’ IN FORMA ANONIMA

• LA SITUAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE RICOSTRUITA CON CHIAREZZA

SONO COINVOLTE EVENTUALI PARTI TERZE COSTO

AUTODENUNCIA

DENUNCIA

(21)

Quali sono le complicazioni operative?

REDDITI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ ESTERE

METODO INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE IN MODO ANALITICO

CALCOLI

(22)

Quali sono i compiti dei professionisti?

21

ANALISI PRELIMINARE DELLA SITUAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

1

2 RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI COSTI

4 PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

5 ASSISTENZA NEL CONTRADDITTORIO CON L’AMMINISTRAZIONE

6 ASSISTENZA NELL’EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

7 ASSISTENZA NELLA SCELTA SULLA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

8 DICHIARAZIONI REDDITI E QUADRO RW PER IL 2014 E IL 2015

(23)

Quali sono gli step della procedura?

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE

1

2 SIMULAZIONE DEI CALCOLI

3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4 CONTRADDITTORIO CON GLI UFFICI

5 ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

RISERVATEZZA

PRECISIONE

CREDIBILITA’

(24)

Ci sono responsabilità per i professionisti?

23

DL 167/90, ARTICOLO 5 SEPTIES, COMMA 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

“GLI ATTI O DOCUMENTI CONSEGNATI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO NON

SONO FALSI”

“I DATI E NOTIZIE FORNITI SONO RISPONDENTI AL VERO”

NORMA

OBBLIGO

CONTENUTO

(25)

Cosa succede dopo la disclosure?

30 settembre

2015

DICHIARAZIONE REDDITI FINANZIARI ESTERI DEL 2014

COMPILAZIONE QUADRO RW PER LE ATTIVITA ESTERE DEL 2014

DICHIARAZIONE REDDITI FINANZIARI ESTERI DEL 2015

COMPILAZIONE QUADRO RW PER LE ATTIVITA ESTERE DEL 2015 30

settembre

2016

(26)

25

Poteri dell’amministrazione e obblighi dei contribuenti

Dott. Marco Nessi

Studio Ceppellini Lugano & Associati

(27)

Il quadro di riferimento

La procedura si inserisce in un contesto internazionale in rapida evoluzione

Lo scambio automatico di informazioni è divenuto lo standard internazionale nell’attività di contrasto all’evasione ed

alla frode fiscale

SCENARIO FINALE

FINE DEL SEGRETO BANCARIO

(28)

Il quadro di riferimento

27

Direttiva 15 febbraio 2011 n. 2011/16/UE (recepita in Italia dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29)

Accordi “Fatca” (“Foreign Account Tax Compliance Act”) Accordi multilaterali (sulla base del programma “CRS” emanato

dall’OCSE)

TIEA (“Tax information Exchange Agreement” ovvero “Accordo per lo scambio di informazioni”)

Aggiornamento articolo 26 modello OCSE

Nuovo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni (adottato nell’Accordo dei 51 Paesi)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALTRI ACCORDI DI COOPERAZIONE

FINE DEL SEGRETO BANCARIO

(29)

Direttiva 2011/16/UE: le novità principali

Si applica a tutte le imposte ad esclusione:

dell’IVA e dazi doganali o accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa tra Paesi UE;

dei contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro;

dei diritti quali quelli per certificati e altri strumenti rilasciati da autorità pubbliche;

delle imposte di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Ha abrogato la precedente Direttiva n. 77/799/CEE dal 1 gennaio 2013 e previsto la necessità di porre fine al segreto bancario e rafforzare lo scambio

automatico di informazioni tra gli Stati membri.

1

2

(30)

29

Ha introdotto l’obbligo di scambio automatico delle informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 (con partenza fissata il 1 gennaio 2015) relativamente alle seguenti categorie reddituali detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza:

Redditi da lavoro;

Compensi per dirigenti;

Prodotti di assicurazione sulla vita;

Pensioni;

Proprietà e redditi immobiliari.

La comunicazione dovrà avvenire di regola almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le informazioni divengono disponibili.

DIRETTIVA 2014/107/UE del 9 dicembre 2014

(è una revisione della Direttiva n. 203/48/UE in materia di “euroritenuta”) Estensione dell’obbligo dello scambio automatico (a partire da Settembre 2017)

per le seguenti categorie reddituali:

Dividendi;

Capital gain;

Altri redditi finanziari;

Saldi dei conti correnti e dei conti deposito.

4

Direttiva 2011/16/UE: le novità principali

3

5

(31)

L’Amministrazione finanziaria tedesca sta effettuando una verifica fiscale sul Sig.

Schmidt.

Nel corso della verifica i funzionari rinvengono elementi atti a far presumere che il contribuente detenga dei conti correnti non dichiarati presso una banca italiana fittizialmente intestati ad un nipote (italiano).

La Germania potrà quindi presentare una richiesta di informazioni al fisco italiano volta ad ottenere la lista di tutti i conti correnti intestati al Sig. Schmidt e/o ai suoi familiari presso la specifica banca.

Direttiva 2011/16/UE: un esempio

(32)

D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29

Il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29 (in vigore dal 1 aprile 2014) ha recepito in Italia la Direttiva n. 2011/16/UE.

Lo scambio di informazioni può riguardare le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni di persone.

Sono inclusi anche i trust, le fondazioni e i fondi di investimento.

Il decreto si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse all’interno del

territorio in cui si applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del Trattato sull’Unione Europea.

Il decreto non si applica:

a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una

ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

b) all’imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;

c) ai diritti (quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità

pubbliche);

d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

1

2

4 3

31

(33)

Gli organi amministrativi competenti sono:

1. l’Ufficio centrale di collegamento: è l’ufficio designato quale responsabile

principale dei contatti con gli Stati membri nel settore della cooperazione

amministrativa;

2. il servizio di collegamento: è qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di

collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazione a norma del decreto;

3. il funzionario competente: è qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a

scambiare direttamente informazioni a norma del decreto.

L’organo competente per l’Italia a far fronte alle richieste provenienti da un altro Stato membro è il Direttore Generale delle Finanze.

In particolare il Direttore Generale delle Finanze deve nominare l’Ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento.

L’identificazione di un unico ufficio centrale responsabile dei contatti risponde all’esigenza di agevolare lo scambio di informazioni e renderlo più veloce ed effettivo.

D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29

5 6

8

7

(34)

D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29

33

Lo scambio di informazioni può essere effettuato su richiesta, automatico e

spontaneo (a discrezione delle autorità competenti) utilizzando i formati elettronici tipo della Commissione europea.

Lo scambio su richiesta: viene fornito dai servizi di collegamento, ciascuno secondo le proprie competenze in base alle informazioni già possedute o a seguito dell’avviso di un’indagine amministrativa.

Non è previsto alcun obbligo di effettuare le indagini o fornire le informazioni.

Termine previsto: entro 6 mesi dalla domanda.

Lo scambio automatico obbligatorio riguarda (dal 1 gennaio 2014):

a) i redditi da lavoro dipendente;

b) i compensi per dirigenti;

c) i prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici

dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

d) le pensioni;

e) le proprietà e i redditi immobiliari.

Termine previsto: almeno una volta l’anno entro i 6 mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

9

10

11

(35)

D. Lgs 4 marzo 2014 n. 29

Lo scambio spontaneo: viene attuato quando:

1. vi sono fondati motivi di presumere una perdita di gettito fiscale per l’altro

Stato;

2. vi sia stata la concessione di una riduzione o di un esonero di imposta che

dovrebbe comportare una corrispondente imposizione in un altro Stato

membro;

3. le relazioni d’affari tra un contribuente italiano e un contribuente di un altro

Stato membro sono svolte attraverso uno o più Stati in modo da comportare una diminuzione di imposta in Italia, nell’altro Stato membro o in entrambi;

4. nell’ipotesi di fondato sospetto di riduzione di imposta in materia di prezzi di

trasferimento o in presenza di raccolta di informazioni che possono comunque essere utili per un altro Stato membro.

Termine previsto: entro un mese dalla loro disponibilità.

12

(36)

1. Possibilità di operare lo scambio di informazioni su richiesta dell’Amministrazione fiscale del paese richiedente, a condizione che l’informazione sia “prevedibilmente pertinente” o di

“verosimile rilevanza” (foreseeably relevant) ai fini fiscali e indipendentemente dal segreto bancario (segreto bancario non più opponibile);

2. Le autorità fiscali possono richiedere informazioni non solo su singoli ma anche su un gruppo di contribuenti, senza nominarli singolarmente, purché la richiesta non sia un “fishing expedition”

(impossibilità di richieste di informazioni generiche e/o non pertinenti prive di collegamento con un’indagine o un accertamento in corso e quindi senza indizi concreti). Pertanto lo Stato

richiedente deve fornire:

- una dettagliata descrizione del gruppo dei contribuenti (non necessariamente i nomi ma anche CF, numero c/c, n°carta di credito);

- una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la richiesta di informazioni;

- le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti in esame non è stato conforme alla legge.

Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE

35

Scambio di informazioni tra autorità competenti ed inerenti limitatamente alle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e delle leggi interne relative alle imposte previste dalla Convenzione.

PRIMA

ORA

(37)

Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE

Le autorità dello Stato A conducono un’indagine circa gli affari di Mr X. Sulla base di tali indagini scoprono degli indizi per cui Mr. X possiederebbe nello Stato B una molteplicità di conti bancari non dichiarati.

Lo Stato A sospetta che, al fine di evitare di essere rintracciato, Mr X abbia intestato i suoi c/c nello Stato B a sua moglie ed ai suoi figli.

Lo Stato A può chiedere allo Stato B informazioni circa la presenza di c/c bancari nella Banca Y intestati a Mr X, a sua moglie ed ai suoi figli.

Lo Stato A richiede allo Stato B i nomi, luogo e data di nascita, saldi dei conti bancari dei residenti dello Stato A che abbiano un conto, poteri di firma, o siano comunque beneficiari di un conto bancario nello Stato B senza fornire ulteriori informazioni.

RICHIESTA RELATIVA A GRUPPI DI PERSONE CHE COSTITUISCE

“FISHING EXPEDITION”

RICHIESTA RELATIVA A GRUPPI DI PERSONE CHE NON COSTITUISCE

“FISHING EXPEDITION”

(38)

37

Aggiornamento articolo 26 del modello OCSE

La Svizzera ha iniziato la procedura di consultazione, che durerà fino al 5 febbraio 2015, attinente la legge federale (c.d. “LASSI”) che consentirà di adeguare in via unilaterale le Convenzioni contro le doppie imposizioni che non soddisfano ancora lo standard internazionale OCSE previsto dall’articolo 26 in materia di scambio di informazioni su domanda (ad es. la Convenzione stipulata con l’Italia).

In base alla legge, la Svizzera fornirà le informazioni rilevanti solo se lo Stato richiedente garantisca per iscritto di rispondere alle richieste svizzere secondo lo standard OCSE e di assicurare la

confidenzialità delle informazioni ricevute, nonché di rispettare la protezione dei dati e il principio di specialità, onde evitare che i dati acquisiti in ambito fiscale siano utilizzati in procedimenti di diversa natura.

La legge concerne solo lo scambio di informazioni su domanda e non prevede nessuno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

La legge ha carattere temporaneo e sarà abrogata quando per tutti gli Stati o territori esisterà una Convenzione o strumento che contenga lo standard riconosciuto dall’OCSE.

(39)

1) Lo scambio di informazioni non può essere limitato dall’assenza di un interesse specifico dello Stato destinatario delle richieste a fornire le stesse;

2) lo Stato destinatario delle richieste non può rifiutarsi di dare corso alle stesse in quanto i dati sono detenuti da una Banca o istituzione finanziaria;

Scambio di dati su richiesta (non automatico)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro le doppie imposizioni (modifica dell’articolo 27 della Convenzione alla struttura dell’articolo 26 del

modello OCSE)

Lo scambio secondo le nuove modalità è attuabile per le sole richieste presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo ma riferite a fatti o circostanze realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo (nessun

effetto retroattivo)

Accordo con la Svizzera

CONTENUTO

EFFETTO

MODALITA’

DECORRENZA

(40)

Nuovo standard OCSE per lo scambio di informazioni

39

E’ stato approvato in data 21 luglio 2014 ed è composto da due parti:

1. COMMON REPORTING STANDARD (CRS): contiene gli standard di reporting e due diligence che definiscono la base dello scambio di informazioni fiscali tra i Paesi UE.

le informazioni da segnalare riguardano tutti i tipi di reddito da investimento (saldi dei c/c, dividendi, interessi, redditi da specifici contratti di assicurazione e altre tipologie di reddito simili);

le istituzioni finanziarie coinvolte (banche, brokers, organismi di investimento collettivo, compagnie di assicurazione);

l’informativa riguarda i conti detenuti da persone fisiche e società (inclusi trust e fondazioni);

al momento della sottoscrizione di un prodotto finanziario, il cliente dovrà fornire un’autocertificazione in relazione alla propria residenza fiscale.

2. COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT (CAA): è un modello di accordo bilaterale per lo scambio di informazioni organizzato in specifiche sezioni. Prevede l’impegno di trasmettere le informazioni relative ad un determinato anno solare entro 9 mesi dal termine.

(41)

Nuovo standard OCSE per lo scambio di informazioni

INFORMAZIONI SCAMBIABILI IN AUTOMATICO SULLA BASE DEL CRS:

Nome, indirizzo, data di nascita del titolare del conto (tramite autocertificazione del cliente da verificare nella ragionevolezza);

Numero del conto;

Nome dell’istituzione finanziaria;

Ammontare lordo degli interessi, dividendi, capital gains, generati sul conto;

Qualsiasi altro reddito derivante dal disinvestimento di attività finanziarie;

Saldo del conto a fine anno;

Per i conti detenuti da legal entities: nome, indirizzo, data di nascita della persona fisica controllante dell’entity.

(42)

Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)

Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE

41

CONTENUTO

Implementazione di un nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (e quindi la condivisione automatica su base annua delle informazioni) relativo a depositi bancari, interessi, dividendi, polizze assicurative e codici di identificazione fiscale (fine

del segreto bancario).

DECORRENZA

Per gli “early adopters”: a partire dal 2017 relativamente ai nuovi conti aperti al 1.1.2016 (le informazioni riguarderanno anche i conti già aperti alla data del 31.12.2015).

Per gli altri: a partire dal 2018.

SOGGETTI INTERESSATI

51 Paesi e giurisdizioni membri dell’OCSE (es. Italia, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Cayman, Isole Vergini, Bermuda, Liechtenstein) - “early adopters”.

Dal 2018 si aggiungeranno altri 34 Paesi (probabilmente la Svizzera).

CONSEGUENZE

L’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di verificare l’esistenza di eventuali incongruenze tra il modulo RW e le informazioni ricevute dal CRS.

(43)

Tipo di conto interessato Decorrenza scambio automatico Adeguata verifica dei nuovi conti (PF/PG) Dal 1.1.2016 Adeguata verifica dei conti preesistenti (aperti fino al 31.12.2015)

PF “high value” (saldo al 31.12.2015 > 1mil $) Entro 31.12.2016 PF “lower value” (saldo al 31.12.2015 < 1mil $) (*) Entro 31.12.2017

Persone giuridiche Entro 31.12.2017

(**)

(*) Sarà ammesso presume la residenza fiscale con quella anagrafica permanente risultante dai documenti d’identità già acquisiti (diversamente occorrerà

un’autocertificazione)

(**) Possibile esenzione per i conti < 250.000 $

Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)

Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE

(44)

43

A PARTIRE DAL 2017

Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liectenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom.

A PARTIRE DAL 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Honk Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Quatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates.

STATI CHE NON HANNO INDICATO UNA SCADENZA

Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama, Vanuatu.

Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)

Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE

(45)

Accordo dei 51 paesi (Berlino, 29-10-2014)

Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE

Nelle banche svizzere è custodita una cifra variabile tra i 150 e i 180 miliardi di € riconducibile a contribuenti italiani

SITUAZIONE ATTUALE

• La Svizzera ha formalizzato la propria adesione allo scambio automatico delle informazioni OCSE a partire dal 2018;

• Se questa adesione sarà ratificata dal Parlamento, la Svizzera potrebbe iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all’estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio nel 2018;

• L’ Amministrazione fiscale italiana avrà a disposizione:

 I dati anagrafici dei propri residenti titolari di conti in Svizzera (anche se schermati da persone giuridiche);

 il numero e il saldo del conto;

 l’intermediario finanziario presso il quale il conto è trattenuto;

• Lo scambio automatico sarà automatico e non selettivo (la trasmissione dei dati riguarderà tutti i correntisti, e non solo di quelli per i quali sussistono segnalazioni, accertamenti in corso o attività ispettive)

(46)

45

NORMATIVA FATCA

(“Foreign Account Tax Compliance Act”)

E’ stata varata dal Congresso Usa in data 18 marzo 2010 al fine di contrastare in modo efficace l’evasione fiscale da parte dei contribuenti USA che utilizzano conti correnti fiscali all’estero (e penalizzare gli intermediari finanziari esteri non collaborativi).

A partire dal 1 luglio 2014 gli intermediari finanziari di 70 Paesi devono segnalare all’IRS (tramite l’Autorità fiscale del proprio paese) i dettagli di ogni rapporto detenuto dai soggetti statunitensi:

Conti preesistenti:

Se privati: saldo c/c di deposito di importo superiore a 50.000 $ alla data del 30.06.2014 (o in cui saldo ha superato i 75.000 $ nel corso dell’anno);

Se persone giuridiche: saldo di importo superiore a 250.000 $ al 30.06.2014.

Accordo Italia-USA per applicazione normativa Fatca: approvato il 10.1.2014 (in attesa della legge di ratifica che è necessaria anche per il recepimento del CRS in Italia e che è in corso di approvazione dal Parlamento).

A partire dal 30 aprile 2015 i dati saranno trasferiti all’Agenzia delle Entrate che li trasmetterà a sua volte all’Internal Revenue Service (IRS).

(47)

NORMATIVA FATCA

(“Foreign Account Tax Compliance Act”)

Soggetto investitore Tipo di informazione raccolta per l’identificazione

Persone fisiche

1) Dati anagrafici (nome, cognome, data nascita e indirizzo)

2) Codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza e attestazione di residenza fiscale (rilasciata da IRS)

3) Documentazione attestante la cittadinanza (per i cittadini statunitensi)

Persone giuridiche

1) Denominazione sociale o ragione sociale

2) Sede legale

Informazioni acquisite con FATCA:

(48)

47

NORMATIVA FATCA

(“Foreign Account Tax Compliance Act”)

Applicazione ritenuta 30% (dal 1 Luglio 2014) ai pagamenti corrisposti a favore di investitori che non forniscono informazioni in merito alla propria residenza fiscale ed agli intermediari esteri che sono localizzati in un Paese che non partecipa al FATCA.

Conseguenze:

All’Agenzia delle Entrate verranno comunicati:

1) il nome del soggetto italiano che ha l’effettiva disponibilità finanziaria (conti correnti, dossier titoli, ecc) della società negli USA;

2) i conti di società USA (superiori a 250.000 $), se posseduti direttamente o tramite società holding estere da parte di persone fisiche italiane.

(49)

NORMATIVA FATCA

(“Foreign Account Tax Compliance Act”)

Paesi che hanno sottoscritto o che stanno negoziando un accordo

intergovernativo (IGA) con gli USA

(50)

49

NORMATIVA FATCA

(“Foreign Account Tax Compliance Act”)

Le scadenze

1 luglio 2014 Avvio degli adempimenti di catalogazione e verifica della clientela a carico degli intermediari italiani

30 novembre 2014

Termine entro il quale gli intermediari finanziari italiani

dovevano registrarsi sul portale dell’IRS per ottenere il codice identificativo unico per essere incluse nella lista dei soggetti compliant redatta dall’IRS

30 aprile 2015 Comunicazioni dati relativi all’anno 2014 (solo c/c)

30 aprile 2016 Comunicazioni dati relativi all’anno 2015 (c/c, conti deposito e conti di custodia)

30 aprile 2017 Comunicazione dati relativi all’anno 2016 (tutti i rapporti)

(51)

Quadro riassuntivo sullo scambio di informazioni

Direttiva

2011/16/UE FATCA Convenzione e

Standard OCSE

Imposte interessate Di qualsiasi tipo (escluse IVA,

Dazi, Contributi doganali

Imposte dirette Imposte dirette

IVA

Contributi previdenziali

Tipologie di redditi Redditi di lavoro dipendente Compensi a dirigenti Assicurazioni sulla vita

Pensioni Proprietà Redditi immobiliari

Interessi

Interessi Dividendi Altri redditi

Interessi Dividendi Royalties

Altri redditi di natura finanziaria

Ambito geografico di applicazione

Paesi UE Accordo Bilaterale Italia – USA Accordi multilaterali tra i vari Paesi

Tipologia di scambio di informazioni

Spontaneo Su richiesta Automatico (solo su alcune

tipologie di redditi)

Automatico Spontaneo

Su richiesta Automatico

Termine previsto per avvio scambio

automatico

1 gennaio 2015 (redditi da 1.1.2014)

30 aprile 2015 (da 1 luglio 2014)

2017

(per investimenti da 1.1.2016 + adeguata verifica dei conti preesistenti al 31.12.2015)

Normativa nazionale di D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 29 DDL in corso di approvazione dal Parlamento

Da approvare entro 2017 (con legge ad hoc)

(52)

51

IL QUADRO RW

(53)

Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) e Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013

Semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria (soprattutto quelli detenuti in Paesi collaborativi)

Modulo RW

Le novità sono applicabili dal periodo d’imposta 2013

circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38/E circolare Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014 n. 19/E

(54)

53

Eliminazione delle Sezioni I e II (relative ai trasferimenti da e verso l’estero) e conservazione della Sezione II (stock) con obbligo di indicazione delle

consistenze iniziali e finali;

Eliminazione della soglia minima di rilevanza (10.000 €) ad eccezione dei depositi e conti correnti esteri;

Estensione dell’obbligo di compilazione ai titolari effettivi delle attività estere;

Riduzione delle sanzioni minime e massime (3-15% / 6-30%);

Sanzione formale di € 258 per le regolarizzazioni effettuate entro 90 giorni dal termine;

Soppressione della confisca per equivalente;

Obbligo di liquidazione delle imposte patrimoniali dovute sui beni esteri (IVIE e Ivafe).

Modulo RW: le novità

(55)

Modulo RW: disallineamento con IVIE / IVAFE

Possono esistere contribuenti non soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW (es. diplomatici, frontalieri) che devono comunque provvedere al pagamento

dell’IVIE e/o dell’IVAFE o viceversa (titolare effettivo tenuto a compilare modulo RW ma non soggetto a IVIE/IVAFE in quanto non proprietario)

Un c/c di valore massimo superiore a 10.000 € ma con giacenza media annuale inferiore a 5.000 €: rileva ai fini del modulo RW ma non per IVAFE

Un c/c di valore massimo superiore a 10.000 € con giacenza media annuale superiore a 5.000 €: rileva ai fini del modulo RW e per IVAFE

Un c/c di valore massimo non superiore a 10.000 € ma con giacenza media annuale superiore a 5.000 €: non rileva ai fini del modulo RW (andrà evidenziato in termini di

giacenza media) ma sconta € 34,20 per IVAFE

(56)

55

Modulo RW: il quadro

(57)

Modulo RW: soggetti obbligati

• Persone fisiche

• Enti non commerciali

• Società semplici

• Soggetti equiparati

Residenti in Italia, comprese le persone fisiche titolari di

reddito d’impresa o di lavoro autonomo

L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 2 c. 2 TUIR) – sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta

risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

(58)

57

Modulo RW: soggetti obbligati

In presenza di investimenti e/o attività in comunione o cointestate: ciascun intestatario deve segnalare l’intero valore e la percentuale di possesso.

In presenza di più diritti reali (es.: nuda proprietà e usufrutto): ogni titolare (usufruttuario o nudo proprietario) deve compilare il modulo, in quanto la titolarità del relativo diritto è in grado

di generare redditi imponibili in Italia.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (Cass. Sez.

Trib. Sentenze 11.06.2013 n. 9320 e n. 17051 del 21.7.2010).

Conto corrente estero intestato a un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente

Anche il soggetto delegato deve compilare il modulo RW per indicare l’intera consistenza del conto corrente

detenuto all’estero, se si tratta di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario (ad es. gli amministratori di società con la firma sul conto non sono obbligati a compilare il modulo RW - circ. Ag. Entrate 21.6.2011 n. 28 (par. 5.2)

(59)

Modulo RW: le attività da segnalare

L’obbligo di procedere alla redazione del modulo RW.

Deriva dalla detenzione all’estero di investimenti e/o di attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione (comprese eredità e donazioni) e in ogni caso ai fini

IVIE / IVAFE.

Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel modulo

RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili

nel periodo d’imposta.

(60)

59

A titolo esemplificativo, devono essere indicati:

Gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà);

Le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (comproprietà o multiproprietà);

Gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;

Le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisititi per essere iscritti in Italia.

Modulo RW: le attività da segnalare

(61)

da valutare secondo i criteri IVAFE La valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali

Attività estere finanziarie

da valutare secondo i criteri IVIE Attività patrimoniali

ATTIVITA’ FINANZIARIE

Valore di mercato al termine del periodo d’imposta o di detenzione;

Valore nominale (se le attività finanziarie non sono negoziate);

Valore di rimborso (in mancanza del valore nominale);

Costo d’acquisto (in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso);

ATTIVITA’ PATRIMONIALI

Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti

Valore di mercato al termine di ciascun anno solare (in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione)

CASI PARTICOLARI

IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE E DONAZIONE

Valore indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato (in mancanza) costo d’acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante

(in mancanza) valore di mercato

IMMOBILI SITUATI IN PAESI APPARTENENTI ALLA UE O ADERENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) CHE

Valore catastale

(in mancanza) costo d’acquisto (risultante dall’atto) (in mancanza) valore di mercato

(62)

61

In sintesi, il valore degli immobili deve risultare pari:

 Al costo risultante dall’atto di acquisto/contratti da cui risulta il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;

Al valore di mercato rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in

mancanza del costo d’acquisto o della relativa documentazione, tenendo presente che per gli immobili non più posseduti al 31.12, si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione;

Al valore indicato nella dichiarazione di successione / atto registrato per gli immobili acquisiti per successione / donazione o, in mancanza, al costo di acquisto/costruzione sostenuto dal de cuius / donante ( in mancanza, al valore di mercato);

Valore catastale, per immobili in Paese UE /SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni ( Irlanda, Liechtenstein, Norvegia).

Per le attività patrimoniali estere diverse dagli immobili per le quali non è dovuta l’IVIE il valore da indicare è il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio / fine del periodo didetenzione nell’anno.

Modulo RW: valore dei beni immobili

(63)

Modulo RW: beni immobili all’estero

Immobile ubicato all’estero

Non tassato all’estero Tassato all’estero Tenuto a

disposizione

Locato

Suscettibile di plusvalenza

imponibile

Quadro RW

Quadro RW

Quadro RW Sì

Quadro RW

Il valore dei beni immobili non è più al

costo storico, ma la base imponibile ai fini

Ivie può corrispondere al costo storico solo in

certi casi.

(64)

63

Modulo RW: soggetti obbligati

L’obbligo di redazione del modulo RW sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche se le predette attività sono possedute

dal contribuente mediante interposta persona

Nel caso in cui un soggetto ha l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali

“formalmente” intestate a un trust (residente o non residente)

Se il trust è un semplice schermo formale, i beni che ne costituiscono il patrimonio (e i relativi redditi) devono essere dichiarati dai soggetti che ne hanno l’effettiva

disponibilità (disponenti e/o beneficiari del trust)

(65)

Modulo RW: attività finanziarie

Attività finanziaria Caratteristiche Modulo RW

Trust (opaco e trasparente) residente in Italia (non commerciale)

Non fittiziamente interposto Si, da parte del Trust, per gli investimenti all’estero e le attività estere finanziarie detenute.

Trust trasparente residente

Beneficiario non è titolare effettivo (destinatario di una quota inferiore al 25% del patrimonio)

Si, da parte del Trust, con indicazione del valore delle attività estere e della percentuale di patrimonio.

Trust trasparente residente Beneficiario è “titolare effettivo” delle attività estere

Si, da parte del beneficiario effettivo, con indicazione delle attività estere detenute dal trust e la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile.

Trust non residente

Si, da parte dell’investitore residente (titolare effettivo e non).

Se l’investitore non è “titolare effettivo” andrà indicato il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile.

Polizza con compagnia di

assicurazione estera Non fittiziamente interposta

Dal 2013: valore di riscatto al termine del periodo di imposta (fino al 2012: premi versati).

Polizza con compagnia di assicurazione estera

Fittiziamente interposta

Se le attività sottostanti sono rappresentate da partecipazioni relative a società residenti in Paesi non collaborativi (e il contribuente è il titolare effettivo della polizza): il valore complessivo degli investimenti e delle attività

(66)

65

Modulo RW: esonero dalla compilazione

Per le attività finanziarie patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;

Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;

Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.

L’esonero è quindi subordinato all’applicazione del prelievo da parte dell’intermediario (novità rispetto al passato)

Esempio: partecipazioni qualificate di diritto estero affidate in amministrazione presso intermediario residente (soggette alla ritenuta d’acconto ex art. 27, c. 4,

del DPR n. 600/73)

(67)

Modulo RW: esonero dalla compilazione

Detenzione attività estere

Intervento della fiduciaria nella riscossione dei

proventi

Esonero RW per il detentore

Attività della fiduciaria

Applicazione e

versamento delle ritenute alla fonte o imposte

sostitutive

(68)

67

Modulo RW: figura del titolare effettivo

Soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività estere

Possessori “formali”

delle disponibilità delle attività estere

Soggetti che hanno la disponibilità delle

attività estere

Soggetti che risultano

“titolari effettivi” delle attività estere

(69)

Modulo RW: concetto di titolare effettivo

Società Entità giuridiche (fondazioni o istituti giuridici che amministrano e distribuiscono fondi- ad es. i trust)

La persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede il controllo (diretto e/o indiretto) di un’entità giuridica in misura pari al 25%+1 del capitale sociale (tenendo conto sia delle partecipazioni possedute dai familiari sia quelle detenute indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

La persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria di non meno del 25% del patrimonio, nel caso in cui i futuri

beneficiari siano stati già determinati.

La persona fisica (o le persone fisiche) che esercita il controllo sulla società in modo diverso da quanto sopra specificato.

La categoria di persone nel cui interesse principale agisce ed è istituita l’entità giuridica, nel caso in cui i beneficiari non siano stati individuati.

La persona fisica (o le persone fisiche) che esercitano un controllo su non meno del 25% del patrimonio di un’entità giuridica.

Ai fini della determinazione della percentuale del “titolare effettivo” è necessario computare anche le partecipazioni imputate ai familiari (coniuge, parenti entro III grado e affini entro II grado) e

quelle possedute indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

(70)

69

Modulo RW: concetto di titolare effettivo

Le partecipazioni in società residenti concorrono ad integrare il requisito di

“titolare effettivo” di investimenti esteri unitamente alle altre partecipazioni possedute nelle società estere;

Se le entità sono fittiziamente interposte il patrimonio deve essere dichiarato dal beneficiario indipendentemente dal requisito del controllo (non rileva il fatto di essere

il “titolare effettivo”);

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati devono essere valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano (in questo caso l’investitore non ha la titolarità effettiva

degli eventuali beni all’estero che sono posseduti dalla società).

(71)

Modulo RW: concetto di titolare effettivo

I soggetti obbligati a compilare il modulo RW sono tenuti ad indicare:

le partecipazioni in società estere localizzate in Paesi non collaborativi di cui sono (anche indirettamente) titolari effettivi;

tutti gli investimenti all’estero e le attività finanziarie estere detenute da società localizzate in Paesi non collaborativi o entità giuridiche (trust, fondazioni) ovunque localizzate e di cui sono in possesso della

“titolarità effettiva” (approccio “look through”);

(72)

71

Conto corrente tramite società white list

PF detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una srl

italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.

PF

(persona fisica italiana) Partecipazione Srl italiana

al 50%

20%

Società estera WL

50%

Conto corrente estero

Immobili all’estero Sì RW per partecipazione

estera [20%+(50% di 50)]=45%

Obbligazioni estere

No quadro RW

(73)

Conto corrente tramite società non white list

PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese Black list che possiede sia un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

PF

(persona fisica italiana)

+26%

Società Black list

Conto corrente estero

Immobili all’estero

Obbligazioni estere

Sì quadro RW per tutti gli

investimenti sottostanti

(74)

73

Conto corrente tramite società non white list

PF detiene partecipazione del 20% in una società Black list e del 50% in una S.r.l.

italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società Black list titolare di un conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.

PF

(persona fisica italiana) Partecipazione Srl italiana

al 50%

20%

Società Black list

50%

Conto corrente estero

Obbligazioni estere Partecipazione effettiva

estera [20%+(50% di 50)]=45% Immobili all’estero

Sì quadro RW per tutti gli investimenti

sottostanti

(75)

Unità immobiliare posseduta tramite società non white list

PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possiede immobili all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari.

PF

(persona fisica italiana)

Sì, quadro RW per la partecipazione

+26%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri Società White list

Obbligazioni estere

No quadro RW

(76)

20%

75

Unità immobiliare posseduta tramite società non white list

PF detiene partecipazione del 20% in una società White list e del 50% in una Srl

italiana che, a sua volta, detiene il 50% della medesima società White list titolare di un conto corrente all’estero, di obbligazioni estere e di immobili all’estero.

PF

(persona fisica italiana) Partecipazione Srl italiana

al 50%

Sì RW per partecipazione estera [20%+(50% di 50)]=45%

Società estera WL

50%

Immobili all’estero

Obbligazioni estere

Conti correnti esteri

No quadro RW

(77)

Unità immobiliare posseduta tramite società non white list

PF detiene una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese Black list che possiede sia un conto corrente all’estero, siadelle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

PF

(persona fisica italiana)

+26%

Società Black list

Immobili all’estero

Obbligazioni estere

Conti correnti esteri

Sì quadro RW per tutti gli

investimenti sottostanti

(78)

77

Modulo RW: esonero dalla compilazione

Per le attività finanziarie patrimoniali che sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;

Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria che sono conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;

Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.

L’esonero è quindi subordinato all’applicazione del prelievo da parte dell’intermediario e non al semplice intervento nella riscossione

(novità rispetto al passato)

(es. Rapporto di mandato di amministrazione o gestione con una fiduciaria residente)

(79)

Modulo RW: esonero dalla compilazione

Detenzione attività estere

Intervento della fiduciaria nella riscossione dei

proventi

Esonero compilazione modulo RW per il

detentore

Attività della fiduciaria

Applicazione e versamento delle ritenute alla fonte o

imposte sostitutive

(80)

79

Le sanzioni amministrative

Articolo 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 (così come modificato dall’articolo 9, c. 1, lett. d, D.L. n. 97/2013)

dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati o Paesi diversi da quelli privilegiati);

dal 6% al 30% degli importi non dichiarati (se gli investimenti e le attività sono detenuti nei Paesi black list indicati nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21 novembre 2001).

(in precedenza le sanzioni erano comprese tra il 10% e il 50% degli importi non dichiarati per le Sezioni II e III e una sanzione dal 5% al 25% per le violazioni relative alla Sezione I).

Eliminazione della confisca per equivalente delle attività estere non dichiarate;

Lussemburgo è stato escluso dalla black list (comunicato 16.12.2014 n. 284).

Il nuovo regime sanzionatorio (3-15%/6-30%) è applicabile anche alle violazioni relative all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del

modulo RW commesse nei periodi d’imposta ante 2013 (“favor rei” ex articolo 3, c. 3, D.Lgs. N. 472/1997) a partire dal 2008 (fino al 2007: 5%-25%);

non sono più applicabili le sanzioni relative alle Sezioni I e III.

RIFERIMENTO NORMATIVO

SANZIONI APPLICABILI

FAVOR REI (art. 3, c. 3, D.Lgs.

n. 472/1997)

(81)

Le sanzioni amministrative

LE VIOLAZIONI CHE RIGUARDANO IL MODULO RW HANNO NATURA TRIBUTARIA (circolare Ag. Entrate 23.12.2013 n. 38)

Possibile applicazione del c.d. “cumulo giuridico” (aumento dalla metà al triplo delle sanzioni per le violazioni reiterate in più anni) se più

favorevole rispetto al cumulo materiale (articolo 12, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472)

CTP Genova, 10 giugno 2014 n. 1181

(82)

81

Il termine per l’accertamento

a)

Quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997);

b)

Termine raddoppiato in caso di investimenti e attività posseduti in paesi “black list” (art. 12, comma 2-ter, D.L. n. 78/2009)

DIVERSO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Cass. 18.12.2014 n. 26848 e 23.10.2013 n. 24009)

La violazione ha natura tributaria e non valutaria

Vale il termine previsto dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per l’accertamento del tributo (quattro anni)

Errore commesso nel quadro RW relativo all’anno 2010 presentato unitamente al modello UNICO 2011 (violazione commessa nel 2011 quando è stata inviata la dichiarazione).

L’atto va notificato:

a) per la Cassazione: entro il 31 dicembre 2015 (art. 43 del DPR 600/73);

b) per Agenzia delle Entrate: entro il 31 dicembre 2016 (art. 20 del DLgs. 472/97);

(83)

COFFEE BREAK

(84)

83

La voluntary disclosure: profili applicativi

Dott. Roberto Lugano

Studio Ceppellini Lugano & Associati

(85)

1. ASPETTI GENERALI

(86)

85

Disclosure: i soggetti

MONITORAGGIO FISCALE (DL 167/90)

SOGGETTI INTERESSATI

• PERSONE FISICHE

• SOCIETA’ SEMPLICI

• ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

• ENTI NON COMMERCIALI

VIOLAZIONI

(87)

Le principali caratteristiche

• INVESTIMENTI

• ATTIVITÀ FINANZIARIE

• ATTIVITÀ PATRIMONIALI

COSTITUITI O DETENUTI ALL’ESTERO

PERIODI TUTTI QUELLI

ANCORA ACCERTABILI OGGETTO

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2015

(88)

87

Le cause ostative

• ACCESSI

• ISPEZIONI

• VERIFICHE

• ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

• PROCEDIMENTI PENALI

AVVIO DI

NOTIFICA DI

• AVVISI DI ACCERTAMENTO

• CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI

• QUESTIONARI E RICHIESTE

ESTENSIONE • FORMALE CONOSCENZA ACQUISITA

• DA SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI

NON RILEVANO • LIQUIDAZIONE IMPOSTE (DPR 600/73, 36 BIS)

• CONTROLLO FORMALE (DPR 600/73, 36 TER)

Riferimenti

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