• Non ci sono risultati.

E VOLUNTARY DISCLOSURE:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "E VOLUNTARY DISCLOSURE:"

Copied!
34
0
0

Testo completo

(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

MODELLO O QUADRO RW E VOLUNTARY DISCLOSURE:

PUNTI SALIENTI E SANZIONI

GIANCARLO MODOLO

Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano

RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW

(2)

RW e voluntary disclosure

MODELLO O QUADRO RW? 1 di 2

L’orientamento degli Uffici pare essere quello di considerare il termine ordinario di decadenza della contestazione della violazione dell'obbligo di compilare il modulo il quinto anno successivo a quello in cui il modulo doveva essere presentato (art. 20, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 472/1997).

Ne deriva, quindi, che nel 2015 sarebbero ancora contestabili le sanzioni:

 per Unico 2010 (relativo ai 2009);

e, nei casi di attività detenute in Paesi black list:

 per Unico 2005 (relativo al 2004).

Si verifica, pertanto, uno sfasamento temporale, dato che, per l'Iva e i redditi, il termine di decadenza ordinario è fissato al quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quinto anno solo in caso di omessa presentazione).

(3)

RW e voluntary disclosure

MODELLO O QUADRO RW? 2 di 2

Per la Corte di Cassazione

(sentenza n. 24009/2013 e sentenza 26848/2014)

invece, vale l'eccezione contenuta nel comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che fa riferimento al

«diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi»

perché il modulo RW, per effetto dell'art. 6 del D.L. 167/1990, serve anche per l'accertamento dei redditi.

Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione:

 i modelli Unico 2010 o Unico 2005 sarebbero ancora contestabili, per le violazioni del quadro RW, solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione;

 altrimenti sarebbero contestabili i modelli Unico 2011 e Unico 2007.

(4)

RW e voluntary disclosure

TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW

Conseguentemente:

 in caso di presentazione del quadro RW, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (29.12.2014), è dovuta la sanzione ridotta a € 25 (1/10 di € 258);

 in caso di regolarizzazione effettuata con un mod. Unico integrativo, oltre 90 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione, la sanzione ridotta è dovuta nella misura dello 0,375% (1/8 del 3%) ovvero dello 0,75% (1/8 del 6%) a seconda che quanto non dichiarato sia detenuto rispettivamente in uno Stato “non black list” ovvero “black list”.

L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che le violazioni riguardanti il quadro RW

hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.

(5)

RW e voluntary disclosure

L’OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW COME PUÒ ESSERE SANATA?

A tale omissione si ritiene applicabile lo specifico regime sanzionatorio previsto dall’art. 5, DL 167/90, modificato dalla L. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”) che, oltre ad attenuare le sanzioni originariamente previste, ha differenziato le stesse a seconda che lo Stato nel quale sono detenute le attività/investimenti sia o meno “black list”, come di seguito evidenziato:

 dal 3% al 15% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati non black list;

 dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Stati black list;

€ 258, in caso di presentazione del quadro RW tardivo, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario.

L’omessa presentazione del quadro RW nei casi in cui la presentazione dello stesso è richiesta

ai fini del monitoraggio costituisce

una violazione formale.

(6)

RW e voluntary disclosure

OMESSA PRESENTAZIONE QUADRO RW E RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI

Gli eredi non possono essere sanzionati (principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), ma possono essere chiamati a pagare l'imposta sul reddito (Irpef e addizionali) sul rendimento presunto (art. 6, D.L. n. 167/90) dei risparmi all’estero, anche se già tassati nello Stato estero

per gli anni ancora accertabili (massimo 5).

Come regola generale, gli eredi devono rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius, ma non delle sanzioni.

Infatti, i reati si devono ritenere estinti alla morte di chi li commette.

(7)

RW e voluntary disclosure

MONITORAGGIO FISCALE E VOLUNTARY DISCLOSURE

Con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una procedura di “collaborazione volontaria”:

 per le violazioni al monitoraggio dei capitali;

 per le violazioni “interne” (cd. “voluntary domestica” o “interna”).

La collaborazione volontaria (voluntary disclosure) “estera” consente di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi dichiarativi e in materia di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014.

Il contribuente che si attiva, ha l’obiettivo di regolarizzare le violazioni riferite:

 al quadro RW -> omessa/parziale indicazione di investimenti (attività finanziarie e patrimoniali) costituiti/detenuti all’estero;

 alle imposte collegate -> omessa indicazione sia dei redditi (nazionali) che sono serviti a costituire la provvista per l’investimento estero, sia dei redditi (esteri) che hanno generato gli investimenti esteri (dismissioni e/o frutti civili).

(8)

RW e voluntary disclosure

PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI

IMPOSTE SUI REDDITI

termini ordinari pendenti:

 dal 2010 al 2013, in caso di infedele dichiarazione;

 dal 2009 al 2013, in caso di omessa dichiarazione.

termini raddoppiati (ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973, 57 D.P.R.

633/1972 o 12, comma 2-bis , D.L. 78/2009):

 dal 2006 al 2013, in caso di infedele dichiarazione;

 dal 2004 al 2013, in caso di omessa dichiarazione.

QUADRO RW

termini ordinari pendenti:

 dal 2009 al 2013.

termini raddoppiati (ai sensi dell’art.12, comma 2-bis , D.L. 78/2009):

 dal 2004 al 2013.

(9)

RW e voluntary disclosure

PERIODI D’IMPOSTA INTERESSATI

IVIE e IVAFE

In relazione ai

periodi di imposta 2012 e 2013

si dovrebbe tenere conto anche di:

 costo relativo ad IVIE ed IVAFE;

 sanzioni relative a queste imposte che sono determinare in misura pari a quelle previste per l’infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e possono essere dunque ridotte ad un quarto con la definizione possibile ad un sesto nell’ambito della disclosure;

 imposte dovute anche in caso di ravvedimento operoso con conseguente calcolo delle relative sanzioni.

(10)

RW e voluntary disclosure

SANZIONI QUADRO RW – RIFERIMENTI GENERALI

Paese Sanzione

prevista

Disclosure

Rimpatrio [50%] No rimpatrio [25%]

NON BLACK LIST 3% 1,50% 2,25%

BLACK LIST

No white list

entro 60 gg. 6% 3% 4,50%

white list entro

60 gg. 3% 1,50% 2,25

Determinate le sanzioni dovute, si beneficia dell’ulteriore abbattimento se definizione con:

 adesione all’invito al contraddittorio (recependo i conteggi dell’Ufficio) -> a 1/6;

 accertamento con adesione (per ridurre l’imponibile in contraddittorio) -> a 1/3.

(11)

RW e voluntary disclosure

ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST

SENZA accordo - SENZA rimpatrio delle attività

Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)

Sanzione da RW fissa al 3% No

Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No

SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW

Determinazione dei periodi di imposta -> art. 20, D.Lgs. 472/1997, tenuto conto del raddoppio dei termini per attività in Paesi black list -> art. 12, comma 2-ter, D.L. 78/2009.

Periodo Sanzione Riduzione del 25% delle

sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza

Dal 2004 al 2007 5% 3,75% (75% del 5%) 1,25%

Dal 2008 al 2013 6% 4,50% (75% del 6%) 1,50%

(12)

RW e voluntary disclosure

ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST

SENZA accordo - CON rimpatrio delle attività

Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009) Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009)

Sanzione da RW fissa al 3% No

Riduzione del 50% delle sanzioni da RW

SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle

sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza

Dal 2004 al 2007 5% 2,50% (50% del 5%) 0,833%

Dal 2008 al 2013 6% 3,00% (50% del 6%) 1,00%

(13)

RW e voluntary disclosure

ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST

CON accordo - SENZA rimpatrio delle attività

Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009) No Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) No

Sanzione da RW fissa al 3%

Riduzione del 50% delle sanzioni da RW No

SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Periodo Sanzione Riduzione del 25% delle

sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza

Dal 2004 al 2013 3% 2,25% (75% del 5%) 0,75%

(14)

RW e voluntary disclosure

ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE BLACK LIST

CON accordo - CON rimpatrio delle attività

Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009) No Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) No

Sanzione da RW fissa al 3%

Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Si

SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle

sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza

Dal 2004 al 2013 3% 1,50% (50% del 5%) 0,50%

(15)

RW e voluntary disclosure

ABBATTIMENTO SANZIONI DA QUADRO RW INVESTIMENTI DETENUTI IN PAESE WHITE LIST

CON e SENZA rimpatrio delle attività

Raddoppio dei termini di accertamento (art. 12, c.2-bis, D.L. 78/2009) No Raddoppio delle sanzioni da omessa/infedele DR dal 2008 (art. 12, c. 2, D.L. 78/2009) No

Sanzione da RW fissa al 3%

Riduzione del 50% delle sanzioni da RW Si

SANZIONI OPERATIVE PER QUADRO RW Periodo Sanzione Riduzione del 50% delle

sanzioni Riduzione a 1/3 per acquiescenza

Dal 2004 al 2013 3% 1,50% (50% del 5%) 0,50%

la Svizzera ed il Liechtenstein hanno sottoscritto un protocollo di intesa che dovrebbe essere ratificato entro il 2/3/2015. Il Lussemburgo è uscito da black list (DM 16/12/2014 in GU 297/2014.

(16)

RW e voluntary disclosure

DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI - OPZIONE PER IL FORFAIT DEL 5%

Coloro che aderiscono alla procedura devono:

 in generale -> individuare analiticamente gli investimenti esteri, i redditi non dichiarati e le imposte dovute;

 per i redditi esteri, se la media della consistenza delle attività finanziarie detenute all’estero al termine di ciascun anno è minore o uguale a € 2.000.000 -> istanza di determinazione forfettaria:

 del reddito -> coefficiente di redditività del 5% applicato al valore complessivo della consistenza al 31/12 di ciascun anno;

dell’Irpef -> applicando aliquota del 27%.

(?) forfait non applicabile agli investimenti patrimoniali (immobili, ecc.).

Tassazione pari all’1,35% (cioè 5% x 27%) sul valore dell’attivo finanziario che avrebbe dovuto essere indicato nel quadro RW.

Conveniente nel caso siano stati ottenuti redditi superiori nei periodi oggetto di disclosure o anche in assenza di documentazione sufficiente per vincere la presunzione secondo cui:

(17)

RW e voluntary disclosure

SOGGETTI INTERESSATI

La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero riguarda i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW:

 le persone fisiche

 le società semplici e i soggetti ad esse equiparati

 gli enti non commerciali (compresi i trust residenti).

CONTI CORRENTI COINTESTATI E DELEGHE AL PRELIEVO

Le disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali si presumono (salva la prova contraria) ripartite, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità. Quindi, coloro che:

 risultavano cointestatari di c/c esteri;

 oppure possedevano solo una delega al prelievo.

(18)

RW e voluntary disclosure

TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 1 di 2

quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90).

TELEFISCO 2015 -> I soggetti collegati si possono identificare in tutti quei soggetti che:

 hanno una “posizione rilevante” ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione;

ovvero:

 coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.

Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l’istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione.

Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell’avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione.

(19)

RW e voluntary disclosure

TITOLARI EFFETTIVI DI INVESTIMENTI ESTERI - 2 di 2

quadro RW -> sia possessori formali di investimenti, sia coloro che, pur non possessori diretti, ma soggetti collegati, sono valutati come titolari effettivi (art. 4 DL 167/90).

I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente “soggetti terzi”

rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente.

Assunta l’autonomia delle singole procedure:

nell’istanza presentata da un certo richiedente devono essere indicati:

 i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;

o:

 i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti con il richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione.

Esempio -> caso dei soci o associati se il richiedente è una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale.

(20)

RW e voluntary disclosure

COLLABORAZIONE VOLONTARIA ESTERA (persone fisiche e soggetti assimilati)

REDDITI EVASI PRODOTTI ALL’ESTERO

VIOLAZIONI QUADRO RW

REDDITI EVASI IN ITALIA PER REALIZZARE INVESTIMENTI ESTERI tassazione FORFETARIA

se non superiore a € 2.000.000

tassazione ORDINARIA

obbligo documentazione analitica [no anonimato]

+ IMPOSTE e INTERESSI (misura intera)

+ SANZIONI RIDOTTE

(21)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Gli investimenti sono beni patrimoniali collocati all’estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, i quali devono sempre risultare indicate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati:

gli immobili situati all’estero o i diritti reali (usufrutto o nuda proprietà);

le quote di immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (comproprietà o multiproprietà);

gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato;

le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

N.B.: le attività patrimoniali detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

(22)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Devono costituire oggetto di monitoraggio fiscale anche le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta essere “titolare effettivo”.

Attenzione -> si devono considerare, ai fini del monitoraggio, come “detenuti all’estero”

anche i beni immobili che sono ubicati in Italia, ma che sono posseduti per il tramite:

 fiduciarie estere;

o:

di un soggetto interposto residente all’estero.

N.B.: poiché il quadro RW riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, è necessario compilarlo anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad es.: una unità immobiliare che è stata venduta nel corso del periodo d’imposta).

(23)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Immobile ubicato all’estero

non tassato all’estero

NO

Quadro RW tenuto a

disposizione

tassato all’estero

Quadro RW locato

Suscettibile plusvalenza di imponibile

Quadro RW

Quadro RW

Regole operative fino alla presentazione del modello Unico 2009

(24)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Immobile ubicato all’estero

non tassato all’estero

Quadro RW tenuto a

disposizione

tassato all’estero

Quadro RW locato

Suscettibile di

plusvalenza imponibile

Quadro RW

Quadro RW Regole operative a partire dal modello Unico 2010

(25)

RW e voluntary disclosure

TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI – 1 di 2

La procedura per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero riguarda, come si è precedentemente accennato, i soggetti residenti tenuti alla compilazione del modulo RW sono le persone fisiche e i soggetti assimilati, nonché i titolari effettivi.

Per “titolare effettivo” si intende, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.

Tale criterio si doveva ritenere soddisfatto se la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale (in concreto almeno il 26%).

(26)

RW e voluntary disclosure

TITOLARE EFFETTIVO NEL MONITORAGGIO FISCALE SOGGETTI TITOLARI EFFETTIVI – 2 di 2

Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato

“titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono necessariamente computare anche le partecipazioni intestate ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del Tuir e, quindi, quelle del coniuge e dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado.

grado parenti in linea retta parenti in linea collaterale affini primo  Genitori

 Figli

---

 Suoceri

 Generi

 Nuore secondo  Nonni

 Nipoti (figli dei figli)  Fratelli

 Sorelle  Cognati

terzo

 Bisnonni

 Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)

 Zii (fratelli e sorelle dei genitori)

 Nipoti (figli di fratelli e sorelle)

---

(27)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese White list che possedeva immobili all’estero, delle obbligazioni estere e conti correnti bancari.

Paolo Rossi

(persona fisica italiana)

Società White list

+ 26%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri

Obbligazioni estere No quadro RW

Sì, quadro RW per la partecipazione

(28)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Paolo Rossi deteneva una partecipazione superiore al 26% al capitale sociale in una società estera localizzata in un Paese non White list che possedeva sia un conto corrente all’estero, sia delle obbligazioni estere e degli immobili all’estero.

Paolo Rossi

(persona fisica italiana)

Società non White list

+ 26%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri Obbligazioni estere

Sì quadro RW per tutti gli investimenti

sottostanti

(29)

RW e voluntary disclosure

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE

Paolo Rossi deteneva partecipazione del 20% in una società non White list e del 50% in una srl italiana che, a sua volta, deteneva il 50% della medesima società non White list titolare di immobili all’estero, un conto corrente all’estero e di obbligazioni estere.

Paolo Rossi

(persona fisica italiana)

Società non white list

50%

Immobili all’estero

Conti correnti esteri Obbligazioni estere

Sì quadro RW per tutti gli investimenti

sottostanti Srl italiana

Partecipazione al 50%

20%

Partecipazione effettiva

estera [20+(50% di 50)]=45

(30)

RW e voluntary disclosure

PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW

Violazioni del quadro RW -> misura di base delle sanzioni (art. 5, c. 2 ,Dl 167/90):

 dal 3 al 15%, nel caso normale;

 dal 6 al 30%, per gli investimenti detenuti in Paesi black list.

Il raddoppio per i Paesi black list non si applica in caso di disclosure (art. 5- quinquies, c. 7, Dl 167/90), ma solo nel caso in cui il Paese estero risulta

“collaborativo” -> condizione non facile da realizzare (bimestre di incertezza), in quanto occorre che entro sessanta giorni venga stipulato con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni.

Valutazione delle riduzioni applicabili (comportamento del contribuente).

La riduzione è massima (pari al 50%) se:

 le attività estere vengono trasferite in Italia o in paesi Ue;

 le attività erano o sono detenute in tali stati;

 il contribuente rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere dati alle autorità finanziarie italiane.

(31)

RW e voluntary disclosure

PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW

Se il “comportamento trasparente” del contribuente non si verifica, la riduzione applicabile è solo del 25%.

Una volta irrigata la sanzione, questa è definibile per acquiescenza con il versamento di un terzo.

Panel di aliquote per le sanzioni che vanno dallo 0,5% all’1,5%

SANZIONI PER MONITORAGGIO FISCALE (QUADRO RW)

Minimo

edittale raddoppio Riduzione disclosure

Sanzione irrogata

Definizione a 1/3

Paese White list 3% No 50% 1,50% 0,50%

Paese BL con accordo e contribuente

trasparente 3% No 50% 1,50% 0,50%

Paese BL con accordo e contribuente

non trasparente 3% No 25% 2,25% 0,75%

Paese BL senza accordo e contribuente

trasparente 3% 50% 3,00% 1,00%

Paese BL con accordo e contribuente

non trasparente 3% 25% 4,50% 1,50%

(32)

RW e voluntary disclosure

PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW

VIOLAZIONI MODULO RW - CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA

Situazione Ravvedimento operoso Voluntary disclosure

Caratteristiche è il contribuente a decidere quando e cosa sanare

Necessario autodenuncia per tutte le violazioni da RW

Attività del contribuente presentazione modulo RW e versamento sanzioni ridotte

presentazione istanza entro il 30.9.2015 e documentazione Attività dell’Agenzia eventuale controllo posizione

del contribuente

determinazione sanzione e notifica atto di contestazione Sanzioni applicabili art. 5 DL 167/90 (dal 6% al 30%

importo non indicato)

art. 5 DL 167/90 (1,5%

importo non indicato) Riduzione sanzioni

1/8 del minimo per RW 2014; 1/7 del minimo RW 2013;

1/6 del minimo RW antecedenti

1/3 per tutte le annualità

segue

(33)

RW e voluntary disclosure

PERCORSI DIFFERENZIATI: PENALITÀ SULLE IMPOSTE E SUL QUADRO RW

VIOLAZIONI MODULO RW - CASO DI SOMME DETENUTE IN UN PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA CHE HA STIPULATO UN ACCORDO CON L’ITALIA

Situazione Ravvedimento operoso Voluntary disclosure

Constatazione con PVC riduzione a 1/5 del minimo voluntary disclosure preclusa

Cumulo giuridico non applicabile applicabile

Compensazione Sì No

Rateazione No n. 3 rate mensili

Effetti penali violazioni prive di rilievo penale violazioni prive di rilievo penale Preclusioni notifica atto di contestazione

della specifica violazione

inizio del controllo fiscale o del procedimento penale

il cumulo non può essere applicato in modo autonomo dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, in quanto si tratta di un istituto riservato all’Amministrazione

finanziaria, presentando aspetti tecnico-discrezionali.

(34)

Ringrazio per la cortese

attenzione

prestata.

Riferimenti

Documenti correlati

Due circostanze appaiono fare da sfondo alla L. 186: una grande difficoltà riscontrata nella prassi nel recuperare i proventi dell’evasione fiscale; esigenze di

 Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,

Riferimento: attività finanziarie e patrimoniali detenute alla data del 31 dicembre 2008 in violazione delle norme monitoraggio

confidenzialità delle informazioni ricevute, nonché di rispettare la protezione dei dati e il principio di specialità, onde evitare che i dati acquisiti in ambito fiscale

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art.. 445/2000 e che, se

- Che i beneficiari non sono a conoscenza della loro qualità di beneficiari, dunque, per espressa disposizione nell'atto stesso, compete al trust stesso fare fronte al pagamento

50 del 2017 è stata modificata la normativa in materia di esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano istanza di accesso alla nuova

_________ del ______________, beneficiario di un contributo concesso a valere sull’Avviso Pubblico “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di