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DENTAL HYGIENIST: THE HARD STORY OF A NEW PROFESSION
IGIENISTA DENTALE: LA DIFFICILE STORIA DI UNA NUOVA PROFESSIONE
Francesca Scandurra, Prof. Marcello Gatti, Dr. Maria Sofia Rini***
Igienista dentale, Università di Bologna
ABSTRACT
This study defines legal framework and the scope of health professionals dental hygienist's responsibilities.Dental hygienist is a new professional figure joins, specifically, within the dental care to the dentist and/or medical-dental specialist, while maintaining the characteristics of independent health care profession.Dental hygienist produced greater attention to preventive aspects so far poorly exploited.Indeed, these transformations have helped to stimulate attention to aspects socio-preventive and informative, with a greater interest in the concept of "personal health" (personal hygiene reasons, to a healthier and orderly diet, recognition and elimination of bad habits etc ....).In essence, in our case, have produced a more complete take-over of the patient, provided, among other things, more attentive, informed and demanding professionals prepared and aware.The growing expertise and professional dental hygienist has determined the important role of managing the practice of dentistry, making them recognize, in this context, a crucial role also in the sense of killing of healthcare costs (prevention).New profiles' creation produced, in some way, the overcoming of the concept of "centrality" of the doctor, seen as solely responsible for all clinical management and taking care of the patient.Appeared specific roles and responsibilities that flank the health contributed to the birth and development of the concept of teamwork and team training.
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Il lavoro definisce l’inquadramento giuridico e l’ambito delle competenze dell’igienista dentale. L’igienista dentale è una recente figura professionale che si affianca, nello specifico, in ambito odontostomatologico a quella dell’odontoiatra e/o medico-dentista specialista, pur mantenendo le caratteristiche di professione sanitaria autonoma. La sua istituzione ha prodotto maggiore attenzione, verso aspetti preventivi fino ad oggi scarsamente valorizzati. Queste trasformazioni, infatti, hanno contribuito a stimolare l’attenzione su aspetti socio-preventivi e divulgativi, con maggior interesse verso il concetto “salute personale” (motivazione all’igiene personale, ad una dieta più sana e ordinata, riconoscimento ed eliminazione di abitudini viziate ecc….). In buona sostanza, nel nostro caso, hanno prodotto una presa in carico più completa del paziente, reso, tra l’altro, più attento, informato ed esigente ad opera di figure professionali preparate e consapevoli.
La crescente competenza e la professionalità dell’igienista dentale ne ha determinato l’importante ruolo assunto nella gestione dell’attività odontoiatrica, facendone riconoscere, in tale contesto, una funzione determinante anche nel senso dell’abbattimento delle spese sanitarie (prevenzione). L’istituzione di nuovi profili ha prodotto, in qualche modo, il superamento del concetto di “centralità” del medico e/o dell’odontoiatra, inteso come responsabile unico di tutta la gestione clinica e della presa in cura del paziente. Sono comparsi ruoli e competenze specifiche che affiancano il sanitario contribuendo alla nascita ed allo sviluppo del concetto di lavoro di equipe e del team professionale. Nell’ambito di tale “squadra”
ciascuna figura ha un’identità propria, con un ruolo, degli obblighi, dei doveri e delle responsabilità ben definite.
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116 INTRODUZIONE
Scopo del presente lavoro è definire l’inquadramento giuridico e l’ambito delle competenze della figura sanitaria dell’igienista dentale, nonché percorrerne l’iter storico.
L’igienista dentale è una recente figura professionale che si affianca, nello specifico, in ambito odontostomatologico a quella dell’odontoiatra e/o medico-dentista specialista, pur mantenendo le caratteristiche di professione sanitaria autonoma. Le professioni sanitarie tecniche, come, appunto, anche quella dell’igienista dentale, dalla loro istituzione ad oggi, hanno subito ed hanno determinato profondi cambiamenti nel mondo medico-chirurgico ed odontoiatrico. Ciò ha prodotto , ad esempio, una maggiore attenzione, verso aspetti preventivi fino ad oggi scarsamente valorizzati.
Queste trasformazioni, infatti, hanno contribuito a stimolare l’attenzione su aspetti socio- preventivi e divulgativi, con maggior interesse verso il concetto “salute personale” (1) (motivazione all’igiene personale, ad una dieta più sana e ordinata, riconoscimento ed eliminazione di abitudini viziate ecc….). In buona sostanza, nel nostro caso, hanno prodotto una presa in carico più completa del paziente, reso, tra l’altro, più attento, informato ed esigente ad opera di figure professionali preparate e consapevoli. La crescente competenza e la professionalità dell’igienista dentale ne ha determinato l’importante ruolo assunto nella gestione dell’attività odontoiatrica, facendone riconoscere, in tale contesto, una funzione determinante anche nel senso dell’abbattimento delle spese sanitarie (prevenzione). L’igienista dentale, infatti, è attivamente coinvolta nella prevenzione primaria (2) e secondaria delle malattie odontostomatologiche, con conseguente riduzione dei costi di cura. A fronte di quanto
Prof. Associato – Dip. di Scienze Odontostomatologiche, Università di Bologna
***Prof. a c. – Dip. di Scienze Odontostomatologiche, Università di Bologna
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117 sopra, pare opportuno fare una breve analisi storica del percorso evolutivo del mondo sanitario che ha condotto alla nascita delle nuove figure professionali, ed in particolare di quella dell’igienista dentale. L’istituzione di nuovi profili ha prodotto, in qualche modo, il superamento del concetto di “centralità” del medico e/0 dell’odontoiatra, inteso come responsabile unico di tutta la gestione clinica e della presa in cura del paziente. Sono comparsi ruoli e competenze specifiche che affiancano il sanitario contribuendo alla nascita ed allo sviluppo del concetto di lavoro di equipe e del team professionale (2). Nell’ambito di tale “squadra” ciascuna figura ha un’identità propria, con un ruolo, degli obblighi, dei doveri e delle responsabilità ben definite, nel contesto di una interazione multidisciplinare, finalizzata al raggiungimento di un perfetto stato di salute individuale e collettivo.
ANALISI STORICA
Ripercorrendo le più importanti tappe storiche, possiamo dire che dall’Ottocento (3) ad oggi lo scenario sanitario del nostro Paese si è molto modificato. Nella metà dell’Ottocento si potevano identificare solo tre profili sanitari: medici, farmacisti e ostetriche. Oggi le professioni sanitarie sono molteplici ed estremamente specifiche (Logopedisti, Podologi, Fisioterapisti, Ortottisti, Igienisti dentali etc…)
Nell’Ottocento la maggior parte della popolazione non fruiva dei servizi sanitari professionali e allorquando necessario si rivolgeva di frequente più facilmente a figure improprie, “guaritori”, o gestiva la cura “in famiglia”, sulla base di esperienze e
“conoscenze” più o meno empiriche, tramandate da padre in figlio. Pochi decenni sono sufficienti per evidenziare il primo vero cambiamento in ambito sanitario: nascono
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118 l’“Ospedale”, inteso come luogo di cura, e “l’infermiere”, la prima vera figura professionale che, per eccellenza, va a coadiuvare il medico nei rapporti di cura con il malato, interponendosi tra i due ed assumendosi, di frequente, un importante ruolo di mediazione. Durante la prima metà del Novecento (3) questa figura non subisce sostanziali cambiamenti. Negli anni successivi non si aggiungono, né si affiancano molte nuove figure professionali, ma progressivamente, in tutti i paesi industrializzati, il numero degli operatori sanitari aumenta. In Italia la “proliferazione delle occupazioni sanitarie”(3) si verifica più tardi rispetto ad altri paesi, soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Qualcosa, nel contempo, cambia anche nel settore odontoiatrico, fino alla vera “svolta epocale”: nel 1980 nasce del “Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria” (4-7) e, precedentemente, nel 1978, anche le prime Scuole ufficialmente riconosciute per Igieniste Dentali. Si attraversa un periodo di transizione, pieno di nuovi impulsi, di contraddizioni e di novità. Dal 1985 (8) convivono diverse figure di “medico odontoiatra” (medici, medici specialisti, odontoiatri, odontostomatologi, chirurghi maxillo-facciali) differenti per iter formativo (alcune destinate ad esaurirsi negli anni, altre, contrariamente a crescere) (9-10), e comincia a valorizzarsi, accanto all’assistente alla poltrona (che ancora oggi non ha ottenuto un suo riconoscimento professionale ed un preciso iter formativo e che, comunque non può espletare “manovre e mansioni che comportino un’azione diretta sul paziente”) (11), un’altra figura cardine della professione odontoiatrica: l’Igienista Dentale (12-19). Per esercitare tale professione è oggi necessario il conseguimento di un’apposita laurea triennale, con superamento di una prova finale, che ha anche valore di esame abilitante, pur non essendo richiesta l’iscrizione ad alcun Albo e/o Ordine professionale.(17) Il mondo medico/odontoiatrico ne risulta profondamente segnato. Le uniche figure professionali che normativamente sono abilitate ad eseguire manovre terapeutiche sulla e nella cavità orale sono
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119 l’odontoiatra e l’igienista dentale (11). L’igienista risulta essere la figura professionale che svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro dentali e di educazione sanitaria (17) La figura dell’igienista dentale, nel frattempo, cresce professionalmente e si fa largo, non senza difficoltà e pregiudizi. Se è possibile rilevare condotte censurabili e francamente colpose nell’ambito del comportamento di alcuni igienisti (17), con riferimento in particolare all’esercizio abusivo dell’attività odontoiatrica(20) (si ricorda che per gli odontoiatri compiacenti nel tal caso si potrebbe configurare il reato di concorso (21-22), condotta punibile sia da un punto di vista deontologico/disciplinare (23), fino alla interdizione –sospensione- dalla professione da 1 a 5 anni, sia da un punto di vista penale mediante pene detentive sino ad un massimo di mesi sei) nella maggior parte dei casi si tratta di “veri professionisti” seriamente impegnati a tutelare la salute individuale e collettiva. Infatti se è controverso il ruolo dell’igienista dentale in ambito diagnostico, per legge di competenza dell’odontoiatra e/o del medico dentista, ben delineato e chiaro è il ruolo dell’igienista dentale nel campo della prevenzione. Di fatto l’esecuzione di test di valutazione con diodo laser, salivari, batterici ecc…
l’individuazione dei profili di rischio che contraddistinguono ogni singolo paziente fanno si che tale figura professionale partecipi attivamente all’identificazione da parte del sanitario di patologie ed alla formulazione di una diagnosi e risulti fondamentale per la riuscita complessiva del trattamento (24).
In realtà la prima vera grossa svolta in ambito odontoiatrico è precedente e risale al 1890 (25), anno del decreto legge in cui si sancisce che la “cura dei denti e della bocca” rientra a pieno titolo nella professione e nella competenza medica. Lo stesso decreto, infatti, stabilisce come la pratica odontoiatrica non possa essere appannaggio di ciarlatani (cavadenti, barbieri, fabbri o ciabattini), che di fatto non hanno titolo di esercitare tale attività, ma risulta esclusivamente riservata ai laureati in medicina e
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120 chirurgia, seppur ancora considerata branca di secondaria rilevanza. A quel tempo i medici, infatti, non erano interessati alla disciplina odontoiatrica ed alla cura delle patologie di denti e bocche, in quanto non ritenute importanti e rilevanti ai fini della salute e della sopravvivenza dell’individuo. In America, a Baltimora, nel 1839 viene istituita prima Scuola Universitaria di Odontoiatria e la professione odontoiatrica diviene indipendente da quella medica. In Italia, solo la Legge Boselli nel 1928 regola, di fatto, l’attività odontoiatrica, tanto da dare accesso alla cura della bocca solo ai medici dentisti almeno fino al 1980. Successivamente a tale data , più che l’istituzione del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è riconoscimento legislativo della figura del nuovo laureato (1985) e l’adeguamento normativo successivo a praticare la reale svolta. Non poche le difficoltà, se si pensa che nel 1984 compaiono i primi laureati, ma la figura professionale viene riconosciuta solo l’anno successivo con l’istituzione nel novembre 1985 dell’Esame di Stato abilitante. Nel contempo risulta assente la figura dell’ufficiale odontoiatra nel servizio di leva (all’epoca ancora in vigore), gli odontoiatri non sono ammessi ai Concorsi Pubblici e non ottengono un riconoscimento previdenziale fino al 1996 (retroattivo al 1995)(26). Sempre la legge del 409/85 (8) contempla l’istituzione di Albi distinti (medici ed odontoiatri), senza distinzione, per i medici, di appartenenza all’uno o all’altro albo per poter esercitare la professione. Inevitabilmente netta è, in quell’epoca, la predominanza della componente medico-chirurgica. Negli stessi anni, tuttavia, la vita degli igienisti dentali è ancora più difficile e complessa.
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Decreto Regio 27 luglio 1934 n. 1265) (27) distingue, prevedendo particolari norme di vigilanza (art. 99) (a tutela non delle professioni, ma della salute pubblica), tre categorie di attività:
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121 1. Le professioni sanitarie: considerando in questa categoria solo i laureati in
medicina e chirurgia. Successivamente, l’attuazione delle normative europee (anni ’80), ha fatto sì che fossero compresi anche i laureati in odontoiatria;
2. Le professioni sanitarie ausiliarie: in origine, l’ostetrica, l’assistente sanitaria visitatrice, l’infermiere diplomato, la vigilatrice d'infanzia e, successivamente, altre figure aggiunte attraverso disposizioni di legge;
3. Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: in questa categoria sono comprese quelle attività che, per i loro contenuti specifici, si riteneva non fossero
considerabili “professioni”, ma “arti” : l’odontotecnico, l’igienista dentale etc..
L’igienista dentale è una figura ancora più recente rispetto a quella dell’odontoiatra.
Nasce a Bridgeport nel 1913, con la prima scuola americana fondata dal medico dentista Alfred C.Fones (1), ritenuto il “padre dell’igiene dentale”, nel suo primo libro (28) per igienisti dentali sottolinea il loro ruolo di educatori teso al miglioramento della salute orale nella popolazione. In Italia arriva alla fine degli anni ’70. Nel 1976 (2) la regione Molise sovvenziona un corso biennale, che, però, non ottiene nessun riconoscimento giuridico. La prima Scuola Diretta a fini Speciali, con riconoscimento professionale da parte delle Istituzioni Nazionali è istituita a Bari. La necessità della comparsa della nuova figura è dettata da una maggiore attenzione verso la prevenzione e l’igiene. La sua teorica finalità sarebbe quella di ottenere personale da integrare nella Sanità Pubblica, ma, di fatto, incontra maggiore interesse negli studi dentistici privati.
Verosimilmente tale successo è legato al fatto che molti medici dentisti o odontoiatri non riescono, per mancanza di tempo o, talora, di interesse (così come era successo in precedenza, per i medici che non volevano praticare l’odontoiatria) ad occuparsi in prima persona di prevenzione e di educazione all’igiene orale.
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122 ITER STORICO/FORMATIVO DELL’IGENISTA
Una serie di decreti ministeriali porterà nel tempo al riconoscimento della figura professionale dell’igienista dentale, ma il primo, purtroppo, è datato solo 26 gennaio 1988 (12). Tale decreto ha vita breve, viene pubblicato e successivamente abrogato per vizio di forma. La riforma degli ordinamenti didattici universitari è delineata dal Ministero dell’Università è del 1990 (29) e conduce ad una revisione delle discipline sanitarie del Ministero della Sanità, in riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502/517(30), art. 6: identificazione e formazione dei profili professionali. Il decreto 14 settembre 1994(15), n.669 prevede, poi, la possibilità che l’igienista dentale possa svolgere la propria attività sia in strutture pubbliche che private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Tale decreto subisce, in seguito, una modifica, a seguito di un ricorso da parte di un’associazione di categoria del mondo odontoiatrico. Viene emanato, così, un terzo decreto, DL 15 marzo 1999, n.137 (17), che prevede la modifica dell’articolo 1: l’igienista dentale può svolgere la propria attività…. “su indicazione” dell’odontoiatra o del medico chirurgo legittimato all’odontoiatria …..
Successivamente il legislatore riconosce a quelle professioni che nel Testo Unico erano chiamate “ausiliarie”, pari dignità professionale rispetto alle tradizionali professioni sanitarie (medico e odontoiatra), introducendo una disciplina di tipo generale valida per tutte le figure appartenenti a quella categoria. La Legge del 26 febbraio 1999 n.42 (32), infatti:
abroga il termine “ausiliario”, stabilendo che per tutti si usa la dizione “professioni sanitarie”;
abroga i “mansionari”, dando autonomia culturale e decisionale ai professionisti provvisti di diploma universitario;
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stabilisce che il campo proprio di attività e di responsabilità delle vecchie professioni ausiliarie coincideva con la definizione contenuta nei profili professionali;
sancisce il principio dell’equipollenza al diploma universitario di tutti i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avessero permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che fossero previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN, tanto ai fini dell’esercizio professionale che dell’accesso alla formazione post-base;
anticipa la volontà di individuare ulteriori titoli, conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’individuazione dei profili professionali e comunque denominati, da dichiararsi equivalenti sia ai fini dell’esercizio della professione che per l’accesso alla formazione post-base.
Si ottiene, così, il riconoscimento a pieno titolo della professionalità degli igienisti dentali, conferendo loro piena dignità e, in un certo senso, autonomia decisionale, ma caricandoli, nel contempo, di importanti e pesanti responsabilità che prima, indirettamente, ricadevano sulla figura medico-chirurgica di riferimento (culpa in vigilando). In buona sostanza la Legge del 26 febbraio 1999 n. 42 (32) riconoscendo una professionalità autonoma conferisce a ciascun professionista, come tale, l’onere di dover garantire in prima persona del proprio operato, proiettando ciò anche sulle sue conseguenze. In caso di condotta inidonea o di insorgenza di danni in nesso causale con l’operato dell’operatore sanitario, questi ne risponde in prima persona.
Sempre in materia di iter formativo dell’igienista dentale si sottolinea come le Scuole Dirette a Fini Speciali vengano sostituite, in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 24 luglio 1996 (31), dai Corsi di Diploma Universitario (CDU) dell'area sanitaria, della
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124 durata triennale, fino a giungere al corso di laurea triennale. Il cambiamento radicale per tale figura sanitaria è l’adozione a livello Europeo (riferimento al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115) (13). di un sistema comune di formazione, tale da permettere un riconoscimento internazionale dei titoli acquisiti, nonché scambi culturali e professionali fra i diversi Paesi partecipanti (dichiarazione di intenti comuni tra Italia ed altri ventotto Paesi Europei, Bologna il 19 giugno del 1999) Sulla base di tali accordi il ciclo di studi è diviso in due fasi principali, primo e secondo livello, che possono essere seguiti in progressione: laurea di primo livello triennale e laurea specialistica biennale.
La legge del 10 agosto 2000, n. 251(33) e successivamente il Decreto del Ministero della Sanità del 2 aprile 2001(19), individua quattro classi delle Lauree Universitarie delle professioni sanitarie. La Laurea in Igiene Dentale appartiene alla classe 3, Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali. Il Decreto interministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 (18) regolamenta la trasformazione dei Diplomi Universitari triennali dell'area sanitaria in Lauree di primo livello. Attraverso questo decreto tutti coloro in possesso del pregresso Diploma Universitario hanno la possibilità di accedere alla laurea di secondo livello.
Con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (30), integrato dal Decreto Legislativo 229/99(34), viene istituto anche in Italia un progetto di aggiornamento
“obbligatorio” (anche se di fatto ha prodotto alcune problematiche organizzative e di verifica, almeno per i liberi professionisti), che, evidentemente coinvolge anche l’attività dell’Igienista dentale: educazione continua in medicina. In buona sostanza si prevede che tutti gli operatori sanitari, indipendentemente dalla categoria d’appartenenza, partecipino a programmi/progetti di aggiornamento/formazione di valenza certificata ed approvata da una Commissione Nazionale/Regionale di verifica. Per ciascun operatore è previsto la partecipazione ad un certo numero di corsi con la raccolta di un certo
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125 numero di punti o crediti di ECM. Ciascuna figura professionale deve annualmente raccogliere crediti formativi specifici, diversificati per ciascuna categoria di appartenenza.
L’acquisizione della laurea di primo livello abilitante alla professione permette ai Dottori in Igiene Dentale di potere esercitare liberamente in regime di dipendenza o libero-professionale, in strutture pubbliche o private, presso terzi o in proprio Prevenzione e Igiene dentale.
La laurea di secondo livello o magistrale, invece, permette ai dottori in igiene dentale anche l’insegnamento e l’accesso alla dirigenza delle strutture pubbliche o private.
I dottori in Igiene dentale in possesso del titolo universitario abilitante conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (30) e successive modifiche, sono gli unici operatori sanitari che insieme agli odontoiatri o medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria (17) a possedere un’abilitazione legalmente riconosciuta che li autorizza a svolgere i compiti relativi alla Prevenzione delle affezioni oro-dentali.
IL RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE
L’igienista dentale:
svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;
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provvede all'ablazione del tartaro ed alla levigatura delle radici, nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare la placca batterica e la patina dentale, motivando il paziente ad effettuare controlli periodici;
indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
Si tratta di una “professione intellettuale” (35) (art. 2229 del codice civile) (36), che , al momento non richiede l’iscrizione a nessun Albo o Elenco come invece per medici, odontoiatri ed infermieri, ad esempio. In pratica è l’acquisizione stessa del diploma di Laurea Universitario ad abilitare all’esercizio della professione.
Lo stesso conseguimento del diploma di Laurea Universitaria ha, quindi, effetto abilitante: “il conseguimento dell’abilitazione per le professioni non protette ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione all’albo professionale per le professioni protette” (37).
Il citato D.M. 15 Marzo 1999, n 137 (Ministero della Sanità) art.1(17), recita testualmente:
1° comma, “l’igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria”;
3° comma: “L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.”
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127 Il 2° comma stabilisce i compiti dell’igienista.
Si rileva(38) così come se da una parte il legislatore ha inteso dare pieno riconoscimento all’esercizio in forma autonoma dell’attività clinica dell’igienista dentale, dall’altra ne ha però condizionato l’esercizio alle indicazioni dei medici dentisti e/o degli odontoiatri (forma di dipendenza professionale : “su indicazione degli odontoiatri …” ) , senza, tuttavia, l’obbligo di presenza da parte di questi ultimi.
CODICI COMPORTAMENTALI
L’esercizio dell’attività di igienista ed il riconoscimento di una professionalità e di una dignità istituzionale propria, come abbiamo visto ampliano il campo delle responsabilità. Certamente oggi il rapporto medico paziente, odontoiatra/paziente, operatore sanitario in genere /paziente è mutato. Si tratta di cambiamenti dettati dalle evoluzioni tecnologiche, concettuali, deontologiche e legislative, cui si associano le mutate aspettative dei pazienti e la non accettazione dei sempre possibili insuccessi e/o complicanze. L’operatore sanitario, qualsiasi sia il suo ruolo, non è più il “buon padre di famiglia” che si assume l’onere di scegliere e praticare le terapie più idonee ed opportune (39) (40). Le scelte terapeutiche, oggi, sono condivise con il paziente sulla base di un’ampia ed approfondita informazione, di uno scambio dialettico che ha il fine ultimo, dopo aver tentato di colmare e/o ridurre l’inevitabile divario culturale tra le due figure che si contrappongono, di permettere la piena autodeterminazione dell’individuo in una scelta sanitaria e/o di cura consapevole, nel pieno rispetto dei diritti umani.
Senza entrare nel merito specifico dell’argomento, della carta di Oviedo, e delle nome legislative e deontologiche, che regolano la problematica dell’informazione e del
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128 consenso all’attività terapeutica, si fa un breve riferimento alla Carta di Firenze del 2005 (41), che, nei suoi 15 articoli rappresenta i più moderni orientamenti in tema di relazione di cura, nel rispetto dell’individuo, del paziente e dei suoi bisogni: Nel 2002 anche alcune associazioni di categoria raccolgono tali principi nel il primo “codice etico comportamentale” dell’odontoiatria, ispirato al codice etico dell’American Dental Association. Nel 2008 anche gli igienisti dell’ AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) formulano, in collaborazione con altre figure, un proprio codice etico- comportamentale (42) elaborando i principi e le regole che dovrebbero guidare verso una professione eticamente più corretta sul piano comportamentale e più rispettosa dell’individuo (paziente con il suo volere e le sue aspettative). È opportuno, a questo punto, richiamarne testualmente uno stralcio :
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DELL'IGIENISTA DENTALE
L’obiettivo principale nella cura del paziente è di aiutare individui e gruppi a ottenere e mantenere una salute orale ottimale e generale.
L’IGIENISTA DENTALE DEVE:
pianificare ed effettuare un programma di prevenzione sia primaria sia secondaria per ogni singolo paziente;
applicare la conoscenza specifica e le capacità personali a tutte le tecniche cliniche ed alle procedure educative;
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considerare il paziente nella sua interezza psicofisica e adattare per ognuno tutte le procedure tecniche e psicologiche conosciute;
ottenere il consenso dal paziente al trattamento. A questo scopo deve fornire tutte le indicazioni corrette e le informazioni circa le alternative, oltre ai rischi ed effetti collaterali della cura;
dare l’opportunità al paziente di fare domande e ottenere risposte;
osservare il segreto professionale e garantire la riservatezza dell’informazione sulla salute in generale. I dati devono essere trattati in conformità con i principi etici e normativi della loro protezione;
continuamente aggiornarsi per acquisire conoscenze scientifiche e qualifiche professionali, al fine di garantire la qualità dei trattamenti;
applicare un continuo processo di “qualità” attraverso i protocolli previsti per l’autovalutazione e l’autosviluppo rispetto al team odontoiatrico, a se stessi e ai colleghi;
avere riguardo per i bisogni di tutti i pazienti, ma in particolare per quelli vulnerabili, dimostrando capacità interpersonali che permettano di prendersi cura efficacemente delle individualità di ogni paziente;
agire in modo da tenere alto il prestigio della professione;
attenersi rigorosamente al rispetto professionale nei confronti dei collaboratori e dei colleghi, nonché di tutto il team odontoiatrico;
verificare che l’attività svolta nello stesso ambito professionale non sia sospetto di abuso di professione o di pratica illegale;
collaborare alla ricerca per il miglioramento della professione e non accettare o erogare incentivi finanziari o di altra utilità a fini di comparaggio;
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partecipare attivamente al confronto diretto con i colleghi attraverso associazioni nazionali, europee o internazionali per ampliare le proprie conoscenze e visione della professione.”
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Il terz’ultimo punto del citato codice deontologico ci porta, inevitabilmente, verso un annoso problema non esclusivo, purtroppo, dell’attività dell’Igienista: l’esercizio abusivo della professione. Qualsiasi soggetto che pratichi l’attività di igienista dentale, senza possederne i titoli, Laurea e/o titolo equipollente in Igiene dentale o in Odontoiatria o in Medicina con specifica specializzazione e/o abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria, commette reato (art. 348 del Codice Penale)(20) di “esercizio abusivo della professione sanitaria”, sanzionabile sia in sede civile che penale e risponde del fatto illecito anche chi consente tale attività abusiva nel proprio studio. Anche se il conseguimento dell’abilitazione ad una professione “non protetta” (quale quelle della Logopedista, dell’Ortottista e dell’Igienista Dentale) ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione all’Albo professionale (20) , prevista per le professioni “protette” (Medico, Odontoiatra, Infermiere ad es.), a parere di chi scrive l’assenza di un Albo o di un Ordine o di un Elenco renderebbe difficile al paziente una verifica della posizione e delle competenze professionali specifiche del soggetto a cui si è rivolto, non tutelando in primo luogo il paziente stesso e, in seconda istanza, la professione. L’assenza e/o la scarsa possibilità di verifica in qualche modo potrebbe favorire l’esercizio della professione da parte si soggetti privi di titolo.
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131 CONCLUSIONI
I profondi cambiamenti giuridico–normativi e lavorativi, che hanno portato al pieno riconoscimento della figura professionale dell’igienista dentale, hanno profondamente modificato l’intero mondo odontoiatrico, producendo nuovi impulsi verso aspetti profilattici e preventivi dell’attività, in precedenza, per vari motivi, spesso trascurati e/o comunque non sufficientemente incentivati. L’attenzione agli aspetti igienici, all’informazione e motivazione del paziente, alla correzione di abitudini viziate ha condotto all’affermarsi del concetto dell’importanza del lavoro di equipe al fine di ottenere il miglioramento globale della salute orale (e non solo) dell’individuo e della collettività. Tutto ciò ha fatto della figura dell’igienista dentale una realtà necessaria non solo nell’ambito della cura, ma anche in quello della promozione e dello sviluppo di efficaci progetti preventivi e migliorativi dello stato di salute orale. Tali considerazioni ne rendono importante la presenza anche all’interno di piccole e semplici strutture, ambulatori e/o studi, anche solo mono-professionali.
Sicuramente molte problematiche rimangono ancora aperte, la strada è stata lunga e difficile ed ancora sarà duro percorrerla tutta, ma una corretta auto-promozione presso l’opinione pubblica del ruolo dell’igienista dentale e della sua rilevanza in ambito clinico, verosimilmente renderà meno impervio il restante cammino. Purtroppo ancora troppo spesso il ruolo dell’igienista dentale e la sua figura sono confusi con quelli dell’assistente alla poltrona, figura di non inferiore rilevanza ed importanza, ma che non richiede una laurea e si limita ad assistere l’odontoiatra e/o il medico abilitato all’esercizio dell’odontoiatria e, al momento, è caratterizzata dall’assoluta assenza di
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132 percorsi formativi ufficialmente riconosciuti. In breve si tratta di una figura con compiti e competenze totalmente diversi. Si spera che il tempo e l’informazione conduca ad un pieno riconoscimento della professionalità, dell’importante iter formativo e della specifica competenza dell’igienista dentale, nell’interesse non solo di questa bella ed interessante professione, ma anche e soprattutto della collettività. A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare l’inaugurazione, nel mese di giugno 2007, del “Centro di Igiene Orale e Prevenzione” afferente al Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, la cui direzione è stata affidata ad una Dottoressa laureata in Igiene Dentale(43).
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13. DL 27 gennaio 1992 , n. 115 Attuazione della direttiva n. 89 / 48 / CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 1992);
14. Attuazione della direttiva n. 89 / 48 / CEE;
15. DM 14 settembre 1994 Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'Igienista Dentale (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
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16. DM 24 luglio 1996 Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 Suppl.Ord. del 14/10/1996);
17. DM 15 marzo 1999, n.137 Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’Igienista Dentale (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale
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134 n. 114 del 18 maggio 1999), in attuazione della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e successive integrazioni;
18. DM – Ministero della Sanità 3 novembre 1999, n.509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000);
19. Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (Pubblicato nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001);
20. Art. 348 codice penale, Esercizio abusivo della professione;
21. Art. 110 codice penale, Pena per coloro che concorrono nel reato;
22. Corte di Cassazione Sent. n°9062/05 10 febbraio 2005 dep. 08 marzo 2005;
23. Codice di Deontologia Medica; rif. art 8 legge 05 febbraio 1992 n° 175;
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27. DECRETO REGIO 27 Luglio 1934, n.1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
28. Fones A.C. “Mouth Hygiene”, 4th – Philadelphia, Lea- Febiger 1934; pag. 248;
29. DL 19 novembre 1990, n 341, art. 2 Riforma degli ordinamenti didattici universitari.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990);
30. DL 30 dicembre 1992, n 502 Riforma degli ordinamenti didattici universitari. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990);
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135 31. DM 24 luglio 1996 Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 Suppl.Ord. del 14/10/1996);
32. DL 26 febbraio 1999 n 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999);
33. DL 10 agosto 2000 n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000);
34. DL 19 giugno1999, n.229 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132);
35. Parere Pro Veritate, documento redatto dall’avv. Silvia Stefanelli (per l’AIDI), 25 ottobre 2007; oggetto: analisi sui profili giuridici relativi alla vendita diretta di attrezzature e materiale dentale a soggetto che vanti la qualifica di igienista dentale;
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