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Il comma 8 dell’art

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Academic year: 2021

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Scheda Specialistica ambulatoriale

Alla luce dell’acceso dibattito sull’ art. 54 dell’ipotesi di ACN della SAI, cioè sul cosiddetto Anticipo della prestazione previdenziale (APP), è opportuno cercare di fare chiarezza, visto che alcuni, ad arte, stanno creando confusione sul senso e la portata di un accordo, che oltretutto hanno firmato. Con ordine:

1 L’ ACN prevede, grazie agli art. dal 19 al 21, l’assegnazione delle ore di specialistica con alcuni passaggi: completamento orario per chi deve andare a completamento orario;

successivamente la mobilità e, infine, la pubblicazione delle ore. Questo iter è accessibile a tutti gli specialisti ambulatoriali,SENZA LIMITE DI ETÀ come sempre è avvenuto e come continuerà ad essere.

2 Altra cosa è l’art. 54 che prevede: lo Specialista che ha compiuto gli anni di un servizio, ma non ha l’età per andare in pensione, può (previa domanda) cedere 20 ore a un Collega in graduatoria che non ha compiuto 43 anni.

Il comma 8 dell’art. 54 recita: “... il Collega non può partecipare al completamento orario e all’assegnazione di altre ore”.

Ciò significa che lo Specialista in questione resta “cristallizzato” a 20 ore e per le assegnazione di altre ore si applicano gli art. dal 19 al 21.

Analizziamo i vantaggi della cosiddetta “APP”:

A si evita che le ore lasciate dallo Specialista Ambulatoriale, quando andrà in pensione, si possano perdere; per cui verranno assegnate con il normale iter;

B Il limite di età under 43, è legato, con evidenza, a un dato di fatto: l’ENPAM essendo un ente previdenziale, ha il dovere di assicurarsi i contributi previdenziali che possano ammortizzare quelli che ristorano lo specialista che si avvale dell’APP.

C Grazie all’ APP si assicura una continuità contributiva, che assicurerà la pensione ai nuovi Specialisti Ambulatoriali.

D In ultimo, così viene preservato un settore importante della nostra sanità pubblica, in un momento “critico” per l’assistenza ai cittadini .

Veniamo, quindi, ai rapporti ed eventuali presunte conseguenze con le altre convenzioni (Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta).

In tutte le Convenzioni (MMG, PLS e SAI) è presente una parte normativa

comune (Comitati Regionali e Aziendali; Rappresentatività Sindacale, ecc.) ed una parte tecnica, caratteristica dell’ACN di riferimento.

Ebbene l’ art. 54 , che si occupa dell’APP, rientra nella parte tecnica dell’ACN della SAI e non potrà essere applicato agli ACN della MG e PLS perché le caratteristiche strutturali sono diverse e, cosa non da poco, le perché queste ultime convenzioni sono a quota capitaria (tranne la C.A) mentre la SAI viene ristorata con quota oraria.

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