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REGOLAMENTO COMUNALE

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(1)

Comune di TAVERNERIO

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL’ORDINAMENTO GENERALE

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

(2)

INDICE CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Criteri generali di organizzazione Articolo 3 Struttura organizzativa

Articolo 4 Ufficio di supporto al Sindaco e agli organi di direzione politica Articolo 5 Programmazione triennale delle assunzioni

Articolo 6 Il segretario comunale

Articolo 7 Il segretario comunale - Competenze Articolo 8 Il vice segretario comunale

Articolo 9 Il direttore generale in convenzione con altri enti Articolo 10 I titolari di posizione organizzativa

Articolo 11 Area delle posizioni organizzative e affidamento dei relativi incarichi Articolo 12 Revoca dell’incarico

Articolo 13 Sostituzione delle posizioni organizzative Articolo 14 Servizio legale

Articolo 15 La valutazione della performance Articolo 16 La trasparenza

Articolo 17 Il Nucleo di Valutazione – L’Organismo Indipendente di Valutazione Articolo 18 Comitato di direzione

Articolo 19 Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico Articolo 20 Gruppi di lavoro

Articolo 21 Il responsabile del servizio finanziario Articolo 22 Il responsabile di servizio

Articolo 23 Tipologia degli atti di organizzazione Articolo 24 Decreto sindacale di organizzazione Articolo 25 Le deliberazioni

Articolo 26 La direttiva Articolo 27 Le determinazioni Articolo 28 L’atto di organizzazione Articolo 29 L’ordine di servizio

Articolo 30 Pareri e visto di regolarità contabile Articolo 31 Poteri surrogatori

CAPO II – IL PERSONALE

Articolo 32 Dotazione organica

Articolo 33 Categorie e profili professionali Articolo 34 Disciplina delle mansioni

Articolo 35 Attribuzione provvisoria di diversa mansione - Competenza

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Articolo 36 Dipendenza gerarchica Articolo 37 Orario di servizio Articolo 38 Lavoro a tempo parziale Articolo 39 Ferie

Articolo 40 Permessi

CAPO III – NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO Articolo 41 Reclutamento del personale Articolo 42 Progressione verticale

Articolo 43 Progressione economica all’interno della categoria Articolo 44 Commissione esaminatrice

Articolo 45 Selezione pubblica - Preselezione

Articolo 46 Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali Articolo 47 Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette Articolo 48 Riserva dei posti al personale interno. Inapplicabilità Articolo 49 Copertura dei posti

Articolo 50 Requisiti generali – Limiti di età

Articolo 51 Altri requisiti - Prove d’esame – Modalità di copertura posti d’organico Articolo 52 Bando di concorso

Articolo 53 Domanda di ammissione al concorso – Termini - Modalità Articolo 54 Documenti da allegare alla domanda

Articolo 55 Diffusione del bando di concorso

Articolo 56 Riapertura del termine e revoca del concorso Articolo 57 Ammissione ed esclusione dal concorso Articolo 58 Irregolarità delle domande

Articolo 59 Imposta di bollo

Articolo 60 Adempimenti della commissione esaminatrice Articolo 61 Punteggio

Articolo 62 Valutazione dei titoli

Articolo 63 Valutazione dei titoli di studio

Articolo 64 Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare Articolo 65 Valutazione del curriculum professionale

Articolo 66 Valutazione dei titoli vari

Articolo 67 Valutazione delle prove di esame Articolo 68 Pubblicità delle valutazioni attribuite Articolo 69 Svolgimento delle prove

Articolo 70 Prove concorsuali Articolo 71 Prova scritta Articolo 72 Prova pratica

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Articolo 73 Prova orale

Articolo 74 Criteri di valutazione delle prove d’esame Articolo 75 Durata e data delle prove

Articolo 76 Accertamento dell’identità dei concorrenti Articolo 77 Adempimenti della commissione e dei concorrenti Articolo 78 Adempimenti al termine delle prove scritte Articolo 79 Ammissione alle prove successive Articolo 80 Prova pratica – Modalità di svolgimento Articolo 81 Prova orale – Modalità di svolgimento Articolo 82 Formazione della graduatoria di merito

Articolo 83 Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali Articolo 84 Presentazione dei documenti

Articolo 85 Accertamenti sanitari

Articolo 86 Contratto individuale di lavoro – Periodo di prova

Articolo 87 Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto Articolo 88 Procedure per l’assunzione mediante selezione

Articolo 89 Finalità della selezione – Contenuto delle prove Articolo 90 Indici di riscontro

Articolo 91 Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione Articolo 92 Tempi di effettuazione della selezione e modalità

Articolo 93 Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato – Assunzioni stagionali Articolo 94 Individuazione dei posti

Articolo 95 Procedure dei concorsi interni e delle progressioni verticali CAPO IV – MOBILITA’ – INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI

Articolo 96 Eccedenza di personale – Mobilità collettiva – Mobilità tra pubblico e privato Articolo 97 Principio generale

Articolo 98 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro

Articolo 99 Attività consentite che non richiedono preventiva autorizzazione Articolo 100 Incompatibilità relativa – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni Articolo 101 Procedimento autorizzativo

CAPO V – LE COLLABORAZIONI ESTERNE Articolo 102 Incarichi a contratto

Articolo 103 Conferimento di incarichi a contratto Articolo 104 Incompatibilità

Articolo 105 Requisiti per il conferimento dell’incarico a contratto Articolo 106 Stipulazione del contratto e suo contenuto

Articolo 107 Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del comune Articolo 108 Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

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Articolo 109 Procedure per incarichi di collaborazione esterna

Articolo 110 Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica

CAPO VI – AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL’ORGANICO COMUNALE

Articolo 111 Affidamento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione Articolo 112 Incarichi di studio, ricerca, consulenza

Articolo 113 Incarichi di lavoro autonomo ( con o senza iscrizione in albi professionali) Articolo 114 Limiti per il ricorso a collaboratori esterni

Articolo 115 Limiti massimo di spesa annua Articolo 116 Competenze e responsabilità Articolo 117 Procedura concorsuale Articolo 118 Modalità della selezione

Articolo 119 Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti Articolo 120 Pubblicità degli incarichi

Articolo 121 Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale Articolo 122 Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

Articolo 123 Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura concorsuale Articolo 124 Assistenza legale e tecnica

Articolo 125 Società in house

Articolo 126 Rinvio a leggi di settore e norme finali

CAPO VII – DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI Articolo 127 Criteri di gestione delle risorse umane Articolo 128 Incentivazione e valutazione del personale Articolo 129 Programmazione del fabbisogno di personale Articolo 130 Formazione del personale

Articolo 131 Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi Articolo 132 Relazioni sindacali - Sciopero

Articolo 133 Patrocinio legale – Polizza assicurativa Articolo 134 Delegazione trattante

Articolo 135 Pari opportunità Articolo 136 Telelavoro Articolo 137 Responsabilità

Articolo 138 Collaboratori di giustizia ed altre persone sottoposte a protezione Articolo 139 Gestione del contenzioso del lavoro

Articolo 140 Sanzioni disciplinari e responsabilità Articolo 141 Norme finali

Articolo 142 Tutela dei dati personali Articolo 143 Pubblicità del regolamento

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Articolo 144 Entrata in vigore

ALLEGATO A Pianta organica ALLEGATO B Titoli di preferenza ALLEGATO C Aree, servizi, uffici DECLARATORIE EX CCNL 31/03/1999

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CAPO I: ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità, del buon andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti fondamentali che guidano l’organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture organizzative, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi programmatici e la soddisfazione dei bisogni del Comune di TAVERNERIO.

2. L’organo di indirizzo politico amministrativo promuove la cultura della responsabilità attraverso la programmazione e il miglioramento delle performances.

3. I titolari di Posizione Organizzativa sono responsabili del risultato della programmazione attraverso la gestione delle strutture e delle risorse assegnate.

4. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i., che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.

5. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

6. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.

Articolo 2 - Criteri generali di organizzazione

1. L’organizzazione comunale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali ed ai programmi di governo. Essa si uniforma ai seguenti criteri:

a) buon andamento dell’azione amministrativa, di cui sono espressione la sua trasparenza, la sua imparzialità e la sua funzionalizzazione al pubblico interesse;

b) separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione, demandate la prima agli organi di governo nel rispetto della distribuzione delle rispettive competenze e la seconda alla struttura burocratica a vario titolo organizzata;

c) formazione della dotazione organica secondo il principio di adeguatezza, distinguendo al suo interno servizi funzionali di line (cliente esterno) e servizi funzionali di staff (cliente interno), inseriti in aree di competenza a ciascuna delle quali è preposto un titolare di Posizione Organizzativa;

d) presidio della legittimità e della liceità dell’azione amministrativa;

e) efficacia, efficienza, intese quale espressione della cultura del miglior risultato e dell’attuazione dell’attività gestionale secondo il modello della gestione per obiettivi e budgeting;

f) standardizzazione dell’attività degli uffici comunali ottenuta anche monitorando costantemente il rapporto fra impiego delle risorse umane e creazione di valore aggiunto nei processi di erogazione dei servizi alla collettività (cliente esterno) e agli uffici interni serviti da elementi dell’organizzazione comunale (cliente interno);

g) superamento della cultura dell’adempimento e affermazione e presidio della cultura del processo operativo, del flusso di attività, delle informazioni e del risultato finale;

h) verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione che interessa tutto il personale ispirato a criteri standard di verifica sia della prestazione sia del ruolo;

i) valutazione e misurazione della performance con valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo di gestione, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati;

l) distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sulla base del merito e dell’effettiva utilità prestazionale, prodotta ed accertata in relazione sia agli obiettivi assegnati (“fare” e “saper fare”) sia al ruolo ricoperto nell’organizzazione (“essere”, “saper essere”);

m) gestione del rapporto lavorativo effettuata nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo;

n) valorizzazione delle risorsa rappresentata dal personale dipendente attraverso anche mirate azioni di formazione professionale, tenendo conto che della sua crescita professionale sono espressione sia la sua formazione sia la flessibilità del suo impiego;

o) affermazione del principio di flessibilità organizzativa e di flessibilità prestazionale da parte dei dipendenti del Comune nel rispetto dell’imparzialità e della parità di trattamento;

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p) affermazione e consolidamento, accanto alla cultura del risultato, della cultura della responsabilità a qualunque livello della struttura, anche attraverso il metodo della condivisione e della collaborazione;

q) armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia.

Articolo 3 - Struttura organizzativa.

1. L'organizzazione del Comune viene ordinata secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art.24 della Legge 7/8/2990 n.241 e s.m.i.;

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della Legge 7/8/1990 n.241;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità di personale all'interno dell'Amministrazione, nonché tra l'Amministrazione ed altri Enti.

2. La struttura organizzativa e` articolata in aree, servizi ed uffici.

3. L'area e` la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, deputata:

a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;

b) alla programmazione;

c) alla realizzazione degli interventi di competenza;

d) al controllo, in itinere, delle operazioni, e) alla verifica finale dei risultati.

L'area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più` attività omogenee. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, Alla direzione delle aree quali sono preposti dipendenti avente qualifica dirigenziale o appartenenti alla categoria “D”.

4. Il servizio costituisce un'articolazione dell'area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi, rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge, inoltre, precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica. I servizi rappresentano le unità organizzative di secondo livello alle quali:

a) fanno riferimento le specifiche materie rientranti nelle funzioni dei servizi di cui al comma precedente;

b) sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria ”C”.

5. L'ufficio costituisce un'unita` operativa interna al servizio che gestisce l'intervento di specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività. Gli uffici rappresentano le unità organizzative di terzo livello ai quali spetta la gestione degli interventi in specifici ambiti e ne garantisce l’esecuzione. Agli uffici sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria “B”.

6. Sono istituiti le aree, i servizi e gli uffici di cui all’allegato C; le funzioni amministrative ed operative saranno definite nel mansionario attribuito ad ogni dipendente.

7. I dipendenti preposti alle aree sono responsabili del risultato dell'attività` svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

8. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

9. Il sindaco può istituire unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e straordinari inerenti l’attività di programmazione dell’ente, affidandone la direzione ad un responsabile di area, previa individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Nel provvedimento istitutivo saranno definiti i tempi di attuazione e le modalità di verifica dei risultati.

Articolo 4 - Ufficio di supporto al Sindaco e agli organi di direzione politica

1. In relazione al disposto dell’art. 90 del T.U. n. 267/2000, è demandata alla Giunta comunale la costituzione di uffici

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posti alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni e con collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato.

3. Nel caso in cui la giunta si avvalga di collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli del Capo V del presente regolamento.

4. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

5. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 4 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Articolo 5 - Programmazione triennale delle assunzioni

1. La Giunta Comunale determina su proposta dei titolari di Posizione Organizzativa il fabbisogno di personale per il triennio, sulla base dell’approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio previsionale e dalla relazione previsionale e programmatica.

2. La Giunta a seguito dell’approvazione del bilancio provvede, inoltre, su proposta del Comitato di Direzione (di cui al successivo articolo 18), alla programmazione annuale delle assunzioni attraverso il P.E.G.

3. La Giunta, in particolare, dovrà indicare quali posti vacanti intenda ricoprire, ricorrendo:

- prioritariamente alla sola mobilità esterna, ove possibile;

- a procedure selettive pubbliche con eventuale riserva al personale interno, ove consentito e in relazione alla specificità dell'incarico;

- a convenzioni con altri enti pubblici.

4. La scelta sulle diverse modalità verrà determinata sulla base di criteri di efficienza.

Articolo 6 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare iscritto all'Albo di cui dell'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le competenze di legge, inoltre, esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, nell'ambito della qualifica e delle disposizioni del C.C.N.L. della categoria ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 7 - Il Segretario Comunale - Competenze 1. Al Segretario Comunale, oltre alle competenze di legge, spettano:

- la sovrintendenza ed il coordinamento dei titolari di Posizione Organizzativa;

- la presidenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, da costituirsi a seconda delle esigenze che potranno verificarsi;

- la presidenza del Comitato di Direzione e, comunque, l'appartenenza allo stesso in ogni altro caso;

- l'appartenenza a eventuali comitati di indirizzo e coordinamento tecnico-politico.

Articolo 8 - Il Vice Segretario Comunale

1. Il Sindaco, su proposta e parere del Segretario Comunale, può nominare un Vice Segretario individuandolo tra le Posizioni Organizzative in possesso dei titoli previsti per l’accesso alla funzione di Segretario Comunale.

2. Qualora nominato, oltre a dirigere l’area assegnata, esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 9 – Il Direttore generale in convenzione con altri enti.

1. Previa stipula di apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate con quella di questo comune raggiungono i 100.000 mila abitanti, si potrà procedere alla nomina del direttore generale. Nella convenzione fra l’altro

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dovrà essere esplicitamente previsto:

a) il sindaco che provvede alla nomina e alla revoca;

b) l’obbligo per cui tutte le giunte dei comuni convenzionati adottino la deliberazione preventiva alla nomina ed alla revoca;

c) i criteri di ripartizione della spesa.

Articolo 10 - I titolari di Posizione Organizzativa

1. Sono di competenza del titolare di Posizione Organizzativa l’organizzazione delle strutture di massimo livello (aree) e la gestione delle relative risorse umane, tecniche e finanziarie. La gestione si realizza, a titolo esemplificativo, mediante:

a. adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata, per l’accertamento, che sotto l’aspetto della spesa, per l’impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali;

b. espressione di pareri di regolarità tecnico e/o contabile sulle proposte di deliberazione;

c. adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna, ivi compresi i provvedimenti concessori ed autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela;

d. attività istruttoria e preparatoria delle attività decisorie degli organi politici mediante pareri, proposte di deliberazioni, documenti, schemi di provvedimenti e di contratti;

e. predisposizione di strumenti operativi (budget, rapporti per controllo di gestione) per realizzare gli indirizzi e verificare gli obiettivi assegnati;

f. nomina dei Responsabili di Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

g. individuazione dei Responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito delle strutture di massimo livello, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

h. elaborazione della proposta di bilancio annuale e pluriennale e concorso alla sua definizione sulla base delle direttive impartite dal Segretario Comunale;

i. presidenza e responsabilità delle procedure di gara e di concorso;

j. stipulazione dei contratti, compresi contratti individuali di lavoro e contratti di lavoro autonomo;

k. affidamento di incarichi a soggetti esterni;

l. organizzazione e gestione delle risorse umane all’interno della propria struttura in particolare, eventuale articolazione in più servizi, autorizzazione del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, attribuzione dei trattamenti economici accessori, assegnazione di mansioni superiori e articolazione orari differenti di lavoro per esigenze di servizio;

m. razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di lavoro;

n. controllo e verifica dei risultati dell’attività della struttura da effettuarsi periodicamente;

o. costante monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati;

p. certificazione degli atti di competenza;

q. adozione degli atti di organizzazione interna;

r. irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza, in qualità di responsabile d’area. L’irrogazione delle sanzioni eccedenti l’area di competenza è attribuita al titolare dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari laddove nominato;

s. proposta delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

t. il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

u. l’effettuazione della valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito;

v. in caso di mobilità di personale all’interno della propria struttura col rilascio di apposito attestato sulla professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o che andrà a ricoprire.

w. la responsabilità delle eventuali eccedenze delle unità di personale che si dovessero presentare;

x. la cura dell'osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le eventuali condotte assenteistiche.

2. I titolari di Posizione Organizzativa sono responsabili della gestione dell’area cui sono preposti, dei relativi risultati e della realizzazione dei progetti e degli obiettivi loro affidati; a tal fine concorrono collegialmente ognuno per la propria area sotto il coordinamento del Segretario Comunale alla predisposizione degli strumenti previsionali (Relazione Previsionale e Programmatica e Piano esecutivo di Gestione).

3. I titolari di Posizione Organizzativa hanno la responsabilità della misurazione e valutazione delle performance individuale del personale assegnato e hanno la responsabilità della valutazione del personale collegato a specifici obiettivi e alla qualità del contributo individuale alla performance dell’unità organizzativa.

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4. I titolari di Posizione Organizzativa si attengono ai criteri per la differenziazione della valutazione previste nel presente regolamento e della metodologia di valutazione.

Articolo 11 - Area delle Posizioni Organizzative e affidamento dei relativi incarichi

1. L’individuazione dell’area delle Posizioni Organizzative è effettuata, su proposta del Segretario, dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del fabbisogno, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell’Ente e nel Piano Esecutivo di Gestione annuale.

2. L’assegnazione della Posizione Organizzativa previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, è effettuato dal Sindaco con atto motivato, verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:

- esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;

- adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;

- attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

3. La durata massima dell’incarico di Posizione Organizzativa non può essere superiore al mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.

4. Alla Posizione Organizzativa è attribuita dal Sindaco un'indennità di posizione, nei limiti definiti dal vigente CCNL, previa valutazione delle posizioni effettuata dal Nucleo di Valutazione (ovvero dall’Organismo Indipendente di Valutazione se costituito ai sensi del successivo articolo 17). La Posizione Organizzativa può essere individuata:

- nell'ambito dei dipendenti dell'Ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune;

- in un dipendente di altro Ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il Comune;

- tramite stipula di convenzione di Giunta con altro Ente con Posizione Organizzativa;

- in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 del D.Lgs. 267/2000) ed i limiti di legge.

Articolo 12 - Revoca dell’incarico

1. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione oppure nel caso di inosservanza da parte dei titolari delle Posizioni Organizzative delle direttive impartite, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare.

2. Il provvedimento è di competenza del Sindaco, su proposta del Nucleo di Valutazione (ovvero dell’Organismo Indipendente di Valutazione se costituito ai sensi del successivo articolo 17).

Articolo 13 - Sostituzione delle Posizioni Organizzative

1. In caso di assenza o impedimento del titolare di Posizione Organizzativa le sue funzioni sono esercitate da altra Posizione Organizzativa individuata dal Sindaco nel decreto di nomina del titolare stesso quale suo sostituto, sentito il Segretario Comunale.

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Articolo 14 - Servizio legale

1. Il Servizio legale si occupa dello svolgimento delle pratiche e dello studio delle questioni legali che coinvolgono l’Ente comunale.

Per l’esercizio dei suoi compiti, il Servizio legale:

- Collabora nella predisposizione e revisione dei regolamenti comunali;

- Assicura alle aree interessate il supporto giuridico in materia contrattuale;

- Cura i rapporti con i legali incaricati per le controversie di particolare complessità non assunte direttamente dal Servizio e per quelle in materia di sinistri, istruendo le relative pratiche .

2. Mediante apposite convenzioni, il Servizio legale può patrocinare, difendere ed assistere legalmente , sempre che non sussista conflitto di interessi con il Comune di Tavernerio, altri Comuni ovvero soggetti pubblici e privati o Società costituite dall’Ente o nei quali l’Ente abbia una partecipazione.

3. Il presente articolo disciplina altresì le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti , a seguito di sentenza favorevole, in applicazione dell’art. 27 CCNL 14.09.2000 per il personale del comparto e del’art. 37 del CCNL 23.12.1999 per il personale dirigenziale del comparto a favore dei soggetti iscritti nell’elenco aggiunto degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l’Ufficio cui sono addetti. La corresponsione dei compensi professionali di che trattasi viene effettuata tramite l’operatività della polizza tutela legale contratta dal Comune di Tavernerio, nei limiti degli importi da questa liquidati.

4. Per “ sentenza favorevole all’Ente” si intende quella che, decidendo nel merito la causa o risolvendo questioni pregiudiziali o preliminari, sia definitiva del giudizio o di fase di esso con vittoria anche parziale del Comune di Tavernerio. Si intendono per ipotesi di vittoria parziale quelle in cui gli effetti positivi risultano prevalenti su quelli negativi..Si considera altresì , ai fini del riconoscimento dei compensi, ogni ipotesi di estinzione del processo, sia di diritto sia che costituisca oggetto di un provvedimento giurisdizionale ( sentenza od ordinanza).

5. Con particolare riferimento ai provvedimenti del Giudice Amministrativo , si considerano , ai fini del riconoscimento dei compensi, anche quelli che dichiarano l’improcedibilità, la perenzione, l’intervenuta carenza di interesse o la rinuncia al ricorso ed ogni altro provvedimento che lasci intatto il provvedimento impugnato.

6. I compensi professionali per attività di assistenza, difesa e rappresentanza nell’ambito di azioni giudiziali sono calcolati come segue:

a) Azione giudiziali in qualunque grado conclusesi favorevolmente per il Comune di Tavernerio con condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali dell’Ente: il compenso è pari ai compensi professionali liquidati dal Giudice;

b) Azioni giudiziali in qualunque grado conclusesi favorevolmente per il Comune di Tavernerio ( come specificato ai commi 4 e 5 del presente articolo), con spese giudiziali compensate tra le parti: compensi professionali in misura pari a quelli previsti nel D.M.G. 140/2012, diminuibilI fino al 30% a secondo della complessità della causa;

c) Azioni giudiziali in qualunque grado conclusesi con vittoria parziale per il Comune di Tavernerio ( come specificato nei commi 4 e 5 del presente articolo) compensi professionali in misura pari a quelli previsti nel D.M.G. 140/2012, diminuibili fino al 50% a secondo della complessità della causa.

7. Qualora la procura fosse congiunta con un Avvocato esterno, i compensi saranno ridotti del 50% rispetto a quelli previsti nel D.M.G. 140/2012 per l’Avvocato interno.

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Articolo 15 - La valutazione della performance

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle Amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. L’Ente é tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L’Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L’Ente adotta, altresì, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

3. Il piano delle performance è adottato unitamente al P.E.G. entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle premialità per i dipendenti.

4. Il sistema di valutazione, adottato dal Nucleo di Valutazione (ovvero dall’Organismo Indipendente di Valutazione se costituito ai sensi del successivo articolo 17), conterrà le modalità operative di pesatura degli obiettivi e delle performance, nonché i criteri e le modalità di attribuzione delle premialità in modo differenziato.

Articolo 16 - La trasparenza

1. La trasparenza é intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

2. L’Amministrazione comunale, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presenti sul territorio, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

c) la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Articolo 17 – abrogato con DGC n. 43/2020

Articolo 18 - Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione è l’organo preposto al coordinamento dell’azione delle posizioni di responsabilità dirigenziale e delle relative strutture di riferimento, al fine della definizione di linee d’indirizzo gestionali ed operative per l’attuazione degli obiettivi individuati dall’amministrazione nell’ambito degli atti di programmazione dell’ente.

2. Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Comunale e dai titolari di P.O. Il Segretario Comunale, svolge funzioni di assistenza amministrativa in quanto riferimento del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché della sua conformità alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti. Il comitato di direzione è convocato indicativamente una volta al

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mese dal Segretario Comunale. Il Sindaco, qualora lo ritenga, partecipa alle riunioni. Il Segretario Comunale, qualora lo ritenga, può invitare alle riunioni altri soggetti.

Articolo 19 - Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico

1. E'istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra l'attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici.

2. Il Comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e progetti e nell'individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo. Il Comitato ha la funzione di favorire la traduzione in atti operativi degli indirizzi del Sindaco e dell’Amministrazione.

3. Il Comitato è presieduto dal Sindaco e composto:

a. dal Segretario Comunale;

b. dagli Assessori Comunali;

c. dalle Posizioni Organizzative coinvolte dall'argomento.

4. Il Comitato può riunirsi anche con l'intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub c), d) ed e) qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di talune strutture.

Articolo 20 - Gruppi di lavoro

1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro tra più aree, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il coordinamento del gruppo è affidato alla Posizione Organizzativa avente competenza prevalente.

3. La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è del Segretario Comunale ovvero della Giunta su proposta del Segretario Comunale.

4. La responsabilità della gestione delle risorse è della P.O. del Settore coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo.

Articolo 21 – Il responsabile del Servizio Finanziario

1. La direzione dei servizi finanziari è affidata alla P.O. con funzione di Responsabile. Il Responsabile del Servizio assolve, altresì, a tutte le funzioni che l'ordinamento attribuisce al "ragioniere" e qualifiche analoghe, ancorché diversamente denominate.

2. All’area economico-finanziaria fanno capo i seguenti servizi:

– ragioneria;

– tributi;

– economato;

3. Al responsabile dell’area economico-finanziaria, è affidato, in conformità al disposto di cui all’art. 153, comma 1, del T.U. n. 267/2000, il coordinamento e la gestione di tutti i servizi elencati nel precedente comma 1.

4. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151, comma 4, del T.U. n. 267/2000, si identifica con il responsabile dell’area economico-finanziaria.

5. In particolare al responsabile del Servizio, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge, compete la cura:

• dell'elaborazione e redazione del progetto del bilancio di previsione annuale e pluriennale;

• della Relazione Previsionale e Programmatica

• della collazione di tutti gli allegati obbligatori al Bilancio (schema triennale delle OO.PP.; piano triennale delle assunzioni, ecc…)

• del Rendiconto e della Relazione al Conto nonché di tutte le verifiche intermedie previste dalla norma;

• del Piano Esecutivo di Gestione, con gli elementi in proprio possesso, secondo le indicazioni del Sindaco, in attuazione del suo programma ed in relazione alle proposte delle P.O. coordinate dal Segretario Comunale;

• della tenuta dei registri e scritture contabili necessarie, tanto per la rilevazione dell'attività finanziaria, anche agli effetti sul patrimonio del Comune dell'attività amministrativa, quanto per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici, secondo la struttura e l'articolazione organizzativa dell'Ente;

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• della tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge qualora il Comune assuma la connotazione di soggetto passivo d'imposta.

Articolo 22 - Il Responsabile di Servizio

1. Qualora la Posizione Organizzativa, individui tra il personale assegnato, il responsabile di un Servizio, a questi spetta:

- la verifica del funzionamento organizzativo del Servizio, dell’evoluzione delle normative e delle esigenze dell’utenza, collaborando in modo attivo e propositivo con la Posizione Organizzativa nella programmazione ed eventuale reimpostazione degli interventi;

- la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle procedure negoziali attribuitigli dalla Posizione Organizzativa e la responsabilità dell’istruttoria dei procedimenti e degli atti di competenza del servizio, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7/8/1990 n. 241 e dell’apposito Regolamento Comunale, quando non venga esplicitamente attribuita ad altri dipendenti.

2. La responsabilità del Servizio non determina alcun riconoscimento automatico di eventuali indennità contrattualmente previste.

Articolo 23 - Tipologia degli atti di organizzazione

1. Nell'ambito dell'attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell'Ente, gli atti di organizzazione sono adottati nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento rispettivamente:

• dalla Giunta (deliberazione e direttive);

• dal Sindaco (decreti e direttive);

• dal Segretario Comunale (determinazioni, ordini di servizio, ed atti di organizzazione);

• dalle P.O. (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione).

2. Le procedure di definizione delle proposte di deliberazione della Giunta, per quanto non previsto da altre norme di legge, statutarie o regolamentari, sono determinate dal Segretario Comunale con apposito ordine di servizio.

Articolo 24 - Decreto Sindacale di organizzazione

1. Il Decreto Sindacale è adottato dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze di carattere organizzativo. Il Decreto è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione.

2. Il Decreto Sindacale è trasmesso al Segretario Comunale che ne cura l'attuazione. Qualora il decreto comporti l’impegno o la liquidazione di spesa deve contenere l’attestazione di copertura finanziaria.

Articolo 25 - Le deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono predisposte da ciascuna Posizione Organizzativa competente per materia.

Articolo 26 - La direttiva

1. La direttiva è l'atto con il quale la Giunta, o il Sindaco orientano l'attività di elaborazione e di gestione propria del Segretario Comunale o delle P.O., per gli obiettivi non altrimenti individuati nel Piano Esecutivo di Gestione od in altri atti di valenza programmatica.

Articolo 27 – Le determinazioni

1. I provvedimenti di competenza dei Responsabili di area titolari di posizioni organizzative assumono la denominazione di “determinazioni”.

2. Le determinazioni devono contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo fondandosi sui presupposti di diritto e di fatto ad essa connaturali. Essa deve essere , pertanto , costituita da una parte recante la motivazione e di una parte recante il dispositivo, che sia conseguente alla motivazione e chiaramente formulato sia per quanto riguarda il contenuto dell’atto, sia per quanto riguarda l’eventuale parte finanziaria.

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3. Le determinazioni devono recare l’intestazione del servizio competente e sono raccolte e progressivamente numerate in apposito registro annuale tenuto dall’ufficio Segreteria.

4. Le determinazioni devono essere sottoscritte dal responsabile del servizio di posizione organizzativa; in mancanza , assenza o impedimento di questi procederà alla firma il Segretario Comunale.

5. Le determinazioni devono essere trasmesse al servizio finanziario e qualora comportino spese , diventano esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario che dovrà effettuarlo tassativamente entro cinque giorni successivi alla trasmissione.

6. Qualora per l’adozione delle determinazioni sia necessario che l’organo politico fornisca ulteriori direttive queste saranno date attraverso atti esplicative del PEG adottati con deliberazione della Giunta.

7. Le determinazioni sono esecutive all’atto della loro emanazione o, qualora comportino assunzione di impegno di spesa, al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le Determinazioni esecutive sono pubblicate dal competente responsabile di Area all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Articolo 28 - L'atto di organizzazione

1. Nell'ambito delle competenze che rientrano nell'esercizio del potere di organizzazione del rapporto di lavoro degli uffici e di gestione del personale, per le materie non altrimenti assoggettate alla disciplina di Legge, di Statuto o di Regolamento, il Segretario Comunale/Direttore Generale ove esista, il Segretario Comunale, le P.O. adottano propri atti di organizzazione, che vengono trasmessi al Sindaco per la dovuta conoscenza.

2. Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati seguendo i canoni ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 29 - L'ordine di servizio

1. Nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Segretario Comunale e le P.O. adottano propri “ordini di servizio”.

2. Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione:

- l’ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario Comunale o dalla Posizione Organizzativa, secondo le rispettive competenze;

- l’ordine di servizio viene datato, protocollato e portato a conoscenza del personale interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei;

-copia dell’ordine di servizio è inviata all’Ufficio Personale ed agli altri Servizi eventualmente interessati.

Articolo 30 - Pareri e visto di regolarità contabile

1. I pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico, devono essere resi entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui sono richiesti (ricevuti), salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista.

2. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal Responsabile Finanziario entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista.

3. Per i procedimenti indicati nell'apposito Regolamento sul procedimento amministrativo, il rilascio dei pareri di cui al comma 1 deve essere reso nei termini ivi previsti.

4. Il Segretario Comunale vigila sul rispetto di tali termini.

Articolo 31 - Poteri surrogatori

1. In caso di inerzia od inadempimento della Posizione Organizzativa competente, il Segretario Comunale del Comune può diffidarlo ad adempiere, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza dell'atto

2. Decorso il termine assegnato,il Segretario Comunale del Comune può sostituirsi alla Posizione Organizzativa inadempiente, con atto motivato.

CAPO II: IL PERSONALE

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Articolo 32- Dotazione organica.

1. Dotazione organica: la dotazione organica del Comune definisce, in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, il fabbisogno di risorse umane all'interno dell'Amministrazione ed evidenzia schematicamente la suddivisione del personale per qualifiche funzionali e profili professionali. Nell'ambito delle qualifiche funzionali i profili professionali identificano specifiche aree di conoscenza e competenze teorico-pratiche necessarie per svolgere determinate mansioni nonché il grado di autonomia e responsabilità ad essi connesso, evidenziando, rispetto a ciascun profilo professionale, i posti coperti e quelli vacanti.

Articolo 33 - Categorie e profili professionali.

1. Il sistema di classificazione del personale è articolato conformemente e quanto previsto dall’art. 3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. I profili professionali non riportati nell’allegato A al contratto sottoscritto in data 31 marzo 1999, sono individuati dal servizio personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, e sono collocati nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nel citato allegato A.

2. In conseguenza dell’emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse esigenze, con la procedura di cui al comma precedente, possono essere variati i profili professionali previsti. Il cambiamento del profilo professionale necessita di un previo accertamento della professionalità necessaria e di idonea formazione.

Articolo 34 - Disciplina delle mansioni.

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. Le mansioni proprie della categorie di appartenenza sono attribuite dal responsabile d’area con contratto al momento dell’assunzione e possono essere modificate successivamente con proprio atto.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo.

3. Il dipendente può essere adibito a svolgere, occasionalmente, compiti e mansioni di categoria immediatamente inferiore senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.

Articolo 35 - Attribuzione provvisoria di diversa mansione - Competenza.

1. Le mansioni proprie della categoria immediatamente superiore di cui al precedente articolo 34, comma 2, sono attribuite con determinazione del segretario comunale.

2. Le mansioni proprie della qualifica immediatamente inferiore di cui al precedente art. 34, comma 3, sono attribuite con determinazione del responsabile del servizio.

Articolo 36- Dipendenza gerarchica

1. I responsabili delle aree sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale.

2. Entro il primo bimestre di ogni anno i responsabili delle aree presentano al segretario comunale e questi al sindaco, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

3. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata l’organizzazione del comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia organizzato in determinate posizioni e che le prestazioni, come prima disciplinate, siano verificate e valutate.

Articolo 37 - Orario di servizio

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1. Il Comune di Tavernerio determina l’orario di servizio anche in modo differenziato, assumendo come preminenti gli interessi della collettività e dell’utenza.

2. All’interno dell’orario di servizio, la Posizione Organizzativa, determina l’orario di ufficio e l’orario di apertura al pubblico nel rispetto delle direttive organizzative impartite dal Sindaco.

3. L’orario di ufficio e l’orario di apertura al pubblico devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante idonee forme di comunicazione, anche informatica.

Articolo 38 - Lavoro a tempo parziale

1. È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale senza obbligo di procedervi per l’Amministrazione comunale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

2. La disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale.

Articolo 39 - Ferie 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente.

2. Entro il mese di marzo di ogni anno deve essere redatto l’apposito piano-ferie a cura di ogni Settore, con specifico, anche se non esclusivo, riferimento alle ferie del periodo estivo.

3. Le ferie debbono essere previamente autorizzate dalla Posizione Organizzativa, al quale la relativa domanda deve pervenire con congruo anticipo. Le ferie delle Posizioni Organizzative sono autorizzate dal Responsabile della posizione organizzativa cui è demandato il servizio personale.

4. Le ferie del Segretario Comunale e del Segretario Comunale sono autorizzate dal Sindaco.

Articolo 40 - Permessi

1. Tutti i permessi, comunque denominati, previsti da fonte legale o contrattuale (quali permessi, congedi ed aspettative nonché tutti i restanti titoli giustificativi di assenza) sono autorizzati e disposti dalla Posizione Organizzativa nel quale è incardinato il dipendente che li richiede, o in mancanza, dal Segretario Comunale.

CAPO III: NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO Articolo 41 - Reclutamento del personale

1. L'accesso all'impiego avviene, di norma, per concorso pubblico. L’assunzione avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l’accesso dall’esterno in misura che viene, di volta in volta, fissata con la deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al successivo comma 4, tenendo conto, in particolare, delle professionalità esistenti all’interno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, lett. a) e b), si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

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d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari di pubblica amministrazione, docenti, ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 91 del T.U. n. 267/2000.

5. Il comune, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Sarà data applicazione ai contratti collettivi nazionali per la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. L’amministrazione ha l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

7. Le procedure per l’assunzione, sono stabilite dal presente regolamento, ai sensi di quanto dispone l’art. 35 del D.Lgs.

30 marzo 2001, n. 165, integrando e modificando le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante

«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

8. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 91 del T.U. n. 267/2000, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco, qualora sia stata attivata la mobilità collettiva di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 42 - Progressione verticale.

1. I posti non destinati all’accesso dall’esterno di cui al precedente articolo 41, vengono ricoperti mediante la procedura selettiva di progressione verticale, tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A del C.C.N.L. sottoscritto il 31 marzo 1999, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

2. Analoga procedura viene attivata per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, del citato C.C.N.L. 31 marzo 1999 (particolari profili professionali), riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.

3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.

4. I criteri generali di svolgimento delle selezioni sono soggetti a processo di concertazione mediante confronto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del più volte citato C.C.N.L. 31 marzo 1999.

Articolo 43 - Progressione economica all’interno della categoria.

1. La progressione economica all’interno di ciascuna categoria si realizza con l’organizzazione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B), allegata al C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999 e, con effetto dal 1° gennaio 2004, risultanti dalla tabella C allegata al C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3, del medesimo contratto. Detta progressione economica si realizza, altresì, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5 del citato C.C.N.L. 31 marzo 1999, completati ed integrati in sede di contrattazione decentrata giusta quanto disposto dall’art. 16, comma 1, del sopracitato C.C.N.L.

Articolo 44 - Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del responsabile del servizio (Artt. 7 e 107, c. 3, lettera e del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e art. 17, c. 1, lettera e del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165) nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

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2. La commissione sarà così composta:

a) dal responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire;

b) 2 membri, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso oppure apicale nell’ente da cui dipendono.

3. La presidenza della commissione in caso di incompatibilità o rinuncia del responsabile dell’area di cui al comma 2, lettera a), sarà assegnata, con provvedimento motivato del sindaco al segretario comunale o al responsabile di altro servizio, anche di altro ente territoriale, comunque in possesso dei medesimi requisiti.

4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali.

5. Almeno un posto di componente della commissione deve essere riservato alle donne.

6. Con la stessa determinazione il responsabile del servizio provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto di selezione.

7. Per la eventuale suddivisione della commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art. 9, comma 3, del D.P.R.

9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

8. Il responsabile del servizio, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di quiz ovvero di altro personale se il numero di candidati è superiore a 30 unità.

9. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per le procedure selettive delle progressioni verticali, e per le assunzioni stagionali.

Articolo 45 - Selezione pubblica - Preselezione.

1. La selezione pubblica troverà disciplina attuativa nel bando di concorso.

2. L’amministrazione può attuare, quando le circostanze o il profilo professionale lo richiedano, il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli, così da ammettere i concorrenti ad un corso di preparazione alle prove della selezione, tenuta a cura e spese dell’ente.

3. Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20%, determinato dal responsabile del servizio. Il corso sarà tenuto da esperti delle materie oggetto delle prove.

Articolo 46 – Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali.

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l’art. 91 del T.U.E.L 18 Agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è consentito, per la copertura di posti vacanti, attingere da graduatorie vigenti di altri enti del comparto “ENTI LOCALI”, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente articolo.

2. Per l’assunzione l’interessato/a allega, alla domanda, attestazione rilasciata dall’ente che ha espletato il concorso con l’indicazione:

a) della data di pubblicazione del bando di concorso;

b) della data di approvazione della graduatoria;

c) la categoria di inquadramento ed il profilo professionale del posto messo a concorso;

d) la posizione dell’interessato nella graduatoria di merito;

e) nulla-osta dell’ente titolare della graduatoria che ne autorizza l’utilizzazione;

3. La graduatoria di altri enti non può essere utilizzata:

a) per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso;

b) in mancanza di perfetta corrispondenza della categoria di inquadramento.

4. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 47 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.

1. Le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68, ivi comprese le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 23.11.1998, n. 407 e successive modificazioni e alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 14.11.2003, n. 2/2003, saranno disposte con determinazione del responsabile del servizio nel rispetto delle procedure di cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e secondo i principi di cui all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 48 - Riserva dei posti al personale interno. Inapplicabilità.

(21)

1. In relazione alle nuove modalità di assunzione, nonché alla disciplina della progressione verticale nel sistema di classificazione e della progressione economica all’interno della categoria, di cui agli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, cessa di avere applicazione, nelle selezioni pubbliche, la riserva per il personale interno.

Articolo 49 - Copertura dei posti.

1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili da mettere a selezione devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

2. Nel bando l’amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando stesso, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nella stessa posizione funzionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso.

Articolo 50 - Requisiti generali - Limiti di età.

1. Per accedere all’impiego dall’esterno, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

La partecipazione alle selezioni non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n,127, fatta eccezione per l’accesso alla qualifica di agente di polizia locale ed alla qualifica di cantoniere per le quali è facoltà dell’Amministrazione richiedere un’età non superiore ad anni 40 alla data di scadenza di presentazione delle domande.

Articolo 51 - Altri requisiti - Prove d’esame - Modalità di copertura posti d’organico.

1. Nell’allegato A) al presente regolamento è riportata la dotazione organica del personale . Gli specifici requisiti da possedersi nonché le prove d’esame da superarsi per l’accesso dall’esterno ai singoli posti di organico sono indicati, di volta in volta, nel bando di concorso. Tali specifici requisiti, nonché quelli generali di cui al precedente articolo 50, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 52 - Bando di concorso.

1. Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del responsabile del servizio, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 3, comma 2o, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale, l’area e la categoria di appartenenza con il relativo trattamento economico;

b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante;

c) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;

d) l’ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;

e) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68;

f) i termini per l’assunzione in servizio dei vincitori;

g) le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;

h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;

l) l’indicazione di una lingua straniera fra le seguenti: francese, inglese, tedesco;

m) l’indicazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche in uso nell’ente;

n)l’indicazione della tipologia del concorso (es. solo per esami, per titoli ed esami ecc.).

2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell’istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando. Alla variazione dovrà essere assicurata la stessa pubblicità osservata per il bando.

3. La deliberazione di approvazione della programmazione annuale del fabbisogno del personale stabilirà le modalità di svolgimento del concorso o della selezione.

(22)

Articolo 53 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

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