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CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO

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Servizio ECONOMATO E PROVVEDITORATO Ufficio MERCATO ELETTRONICO

Determinazione N. 34 del 15/01/2019 ORIGINALE

OGGETTO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.03.2019 – 28.02.2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 1200 del 17/12/2015 il servizio di brokeraggio assicurativo è stato affidato alla Ditta AON SPA, con sede legale in Via Andrea Ponti n. 8/10 – 20143 MILANO C.F. 10203070155 – P.IVA 11274970158, per il periodo 01/01/2016 – 28/02/2019;

ATTESO che, in data 01/03/2019, il suddetto servizio andrà a scadere;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di brokeraggio assicurativo sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.

792/1984 e ora prevista dall’art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e smi;

- l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all’art. 106 del D. Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l’attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il “presentare o proporre prodotti assicurativi …. o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;

Piazza L. Manara, 1 24047 Treviglio (BG) T. 0363 3171 F. 0363 317309 comune.treviglio@legalmail.it www.comune.treviglio.bg.it

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TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

- che il ricorso all’attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Treviglio, alcun onere finanziario diretto, in quanto l’opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo 01/03/2019 - 28/02/2022 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi;

DATO ATTO:

- che, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2018 e delle provvigioni dell’attuale Broker (pari al 10%) – è indicativamente stimato in € 9.800,00 annui e in € 29.400,00 per tre anni con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni risultano complessivi € 58.800,00;

- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Treviglio è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all’elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice appalti”, modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

che:

all’art. 32 comma 2 dispone: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

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all’articolo 36, comma 2, prevede “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati…omissis…”

all’articolo 36, comma 6, prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”

all’articolo 37, comma 1 prevede che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.

all’articolo 37 comma 2, che stabilisce : “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.”

all’articolo 216, comma 10, prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;”

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra in quanto previsto per la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b);

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ATTESO che al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.

Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici disponibili ad essere invitati alla procedura negoziata si rende necessario avviare una preventiva indagine di mercato;

RICHIAMATE, altresì, le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori,” aggiornate al Decreto correttivo n. 56/2017, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 206 dell’01/03/2018, pubblicate in G.U. n. 69 del 23/03/2018;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle disposizioni normative sopra menzionate, di procedere all'indizione di apposita manifestazione di interesse da svolgersi in modalità telematica attraverso l’uso della piattaforma Sintel messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia al fine dell'individuazione degli operatori economici, come sopra specificato, da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo schema di avviso esplorativo con i relativi allegati, appositamente predisposto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, avente la finalità di promuovere le manifestazioni di interesse di cui sopra;

PRECISATO:

- che tale avviso è una semplice richiesta di manifestazioni di interesse – e non di offerte - e, pertanto, non vincola, in alcun modo, il Comune di Treviglio;

- che il Comune di Treviglio si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che gli operatori possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare il procedimento di cui alla presente determinazione, e/o di non formulare alcun invito, e/o di non dare seguito alla procedura per l’affidamento del servizio, così come di avviare altre e diverse procedure;

- che l’avviso di cui alla presente determinazione e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

PRECISATO:

- che il R.U.P. è lo scrivente, Dirigente Servizi Finanziari;

- che la scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

VISTI:

il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 18.12.2018;

il vigente statuto comunale;

il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

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l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

il vigente Piano comunale di Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi della L.

190/2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.05.2013 e successivi aggiornamenti;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 ed i relativi allegati;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

RICHIAMATO il decreto protocollo n. 64971 del 7.12.2016 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DI CONTINUARE ad avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 01/03/2019 - 28/02/2022 e di prevedere il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi.

2. DI INDIRE, di conseguenza, apposita manifestazione di interesse volta all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/03/2019 – 28/02/2022.

3. DI APPROVARE conseguentemente gli schemi dei sotto indicati atti, predisposti dall’Ufficio, per l’espletamento della procedura in parola:

Avviso;

Modello domanda partecipazione;

Capitolato d’oneri;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

4. DI DISPORRE che la manifestazione di che trattasi sia svolta in modalità telematica attraverso l’uso della piattaforma Sintel messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia.

5. DI DARE ATTO che il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l’opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il

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contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

6. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione degli atti finalizzati a dar corso alla procedura di affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lettera b) e precisamente:

lettera di invito, modulistica allegata, schema di offerta e quanto altro necessario.

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale Dr. Enrico Pecoroni

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SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL TRIENNIO 01/03/2019 - 28/02/2022

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA

PROCEDURA AI SENSI ART. 36 comma 2 lett. b) D. LGS. N. 50/2016 E SMI.

SCADENZA: 30 gennaio 2019 ORE 12:00

Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Treviglio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta.

STAZIONE APPALTANTE

Ente: Comune di Treviglio (BG) – Piazza Manara, n. 1 – 24047 Treviglio (BG) Contatti: Tel. 0363/317323 – Fax 0363/317309

Sito internet: www.comune.treviglio.bg.it PEC: comune.treviglio@legalmail.it

E-mail: mariagrazia.fortini@comune.treviglio.bg.it - miriam.vitali@comune.treviglio.bg.it

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Treviglio.

L’appalto si configura come appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari, né presenti e né futuri, diretti per il Comune di Treviglio, in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal broker in sede di gara, e troverà applicazione in occasione del collocamento eventuale di nuovi rischi assicurativi oppure al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

DURATA DELL’APPALTO

Il servizio sarà affidato per la durata di tre anni dal 01.03.2019 – 28.02.2022 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

CATEGORIA CPV: 66518100 – 5

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale, compreso il rinnovo, è pari ad Euro 58.800,00 (sono stati

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considerati i premi assicurativi netti pagati dal Comune di Treviglio nell’anno 2019, esclusa la regolazione di premi per conguagli relativi ad anni precedenti).

Detto valore corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali netti delle polizze in essere nelle percentuali attualmente percepite dal broker dell’ente, moltiplicata per la durata massima del contratto.

Ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, si precisa che il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle suddette polizze in essere è indicativamente stimato in € 9.800,00 annui e in € 29.400,00 per tre anni e con l’ulteriore proroga di altri 3 anni si determinano euro 58.800,00. Il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Treviglio è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

E’ consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi;

La provvigione sui premi imponibili delle polizze altri Rami posta a base d’asta sarà nella misura del 12% (dodicipercento).

Per quanto riguarda la provvigione sui premi imponibili delle polizze ramo RCA è da considerarsi nella misura fissa del 5% (cinquepercento).

Le provvigioni sono a carico delle Compagnie Assicuratrici.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l’affidamento del servizio non comporta oneri per sicurezza;

dunque non si darà luogo alla elaborazione del DUVRI. Il costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata con invito a cinque operatori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Si segnala che la successiva procedura verrà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. E’ onere di ciascun operatore interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o di premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso.

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.

95 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri che saranno illustrati nella lettera di invito. Punteggio massimo: 100 di cui 70 per offerta tecnica e 30 per offerta economica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.

50/2016 e smi in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di ordine generale:

a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;

b.2 iscrizione alla Sezione “B-Broker” del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - RUI - istituito dall’art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 209/2005 e dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in vigore dal 1° ottobre 2018;

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c. Requisiti di capacità tecnico-professionale:

c.1 aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;

c.2 aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati fra i quali siano incluse almeno 10 (dieci) amministrazioni pubbliche, delle quali almeno 1 (una) con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c.3 aver intermediato nel triennio 2015-2017 premi assicurativi per un ammontare annuo pari almeno ad

€ 500.000,00;

d. Requisiti a dimostrazione della qualità aziendale:

d.1 possesso di certificazione sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di validità per attività inerenti l’oggetto della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, e accetta parimenti altre prove relative a misure equivalenti.

Nel caso di concorrenti riuniti, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati nella successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente attraverso la piattaforma ARCA – SINTEL di Regione Lombardia, nel termine sopra indicato.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato, in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

ATTENZIONE! PRECISAZIONI IMPORTANTI SULLA PROCEDURA TELEMATICA:

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa

che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, a pena di esclusione, ma dovrà inserire

esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede la sola modalità di partecipazione come

“operatore singolo”, pertanto in questa fase preliminare di candidatura, nel caso l’operatore economico intenda esprimere la propria manifestazione di interesse in altra forma, si dovrà selezionare nella sezione modalità di partecipazione

l’opzione “operatore singolo” indicando nell’Allegato (Modello A_ Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostituita) la partecipazione in qualità di Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito/da costituire.

SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/01/2019.

NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE nella successiva fase di gara: N. 5

Si procederà ad invitare i concorrenti anche in numero inferiore a 5, qualora dalla ricerca di mercato dovesse risultare un numero inferiore. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere a nuova indagine di mercato a suo insindacabile giudizio.

CRITERIO DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE: alla procedura saranno invitati i primi 5 concorrenti che avranno presentato manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

L’ordine di presentazione sarà quello risultante dal numero e data assegnati dalla piattaforma SINTEL alla manifestazione di interesse, indipendente dal n. di protocollo assegnato dalla stazione appaltante.

Nel caso di un’unica manifestazione di interesse idonea, il Comune di Treviglio si riserva la facoltà di invitare alle ulteriori fasi della procedura di affidamento lo stesso operatore economico.

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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Pecoroni – Recapiti: Tel. 0363/317.329, Fax 0363/317.309; e-mail: enrico.pecoroni@comune.treviglio.bg.it

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta nella successiva procedura di affidamento. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Treviglio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con le disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e ulteriormente integrato dalle modifiche apportate dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018e smi, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Allegati: Modello per manifestazione di interesse Capitolato di appalto

Treviglio, lì 15 gennaio 2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Enrico Pecoroni)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e del

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

PECORONI ENRICO

2019.01.15 16:07:33

CN=PECORONI ENRICO C=IT

O=COMUNE DI LECCO/00623530136

RSA/1024 bits

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Comune di Treviglio

Provincia di Bergamo

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO

PER IL TRIENNIO 01/03/2019 - 28/02/2022

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, identificato da CPV 66518100-5 consistente nelle attività di intermediazione assicurativa e gestione del programma assicurativo del Comune di Treviglio finalizzato all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L’attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Il valore presunto triennale dell’affidamento è pari a Euro 29.400,00 (ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza, ed è inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - si quantificano complessivi euro 58.800,00).

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale, sono le seguenti:

Polizza in essere

Premio annuo al netto delle imposte e delle

tasse di legge pagato nel 2019

Valore provvigione

% broker attuale

Polizza RCT/O Generali (n. 371124356) € 61.199,11 10%

Polizza ALL RISK DANNI DIRETTI Generali (n. 371124351 BASE) € 13.992,50 10%

Polizza ALL RISK DANNI DIRETTI Generali (n. 371124354) € 5.723,00 10%

Polizza ALL RISKS OPERE D'ARTE (n. 602/413708) Axa Art V. AG € 5.100,00 10%

Polizza LIBRO MATRICOLA AUTO (n. 772.013.00000086732) Vittoria € 16.780,00 5%

Polizza INFORTUNI CUMULATIVI senza I.T. (n. 100998025) UnipolSai Ass.ni Spa € 3.500,00 10%

TOTALE € 106.294,61

La provvigione sui premi imponibili delle polizze altri Rami posta a base d’asta sarà nella misura del 12% (dodicipercento).

Per quanto riguarda la provvigione sui premi imponibili delle polizze ramo RCA è da considerarsi nella misura fissa del 5% (cinquepercento).

Le provvigioni sono a carico delle Compagnie Assicuratrici.

Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

a) presa in carico e gestione del programma assicurativo (polizze, coperture, sinistri) in corso;

b) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell’Ente;

c) assistenza nello svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di inviti a gara conformi alla normativa vigente al momento della gara stessa, con l’individuazione dei criteri di aggiudicazione, l’indicazione degli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;

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d) analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso dell’Ente;

e) attività di assistenza continua nella gestione amministrativa e tecnico-legale delle polizze, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell’ attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche, compresa l’eventuale prestazione peritale in caso di necessità, in particolare assicurando:

− la valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente,

− la produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti) elementi concreti che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio a titolo di base d’asta in sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli;

− la particolare attenzione al contenimento dei tempi di liquidazione;

− le valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio;

− l’analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie assicuratrici circa la risarcibilità del danno;

− la verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;

f) gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze premi (con preavviso di almeno 60 giorni), comunicazione e verifica dei dati di regolazione dei premi, verifica e gestione delle franchigie, degli aggregati e di ogni altra condizione prevista nelle polizze stipulate dall’Ente;

g) gestione di ogni altra attività amministrativa-contabile connessa e prevista nelle polizze stipulate dall’Ente;

h) segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;

i) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso del servizio.

Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:

− svolgere il servizio nell’interesse dell’Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;

− garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività del Comune di Treviglio;

− impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all’espletamento del servizio;

− collaborare attivamente con il dirigente/responsabile del settore adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;

− presentare preliminarmente all’inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;

− non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;

− garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;

− gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all’assunzione del servizio di cui al presente capitolato;

− osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;

2. l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l’appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;

3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;

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4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

L’Amministrazione Comunale si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l’affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d’oneri, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell’offerta economica.

Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.03.2019 e fino al 28.02.2022, essendo esclusa fin d’ora qualsiasi forma di rinnovo tacito. Il rapporto contrattuale potrà decorrere successivamente alla data indicata, in relazione ad eventuale prolungamento dei tempi tecnici previsti per l’espletamento delle fasi di gara. In tal caso l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta e resterà vincolato agli adempimenti contrattuali prescritti. L’aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs.

50/2016 e s.m.i, d’intesa fra le parti e per non più di una volta, qualora la normativa vigente lo consenta.

L’aggiudicatario si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario. E’ consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E’ inoltre facoltà dell’amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

La composizione minima dello staff tecnico di interfaccia con l’Amministrazione Comunale di Treviglio che si dedicherà alla gestione del servizio oggetto del presente appalto è individuato come segue:

• Referente principale del servizio avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nell’organizzazione di servizi di brokeraggio assicurativo presso Enti Locali utile a gestire le criticità riconducibili alle materie oggetto dell’appalto. Il Referente dovrà garantire la gestione degli interventi nei tempi e modi richiesti dal presente Capitolato nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l’affidamento;

• Sostituto del referente avente i medesimi requisiti e competenze del referente ed in grado di ricoprire il ruolo del referente in caso di sua assenza;

• Struttura di supporto tecnico-amministrativa in grado di svolgere le funzioni operative necessarie alla gestione delle polizze assicurative ed alla trattazione dei sinistri nei termini di cui al presente Capitolato d’oneri;

• Struttura tecnico-giuridica specialistica impegnata nell’analisi e monitoraggio del rischio e degli eventuali provvedimenti da proporre all’Ente ai fini dell’adeguamento delle garanzie in essere, nonché nella verifica di compatibilità dei contenuti delle Polizze Assicurative rispetto alle disposizioni normative vigenti ed al mercato assicurativo anche in sede di affidamento delle coperture assicurative in scadenza.

ART. 6 CORRISPETTIVO

L’attività relativa al servizio in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell’Amministrazione. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l’assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunale nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell’offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l’intera durata contrattuale. Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art 118 del D.lgs.

209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

ART. 7 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi

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(contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L’impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. Il Broker si obbliga a provvedere a propria cura e carico nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l’esecuzione del servizio nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persona o cose, provvedendo a tutte le opere provvisionali in ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., esonerando di conseguenza il comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai sensi dell’art. 26 – comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., seguendo altresì le prescrizioni della Determinazione 5 Marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si prende atto che per l’espletamento delle attività inerenti il presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori della Ditta e i dipendenti del Comune, pertanto si dichiara che non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

ART. 8 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all’art. 115 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Broker incaricato dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del C.C.

Sono a carico del broker:

tutte le spese ed oneri necessari all’espletamento del servizio;

i rischi connessi all’esecuzione del servizio;

la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall’art. 109 del D.lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all’intera durata del servizio.

Il Comune di Treviglio ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell’art.106 c. 1 lettera d) del

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. NON E’ AMMESSO IL SUBAPPALTO.

ART. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA

L’Amministrazione comunale procederà alla risoluzione unilaterale dell’appalto nei casi previsti dal disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.

Il Comune di Treviglio si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente, in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;

in caso di subappalto o cessione del contratto;

nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;

in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l’iscrizione dell’aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e s.m.i.

in caso di persistenza di irregolarità contributive INAIL e INPS;

Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale del servizio riferito all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’appalto.

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ART. 11 DIRITTO DI RECESSO

Opera il diritto di recesso da parte dell’Ente, ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n.

135, in caso di attivazione, successivamente alla data di avvio del servizio, di una convenzione Consip S.p.A.

per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Il Broker affidatario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizione degli art. 1218, 1256 e 1463 cc.

Il Broker affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell’Ente, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell’Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva (art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), resa nella misura del 10% (ridotta al 5% se il Broker è in possesso di certificazione ISO) calcolata sul valore risultante dall’applicazione delle rispettive percentuali indicate dal Broker aggiudicatario in sede di offerta economica, al valore triennale lordo delle polizze in essere come indicato al precedente art. 1, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà permanere per l’intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l’aggiudicatario a ricostituirne il valore qualora l’Amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte.

ART. 13 PENALI

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell’esecuzione delle stesse, l’Amministrazione ha facoltà di applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del valore del contratto.

L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l’applicazione delle penalità nella misura indicata. La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Capitolato e la successiva integrazione dell’importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

L’applicazione nel corso di ciascun anno solare di penali del valore complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto consente all’Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare ISVAP e Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

ART. 14 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, il foro competente è il Tribunale di Bergamo.

ART. 15 PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i. e della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, il Broker e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materie di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il

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mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine il Broker è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico il Broker sarà tenuto a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto.

Il Comune è tenuto alla verifica che tra gli eventuali contratti sottoscritti dal Broker con i subcontraenti interessati al presente servizio sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di mettere il Comune in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

Con riferimento al conto corrente dedicato, si riporta il paragrafo 4.10 “Contratti nel settore assicurativo”

della determinazione 4/11 della AVCP.

“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L’art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante.”

I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dal Comune non sono soggetti al regime della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalle “Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Novembre 2011”, FAQ n. C5.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali nessuna esclusa (a titolo esemplificativo: bollo, diritti di segreteria, ….) e il contratto sarà redatto con scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 14bis.3 del Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio in vigore.

Ai fini fiscali il valore del contratto è pari all’ammontare ottenuto applicando la percentuale broker ai premi previsti per il periodo.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità a quanto disposto da D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) integrato con le disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) e ulteriormente integrato dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Si precisa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa.

L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all’Amministrazione la possibilità di disporre l’aggiudicazione in favore dell’interessato.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

a) il personale dell’amministrazione implicato nel procedimento;

b) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241;

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III del GDPR sopra citato, cui si rinvia.

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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Comune di Treviglio, con sede in Piazza Garibaldi, 2 - 24050 Treviglio (BG).

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

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Spett. le

COMUNE DI TREVIGLIO Piazza L. Manara 1 24047 TREVIGLIO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI TREVIGLIO PER IL TRIENNIO 01/03/2019 - 28/02/2022

e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto_________________________________________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante) ________________________________________

dell’impresa ________________________________________________________________ con sede in _____________________________________ (___) Cap _________

indirizzo ____________________________________

Codice fiscale _______________________ p. iva _________________________

PASSOE assegnata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:____________________

(non prevista)___________________________________

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

alla procedura di selezione di cui sopra, al fine di essere invitato alla successiva procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b).

A tal fine, ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

• in sostituzione del certificato, che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ (ditte Italiane) / ____________________ (Istituto Stato estero), rilasciato in data _______________

Prot. _________________ per la seguente attività

______________________ Codice ATECO__________

ed attesta i seguenti dati:

 numero di iscrizione ________________________;

 data di iscrizione ___________________________;

 durata/data termine_________________________;

 forma giuridica ____________________________;

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