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Analisi bozza DL Maggio – ex DL Aprile Sommario

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Academic year: 2021

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Analisi bozza DL Maggio – ex DL Aprile

Sommario

MEDICINA TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERSTICA ... 1

RIORDINO RETE OSPEDALIERA ... 3

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE SSN ... 4

TARIFFE COVID-19 ART. 32 DL 23/2020 ... 4

GESTIONE SETTORE INFORMATICO ... 4

METODOLOGIE PREDITTIVE DI EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE ... 5

MEDICINALI SOGGETTI A BOLLINATURA ... 5

ASSUNZIONI PRESSO IL MINSAL ... 5

PRODUZIONE E FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI ... 5

PROROGA VALIDITA’ RICETTE LIMITATIVE DEI FARMACI DI FASCIA A ... 6

RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI MEDICI CON SANIFICAZIONE O STERILIZZAZIONE ... 6

INCREMENTO BORSE SPECIALIZZANDI ... 6

INDAGINE DI SIEROPREVALENZA ... 6

ATTIVITA’ DELL’ISTAT ... 7

MEDICINA TERRITORIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERSTICA

La seconda fase deve essere orientata alla gestione dell’infezione e del contagio, vale a dire isolamento precoce dei casi e dei contatti stretti, protezione delle popolazioni più vulnerabili e riequilibrio dell’offerta assistenziale anche per gli ambiti non COVID.

Nel contesto dell’emergenza, il testo della bozza riconosce la necessità di un rafforzamento dell’assistenza territoriale e domiciliare, su due filoni:

o Pazienti COVID: i piani di assistenza territoriale devono implementare i sistemi di sorveglianza sanitaria attiva coinvolgendo Dipartimenti di Prevenzione, MMG, PLS e medici di continuità assistenziale nonché con le USCA. È reso possibile l’utilizzo di strutture alberghiere, per ospitare persone in sorveglianza o isolamento laddove queste misure non siano realizzabili a domicilio. Si tratta dunque di costituire strutture territoriali COVID come quelle realizzate in Toscana, Lazio e Veneto. I servizi territoriali delle aziende sanitarie implementano le attività ADI o equivalenti, per i pazienti in sorveglianza con adeguati strumenti di monitoraggio.

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in particolare i servizi ADI per soggetti cronici, con disabilità, disturbi mentali, dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, terapia del dolore e condizioni di fragilità individuati dal DPCM LEA del 2018. S’incrementano anche le attività di

sorveglianza attiva nelle RSA, in collaborazione con i medici specialisti. Secondo le stime del Ministero le modifiche includerebbero nei servizi domiciliari i pazienti attualmente in assistenza semiresidenziale (FAR), centri di Salute Mentale (SISM), pazienti SERT, pazienti trattati nelle misure di riabilitazione o i pazienti affetti da malattie rare. Si tratterebbe di interventi per cui è stimato un incremento di fabbisogno pari ad 1 miliardo di euro per assistere circa 2,5 milioni di soggetti con fragilità e 2,1 milioni di persone con disabilità. Il Ministero della Salute ha individuato alcuni fattori abilitanti per la corretta sorveglianza attiva:

o Assistenza infermieristica: Per rafforzare la presa in carico sul territorio dei soggetti identificati COVID-19 nonché di tutti i soggetti cronici, con disabilità, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore e in generale in stato di fragilità, le regioni e le province autonome, in deroga alle norme per la gestione delle risorse umane (articolo 7 d.lgs. n. 165/2001) possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ad infermieri non dipendenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Gli incarichi conferibili non possono superare il limite di otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto un compenso lordo di 30 euro ad ora.

▪ Relazione illustrativa - si potenzia la dotazione distrettuale di personale infermieristico perché sono figure professionali fondamentali per l’implementazione delle cure domiciliari, anche eventualmente a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) che non necessitano di ricovero ospedaliero, e per soggetti fragili e non autosufficienti che necessitano di cure domiciliari e sorveglianza attiva. Il fabbisogno è stato calcolato considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, in linea con quanto previsto per l’USCA, che costituisce la dotazione necessaria per garantire una copertura del servizio dalle ore 8 alle ore 20, per cinque giorni settimanali, con turnazione del personale infermieristico. Le regioni e le province autonome, in attuazione della presente disposizione, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I detti piani di assistenza, contenenti le misure di rafforzamento delle strutture e dei servizi territoriali, devono essere trasmessi al Ministero della salute per il successivo monitoraggio, mediante i flussi NSIS.

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o Monitoraggio domiciliare: predisposizione di un set di tecnologie di monitoraggio di saturazione dell’ossigeno anche attraverso applicazioni mobili e attivazione di una centrale operativa regionale con funzioni di raccordo, anche attraverso la telemedicina, con i servizi territoriali (MMG, PLS, MCA) e la medicina di emergenza-urgenza. Si stima un costo di 72,2 milioni di euro per attivare queste funzioni.

Complessivamente l’intervento sulla medicina territoriale potrebbe prevedere costi complessivi per 1.474.986.897 miliardi di euro, per cui è consentito un corrispondente aumento del Fondo Sanitario Nazionale.

RIORDINO RETE OSPEDALIERA

Nella relazione illustrativa si riporta che la rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase vada ridefinita e resa strutturale e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, nonché organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni. Si rende, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub&spoke, mantenendone il più possibile l’elasticità delle funzioni. Si chiede dunque alle regioni di riorganizzare in senso strutturale la rete ospedaliera come segue:

➢ disponibilità sul territorio nazionale di almeno 3.625 posti letto di terapia intensiva in

ospedale, con un rapporto di 0,15 posti letto per 1.000 abitanti in ogni Regione e Province

autonoma. Altri 600 posti di TI sono resi disponibili in 4 strutture movimentabili da realizzare in aree predefinite dalle regioni (costo: 508,9 milioni di euro).

o per la dotazione di personale la relazione tecnica rimanda al provvedimento normativo in materia (al riguardo si vedano le disposizioni del DL Cura Italia in materia di assunzioni di personale per fare fronte all’emergenza. IL DL verrebbe anche rifinanziato dal presente Decreto).

➢ Incremento di 6.036 posti letto di area semi-intensiva con dotazione di ventilatori e ristrutturazioni che rendano le postazioni fruibili sia in regime ordinario che di trattamento infettivologico ad alta intensità. Per almeno il 50% di questi posti letto si deve prevedere la possibilità di conversione in posti letto di terapia intensiva (costo: 770, 7 milioni).

o Per le valutazioni sulla dotazione di personale si rimanda a quanto riportato precedentemente.

➢ Disponibilità di almeno 6.000 posti letto di area medica COVID-19, da ristrutturare e attrezzare con separazione dei percorsi assistenziali e dedicare all’assistenza non invasiva delle complicanze respiratorie. Possono essere così mantenuti posti letto attivati nell’emergenza ed eventualmente eccedenti (costo: 235,2 milioni).

➢ Pronto soccorso, Si è ritenuto di supportare economicamente interventi di ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (DEA e Pronto Soccorso), sulla base di quanto risulta dai flussi informativi SIS, per garantire il rinnovamento strutturale di cui necessitano e la realizzazione di percorsi e processi adeguati a gestire l’emergenza COVID-19.

➢ Emergenza – urgenza, ammodernamento dei mezzi di soccorso e dotazione integrativa di mezzi di soccorso H24.

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➢ Mantenimento della divisione tra unità di ricovero COVID-19 all’interno degli ospedali e corrispondente separazione dei percorsi nei Pronto Soccorso (costo 211,3 milioni)

➢ Predisposizione da parte delle Regioni di mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID, per dimissioni protette e trasporti inter-ospedalieri per pazienti non COVID (costo: 200,6 milioni).

Le Regioni dovranno presentare un piano entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il Ministero deve approvarlo entro 30 giorni dalla ricezione, con la possibilità di chiedere chiarimenti alla Regioni una sola volta. In questo caso, la Regione può rispondere entro dieci giorni. Il piano è approvato se non vi è giudizio negativo del Ministero. Se la Regione invece non adotta un piano entro il termine prestabilito, il piano è adottato dal Ministero sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per questa riorganizzazione sono stanziati 2 miliardi di euro attraverso la struttura del Commissario Straordinario Domenico Arcuri, che li distribuirà alle Regioni e darà attuazione ai piani. Il Commissario Straordinario può decidere di nominare i presidenti di regione quali commissari delegati per l’attuazione di tale piano.

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE SSN

Si concede alle Regioni di utilizzare le risorse del DL Cura Italia non più soltanto alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, ma, più in generale, alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN. Le Regioni possono aumentare con proprie risorse i fondi fino al doppio degli importi assegnati a ciascuna regione o provincia autonoma (v. tabelle). Inoltre, per garantire un’adeguata remunerazione delle prestazioni si prevede l’incremento anche dei fondi contrattuali incentivanti.

▪ Copertura finanziaria: si autorizza l’ulteriore spesa di 250 milioni di euro per coprire l’incremento dei fondi contrattuali per il 2020. Altri 250 milioni sono autorizzati per procedere al reclutamento di professionisti sanitari secondo le modalità disciplinate dal DL 14/2020 di potenziamento del SSN (confluito nel Cura Italia).

Il FSN verrebbe dunque complessivamente incrementato di 500 milioni.

TARIFFE COVID-19 ART. 32 DL 23/2020

Viene completata la norma dell’articolo 32 del decreto-legge 23/2020. Si estende anche alle strutture pubbliche coinvolte nel potenziamento della rete emergenziale il riconoscimento di una specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario concesso alle strutture private.

GESTIONE SETTORE INFORMATICO

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METODOLOGIE PREDITTIVE DI EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO DI SALUTE DELLA

POPOLAZIONE

Il Ministero della Salute viene autorizzato a trattare dati personali, anche relativi alla salute dei pazienti, che sono raccolti nei sistemi informativi del SSN, oltre ai dati reddituali dell’interessato e del nucleo familiare, per sviluppare metodologie predittive di evoluzione del fabbisogno di salute. Un decreto del Ministero della Salute, da adottare previo parere del Garante Privacy, dovrà individuare i dati trattati, le modalità di acquisizione e le operazioni eseguibili.

MEDICINALI SOGGETTI A BOLLINATURA

Il Ministero propone di rinviare, per le finalità di rimborso e controllo della spesa farmaceutica, l’eventuale adesione al sistema europeo dell’identificativo univoco predisposto dalla Direttiva 2011/62/UE e dal successivo regolamento attuativo 2017/1616 della Commissione.

L’entrata in vigore dell’identificativo univoco – consente ai distributori all’ingrosso ed ai soggetti autorizzati di fornire medicinali al pubblico di verificare l’autenticità e identificare le singole confezioni – in Italia è rimandata al 2025 perché esiste già il bollino farmaceutico. Il regolamento delegato risulta di applicazione particolarmente complessa e dunque si propone di posporre l’applicazione di tale sistema ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica, che risulta già sufficientemente dettagliato.

ASSUNZIONI PRESSO IL MINSAL

In funzione della difficoltà di ricorrere a graduatorie di altre amministrazioni, anche all’interno del SSN, si introduce la possibilità per il Ministero di assumere a tempo determinato 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personal non dirigenziale con profilo tecnico nella prevenzione mediante concorsi per titoli e colloquio orale.

Si facilita, inoltre, la conclusione di procedure aperte, consentendo di definire le graduatorie di merito utilizzando solo il punteggio dei titoli. Dopo il periodo di prova, l’assunzione a tempo determinato è vincolata al superamento di un esame teorico-pratico.

Le modalità straordinarie di reclutamento si applicano anche all’assunzione di 7 ingegneri biomedici. In chiave di gestione dell’emergenza COVID-19 si prevede poi l’assunzione a tempo indeterminato tramite concorsi per titoli e colloquio orale di un contingente di personale dedicato di 18 dirigenti di livello non generale, 17 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche e 24 unità di personale non dirigenziale. A questi dirigenti potranno essere conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca.

PRODUZIONE E FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI

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PROROGA VALIDITA’ RICETTE LIMITATIVE DEI FARMACI DI FASCIA A

Si estende per una durata massima di 60 giorni la durata delle ricette per i pazienti già in trattamento con i medicinali in fascia A, in regime convenzionato o DPC, inclusi quelli in A-PHT, con ricetta limitativa ripetibile e non ripetibile, ad eccezione di quelli sottoposti a piano terapeutico o registro di monitoraggio, per cui già si applica la proroga automatica stabilita da AIFA.

Il nuovo decreto andrebbe ad aggiungere una proroga di ulteriori 30 giorni rispetto a quella già stabilità in via generale per tutte le ricette a carico del SSN. Si consiglia inoltre un utilizzo il più possibile esteso della modalità di erogazione DPC.

Per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità della ricetta è estesa di altri 60 giorni dalla scadenza.

Per le nuove prescrizioni, si dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto la validità della ricetta è estesa sino a massimi 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta (fatte salve le disposizioni più favorevoli che già esistono per patologie croniche, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni).

In caso si verifichi un peggioramento della patologia di base o intolleranza, o qualora il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che comportano la sospensione o l’aggiustamento di posologia, l’estensione di validità viene decisa dal centro o specialista di riferimento indicati dalle regioni.

RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI MEDICI CON SANIFICAZIONE O STERILIZZAZIONE

Il MinSal intende regolamentare il ricondizionamento dei dispositivi medici monouso da utilizzare in ambito di emergenza COVID-19, effettuato tramite sanificazione o sterilizzazione. Vengono proposte alcune regole:

- Tale procedura è eccezionale e può essere attuale solo in caso di carenza di dispositivi medici; - La procedura è assimilata ad una rinnovazione del dispositivo rispetto ai requisiti per cui era stato

valutato dall’Organismo notificato. Secondo le interpretazioni europee, laddove il ricondizionamento non sia stato previsto dall’Organismo notificato, le responsabilità sono in capo ai soggetti che ricondizionano il dispositivo medico.

- Per la sanificazione devono essere scelti disinfettanti e procedure idonee e tali procedure devono garantire un corretto funzionamento.

- Occorre un attento monitoraggio dell’utilizzo di dispositivi ricondizionati.

Il testo fa riferimento in particolare ai caschi ed alle maschere CPAP per terapia ventilatoria.

INCREMENTO BORSE SPECIALIZZANDI

Si autorizza la spesa di 125 milioni di euro all’anno nel 2020 – 2021 e di 130 milioni all’anno nel triennio 2022 – 2024 per l’incremento dei contratti, per consentire un aumento di 5000 posti a partire dall’anno in corso.

INDAGINE DI SIEROPREVALENZA

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L’ISTAT individuerà i campioni casuali di individui da sottoporre a indagine in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, trasmettendo al MinSal i dati anagrafici e il codice fiscale che potrà richiedere ai fornitori dei servizi telefonici i recapiti dei soggetti. La Croce Rossa Italiana verificherà la disponibilità dei soggetti individuati.

I campioni sierologici verranno raccolti in appositi punti di prelievo a livello locale, presso dipartimenti, azienda sanitarie, case della salute o presso le unità della Croce Rossa Italiana. Le regioni copriranno le spese ulteriori per l’attività dei punti di prelievo e refertaggio a cura dei laboratori di analisi.

I campioni verranno analizzati dai laboratori individuati dalle Regioni e i risultati trasmessi al MinSal attraverso la piattaforma informativa. Ministero e ISTAT condurranno attività di analisi, studio e ricerca in campo medico e statistico, anche in collaborazione con ISS, regioni, università, centri di ricerca pubblici e privati, enti ed associazioni scientifiche.

Ministero e ISTAT sono i titolari del trattamento dei dati e avranno la possibilità di incrociarli con altri in loro possesso (come ad esempio dati sui ricoveri, prescrizioni di farmaci).

I dispositivi necessari alla realizzazione dell’indagine sierologica sono acquistati tramite la struttura del Commissario straordinario, seguendo i criteri di elevata specificità e sensibilità, facile realizzazione su larga scala e rapidità di ottenimento del risultato, con un’autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro. Si calcola un costo di 10 euro per 150.000 individui coinvolti nei test.

ATTIVITA’ DELL’ISTAT

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